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24 aprile 1979
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22 gennaio 2026
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26 agosto 2026
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Art. 4.
La nomina ad avvocato dello Stato e' conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purche' non abbiano superato il 45° anno di eta';
1) i procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;
2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i magistrati della giustizia militare di qualifica equiparata;
2-bis) ((i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo;))
3) i magistrati amministrativi;
4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno;
5) i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;
6) i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;
7) i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.
L'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' abrogato.
La nomina ad avvocato dello Stato e' conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purche' non abbiano superato il 45° anno di eta';
1) i procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;
2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i magistrati della giustizia militare di qualifica equiparata;
2-bis) ((i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo;))
3) i magistrati amministrativi;
4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno;
5) i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;
6) i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;
7) i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.
L'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' abrogato.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 04/12/2012, n. 533Provvedimento: […] Il ricorso in epigrafe indicato non è stato notificato nel domicilio legale dell'Amministrazione presso la propria sede istituzionale (quella del Presidente della Giunta Regionale) ovvero nella sede dell'Ufficio legale della Regione ovvero presso presso un Ufficio Regionale, bensì presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in via XVIII agosto, Potenza che non è stata delegata al patrocinio legale da parte della Regione Basilicata in forza dell'art. 4 della legge n. 103 del 1979.Leggi di più...
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