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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N.r.g.l. 197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa
Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 197 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VILLA DANIELA Parte_1
RICORRENTE
Contro
con il patrocinio dell'avv. RONDO ANDREA CP_1
RESISTENTE
In punto a: agenzia;
pagamento somme.
1.Con ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. depositato il 31.1.2023 conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1 esercente l'attività prevalente di commercio all'ingrosso, al minuto ed elettronico di ferramenta ed utensileria.
2.Il ricorrente esponeva di aver sottoscritto in data 20/03/2000 con la società Veprug srl(ora un contratto di agenzia CP_1 plurimandatario per la stabile promozione dei prodotti commercializzati dalla mandante;
successivamente, in data
01/01/2016, aveva sottoscritto con la società un nuovo CP_1 contratto di agenzia nel quale si dava atto dei precedenti rapporti con la società Veprug srl a far data dal 20/03/2000, avendo inteso le parti di dare continuità al rapporto con sostituzione delle pattuizioni originarie.
Esponeva che la mandante in data 11/05/2022 gli aveva comunicato il recesso dal contratto di agenzia con effetto dal 30/06/2022
“nell'ambito della riorganizzazione delle zone agenziali attualmente in corso”; che, in data 19/05/2022 il ricorrente aveva contestato il mancato rispetto del termine di preavviso previsto per legge nella misura di 6 mesi e chiedeva, pertanto, alla preponente il riconoscimento della relativa indennità oltre che il pagamento delle provvigioni maturate e le spettanze di fine rapporto al contempo garantendo lo svolgimento della propria attività fino al 30/06/2022.
Successivamente, in data 20/05/2022 preso atto della CP_1 contestazione dell'agente, aveva inviato nuova comunicazione con la quale, a parziale modifica della precedente comunicazione di recesso, dichiarava che il rapporto di agenzia si doveva ritenere concluso a far data dall'11/11/2022, invitando l'agente a svolgere la sua normale attività fino a tale data, informandolo poi della necessità di un affiancamento da giugno a settembre con un supporto tecnico commerciale e di marketing;
il ricorrente aveva a mezzo del proprio difensore, inviato in data 13 giugno 2022 lettera di formale contestazione richiedendo il pagamento delle provvigioni maturate e di tutte le spettanze di fine rapporto, compresa l'indennità sostitutiva per il mancato preavviso per il periodo dal 30 giugno all'11 novembre 2022; la società riscontrava tale richiesta, tramite il proprio difensore, sostenendo che era intervenuto un diverso accordo verbale tra lo stesso ricorrente e il direttore commerciale;
il ricorrente aveva successivamente contestato l'estratto conto provvigionale e delle spettanze di fine rapporto che gli era stato trasmesso dalla società e che, in data 19 ottobre 2022, la società aveva integrato tale estratto conto senza tuttavia versargli le spettanze ancora dovute.
Svolte tali premesse, il ricorrente chiedeva, al Tribunale adito, di condannare la convenuta al pagamento delle seguenti somme:
- € 17.986,89 a titolo di provvigioni maturate per il periodo dal
01/01/2022 al 30/06/2022;
- € 20.443,31 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso non concesso;
- € 326,30 per indennità di risoluzione del rapporto (Firr); - €
24.122,80 per indennità suppletiva di clientela,
oltre a indennità meritocratica o, in alternativa, l'indennità ex art. 1751 c.c. se più favorevole.
2.Radicatosi il contraddittorio, la ditta convenuta, con rituale memoria di costituzione e risposta, contestava le pretese del ricorrente e ne chiedeva l'integrale rigetto.
Sosteneva che era intercorso un diverso accordo verbale tra la società, nella persona del dott. e l'agente nel corso di Per_1 un incontro tenutosi il 10 maggio u.s., con esclusione di un ulteriore periodo di preavviso e della relativa indennità sostitutiva.
3.Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con l'esame dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione dei testimoni ammessi.
Autorizzato il deposito di note conclusive, la causa veniva discussa e decisa all'udienza dell'14.1.2025. Veniva assegnato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della decisione, stante la particolare complessità della controversia.
