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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/07/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 768/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione n. 768/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] - con il patrocinio dell'Avv. FILIPPO BIGNARDI
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] - con il patrocinio dell'Avv. ZAIRA PAGLIARA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
i - come sopra rappresentati, assistiti, difesi ed elettivamente domiciliati - con il Pt_2 presente ricorso congiunto intendono avanzare richiesta di omologa, a codesto Tribunale, delle intese separative raggiunte, alle
CONDIZIONI di seguito riportate, da valersi rebus sic stantibus e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, che tengono conto di tutte le premesse sopra indicate e sono frutto dello sforzo conciliativo di entrambe le Parti, anche nell'intento di mantenere buoni rapporti tra loro, specie nell'interesse dei Minori: 1) i vivranno separatamente, con impegno a riservarsi reciproco rispetto. In Pt_2 particolare, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei Minori, la casa coniugale sita in 23825 NO AR (LC) - via San Carlo n. 4, di proprietà del Sig.
composta da 8,5 vani (identificata catastalmente come segue: Comune di NO Pt_1
AR – Catasto dei Fabbricati - Sez. Urbana INF - Foglio 4 - nn.143/144 - sub 708/705 Categoria A/3 classe 4 consistenza 8,5 vani - superficie catastale 172 mq – rendita
€.680,43, piani S1/T/1/2/3 - doc. 9) e relative pertinenze rimarranno nella piena disponibilità della Sig.ra alla quale si intenderà assegnata alla predetta, anche CP_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c.; la polizza di assicurazione in essere sulla predetta casa coniugale sarà intestata alla sig.ra la quale dovrà provvedere CP_1 al pagamento, a suo carico, del relativo premio: eventuali indennizzi, liquidati dalla Compagnia alla sig.ra per danni all'immobile od a terzi, dovranno essere CP_1 comunicati al sig. in qualità di proprietario del bene e, comunque, essere Pt_1 utilizzati per la riparazione dell'immobile e/o il risarcimento dei terzi danneggiati.
2) i Figli Minori della Coppia, ed manterranno residenza Per_1 Per_2 Per_3 anagrafica presso la casa coniugale sita in 23825 NO AR (LC) - via San Carlo n. 4 e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i Genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la Madre, con turni di cura paterni regolati come da successivo paragrafo 3); entrambe le Parti si occuperanno, dunque, investiti della comune responsabilità genitoriale, delle scelte relative alla crescita ed all'educazione dei Minori, alla loro graduale assunzione di indipendenza e autonomia, nonché alle cure e alla sorveglianza dei loro rapporti affettivo-sentimentali-amicali. Oltre a ciò, saranno investiti della comune responsabilità riguardante le decisioni relative a cure mediche e dentistiche, ivi compresa l'individuazione del Professionista, scelte scolastiche, religiose e viaggi all'estero. Tali decisioni saranno, pertanto, prese di comune accordo e in condivisione tra i due Genitori e ciò fermo restando quanto previsto ai paragrafi 5) e 6) del presente ricorso, in tema di spese straordinarie, in adesione al relativo Protocollo vigente presso codesto Tribunale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. in punto di esercizio separato della responsabilità genitoriale esclusiva per le decisioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di collocamento, entrambi i Ricorrenti saranno tenuti a riferire ed aggiornare prontamente l'altro Genitore di tutto ciò che riguarda e che riguarderà i Minori in modo che possano, effettivamente, cogestire la genitorialità condivisa e, in caso di criticità e fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 12), si impegnano a rinvenire insieme strumenti e metodi per la loro risoluzione. I Ricorrenti concordano e si impegnano a fare in modo che i Minori continuino ad intrattenere rapporti significativi con i Parenti di entrambi i rami genitoriali;
