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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente est.
Michela Grillo giudice
Michele Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3362/2018 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26/9/2024 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a San Giorgio a Liri (FR), in Via Bosco dell'Arco n. 3, presso lo studio dell'avv.
Emilia Meta, dalla quale è rappresentata e difesa giusta in calce all'atto introduttivo
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato a Cassino (FR), in Piazza Alcide De Gasperi n. 41, presso lo studio degli avv.ti Mariano Giuliano e Francesca Giuliano, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria depositata il 7/12/2018, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31/7/2018 la signora , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario il 19/6/2010 a Vallemaio (FR) con il signor e di aver Controparte_1 avuto da costui i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), ha dedotto che Per_1 Per_2 il 15/6/2016 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti in corso di causa. Ha fatto presente, inoltre, che in forza di tali intese i minori, affidati congiuntamente ai due genitori, avrebbero vissuto in via prevalente assieme alla madre presso la casa dei nonni materni, sita a Vallemaio (FR); il signor , impiegato come operaio alla Fiat, titolare di uno stipendio di circa € CP_1
1.500,00 al mese, oltre che comodatario dell'abitazione adibita in precedenza a residenza familiare, si era impegnato a versare € 240,00 al mese rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat per le esigenze ordinarie di ciascuno dei figli;
erano stati suddivisi in egual misura tra le parti, infine, tutti gli oneri straordinari inerenti alla prole. A detta della ricorrente si sarebbe al cospetto di statuizioni meritevoli di modifica a seguito di sopravvenienze intervenute dopo la definizione del precedente procedimento. In questa prospettiva la signora ha riferito di essere stata assunta da un ristorante per circa Parte_1
€ 1.000,00 al mese e di essere tenuta a versare un canone di locazione parti a € 370,00 mensili per il godimento dell'immobile, ubicato a San Giorgio a Liri (FR), dove era andata ad abitare con e a seguito della cessazione della convivenza. Ha dato conto, Per_1 Per_2 ancora, delle accresciute esigenze economiche dei ragazzi, della necessità, a causa dei nuovi impegni lavorativi, di rimodulare i turni di visita riconosciuti al padre in sede di omologa e dell'omesso versamento, ad opera di quello, della rivalutazione maturata sull'assegno posto a suo carico. Sul rilievo dell'esaurimento di qualsiasi legame materiale e spirituale tra i consorti l'istante ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'aumento a €
300,00 al mese rivalutabili del contributo di cui s'è detto;
una diversa articolazione delle modalità di frequentazione di e;
la conferma, per il resto, delle condizioni Per_1 Per_2 recepite nel provvedimento di separazione.
***
Costituito con memoria del 7/12/2018, il signor non si è opposto alla pronuncia CP_1 del divorzio, all'affidamento congiunto dei figli, alla loro collocazione preferenziale presso la madre, all'equa ripartizione delle spese straordinarie occorrenti alla prole e alla riarticolazione dei turni di visita prospettata nell'atto introduttivo. Allo scopo di confutare le argomentazioni della ricorrente sulla necessità di rivedere al rialzo il contributo a suo tempo pattuito ha evidenziato, nondimeno, che sullo stipendio erogato dalla Fiat, pari a soli €
1.200,00 al mese, gravano quattro finanziamenti, per un totale di € 260,00 al mese, contratti nell'interesse della famiglia, le spese necessarie a raggiungere la sede di lavoro dalla ex casa coniugale, sita a Sant'Andrea del Garigliano (FR), e gli oneri di mantenimento di e , presenti spesso nell'abitazione paterna. In forza di tali deduzioni il Per_1 Per_2 resistente si è detto disposto a corrispondere non più di quanto previsto nella causa di separazione per le esigenze ordinarie dei due ragazzi. Ha chiesto, in ogni caso, che gli assegni familiari dovuti per il primogenito siano versati a lui e che quelli spettanti alla sorella, viceversa, vengano riconosciuti alla madre
***
In sede presidenziale non sono state disposte modifiche delle condizioni di separazione.
Nelle fasi successive del processo i coniugi hanno chiesto la cessazione immediata degli effetti civili del matrimonio, dichiarata dal Collegio il 23/5/2019 con sentenza n. 680/19.