4.Si dà atto, come è stato precisato dalla difesa della ricorrente nelle note conclusive autorizzate, che in data 1/2/2024 CP_1 ha versato all'ex agente il saldo delle provvigioni spettanti, pari a € 18.075,28 al netto della r.a., oltre che le indennità
c.d. negoziali di fine rapporto - Firr e indennità suppletiva di clientela (per € 24.452,39 al netto della r.a.), secondo i conteggi condivisi nel periodo agosto/ottobre 2022 (v. doc. 13,
15, ricorrente). La parte attrice ha chiesto, sul punto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo esclusivamente per la condanna della convenuta alle spese processuali, sulla base del principio della soccombenza virtuale, in quanto i suddetti pagamenti erano stati effettuati solo nel corso del giudizio a distanza di oltre un anno dall'intimazione e messa in mora ( v.doc. 13-14-15 ric.). Il rilievo della convenuta, secondo la quale il pagamento non sarebbe avvenuto prima perché
l'ex agente non aveva emesso fattura, è infondato, in quanto le somme erano già state quantificate e la quantificazione condivisa tra le parti. Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere in relazione a tali pretese.
5.Si dà atto, altresì, che sempre nelle note difensive, il ricorrente ha formulato espressa rinunzia alle domande di accertamento del suo diritto all'indennità meritocratica e/o di accertamento del diritto alle maggiori indennità ex art. 1751 cc.
6.Permane pertanto esclusivamente la rivendicazione del ricorrente sul diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Sul punto, si osserva che non è in contestazione che il ricorrente in data 11/5/2022 ha ricevuto la formale comunicazione di recesso da parte della preponente motivato da ragioni organizzative, avente decorrenza dal 30.6.2022, senza l'osservanza dei sei mesi di diritto (v. art. VII.2 del contratto di agenzia, doc. n. 2 ric.).
La convenuta afferma che il ricorrente e il direttore commerciale
Alessandro del Prete avrebbero raggiunto un'intesa verbale che prevedeva la rinuncia dell'agente sia al diritto al termine di preavviso sia al diritto all'indennità sostitutiva prima della comunicazione pec dell'11/05/2022.
La tesi della convenuta non può essere accolta per le seguenti ragioni.
a.Il teste ha riferito di un'intesa verbale Testimone_1 di massima raggiunta in tal senso. Tuttavia tale accordo non può ritenersi valido non essendo stata fornita la prova in giudizio che al direttore vendite fosse stato conferito il potere di rappresentare la società e quindi di agire in nome e per conto della stessa nella definizione dei termini del recesso con l'agente.
b. Dalla testimonianza di è emersa la chiara Testimone_2 volontà del ricorrente di non rinunciare al preavviso: la teste, infatti, ha riferito di avere assistito a una telefonata in viva voce tra e il ricorrente, intercorsa i primi di giugno, Per_1 dopo la comunicazione del recesso;
nel corso della conversazione il ricorrente ha chiesto il pagamento del preavviso ed il direttore vendite gli ha risposto che glielo avrebbe pagato purché ci fosse stata la continuazione dell'attività lavorativa per il periodo di preavviso.
c.La mandante non ha osservato, nel comunicare il recesso, la previsione dell'art. VII.5 del contratto di agenzia concluso tra parti: la norma prevede infatti l'onere per la società di inviare all'agente comunicazione scritta di recesso con il preavviso di sei mesi previsto per legge e per contratto precisando che, entro i successivi trenta giorni,l'agente può rinunciare con comunicazione scritta al preavviso. Tali formalità, nel caso in oggetto non sono state poste in essere, come non è in contestazione, e confermano che la modalità informale di rinuncia al preavviso sostenuta dalla mandante non poteva essere efficacemente intrapresa.
6.Si osserva, in ultimo, che la società resistente non ha contestato il quantum richiesto, e pertanto, viene dichiarata tenuta e condannata a versare al ricorrente a tale titolo la somma di € 20.443,31, al netto, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
7.Le spese del processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE,
nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Luisa Pugliese, definitivamente decidendo, così
- dichiara tenuta e condanna al pagamento a favore di CP_1
dell'indennità sostitutiva del preavviso non Parte_1 versato pari alla somma di € 20.443,31, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle restanti domande proposte dal ricorrente;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese del processo in favore del ricorrente che liquida in € 5.077,00 per compensi €
379,50 per C.U., oltre spese generali, IVA, CPA.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Bologna, 14.1.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Maria Luisa Pugliese