3) visite ordinarie: i Minori saranno collocati presso il Sig. a fine settimana Pt_1 alternati, dal venerdì alle ore 18.00, quando il Padre si occuperà di prelevarli dall'abitazione materna, sino alla domenica sera alle ore 19.00, quando il Padre li riporterà presso la Madre, nonché i mercoledì di ogni settimana dalle ore 18.00, quando il Padre si occuperà del loro prelievo dall'abitazione della Madre, sino all'ingresso a scuola il mattino seguente;
durante i periodi di sospensione scolastica, i Genitori – qualora per impegni di lavoro non potessero provvedervi in autonomia – affideranno i Minori alle cure dei Nonni e, in caso di loro indisponibilità, a quelle di una baby sitter, secondo quanto previsto al paragrafo 14);
4) vacanze estive: ciascun Genitore - a partire dal mese di giugno, al termine delle attività scolastiche, sino alla loro ripresa nel mese di Settembre - trascorrerà separatamente le vacanze estive con i Minori per almeno due settimane, anche non consecutive, nei periodi da concordarsi entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno, con l'intesa che, in caso di disaccordo, negli anni dispari sarà la Madre, per prima, a scegliere il proprio periodo di vacanza, mentre negli anni pari sceglierà per primo il Padre. I Genitori dovranno comunicarsi preventivamente il luogo di vacanza in cui si recheranno con i Minori, il programma di viaggio oltreché i recapiti dell'eventuale struttura di alloggio. A tal proposito, per le vacanze estive dell'anno 2025, la Sig.ra - già in accordo CP_1 con il Sig. - si recherà in campeggio con i Minori dal 1 Luglio al 6 Luglio con Pt_1 il CAI di NO AR, sottosezione di Premana (riservandosi di individuare il periodo residuo di vacanza con i Minori);
5) ponti e festività: I. NATALE - i Minori trascorreranno, ad anni alterni, il periodo che va dal termine delle attività scolastiche, sino alle ore 10:00 del 31.12, con un Genitore, mentre sarà di competenza dell'altro Genitore il periodo dal 31.12 alle ore 10:00 sino alla ripresa delle attività scolastiche, con l'intesa che, chi trascorrerà con i Figli il secondo periodo, trascorrerà con loro anche la giornata di Natale, dalle ore 10:00 sino alle ore 22:00. Le Parti concordano nello stabilire che, per quanto riguarda le vacanze natalizie dell'anno in corso (2025), il primo periodo (termine delle attività scolastiche - 31.12.2025 ore 10:00) sarà di competenza del Padre mentre, il secondo periodo (31.12.2025 ore 10:00 - rientro a scuola), sarà di competenza della Madre;
II. CP_2
- i Minori trascorreranno, ad anni alterni, il periodo che va dal termine delle attività scolastiche sino alle ore 18:30/19:00 del giorno di Pasqua con un Genitore, mentre sarà di competenza dell'altro Genitore il periodo che va dalle ore 18:30/19:00 del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola. Ai fini dell'alternanza le Parti concordano che negli anni dispari il primo periodo sarà di competenza della Madre, mentre negli anni pari di competenza del Padre;
III. PONTI ED ALTRE FESTIVITÀ - per quanto riguarda invece i ponti e le altre festività, i Genitori si impegnano ad organizzarsi annualmente, così da garantire l'alternanza tra loro del diritto di visita, cercando di accorpare detti ponti e festività con il fine settimana già di competenza dell'uno o dell'altro Genitore;
6) il tutto con il massimo impegno dei Genitori a rispettare i tempi di cura sopra indicati, fatto salvo diverso accordo da prendersi in forma scritta (anche via mail o tramite messaggio di testo whatsapp) tra le Parti e con l'intesa che, entrambi i Genitori accompagneranno i Minori, nei periodi di rispettiva competenza, presso le varie attività scolastiche, sportive o ricreative e, se necessario, ad eseguire controlli, esami e visite mediche in genere e cureranno l'esecuzione dei compiti scolastici ed avranno pari accesso al registro scolastico ed al fascicolo sanitario, nonché ai gruppi whatsapp scolastici, sportivi e ricreativi dei Minori;
7) il Genitore collocatario presso il quale pernotteranno i Minori, anche in luoghi di vacanza, si impegnerà a garantire un contatto telefonico serale tra gli stessi ed il Genitore non collocatario, nonché ad aggiornare direttamente (con telefonata o con messaggio whatsapp) l'altro Genitore in merito a problematiche afferenti i loro bisogni ed eventuali imprevisti legati a ritardi o problemi di trasporto, nonché ad utilizzare negli spostamenti con i Minori i presidi di sicurezza previsti dal vigente Codice della Strada (cinture di sicurezza);