La signora ha dichiarato di essere stata licenziata e di essersi vista costretta, quindi, Parte_1 ad accettare lavori saltuari e l'ospitalità dei genitori nella casa di Vallemaio (FR).
Il signor ha fatto riferimento all'abbattimento dei redditi a sua disposizione per CP_1 effetto della cassa integrazione deliberata a più riprese dal datore di lavoro.
Dopo l'espletamento delle prove orali il giudice istruttore a fini conciliativi ha prospettato alle parti la determinazione in € 270,00 al mese rivalutabili dell'assegno dovuto dal signor a titolo di mantenimento ordinario per ognuno dei figli. CP_1
La signora ha accettato la proposta, fatta salva la divisione degli assegni unici. Parte_1
Il resistente ha insistito per le precedenti conclusioni ritenendo eccessivo il contributo.
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che le istanze dei signori e debbano essere accolte nei limiti di seguito indicati. Parte_1 CP_1
La pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio implica, naturalmente, che in questa sede ormai non vi sia più luogo per provvedere in materia di stato matrimoniale.
Sulle altre questioni dibattute si rileva che la regola dell'adozione concertata tra i genitori delle scelte fondamentali relative ai figli – sancta dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione, applicabile al divorzio in virtù del richiamo operato dall'art. 4, c. 2, della legge n. 54/2006 e consacrata a livello normativo dall'art. 337 quater c.c. per le ipotesi di assenza di matrimonio – può subire deroghe soltanto qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. 17/12/2009, n. 26587).
Nel corso della trattazione non è emerso alcun elemento sufficiente anche solo a far presumere che la signora e il signor siano colpevolmente venuti meno Parte_1 CP_1 agli obblighi di assistenza morale e materiale dei figli e . Per_1 Per_2
I dissapori esistenti tra i consorti, del pari, non hanno raggiunto un livello di gravità idoneo a pregiudicarne l'attitudine a concordare le decisioni fondamentali inerenti alla prole.
A fronte di un simile quadro va disposto l'affidamento congiunto dei minori, già stabilito nell'ambito della separazione e confermato a titolo provvisorio durante la fase presidenziale.
***
L'esigenza di dare continuità ad abitudini di vita ormai consolidate rende opportuna la conferma anche della collocazione prevalente di e assieme alla madre. Per_1 Per_2
Il signor potrà vedere e tenere i figli con sé, compatibilmente con le esigenze CP_1 di lavoro, per due giorni feriali alla settimana (in mancanza di diverse intese tra i genitori, il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 20.00) a fine settimana alternati dalle 09.00 del sabato
(o dalle 14.00 in caso di impegni scolastici dei figli) alle 20.00 della domenica, ad anni il 24
o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, in occasione dell'Epifania, ad anni alternati il giorno di Pasqua o il lunedì successivo, ad anni alternati il giorno dei compleanni,
e per quindici giorni, anche non consecutivi, nei mesi di giugno, luglio o agosto, previa comunicazione dei periodi prescelti entro il quindici maggio dell'anno di riferimento.
Analogo diritto per i mesi estivi verrà riconosciuto alla signora . Parte_1
***
In ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevano ai fini della determinazione del contributo di mantenimento da destinare alla prole, al pari di quanto avviene per le cause di separazione, l'attitudine a produrre reddito degli ex coniugi, le rispettive “sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza e i tempi di permanenza dei figli con i genitori (v. Cass. 22/3/2005, n. 6197, secondo la quale “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali; negli stessi termini si sono espresse, tra le altre, Cass. 10/7/2013, n. 17089; Cass. 1/3/2018, n. 4811)
***
All'udienza presidenziale del 12/12/2018 gli interessati hanno confermato quanto rappresentato negli atti di costituzione a proposito delle rispettive situazioni reddituali.
La documentazione acquisita durante il processo attesta, in effetti, che il signor CP_1 nel 2022 percepiva uno stipendio di circa € 16.000,00 lordi all'anno per lo svolgimento di mansioni operaie alla ex Fiat ed era ancora gravato dai menzionati finanziamenti.
