Art. 8. Deliberazioni
Le riunioni dell'adunanza generale delle sezioni del Consiglio non hanno carattere pubblico.
Per la validita' delle anzidette riunioni e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei membri, compreso il presidente.
Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza dei presenti e, in caso di parita', prevale il voto di chi presiede.
I membri straordinari di cui al penultimo comma dell'articolo 4 non hanno diritto al voto.
Le riunioni dell'adunanza generale delle sezioni del Consiglio non hanno carattere pubblico.
Per la validita' delle anzidette riunioni e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei membri, compreso il presidente.
Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza dei presenti e, in caso di parita', prevale il voto di chi presiede.
I membri straordinari di cui al penultimo comma dell'articolo 4 non hanno diritto al voto.