8) I Genitori concordano sin d'ora che, quanto alla Comunione di entrambi Per_3 parteciperanno con i rispettivi Parenti alla cerimonia religiosa, mentre il banchetto sarà organizzato unicamente dalla Madre e dai di lei familiari;
per la S. Cresima, ferma la possibilità per entrambi i Genitori ed i rispettivi Parenti di partecipare alla cerimonia religiosa, il banchetto sarà organizzato unicamente dal Padre e dai di lui familiari;
9) compleanni di ed i Ricorrenti concordano nel Per_1 Per_2 Per_3 prevedere che, a fronte del compleanno di uno dei Minori, il Genitore non collocatario possa recarsi a fare visita al Figlio festeggiato per lo scambio degli auguri e dei doni. I Genitori, inoltre, provvederanno congiuntamente all'organizzazione di eventuali feste di compleanno dei Figli con i Coetanei, dividendo i costi al 50% ciascuno;
10) compleanni dei Genitori: i Minori trascorreranno con il Genitore festeggiato tale giornata, pernottando dallo stesso sino al giorno successivo e ciò a prescindere dal turno di cura;
11) le Parti concordano nel prevedere che l'auto modello “FIAT PANDA MY21 1.0 70cv Hybrid CITY LIFE” targata GF385JT - in attualità di proprietà della Sig.ra - CP_1 venga intestata al Sig. mentre l'auto modello “OPEL ZAFIRA TOURER”, Pt_1 targata EZ392TR - in attualità del Sig. - venga intestata alla Sig.ra I Pt_1 CP_1
Ricorrenti faranno fronte ai costi inerenti ai passaggi di proprietà nelle modalità previste al punto successivo;
12) per quanto riguarda il saldo residuo sul conto corrente comune n. n. 410/0030530 acceso presso Banca Popolare di Sondrio – Filiale di NA, il cui saldo alla data del 15.04.2025 ammonta ad € 7.700,00 i Ricorrenti concordano nello stabilire che venga utilizzato per estinguere il finanziamento contratto per l'acquisto della “FIAT PANDA MY21 1.0 70cv Hybrid CITY LIFE”, nonché per i costi relativi ai passaggi di proprietà delle due auto (cfr. paragrafo 13). All'esito delle predette operazioni, detto conto corrente verrà estinto e la somma residua interamente trasferita sul conto corrente personale della Sig.ra CP_1
13) sul versante del dovere genitoriale di contribuzione economica al mantenimento della
, a fronte del complessivo quadro reddituale e patrimoniale dei Ricorrenti, Per_4 quest'ultimi concordano nel prevedere, in capo al Sig. a partire dal mese di Pt_1
Maggio 2025, un contributo al mantenimento indiretto per la pari ad € 650,00 sino Per_4
a quanto la Sig.ra non avrà reperito un'attività lavorativa – sempre part time – CP_1 che le consentirà di avere un reddito superiore ad € 500,00 mensili, da ridursi ad € 600,00 mensili superata detta soglia di reddito, da versarsi alla Sig.ra – in CP_1 ragione di un terzo per ciascun Figlio - entro il giorno 12 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
altra entrata della famiglia è costituita dall'AUU, attualmente pari ad € 700,00 circa;
14) le spese straordinarie relative alla Prole saranno ripartite tra i Genitori in ragione del 50% ciascuno secondo lo schema di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale di Lecco in data 29.03.2018 e di seguito testualmente riportato:
“- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”, fatta salva la facoltà per le Parti, ove possibile, di versare direttamente la spesa all'Ente creditore e l'impegno di entrambi a mantenere una contabilità mensile delle spese straordinarie, così da poter definire i reciproci debiti/crediti al più tardi entro la fine del mese successivo agli esborsi anticipati;
ciascuno Genitore, dunque, provvederà a mantenere presso la propria abitazione un personale allestimenti di prodotti per l'igiene e vestiario per i Minori (inteso: intimo, pigiameria, abbigliamento);
15) ai sensi delle Leggi fiscali e tributarie: I. il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale, oggi previsto per i figli sino al compimento del 21° anno di età, così come eventuali misure sostitutive e comunque qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere, in favore della famiglia o dei figli, competerà al 100% alla Sig.ra ; II. ai fini fiscali, dunque, i Minori si Controparte_1 intenderanno nella misura del 100% a carico della Madre;
