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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/12/2024, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 808/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Mauro Petrusa Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 808/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nato a [...], il [...] (c.f. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. STRADE GIUSEPPA KATIUSCIA (pec C.F._1
domiciliazione: e Email_1 Pt_1
nata ad [...], il [...] (c.f. ), con il patrocinio
[...] C.F._2
dell'Avv. ACCARDO GIUSEPPE (pec domiciliazione:
, Email_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio religioso, il Controparte_1 Parte_1
18.12.1999, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani
(TP n. 351, parte 2, serie A, anno 1999, Ufficio 1 nel registro 1994, atto n. 91 p. II s. A, Uff. 1,
unione dalla quale non sono nati figli.
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con decreto di omologa del
Tribunale di Trapani n. 475/2023, emesso in data 23.06.2023.
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
30.01.2024, avanzano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- nulla disporre in merito alla casa coniugale, posto che in assenza di prole la stessa resta di proprietà
esclusiva del Sig. CP_1
-nulla disporre in merito al mantenimento reciproco dei coniugi”.
*****
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 30.10.2024, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione consensuale, conclusasi con decreto d'omologazione cron. n. 475/2023 emesso da questo
Tribunale in data 23.06.2023.
Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come dagli stessi confermato in senso alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione personale.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trapani, in data
18/12/1999 da , nato a [...], il [...] (c.f. Controparte_1
), e , nata ad [...], il [...] (c.f. C.F._1 Parte_1 ), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani (TP) C.F._2
al n. 351, parte 2, serie A, anno 1999, Ufficio 1 nel registro 1994, atto n. 91 p. II s. A, Uff. 1,
alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 28/11/2024.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Mauro Petrusa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Mauro Petrusa Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 808/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nato a [...], il [...] (c.f. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. STRADE GIUSEPPA KATIUSCIA (pec C.F._1
domiciliazione: e Email_1 Pt_1
nata ad [...], il [...] (c.f. ), con il patrocinio
[...] C.F._2
dell'Avv. ACCARDO GIUSEPPE (pec domiciliazione:
, Email_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio religioso, il Controparte_1 Parte_1
18.12.1999, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani
(TP n. 351, parte 2, serie A, anno 1999, Ufficio 1 nel registro 1994, atto n. 91 p. II s. A, Uff. 1,
unione dalla quale non sono nati figli.
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con decreto di omologa del
Tribunale di Trapani n. 475/2023, emesso in data 23.06.2023.
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
30.01.2024, avanzano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- nulla disporre in merito alla casa coniugale, posto che in assenza di prole la stessa resta di proprietà
esclusiva del Sig. CP_1
-nulla disporre in merito al mantenimento reciproco dei coniugi”.
*****
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 30.10.2024, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione consensuale, conclusasi con decreto d'omologazione cron. n. 475/2023 emesso da questo
Tribunale in data 23.06.2023.
Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come dagli stessi confermato in senso alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione personale.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trapani, in data
18/12/1999 da , nato a [...], il [...] (c.f. Controparte_1
), e , nata ad [...], il [...] (c.f. C.F._1 Parte_1 ), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani (TP) C.F._2
al n. 351, parte 2, serie A, anno 1999, Ufficio 1 nel registro 1994, atto n. 91 p. II s. A, Uff. 1,
alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 28/11/2024.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Mauro Petrusa