Art. 4.
La nomina ad avvocato dello Stato e' conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purche' non abbiano superato il 45° anno di eta';
1) i procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;
2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i magistrati della giustizia militare di qualifica equiparata;
3) i magistrati amministrativi;
4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno;
5) i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;
6) i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;
7) i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.
L'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' abrogato.
La nomina ad avvocato dello Stato e' conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purche' non abbiano superato il 45° anno di eta';
1) i procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;
2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i magistrati della giustizia militare di qualifica equiparata;
3) i magistrati amministrativi;
4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno;
5) i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;
6) i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;
7) i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.
L'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' abrogato.