III. i documenti fiscali di ogni spesa straordinaria dovranno essere intestati ai Figli, ove possibile, e in ogni caso, consegnati in copia all'altro Genitore per la detrazione ai fini Irpef, che si effettuerà nella quota del 50% ciascuno della spesa complessivamente sostenuta, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i Genitori nella quota anzidetta. Nell'ipotesi in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta esclusivamente da un Genitore (senza rimborso da parte dell'altro, come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo o, nel caso di specie, della mensa scolastica) le detrazioni della suddetta spesa saranno effettuate, nella misura del 100%, dal Genitore che da solo ha effettivamente sostenuto la spesa;
16) per quanto riguarda il bonus celiachia, odiernamente dell'entità di € 99,00 mensili, erogato dalla Regione Lombardia a favore della Minore - alla quale Persona_5
è stata diagnosticata la malattia nell'anno 2021 - le Parti concordano nel prevedere che 1/3 del predetto importo venga utilizzato dal Sig. e 2/3 dalla Sig. per Pt_1 CP_1
l'acquisto di prodotti alimentari destinati alle rispettive dispense;
saranno, in particolare, di competenza del sig. i bonus erogati nelle seguenti date di ogni anno: 24/02 - Pt_1
24/05 - 24/08 e 24/11 a partire da quello del 24/05/2025. Per quanto riguarda il rimborso del 50% del costo dell'abbonamento per il trasporto degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado erogato dal Comune di NO AR, le Parti concordano che tale rimborso sarà suddiviso tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno;
a tale fine la sig.ra si impegna a presentare annualmente al Comune di NO AR la CP_1 relativa domanda con allegati entro il termine stabilito dall'Ente;
17) il cane OL sarà affidato, anche in proprietà, alla Sig.ra la quale comunicherà CP_1 il passaggio all'anagrafe degli animali d'affezione. Nelle settimane estive in cui la Sig.ra si recherà in vacanza con i Minori, durante il periodo natalizio e quello CP_1 pasquale, il Sig. provvederà, nella misura del 50%, a far fronte alle spese della Pt_1 pensione per cani, salvo che il predetto si offra di prendersene cura direttamente. I ricorrenti, inoltre, concorreranno nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese veterinarie straordinarie;
18) definizione delle ulteriori questioni economico-patrimoniali tra i le Parti Pt_2 dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere da proporre alcuna reciproca domanda di contribuzione o di risarcimento del danno;
con l'adempimento di quanto sopra, le Parti dichiarano pertanto di aver regolamentato tra loro ogni questione o rapporto economico-patrimoniale derivante dal vincolo matrimoniale o anche precedente il matrimonio – anche legato alla comunione legale tra coniugi, definita come da paragrafi 11) e 17) delle presenti condizioni - e adempiuto quanto quivi previsto, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per nessun altro titolo, ragione o causa, anche sinora non dedotti;
19) i si autorizzano reciprocamente a richiedere carta d'identità e passaporto per sé Pt_2
e per i Minori, anche ai fini dell'espatrio per ragioni di lavoro, studio o vacanza;
20) le spese legali si intenderanno compensante tra le Parti e, per l'effetto, ciascuna corrisponderà l'onorario dovuto ai rispettivi Legali, i quali - per quanto possa occorrere
- sottoscrivono il presente ricorso anche in segno di rinuncia alla solidarietà professionale passiva ex art. 13, VIII comma, L. P. F., mentre i costi di iscrizione al ruolo del presente ricorso saranno a carico del Sig. Pt_1
***
Tutto ciò premesso, la Sig.ra ed il Sig. come sopra rappresentati, assistiti, CP_1 Pt_1 difesi ed elettivamente domiciliati, congiuntamente
RICORRONO all'adito Tribunale di Lecco affinché, omologhi con sentenza la loro separazione consensuale alle condizioni sub da 1) a 20) sopra indicate e da intendersi quivi integralmente riportate, ordinando al competente ufficio dello stato civile del Comune di NA (LC) l'annotazione della stessa in calce all'atto di matrimonio n. 31, parte 2, serie A – anno 2006, nei registri dello stato civile del Comune medesimo.
Spese di lite interamente compensate tra le Parti”
RAGIONI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il giorno 23.9.2006 in NA (LC), atto trascritto in data 25.9.2006 nei registri di stato civile del Comune di NA (LC) al n. 31, parte 2, serie A – anno 2006. I coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni e fissato la residenza familiare presso l'abitazione sita in NO AR (LC) – via San Carlo n. 4, di proprietà del marito. Dall'unione coniugale sono nati i figli: (C.F. Persona_6
), a Lecco (LC) il 15.3.2008, attualmente di anni diciassette;
C.F._3
C.F. ), a Lecco (LC) il 3.1.2010, attualmente Persona_5 C.F._4 di anni quindici;
(C.F. ), a Lecco (LC) il Parte_3 C.F._5
2.9.2015, attualmente di anni nove.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21.5.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51, terzo comma, c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno depositato quindi le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza, cessata di fatto già dal mese di aprile 2025, è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario il giorno 23.9.2006 in
[...]
NA (LC), atto trascritto in data 25.9.2006 nei registri di stato civile del predetto Comune al n. 31, parte 2, serie A – anno 2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 30 giugno 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione n. 768/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] - con il patrocinio dell'Avv. FILIPPO BIGNARDI
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] - con il patrocinio dell'Avv. ZAIRA PAGLIARA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
i - come sopra rappresentati, assistiti, difesi ed elettivamente domiciliati - con il Pt_2 presente ricorso congiunto intendono avanzare richiesta di omologa, a codesto Tribunale, delle intese separative raggiunte, alle
CONDIZIONI di seguito riportate, da valersi rebus sic stantibus e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, che tengono conto di tutte le premesse sopra indicate e sono frutto dello sforzo conciliativo di entrambe le Parti, anche nell'intento di mantenere buoni rapporti tra loro, specie nell'interesse dei Minori: 1) i vivranno separatamente, con impegno a riservarsi reciproco rispetto. In Pt_2 particolare, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei Minori, la casa coniugale sita in 23825 NO AR (LC) - via San Carlo n. 4, di proprietà del Sig.
composta da 8,5 vani (identificata catastalmente come segue: Comune di NO Pt_1
AR – Catasto dei Fabbricati - Sez. Urbana INF - Foglio 4 - nn.143/144 - sub 708/705 Categoria A/3 classe 4 consistenza 8,5 vani - superficie catastale 172 mq – rendita
€.680,43, piani S1/T/1/2/3 - doc. 9) e relative pertinenze rimarranno nella piena disponibilità della Sig.ra alla quale si intenderà assegnata alla predetta, anche CP_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c.; la polizza di assicurazione in essere sulla predetta casa coniugale sarà intestata alla sig.ra la quale dovrà provvedere CP_1 al pagamento, a suo carico, del relativo premio: eventuali indennizzi, liquidati dalla Compagnia alla sig.ra per danni all'immobile od a terzi, dovranno essere CP_1 comunicati al sig. in qualità di proprietario del bene e, comunque, essere Pt_1 utilizzati per la riparazione dell'immobile e/o il risarcimento dei terzi danneggiati.
