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Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/08/2024, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2165 /2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FRANCESCA DE Parte_1 C.F._1
NICOLA;
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , con l'avv. FRANCESCA PALMA;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale Conclusioni delle parti
Con note scritte tempestivamente depositate le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, definitivamente pronunciando, dato atto che la separazione dei coniugi è stata dichiarata con sentenza parziale del 21.09.2023, disporre le seguenti condizioni di separazione concordate tra le parti: - I coniugi rinunciano a tutte le reciproche domande;
Non si prevede nessun assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti;
Le parti disciplineranno in altre sedi i rapporti economici tra di loro pendenti e la sorte dei beni in comproprietà;
Spese legali interamente compensate;
”.
Motivazione
Il presente giudizio ha esclusivamente ad oggetto la regolamentazione della separazione tra le parti. Infatti, con sentenza del 26.09.2023, veniva già disposta la separazione delle parti e, con separata ordinanza, si fissava udienza per la prosecuzione del giudizio relativamente alle domande ancora controverse.
Durante il procedimento le parti hanno quindi raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione della loro separazione e hanno chiesto al Tribunale di disporre che le condizioni di separazione fossero quelle concordate tra le stesse.
Le condizioni di separazione concordate tra le parti sono le seguenti:
“- I coniugi rinunciano a tutte le reciproche domande;
“- Non si prevede nessun assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti;
“- Le parti disciplineranno in altre sedi i rapporti economici tra di loro pendenti e la sorte dei beni in comproprietà;
“- Spese legali interamente compensate;
” L'accordo tra le parti contenente le sopratrascritte condizioni di separazione deve essere omologato, non sussistendo alcuna delle ragioni ostative di cui all'art. 158, comma secondo, c.c.
Nulla sulle spese avendo le parti già regolamentato tale aspetto con l'accordo sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ omologa l'accordo, contenente le condizioni trascritte in parte motiva, con il quale e hanno regolamentato le condizioni Parte_1 CP_1
della loro separazione;
❖ nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.08.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2165 /2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. FRANCESCA DE Parte_1 C.F._1
NICOLA;
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , con l'avv. FRANCESCA PALMA;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale Conclusioni delle parti
Con note scritte tempestivamente depositate le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, definitivamente pronunciando, dato atto che la separazione dei coniugi è stata dichiarata con sentenza parziale del 21.09.2023, disporre le seguenti condizioni di separazione concordate tra le parti: - I coniugi rinunciano a tutte le reciproche domande;
Non si prevede nessun assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti;
Le parti disciplineranno in altre sedi i rapporti economici tra di loro pendenti e la sorte dei beni in comproprietà;
Spese legali interamente compensate;
”.
Motivazione
Il presente giudizio ha esclusivamente ad oggetto la regolamentazione della separazione tra le parti. Infatti, con sentenza del 26.09.2023, veniva già disposta la separazione delle parti e, con separata ordinanza, si fissava udienza per la prosecuzione del giudizio relativamente alle domande ancora controverse.
Durante il procedimento le parti hanno quindi raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione della loro separazione e hanno chiesto al Tribunale di disporre che le condizioni di separazione fossero quelle concordate tra le stesse.
Le condizioni di separazione concordate tra le parti sono le seguenti:
“- I coniugi rinunciano a tutte le reciproche domande;
“- Non si prevede nessun assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti;
“- Le parti disciplineranno in altre sedi i rapporti economici tra di loro pendenti e la sorte dei beni in comproprietà;
“- Spese legali interamente compensate;
” L'accordo tra le parti contenente le sopratrascritte condizioni di separazione deve essere omologato, non sussistendo alcuna delle ragioni ostative di cui all'art. 158, comma secondo, c.c.
Nulla sulle spese avendo le parti già regolamentato tale aspetto con l'accordo sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ omologa l'accordo, contenente le condizioni trascritte in parte motiva, con il quale e hanno regolamentato le condizioni Parte_1 CP_1
della loro separazione;
❖ nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.08.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna