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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13967/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.12.2024 da
1) cittadina italiana, codice fiscale , nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Nocera Inferiore, residente a [...], corso di Porta Ticinese n. 98,
e
2) , cittadino italiano, codice fiscale nato Parte_2 C.F._2
l'01.06.1958 a Nocera Inferiore, residente a [...] entrambi con l'avvocato Carla Maria Grazia Genesio di Milano in via Guastalla n° 9, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Nocera Inferiore il 21.08.1986 (Anno
1986, Atto N. 141, parte 2, serie A), separati consensualmente con verbale in data 24.01.2007 omologato dal Tribunale di Milano il
18.03.2007; con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...] Per_1 Per_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.12.2024, premesso di essere autonomi, economicamente autosufficienti ed indipendenti, anche in considerazione delle rispettive capacità professionali, reddituali e patrimoniali, dell'età e dello stato di salute, chiedevano pronuncia divorzile non essendo possibile ricostruire tra i coniugi la comunione spirituale e materiale propria del matrimonio ed essendo ormai trascorsi i temini di legge dalla pronuncia della separazione personale, come di seguito:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in
Nocera Inferiore in data 21 agosto 1986 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Nocera Inferiore al n. 141, parte II, serie A, anno 1986;
- ordinare al Comune di Nocera Inferiore di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di effettuare le comunicazioni di legge
- dichiarare compensate le spese legali”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione, rinunciando all'impugnazione della sentenza e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze che indicano compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Nocera Inferiore il
21.08.1986 tra e , trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Nocera Inferiore al n. 141, parte II, serie A, anno 1986;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Nulla sulle spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Inferiore, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al
Comune di residenza dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 23.1.2025
Il Presidente rel.
Dott. Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.12.2024 da
1) cittadina italiana, codice fiscale , nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Nocera Inferiore, residente a [...], corso di Porta Ticinese n. 98,
e
2) , cittadino italiano, codice fiscale nato Parte_2 C.F._2
l'01.06.1958 a Nocera Inferiore, residente a [...] entrambi con l'avvocato Carla Maria Grazia Genesio di Milano in via Guastalla n° 9, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Nocera Inferiore il 21.08.1986 (Anno
1986, Atto N. 141, parte 2, serie A), separati consensualmente con verbale in data 24.01.2007 omologato dal Tribunale di Milano il
18.03.2007; con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...] Per_1 Per_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.12.2024, premesso di essere autonomi, economicamente autosufficienti ed indipendenti, anche in considerazione delle rispettive capacità professionali, reddituali e patrimoniali, dell'età e dello stato di salute, chiedevano pronuncia divorzile non essendo possibile ricostruire tra i coniugi la comunione spirituale e materiale propria del matrimonio ed essendo ormai trascorsi i temini di legge dalla pronuncia della separazione personale, come di seguito:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in
Nocera Inferiore in data 21 agosto 1986 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Nocera Inferiore al n. 141, parte II, serie A, anno 1986;
- ordinare al Comune di Nocera Inferiore di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di effettuare le comunicazioni di legge
- dichiarare compensate le spese legali”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione, rinunciando all'impugnazione della sentenza e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze che indicano compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Nocera Inferiore il
21.08.1986 tra e , trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Nocera Inferiore al n. 141, parte II, serie A, anno 1986;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Nulla sulle spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Inferiore, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al
Comune di residenza dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 23.1.2025
Il Presidente rel.
Dott. Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG