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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 723/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 723/2023 R.G. promossa da:
(CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. dall'Avv. Marica Martoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno via Dino Angelini n. 62;
APPELLANTE contro
e ; Controparte_1 Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Ancona in data
12.7.2023, ex artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
5476/2022 R.G. pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione: In via preliminare disporre la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata;
In via principale riconoscere il diritto del ricorrente alla permanenza sul territorio italiano e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, annullare il provvedimento del Questore della Provincia di
Ascoli Piceno, prot. N. 59/2022 del 15.10.2022 di revoca del permesso di soggiorno per tutti i motivi esposti in narrativa, con riguardo anche alle precarie condizioni di salute del Vinte le spese. Parte_1
Conclusioni del P.G.: “Visti gli atti del fascicolo in epigrafe indicato e l'atto di citazione in appello con sospensiva, avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona che ha rigettato il ricorso dell'attuale appellante per l'annullamento del provvedimento reso dal Questore di Ascoli Piceno di revoca della carta di soggiorno dell'attuale appellante con conseguente espulsione dal T.N.; rilevato che le doglianze esposte, sia in rito che nel merito, appaiono infondate avendo il Tribunale correttamente esaminato e vagliato i fatti con corretta applicazione degli istituti sottesi alla vicenda in esame chiede il rigetto della sospensiva e dell'appello presentato”.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 12.7.2023, emessa ai sensi degli art. 702 bis e ss. c.p.c., il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto da Parte_1
con cui il medesimo aveva impugnato il decreto N. 59/2022 del
[...]
15.10.2022 - emanato dal Questore della Provincia di Ascoli Piceno - con il quale gli era stata revocata la carta di soggiorno nr. quale NumeroD_1 familiare di cittadino UE rilasciata ai sensi del D.lvo 30/2007, venendo informato che al termine della misura cautelare sarebbe stata applicata la misura dell'espulsione ex art. 20 DL 30/2007.
In particolare, il Giudice di primo grado ha evidenziato che: l'attuale condizione del , collocato presso una REMS;
la Parte_1 natura stabile - e pressoché irreversibile - del grave disturbo psichiatrico di cui è affetto, curabile anche in Marocco, Paese di provenienza;
la mancata integrazione nel territorio italiano sia dal punto di vista linguistico, che pagina 2 di 7 lavorativo e sociale;
la mancanza di relazioni familiari stabili in Italia;
i numerosi pregiudizi di Polizia e giudiziari per gravi reati contro la persona rivelavano la fondatezza del giudizio complessivo di inaffidabilità e pericolosità sociale formulato in sede amministrativa nei suoi confronti.
L'ordinanza de qua è stata impugnata da , il quale, Parte_1 riepilogata la vicenda - anche processuale - e richiamati i principi che regolano la materia in esame, ha lamentato l'erroneità del provvedimento, chiedendo la sospensione dell'esecutività.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevanti - e, comunque, non lesivi del diritto di difesa - i lamentati vizi, afferenti la notifica del provvedimento
(carenza di certificazione di conformità), la mancata traduzione in lingua araba del provvedimento medesimo e la violazione dell'art. 10 bis L.
241/1990.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la violazione dell'art. 20 D.L.
30/2007 e dell'art. 1 lett. c) della Legge 1423/1956 e del D. Lvo 159/2011, per aver erroneamente ritenuto sussistente la sua pericolosità sociale.
In proposito, la difesa afferma che dal certificato penale si evince che dal
2016 (anno di ingresso del ricorrente in Italia) al marzo 2022 non risulta accertata - dall'Autorità giudiziaria - la commissione di alcun reato e quanto accaduto nel marzo del 2022 sarebbe dipeso esclusivamente alla malattia mentale di cui è affetto.
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia la violazione dell'art. 20 comma 5
D.Lvo 30/2007, non avendo il Giudice di prime cure ben valutato il suo stato di salute mentale che necessiterebbe di cure, di controllo costante, che possono essere assicurati solo in Italia e non in Marocco ove non ha più nulla e nessuno che si occupi di lui, mentre il fratello può ben assisterlo in Italia e non nel Paese d'origine (chiedendo a tal fine l'esame testimoniale del fratello).
Secondo la difesa, il giudice di prime cure non avrebbe considerato che il in Italia gode di una modesta pensione di invalidità - essendo in Parte_1
pagina 3 di 7 carico al Servizio sociale di Ascoli Piceno - e che, quando le sue condizioni di salute lo hanno permesso, è stato “impiegato per il Comune di Ascoli Piceno”.
Ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, di annullare il provvedimento del
Questore della Provincia di Ascoli Piceno, prot. N. 59/2022 del 15.10.2022 di revoca del permesso di soggiorno e il riconoscimento del diritto alla permanenza nel Territorio italiano, con vittoria degli oneri di lite.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto Controparte_1 contumace.
Il Procuratore Generale è intervenuto in giudizio domandando la reiezione della sospensiva e dell'appello.
Con decreto del 21.3.2024 è stata rigettata l'inibitoria.
Con le note di trattazione scritta del 17.3.2024, la Difesa allegava il ritorno della madre dell'appellante in Italia, precisando di non avere più alcun legame con il Paese d'origine.
Con decreto del Giudice Istruttore del 21.3.2024, la causa è stata rimessa in decisione, assegnando i termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
I relativi atti di difesa sono stati depositati nei termini prescritti.
Con le note di trattazione scritta del 27.9.2024, la difesa ha allegato le sentenze di assoluzione dell'appellante dai reati a lui ascritti atteso che
“l'imputato al momento del fatto non era imputabile in quanto incapace di intendere e volere per vizio totale di mente” e la perizia psichiatrica aggiornata al 2024, che certifica la presenza del disturbo di mente, insistendo sulle conclusioni già presentate.
In data 10.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del e Controparte_1 della Questura di Ascoli Piceno.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
pagina 4 di 7 Quanto al primo motivo, va ribadito quanto correttamente affermato dal primo giudice, ovvero che i vizi formali denunciati dal ricorrente non hanno comportato una lesione del suo diritto di difesa in ordine alla sussistenza o meno del diritto a permanere in Italia.
Anche il secondo e il terzo motivo di gravame - da trattare congiuntamente, in quanto connessi - risultano infondati.
Osserva la Corte, anzitutto, che, in tema di immigrazione, la valutazione della "pericolosità sociale" ai fini della revoca della carta di soggiorno deve essere svolta alla luce dei criteri indicati nell'art. 20 del D.Lvo n. 30 del 2007
a norma del quale "Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso
e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza"; con l'ulteriore precisazione che il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno può essere legittimamente giustificato dalla circostanza che il richiedente costituisca un pericolo non solo per l'ordine pubblico, ma anche unicamente per la sicurezza pubblica (cfr. Cass. n. 19337/2016; Cass. n 17289/2019). Nel caso in esame, tale scrutinio è stato compiuto dall'amministrazione e verificato dal primo giudice con motivazione adeguata, idonea e specifica attinenza al caso in esame.
Ed invero, nella presente fattispecie è emerso che:
- dal 17.5.2016 il sig. ha ottenuto dalla Questura di Parte_1
Ascoli Piceno una carta di soggiorno UE, rilasciata a tempo indeterminato in quanto fratello di cittadino italiano;
- con ordinanza G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno del 15.7.2022 il sig.
è stato sottoposto alla misura di sicurezza detentiva Parte_1 provvisoria del ricovero presso la Casa di Cura e Custodia R.E.M.S. “Casa
Badesse” di Macerata Feltria, stante l'accertata pericolosità sociale;
- il ricorrente risulta gravato da pregiudizi di Polizia e giudiziari, anche per gravi delitti, contro la persona (“lesioni personali aggravate dall'uso di
pagina 5 di 7 coltello”; “rifiuto di fornire le proprie generalità”; resistenza a Pubblico
Ufficiale; “evasione”; “danneggiamento di edifici pubblici, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”; imbrattamento di mura pubbliche;
inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità; violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale;
“deturpamento e imbrattamento”; “tentato omicidio”);
- nei procedimenti penali aperti a carico del sig. per i Parte_1 fatti sopra indicati, l'Autorità giudiziaria, pur avendo accertato che le condotte poste in essere integrano i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ascritti, non ha potuto affermare la responsabilità penale del medesimo, in quanto dall'espletata perizia psichiatrica è emerso che al momento dei fatti questi si trovava in una situazione di infermità psichica tale da renderlo totalmente incapace di intendere e volere, con conseguente applicazione della misura di sicurezza di ricovero in REMS, unica misura in grado di contenere la pericolosità sociale del (si vedano le sentenze Parte_1 allegate dalla difesa dell'appellante);
- il percorso terapeutico, farmacologico e riabilitativo attuato nella REMS ove l'interessato è collocato non sembra destinato a trovare completa ed efficace attuazione in Italia, anche a causa dello scarso livello di integrazione socio- culturale del dato che il medesimo legge e comprende alla Parte_1 perfezione solo la lingua araba”;
- la permanenza del sul Territorio nazionale non appare Parte_1 indispensabile per fronteggiare le problematiche di salute sopra evidenziate: ed invero, dalla documentazione allegata in atti risulta che egli “è stato già seguito presso il suo Paese di origine”, per cui, si può ritenere che anche in
Marocco il ricorrente possa trovare adeguata cura e assistenza psicologica, come peraltro è già avvenuto in passato, poiché il Marocco è considerato un
Paese che garantisce il diritto alla salute;
- il ricorrente non ha relazioni stabili in Italia, in quanto non ha più contatti con la moglie;
il fratello si è trasferito in Inghilterra per lavoro e risulta non verosimile che questi possa effettuare viaggi mensili dall'Inghilterra in Italia
pagina 6 di 7 per occuparsi delle problematiche di salute mentale del e, Parte_1 comunque, si tratta di circostanza non dimostrabile con esame testimoniale, ma con documenti (firme sul passaporto, documenti di viaggio, spese per il fratello ecc.).
Allo stesso modo, la presenza della madre del in Italia risulta Parte_1 solo affermata, non essendo stata data prova documentale del titolo di soggiorno, del luogo di abitazione, dei mezzi necessari per il suo sostentamento e della sua capacità di occuparsi delle problematiche di salute del figlio (si veda la relazione del Dipartimento salute mentale Asur 5 del
3.9.2022 in atti, in cui si evidenzia “l'allontanamento cautelare della madre per estensione dei deliri anche sulla mamma”);
- in Italia il sig. non svolge alcuna attività lavorativa e la Parte_1 pensione di invalidità che percepisce (pari ad euro 324,24 mensili) non è certamente idonea a garantire il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.
In conclusione, l'appello va respinto, confermando la sentenza impugnata.
Ogni ulteriore motivo e ragione del contendere debbono intendersi assorbiti, anche con riferimento alle richieste istruttorie formulate.
Nulla è dovuto per le spese di lite, poiché l'appellato non si è costituito e non ha sostenuto spese nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Ancona in data
[...]
12.7.2023, rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, il 20.11.2024.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 723/2023 R.G. promossa da:
(CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. dall'Avv. Marica Martoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno via Dino Angelini n. 62;
APPELLANTE contro
e ; Controparte_1 Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Ancona in data
12.7.2023, ex artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
5476/2022 R.G. pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione: In via preliminare disporre la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata;
In via principale riconoscere il diritto del ricorrente alla permanenza sul territorio italiano e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, annullare il provvedimento del Questore della Provincia di
Ascoli Piceno, prot. N. 59/2022 del 15.10.2022 di revoca del permesso di soggiorno per tutti i motivi esposti in narrativa, con riguardo anche alle precarie condizioni di salute del Vinte le spese. Parte_1
Conclusioni del P.G.: “Visti gli atti del fascicolo in epigrafe indicato e l'atto di citazione in appello con sospensiva, avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona che ha rigettato il ricorso dell'attuale appellante per l'annullamento del provvedimento reso dal Questore di Ascoli Piceno di revoca della carta di soggiorno dell'attuale appellante con conseguente espulsione dal T.N.; rilevato che le doglianze esposte, sia in rito che nel merito, appaiono infondate avendo il Tribunale correttamente esaminato e vagliato i fatti con corretta applicazione degli istituti sottesi alla vicenda in esame chiede il rigetto della sospensiva e dell'appello presentato”.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 12.7.2023, emessa ai sensi degli art. 702 bis e ss. c.p.c., il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto da Parte_1
con cui il medesimo aveva impugnato il decreto N. 59/2022 del
[...]
15.10.2022 - emanato dal Questore della Provincia di Ascoli Piceno - con il quale gli era stata revocata la carta di soggiorno nr. quale NumeroD_1 familiare di cittadino UE rilasciata ai sensi del D.lvo 30/2007, venendo informato che al termine della misura cautelare sarebbe stata applicata la misura dell'espulsione ex art. 20 DL 30/2007.
In particolare, il Giudice di primo grado ha evidenziato che: l'attuale condizione del , collocato presso una REMS;
la Parte_1 natura stabile - e pressoché irreversibile - del grave disturbo psichiatrico di cui è affetto, curabile anche in Marocco, Paese di provenienza;
la mancata integrazione nel territorio italiano sia dal punto di vista linguistico, che pagina 2 di 7 lavorativo e sociale;
la mancanza di relazioni familiari stabili in Italia;
i numerosi pregiudizi di Polizia e giudiziari per gravi reati contro la persona rivelavano la fondatezza del giudizio complessivo di inaffidabilità e pericolosità sociale formulato in sede amministrativa nei suoi confronti.
L'ordinanza de qua è stata impugnata da , il quale, Parte_1 riepilogata la vicenda - anche processuale - e richiamati i principi che regolano la materia in esame, ha lamentato l'erroneità del provvedimento, chiedendo la sospensione dell'esecutività.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto irrilevanti - e, comunque, non lesivi del diritto di difesa - i lamentati vizi, afferenti la notifica del provvedimento
(carenza di certificazione di conformità), la mancata traduzione in lingua araba del provvedimento medesimo e la violazione dell'art. 10 bis L.
241/1990.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la violazione dell'art. 20 D.L.
30/2007 e dell'art. 1 lett. c) della Legge 1423/1956 e del D. Lvo 159/2011, per aver erroneamente ritenuto sussistente la sua pericolosità sociale.
In proposito, la difesa afferma che dal certificato penale si evince che dal
2016 (anno di ingresso del ricorrente in Italia) al marzo 2022 non risulta accertata - dall'Autorità giudiziaria - la commissione di alcun reato e quanto accaduto nel marzo del 2022 sarebbe dipeso esclusivamente alla malattia mentale di cui è affetto.
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia la violazione dell'art. 20 comma 5
D.Lvo 30/2007, non avendo il Giudice di prime cure ben valutato il suo stato di salute mentale che necessiterebbe di cure, di controllo costante, che possono essere assicurati solo in Italia e non in Marocco ove non ha più nulla e nessuno che si occupi di lui, mentre il fratello può ben assisterlo in Italia e non nel Paese d'origine (chiedendo a tal fine l'esame testimoniale del fratello).
Secondo la difesa, il giudice di prime cure non avrebbe considerato che il in Italia gode di una modesta pensione di invalidità - essendo in Parte_1
pagina 3 di 7 carico al Servizio sociale di Ascoli Piceno - e che, quando le sue condizioni di salute lo hanno permesso, è stato “impiegato per il Comune di Ascoli Piceno”.
Ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, di annullare il provvedimento del
Questore della Provincia di Ascoli Piceno, prot. N. 59/2022 del 15.10.2022 di revoca del permesso di soggiorno e il riconoscimento del diritto alla permanenza nel Territorio italiano, con vittoria degli oneri di lite.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto Controparte_1 contumace.
Il Procuratore Generale è intervenuto in giudizio domandando la reiezione della sospensiva e dell'appello.
Con decreto del 21.3.2024 è stata rigettata l'inibitoria.
Con le note di trattazione scritta del 17.3.2024, la Difesa allegava il ritorno della madre dell'appellante in Italia, precisando di non avere più alcun legame con il Paese d'origine.
Con decreto del Giudice Istruttore del 21.3.2024, la causa è stata rimessa in decisione, assegnando i termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
I relativi atti di difesa sono stati depositati nei termini prescritti.
Con le note di trattazione scritta del 27.9.2024, la difesa ha allegato le sentenze di assoluzione dell'appellante dai reati a lui ascritti atteso che
“l'imputato al momento del fatto non era imputabile in quanto incapace di intendere e volere per vizio totale di mente” e la perizia psichiatrica aggiornata al 2024, che certifica la presenza del disturbo di mente, insistendo sulle conclusioni già presentate.
In data 10.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del e Controparte_1 della Questura di Ascoli Piceno.
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
pagina 4 di 7 Quanto al primo motivo, va ribadito quanto correttamente affermato dal primo giudice, ovvero che i vizi formali denunciati dal ricorrente non hanno comportato una lesione del suo diritto di difesa in ordine alla sussistenza o meno del diritto a permanere in Italia.
Anche il secondo e il terzo motivo di gravame - da trattare congiuntamente, in quanto connessi - risultano infondati.
Osserva la Corte, anzitutto, che, in tema di immigrazione, la valutazione della "pericolosità sociale" ai fini della revoca della carta di soggiorno deve essere svolta alla luce dei criteri indicati nell'art. 20 del D.Lvo n. 30 del 2007
a norma del quale "Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso
e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza"; con l'ulteriore precisazione che il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno può essere legittimamente giustificato dalla circostanza che il richiedente costituisca un pericolo non solo per l'ordine pubblico, ma anche unicamente per la sicurezza pubblica (cfr. Cass. n. 19337/2016; Cass. n 17289/2019). Nel caso in esame, tale scrutinio è stato compiuto dall'amministrazione e verificato dal primo giudice con motivazione adeguata, idonea e specifica attinenza al caso in esame.