Le ultime buste paga del resistente recano cifre di poco superiori a € 1.000,00 al mese. Dai prospetti prodotti risulta che la riduzione rispetto agli emolumenti ordinari è dipesa dalla cassa integrazione guadagni straordinaria applicata negli stabilimenti della ex Fiat.
Non è contestato il fatto che il signor goda dell'immobile di Sant'Andrea del CP_1
Garigliano (FR) senza oneri locatizi, potendo fruire del bene in regime di comodato.
Come anticipato, la signora aveva fondato la richiesta di aumento dell'assegno di Parte_1 mantenimento ordinario della prole in virtù, tra l'altro, delle maggiori esigenze economiche dei figli e della necessità di versare € 370,00 mensile per la locazione della casa dove si era trasferita insieme ai due ragazzi dopo l'interruzione della convivenza matrimoniale.
In corso di causa l'istante si è detta obbligata al rientro nell'appartamento dei genitori a seguito del licenziamento intimatole dal ristorante presso il quale aveva trovato lavoro.
Escussi in veste di testimoni alle udienze del 28/2/2022 e dell'11/4/2022, i signori Tes_1
e hanno confermato che la figlia, rimasta priva di occupazione, era
[...] Testimone_2 tornata ad abitare con e nella loro casa di Vallemaio (FR). Per_1 Per_2
Sul punto non hanno trovato riscontro le censure sollevate in sede di interrogatorio formale dal resistente, per cui la donna vivrebbe altrove con il suo nuovo compagno.
Non è dimostrato, allo stesso modo, che la signora svolga prestazioni retribuite Parte_1 aventi carattere di continuità, rinvenendosi nella deposizione della signora solo un Tes_2 accenno allo svolgimento, ad opera dell'istante, di “piccoli lavoretti di pulizia”.
In coerenza con gli indirizzi giurisprudenziali visti, il Collegio ritiene che il padre a titolo di mantenimento debba continuare a versare € 240,00 al mese per ciascuno dei figli.
L'importo in questione appare ancora congruo in relazione a tutti i parametri rilevanti, tenuto conto delle accresciute necessità di e , ormai adolescenti, della loro Per_1 Per_2 collocazione prevalente nell'abitazione materna, della situazione reddituale dei genitori, connotata da una sensibile prevalenza delle fonti di reddito a disposizione del signor e delle risorse presumibilmente a disposizione dell'ormai dissolto nucleo CP_1 familiare, caratterizzato dalla percezione di entrate fisse non particolarmente elevate.
Per evitare effetti penalizzanti per la signora nella determinazione della somma Parte_1 dovuta a titolo di mantenimento ordinario della prole la rivalutazione deve essere fatta decorrere a partire dall'anno successivo al provvedimento di omologa della separazione.
Restano ripartiti in egual misura tra i genitori gli assegni unici dovuti per e e Per_1 Per_2 gli oneri straordinari relativi alla prole non aventi natura esorbitante o superflua in base alle risorse degli obbligati. Per l'individuazione delle singole voci di spesa si rimanda al Protocollo approvato di recente presso il Tribunale di Cassino.
***
L'accordo sulle questioni inerenti al divorzio e alla collocazione della prole e la parziale soccombenza reciproca rispetto ai profili economici della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3362/2018 del R.G.A.C., respinta ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dispone l'affidamento congiunto a e a dei figli Parte_1 Controparte_1
e , con collocazione preferenziale presso la madre Persona_3 Persona_4
e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità indicate in motivazione;
➢ condanna a corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, l'importo di € 240,00 al mese, rivalutabili di anno in anno in base agli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'omologazione della separazione, a titolo di mantenimento ordinario del figlio;
Persona_3
➢ condanna a corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, l'importo di € 240,00 al mese, rivalutabili di anno in anno in base agli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'omologazione della separazione, a titolo di mantenimento ordinario della figlia;
Persona_4
➢ ripartisce in egual misura tra e le spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie inerenti ai figli e;
Persona_3 Persona_4
➢ ripartisce a metà tra e gli assegni unici dovuti Parte_1 Controparte_1 per i figli e;
Persona_3 Persona_4
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cassino, 18/2/2025
il Presidente est
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente est.
Michela Grillo giudice
Michele Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3362/2018 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26/9/2024 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a San Giorgio a Liri (FR), in Via Bosco dell'Arco n. 3, presso lo studio dell'avv.
Emilia Meta, dalla quale è rappresentata e difesa giusta in calce all'atto introduttivo
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato a Cassino (FR), in Piazza Alcide De Gasperi n. 41, presso lo studio degli avv.ti Mariano Giuliano e Francesca Giuliano, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria depositata il 7/12/2018, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31/7/2018 la signora , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario il 19/6/2010 a Vallemaio (FR) con il signor e di aver Controparte_1 avuto da costui i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), ha dedotto che Per_1 Per_2 il 15/6/2016 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti in corso di causa. Ha fatto presente, inoltre, che in forza di tali intese i minori, affidati congiuntamente ai due genitori, avrebbero vissuto in via prevalente assieme alla madre presso la casa dei nonni materni, sita a Vallemaio (FR); il signor , impiegato come operaio alla Fiat, titolare di uno stipendio di circa € CP_1
1.500,00 al mese, oltre che comodatario dell'abitazione adibita in precedenza a residenza familiare, si era impegnato a versare € 240,00 al mese rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat per le esigenze ordinarie di ciascuno dei figli;
erano stati suddivisi in egual misura tra le parti, infine, tutti gli oneri straordinari inerenti alla prole. A detta della ricorrente si sarebbe al cospetto di statuizioni meritevoli di modifica a seguito di sopravvenienze intervenute dopo la definizione del precedente procedimento. In questa prospettiva la signora ha riferito di essere stata assunta da un ristorante per circa Parte_1
€ 1.000,00 al mese e di essere tenuta a versare un canone di locazione parti a € 370,00 mensili per il godimento dell'immobile, ubicato a San Giorgio a Liri (FR), dove era andata ad abitare con e a seguito della cessazione della convivenza. Ha dato conto, Per_1 Per_2 ancora, delle accresciute esigenze economiche dei ragazzi, della necessità, a causa dei nuovi impegni lavorativi, di rimodulare i turni di visita riconosciuti al padre in sede di omologa e dell'omesso versamento, ad opera di quello, della rivalutazione maturata sull'assegno posto a suo carico. Sul rilievo dell'esaurimento di qualsiasi legame materiale e spirituale tra i consorti l'istante ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'aumento a €
300,00 al mese rivalutabili del contributo di cui s'è detto;
una diversa articolazione delle modalità di frequentazione di e;
la conferma, per il resto, delle condizioni Per_1 Per_2 recepite nel provvedimento di separazione.
***
Costituito con memoria del 7/12/2018, il signor non si è opposto alla pronuncia CP_1 del divorzio, all'affidamento congiunto dei figli, alla loro collocazione preferenziale presso la madre, all'equa ripartizione delle spese straordinarie occorrenti alla prole e alla riarticolazione dei turni di visita prospettata nell'atto introduttivo. Allo scopo di confutare le argomentazioni della ricorrente sulla necessità di rivedere al rialzo il contributo a suo tempo pattuito ha evidenziato, nondimeno, che sullo stipendio erogato dalla Fiat, pari a soli €
1.200,00 al mese, gravano quattro finanziamenti, per un totale di € 260,00 al mese, contratti nell'interesse della famiglia, le spese necessarie a raggiungere la sede di lavoro dalla ex casa coniugale, sita a Sant'Andrea del Garigliano (FR), e gli oneri di mantenimento di e , presenti spesso nell'abitazione paterna. In forza di tali deduzioni il Per_1 Per_2 resistente si è detto disposto a corrispondere non più di quanto previsto nella causa di separazione per le esigenze ordinarie dei due ragazzi. Ha chiesto, in ogni caso, che gli assegni familiari dovuti per il primogenito siano versati a lui e che quelli spettanti alla sorella, viceversa, vengano riconosciuti alla madre
***
In sede presidenziale non sono state disposte modifiche delle condizioni di separazione.
Nelle fasi successive del processo i coniugi hanno chiesto la cessazione immediata degli effetti civili del matrimonio, dichiarata dal Collegio il 23/5/2019 con sentenza n. 680/19.
