Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Alfonso Pinto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1795/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il giorno 20/06/1936, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Polizzotto;
appellante
CONTRO
con sede in Roma, c.f.: , e per essa, quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
speciale, P.I.: ; Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Costanzo;
appellata
In fatto e in diritto
1. Il Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio di opposizione promosso da Parte_1
al decreto con cui il medesimo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento in favore
[...]
della ricorrente della somma di euro 8.266,51 oltre spese del monitorio, a Controparte_1
saldo di alcune fatture relative alla fornitura di gas a uso domestico, con sentenza del
30.2.2022, n. 1363, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
La soccombente ha interposto appello, del quale e per essa la procuratrice Controparte_1
speciale costituendosi ha chiesto il rigetto. Parte_2
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 18.12.2024.
2. L'appellante denuncia in primo luogo la nullità della sentenza, pronunciata a seguito di trattazione scritta senza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il rilievo è fondato, stante l'insanabile violazione delle regole del contraddittorio compiuta al momento della decisione con l'adozione di un iter procedurale non riconducibile né all'art. 281-sexies c.p.c., che avrebbe richiesto la discussione orale della causa, né alle regole ordinarie, che avrebbero dovuto comportare, dopo la precisazione delle conclusioni,
l'assegnazione dei termini alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (Cass. 36596/2021).
Esulandosi dalle ipotesi di rimessione al primo giudice previste dall'art. 354 c.p.c., il merito della causa è interamente devoluto alla cognizione della Corte.
3. Tre i motivi di opposizione reiterati dall'appellante, nell'ordine: a) difetto di legittimazione attiva (rectius: titolarità attiva del rapporto) per almeno una parte dell'asserito credito;
b) mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto;
c) prescrizione.
3.1. Il primo motivo è, per quanto di ragione, da recepire.
Si evince dalla fattura 2759707012 del 14.11.2016 – ampiamente, tra tutte quelle poste a base dell'ingiunzione, quella di maggior importo (€ 8.127,45 sugli € 8.266,51 richiesti) – che i dati di consumo assunti a base del calcolo dell'ammontare del credito “sono riferiti al periodo da gennaio 2009 a agosto 2016”.
Deve osservarsi che, alla stregua dei dati riportati nelle fatture in atti, a fronte dei 10.957 mc rilevati al 15.7.2016, soltanto 8 sono quelli dell'ulteriore consumo stimato dal 15.7.2016 al
31.8.2016, 8 quelli del consumo stimato dal 31.12.2016 al 31.1.2017 (fattura 2806920392 del
06/02/2017), 5 quelli del consumo stimato dal 20.3.2017 al 31.3.2017 (fattura 2817941662 del 05/04/2017), 13 quelli dell'ulteriore consumo stimato al 31.5.2017 (fattura 2830208085 del 06/06/2017), e che, sulla scorta delle menzionate fatture (la fattura 8089621896 del
22.6.2017, citata nel ricorso per decreto ingiuntivo e nell'estratto conto prodotto a corredo, 3
non è in atti e di essa non potrà dunque tenersi alcun conto) e dei dati relativi alla “somma dei consumi fatturati negli ultimi 12 mesi” da esse ricavabili, il consumo medio annuo dell'utenza
è quantificabile in una misura di poco superiore a 720 mc.
Ciò premesso, poiché la società opposta ha replicato all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente col richiamare la propria posizione di fornitore del servizio di default di distribuzione (FDD) rivestita ininterrottamente dall'ottobre 2013 al 2018, è consequenziale dedurne che nessuna pretesa creditoria essa può avanzare per le forniture erogate da gennaio 2009 a settembre 2013, dovendo escludersi che la gestione della fornitura del servizio di default implichi il subentro del fornitore nei crediti del precedente titolare del contratto di distribuzione.
3.2. Quanto alla prova dell'entità dei consumi nel periodo coperto dal servizio di default, reputa la Corte che l'assunto dell'opponente secondo cui la mera contestazione postuma, da parte sua, dell'abnormità dei consumi addebitatigli sia sufficiente a far presumere un difetto di funzionamento del contatore e dunque a ribaltare sul somministrante l'onere della prova del corretto funzionamento pregresso, non sia condivisibile, dal momento che l'anomalia dei dati di consumo registrati e fatturati, ove davvero esistente e non attribuibile a una corrispondente abnormità del consumo effettivo, potrebbe essere derivata da una perdita o da un guasto di altro genere e non può dunque essere ascritta senz'altro in via presuntiva a un malfunzionamento del contatore (Cass. 6959/2024), specie se, come nella concreta fattispecie,
i dati rilevati dall'apparecchio di misurazione in epoca successiva a quella contestata non sono anomali (si confronti il consumo rilevato al 15.7.2016 con quello risultante in autolettura al
20.3.2017: fattura 2817941662).