Ed invero, nella presente fattispecie è emerso che:
- dal 17.5.2016 il sig. ha ottenuto dalla Questura di Parte_1
Ascoli Piceno una carta di soggiorno UE, rilasciata a tempo indeterminato in quanto fratello di cittadino italiano;
- con ordinanza G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno del 15.7.2022 il sig.
è stato sottoposto alla misura di sicurezza detentiva Parte_1 provvisoria del ricovero presso la Casa di Cura e Custodia R.E.M.S. “Casa
Badesse” di Macerata Feltria, stante l'accertata pericolosità sociale;
- il ricorrente risulta gravato da pregiudizi di Polizia e giudiziari, anche per gravi delitti, contro la persona (“lesioni personali aggravate dall'uso di
pagina 5 di 7 coltello”; “rifiuto di fornire le proprie generalità”; resistenza a Pubblico
Ufficiale; “evasione”; “danneggiamento di edifici pubblici, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”; imbrattamento di mura pubbliche;
inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità; violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale;
“deturpamento e imbrattamento”; “tentato omicidio”);
- nei procedimenti penali aperti a carico del sig. per i Parte_1 fatti sopra indicati, l'Autorità giudiziaria, pur avendo accertato che le condotte poste in essere integrano i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ascritti, non ha potuto affermare la responsabilità penale del medesimo, in quanto dall'espletata perizia psichiatrica è emerso che al momento dei fatti questi si trovava in una situazione di infermità psichica tale da renderlo totalmente incapace di intendere e volere, con conseguente applicazione della misura di sicurezza di ricovero in REMS, unica misura in grado di contenere la pericolosità sociale del (si vedano le sentenze Parte_1 allegate dalla difesa dell'appellante);
- il percorso terapeutico, farmacologico e riabilitativo attuato nella REMS ove l'interessato è collocato non sembra destinato a trovare completa ed efficace attuazione in Italia, anche a causa dello scarso livello di integrazione socio- culturale del dato che il medesimo legge e comprende alla Parte_1 perfezione solo la lingua araba”;
- la permanenza del sul Territorio nazionale non appare Parte_1 indispensabile per fronteggiare le problematiche di salute sopra evidenziate: ed invero, dalla documentazione allegata in atti risulta che egli “è stato già seguito presso il suo Paese di origine”, per cui, si può ritenere che anche in
Marocco il ricorrente possa trovare adeguata cura e assistenza psicologica, come peraltro è già avvenuto in passato, poiché il Marocco è considerato un
Paese che garantisce il diritto alla salute;
- il ricorrente non ha relazioni stabili in Italia, in quanto non ha più contatti con la moglie;
il fratello si è trasferito in Inghilterra per lavoro e risulta non verosimile che questi possa effettuare viaggi mensili dall'Inghilterra in Italia
pagina 6 di 7 per occuparsi delle problematiche di salute mentale del e, Parte_1 comunque, si tratta di circostanza non dimostrabile con esame testimoniale, ma con documenti (firme sul passaporto, documenti di viaggio, spese per il fratello ecc.).
Allo stesso modo, la presenza della madre del in Italia risulta Parte_1 solo affermata, non essendo stata data prova documentale del titolo di soggiorno, del luogo di abitazione, dei mezzi necessari per il suo sostentamento e della sua capacità di occuparsi delle problematiche di salute del figlio (si veda la relazione del Dipartimento salute mentale Asur 5 del
3.9.2022 in atti, in cui si evidenzia “l'allontanamento cautelare della madre per estensione dei deliri anche sulla mamma”);
- in Italia il sig. non svolge alcuna attività lavorativa e la Parte_1 pensione di invalidità che percepisce (pari ad euro 324,24 mensili) non è certamente idonea a garantire il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.
In conclusione, l'appello va respinto, confermando la sentenza impugnata.
Ogni ulteriore motivo e ragione del contendere debbono intendersi assorbiti, anche con riferimento alle richieste istruttorie formulate.
Nulla è dovuto per le spese di lite, poiché l'appellato non si è costituito e non ha sostenuto spese nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Ancona in data
[...]
12.7.2023, rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, il 20.11.2024.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 7 di 7