La signora ha dichiarato di essere stata licenziata e di essersi vista costretta, quindi, Parte_1 ad accettare lavori saltuari e l'ospitalità dei genitori nella casa di Vallemaio (FR).
Il signor ha fatto riferimento all'abbattimento dei redditi a sua disposizione per CP_1 effetto della cassa integrazione deliberata a più riprese dal datore di lavoro.
Dopo l'espletamento delle prove orali il giudice istruttore a fini conciliativi ha prospettato alle parti la determinazione in € 270,00 al mese rivalutabili dell'assegno dovuto dal signor a titolo di mantenimento ordinario per ognuno dei figli. CP_1
La signora ha accettato la proposta, fatta salva la divisione degli assegni unici. Parte_1
Il resistente ha insistito per le precedenti conclusioni ritenendo eccessivo il contributo.
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che le istanze dei signori e debbano essere accolte nei limiti di seguito indicati. Parte_1 CP_1
La pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio implica, naturalmente, che in questa sede ormai non vi sia più luogo per provvedere in materia di stato matrimoniale.
Sulle altre questioni dibattute si rileva che la regola dell'adozione concertata tra i genitori delle scelte fondamentali relative ai figli – sancta dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione, applicabile al divorzio in virtù del richiamo operato dall'art. 4, c. 2, della legge n. 54/2006 e consacrata a livello normativo dall'art. 337 quater c.c. per le ipotesi di assenza di matrimonio – può subire deroghe soltanto qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. 17/12/2009, n. 26587).
Nel corso della trattazione non è emerso alcun elemento sufficiente anche solo a far presumere che la signora e il signor siano colpevolmente venuti meno Parte_1 CP_1 agli obblighi di assistenza morale e materiale dei figli e . Per_1 Per_2
I dissapori esistenti tra i consorti, del pari, non hanno raggiunto un livello di gravità idoneo a pregiudicarne l'attitudine a concordare le decisioni fondamentali inerenti alla prole.
A fronte di un simile quadro va disposto l'affidamento congiunto dei minori, già stabilito nell'ambito della separazione e confermato a titolo provvisorio durante la fase presidenziale.
***
L'esigenza di dare continuità ad abitudini di vita ormai consolidate rende opportuna la conferma anche della collocazione prevalente di e assieme alla madre. Per_1 Per_2
Il signor potrà vedere e tenere i figli con sé, compatibilmente con le esigenze CP_1 di lavoro, per due giorni feriali alla settimana (in mancanza di diverse intese tra i genitori, il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 20.00) a fine settimana alternati dalle 09.00 del sabato
(o dalle 14.00 in caso di impegni scolastici dei figli) alle 20.00 della domenica, ad anni il 24
o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, in occasione dell'Epifania, ad anni alternati il giorno di Pasqua o il lunedì successivo, ad anni alternati il giorno dei compleanni,
e per quindici giorni, anche non consecutivi, nei mesi di giugno, luglio o agosto, previa comunicazione dei periodi prescelti entro il quindici maggio dell'anno di riferimento.
Analogo diritto per i mesi estivi verrà riconosciuto alla signora . Parte_1
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In ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevano ai fini della determinazione del contributo di mantenimento da destinare alla prole, al pari di quanto avviene per le cause di separazione, l'attitudine a produrre reddito degli ex coniugi, le rispettive “sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza e i tempi di permanenza dei figli con i genitori (v. Cass. 22/3/2005, n. 6197, secondo la quale “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali; negli stessi termini si sono espresse, tra le altre, Cass. 10/7/2013, n. 17089; Cass. 1/3/2018, n. 4811)
***
All'udienza presidenziale del 12/12/2018 gli interessati hanno confermato quanto rappresentato negli atti di costituzione a proposito delle rispettive situazioni reddituali.
La documentazione acquisita durante il processo attesta, in effetti, che il signor CP_1 nel 2022 percepiva uno stipendio di circa € 16.000,00 lordi all'anno per lo svolgimento di mansioni operaie alla ex Fiat ed era ancora gravato dai menzionati finanziamenti.