Se è vero, infatti, che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non può dar luogo a un privilegio probatorio, sicché
l'utente può esercitare il diritto di contestazione e il gestore è in tal caso tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, è del pari certo che la contestazione dell'utente non può essere generica e risolversi nella negazione ex post dell'affidabilità dello strumento di contabilizzazione, ma deve essere tempestiva, accompagnata dalla richiesta di verifica tecnica del contatore e dalla 4
dimostrazione dei presumibili consumi di energia effettuati nel periodo, avuto riguardo alla statistica dei dati rilevati nelle precedenti bollette e agli impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte secondo la tipologia di soggetto – impresa, famiglia, persona singola
– ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione (Cass. 17401/2024).
3.3. L'accertamento dell'insussistenza di un credito di per forniture Controparte_1
anteriori al mese di ottobre 2013 rende superfluo l'esame del motivo di appello mirante, in via subordinata, a far dichiarare estinto per prescrizione quinquennale il diritto maturato fino alla data del 14.11.2011.
4. Il decreto ingiuntivo è pertanto da revocare, con condanna dell'opponente al pagamento degli importi recati dalle fatture n. 2806920392 del 06/02/2017, n. 2817941662 del
05/04/2017, n. 2830208085 del 06/06/2017 (docc. 6, 7, 8 prodotti da Controparte_1 all'atto della costituzione in primo grado) e dalla somma degli importi riportati nel “dettaglio importi in bolletta” allegato alla fattura n. 2759707012 del 14.11.2016 (doc. 5 del fascicolo di parte opposta in primo grado) alle voci “spesa per la materia gas naturale”, “spesa trasporto e gestione contatore”, “spesa oneri di sistema”, “spesa per servizi di rete”, “imposte e IVA”, con riferimento alle date del 1/10/2013 e cronologicamente seguenti, oltre agli interessi legali dalla scadenza dei termini di pagamento fissati da ciascuna fattura fino al soddisfacimento del credito.
Vale al riguardo il principio per cui l'eterointegrazione del comando giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui è stato pronunciato è ammissibile qualora non involga nuove attività valutative né cognitive di elementi rimasti estranei al giudizio (Cass. S.U. 11066/2012, da ultimo Cass. 29003/2024).
5. Segue per legge (v. Cass. S.U. 32061/2022) la condanna dell'opponente alle spese dei due gradi del giudizio, che in base al valore del “decisum” (scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00)
e alla modesta complessità della controversia, si liquidano per il primo grado, in favore di in complessivi euro 1.378,00 e per il grado di appello, in favore di Controparte_1
nella spiegata qualità, in euro 3.118,00, oltre al rimborso forfettario delle spese Parte_2 generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
P.Q.M.
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la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Palermo del 30.2.2022, n. 1363, appellata da
Parte_1 nel merito, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 4916/2019 e condanna l'opponente al pagamento, in favore di degli importi pecuniari recati dalle fatture n. Controparte_1
2806920392 del 06/02/2017, n. 2817941662 del 05/04/2017, n. 2830208085 del 06/06/2017 e degli importi riportati nel “dettaglio importi in bolletta” allegato alla fattura n. 2759707012 del 14.11.2016 alle voci “spesa per la materia gas naturale”, “spesa trasporto e gestione contatore”, “spesa oneri di sistema”, “spesa per servizi di rete”, “imposte e IVA”, con riferimento temporale alle date del 1/10/2013 e successive;
oltre agli interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al soddisfacimento del credito;
condanna a rifondere le spese dei due gradi del giudizio, che liquida Parte_1
per il primo grado, in favore di in complessivi euro 1.378,00, e per il Controparte_1
grado di appello, in favore di nella spiegata qualità, in euro 3.118,00, oltre al Parte_2 rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 21 marzo 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo