Sentenza breve 18 marzo 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 18/03/2015, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00440/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2015, proposto dal sig. MB ND, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Baldini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;
contro
U.T.G. - Prefettura di Pisa in persona del Prefetto p.t. e Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 3868/2014 - Area IV emesso dalla Prefettura della Provincia di Pisa, in data 17.10.2014 e notificato al richiedente in data 07.11.2014, di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Pisa e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1) Con decreto del 4/6/2014 il Questore di Pisa ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal cittadino senegalese sig. ND MB. Dalla motivazione del provvedimento emerge che la Questura, richiamato l’art. 26 del T.U. n. 286/1998, ha ritenuto carente la documentazione contabile e fiscale presentata dall'interessato e ha comunque ritenuto insufficiente il reddito dal medesimo prodotto.
Il cittadino straniero ha quindi proposto ricorso gerarchico, respinto dal Perfetto di Pisa con decreto del 17/10/2014, pienamente confermativo del provvedimento del Questore.
2) Contro il citato decreto prefettizio il sig. ND MB ha proposto il ricorso in epigrafe deducendo, in sintesi: che il Prefetto di Pisa ha affermato la correttezza della decisione della Questura senza formulare alcuna valutazione circa la storia lavorativa del ricorrente il quale, presente in Italia da molti anni, ha sempre svolto attività di commercio ambulante ed è pienamente inserito nel contesto sociale e lavorativo; che la documentazione contabile e fiscale presentata all'Amministrazione è stata predisposta da un commercialista e che i rilievi formulati in proposito dalla Questura sono imprecisi e non chiari; che in ogni caso andava valutata la buona fede dello straniero, il cui reddito è comunque sufficiente al mantenimento in Italia, atteso che la sua famiglia risiede in Senegal.
3) Premesso che effettivamente il provvedimento del Questore di Pisa non risulta di esemplare chiarezza e che, a sua volta, il decreto prefettizio impugnato si limita ad utilizzare formule di stile, si deve comunque rilevare che appare insuperabile l'affermazione contenuta nel provvedimento del Questore circa l'insufficienza del reddito prodotto dal ricorrente.
In materia di " Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo " l’art. 26 del T.U. n. 286/1998, testualmente richiamato nell'atto in questione, dispone: " Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ". Il livello minimo di cui sopra è fissato in € 8.263,31; il ricorrente ha presentato documentazione fiscale da cui risulta per il 2012 un reddito di € 6.880,00 e per il 2013 un reddito di € 7.340,00. Tali importi sono inferiori al parametro di riferimento indicato dal citato art. 26 e ciò porta alla conclusione che il reddito del ricorrente, negli anni considerati, è insufficiente ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, così come affermato nel provvedimento della Questura di Pisa.
4) In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
La particolarità del caso giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2015
IL SEGRETARIO