Le ultime buste paga del resistente recano cifre di poco superiori a € 1.000,00 al mese. Dai prospetti prodotti risulta che la riduzione rispetto agli emolumenti ordinari è dipesa dalla cassa integrazione guadagni straordinaria applicata negli stabilimenti della ex Fiat.
Non è contestato il fatto che il signor goda dell'immobile di Sant'Andrea del CP_1
Garigliano (FR) senza oneri locatizi, potendo fruire del bene in regime di comodato.
Come anticipato, la signora aveva fondato la richiesta di aumento dell'assegno di Parte_1 mantenimento ordinario della prole in virtù, tra l'altro, delle maggiori esigenze economiche dei figli e della necessità di versare € 370,00 mensile per la locazione della casa dove si era trasferita insieme ai due ragazzi dopo l'interruzione della convivenza matrimoniale.
In corso di causa l'istante si è detta obbligata al rientro nell'appartamento dei genitori a seguito del licenziamento intimatole dal ristorante presso il quale aveva trovato lavoro.
Escussi in veste di testimoni alle udienze del 28/2/2022 e dell'11/4/2022, i signori Tes_1
e hanno confermato che la figlia, rimasta priva di occupazione, era
[...] Testimone_2 tornata ad abitare con e nella loro casa di Vallemaio (FR). Per_1 Per_2
Sul punto non hanno trovato riscontro le censure sollevate in sede di interrogatorio formale dal resistente, per cui la donna vivrebbe altrove con il suo nuovo compagno.
Non è dimostrato, allo stesso modo, che la signora svolga prestazioni retribuite Parte_1 aventi carattere di continuità, rinvenendosi nella deposizione della signora solo un Tes_2 accenno allo svolgimento, ad opera dell'istante, di “piccoli lavoretti di pulizia”.
In coerenza con gli indirizzi giurisprudenziali visti, il Collegio ritiene che il padre a titolo di mantenimento debba continuare a versare € 240,00 al mese per ciascuno dei figli.
L'importo in questione appare ancora congruo in relazione a tutti i parametri rilevanti, tenuto conto delle accresciute necessità di e , ormai adolescenti, della loro Per_1 Per_2 collocazione prevalente nell'abitazione materna, della situazione reddituale dei genitori, connotata da una sensibile prevalenza delle fonti di reddito a disposizione del signor e delle risorse presumibilmente a disposizione dell'ormai dissolto nucleo CP_1 familiare, caratterizzato dalla percezione di entrate fisse non particolarmente elevate.
Per evitare effetti penalizzanti per la signora nella determinazione della somma Parte_1 dovuta a titolo di mantenimento ordinario della prole la rivalutazione deve essere fatta decorrere a partire dall'anno successivo al provvedimento di omologa della separazione.
Restano ripartiti in egual misura tra i genitori gli assegni unici dovuti per e e Per_1 Per_2 gli oneri straordinari relativi alla prole non aventi natura esorbitante o superflua in base alle risorse degli obbligati. Per l'individuazione delle singole voci di spesa si rimanda al Protocollo approvato di recente presso il Tribunale di Cassino.
***
L'accordo sulle questioni inerenti al divorzio e alla collocazione della prole e la parziale soccombenza reciproca rispetto ai profili economici della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3362/2018 del R.G.A.C., respinta ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dispone l'affidamento congiunto a e a dei figli Parte_1 Controparte_1
e , con collocazione preferenziale presso la madre Persona_3 Persona_4
e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità indicate in motivazione;
➢ condanna a corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, l'importo di € 240,00 al mese, rivalutabili di anno in anno in base agli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'omologazione della separazione, a titolo di mantenimento ordinario del figlio;
Persona_3
➢ condanna a corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, l'importo di € 240,00 al mese, rivalutabili di anno in anno in base agli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'omologazione della separazione, a titolo di mantenimento ordinario della figlia;
Persona_4
➢ ripartisce in egual misura tra e le spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie inerenti ai figli e;
Persona_3 Persona_4
➢ ripartisce a metà tra e gli assegni unici dovuti Parte_1 Controparte_1 per i figli e;
Persona_3 Persona_4
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cassino, 18/2/2025
il Presidente est
Virgilio Notari