2) i Figli Minori della Coppia, ed manterranno residenza Per_1 Per_2 Per_3 anagrafica presso la casa coniugale sita in 23825 NO AR (LC) - via San Carlo n. 4 e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i Genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la Madre, con turni di cura paterni regolati come da successivo paragrafo 3); entrambe le Parti si occuperanno, dunque, investiti della comune responsabilità genitoriale, delle scelte relative alla crescita ed all'educazione dei Minori, alla loro graduale assunzione di indipendenza e autonomia, nonché alle cure e alla sorveglianza dei loro rapporti affettivo-sentimentali-amicali. Oltre a ciò, saranno investiti della comune responsabilità riguardante le decisioni relative a cure mediche e dentistiche, ivi compresa l'individuazione del Professionista, scelte scolastiche, religiose e viaggi all'estero. Tali decisioni saranno, pertanto, prese di comune accordo e in condivisione tra i due Genitori e ciò fermo restando quanto previsto ai paragrafi 5) e 6) del presente ricorso, in tema di spese straordinarie, in adesione al relativo Protocollo vigente presso codesto Tribunale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. in punto di esercizio separato della responsabilità genitoriale esclusiva per le decisioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di collocamento, entrambi i Ricorrenti saranno tenuti a riferire ed aggiornare prontamente l'altro Genitore di tutto ciò che riguarda e che riguarderà i Minori in modo che possano, effettivamente, cogestire la genitorialità condivisa e, in caso di criticità e fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 12), si impegnano a rinvenire insieme strumenti e metodi per la loro risoluzione. I Ricorrenti concordano e si impegnano a fare in modo che i Minori continuino ad intrattenere rapporti significativi con i Parenti di entrambi i rami genitoriali;
3) visite ordinarie: i Minori saranno collocati presso il Sig. a fine settimana Pt_1 alternati, dal venerdì alle ore 18.00, quando il Padre si occuperà di prelevarli dall'abitazione materna, sino alla domenica sera alle ore 19.00, quando il Padre li riporterà presso la Madre, nonché i mercoledì di ogni settimana dalle ore 18.00, quando il Padre si occuperà del loro prelievo dall'abitazione della Madre, sino all'ingresso a scuola il mattino seguente;
durante i periodi di sospensione scolastica, i Genitori – qualora per impegni di lavoro non potessero provvedervi in autonomia – affideranno i Minori alle cure dei Nonni e, in caso di loro indisponibilità, a quelle di una baby sitter, secondo quanto previsto al paragrafo 14);
4) vacanze estive: ciascun Genitore - a partire dal mese di giugno, al termine delle attività scolastiche, sino alla loro ripresa nel mese di Settembre - trascorrerà separatamente le vacanze estive con i Minori per almeno due settimane, anche non consecutive, nei periodi da concordarsi entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno, con l'intesa che, in caso di disaccordo, negli anni dispari sarà la Madre, per prima, a scegliere il proprio periodo di vacanza, mentre negli anni pari sceglierà per primo il Padre. I Genitori dovranno comunicarsi preventivamente il luogo di vacanza in cui si recheranno con i Minori, il programma di viaggio oltreché i recapiti dell'eventuale struttura di alloggio. A tal proposito, per le vacanze estive dell'anno 2025, la Sig.ra - già in accordo CP_1 con il Sig. - si recherà in campeggio con i Minori dal 1 Luglio al 6 Luglio con Pt_1 il CAI di NO AR, sottosezione di Premana (riservandosi di individuare il periodo residuo di vacanza con i Minori);
5) ponti e festività: I. NATALE - i Minori trascorreranno, ad anni alterni, il periodo che va dal termine delle attività scolastiche, sino alle ore 10:00 del 31.12, con un Genitore, mentre sarà di competenza dell'altro Genitore il periodo dal 31.12 alle ore 10:00 sino alla ripresa delle attività scolastiche, con l'intesa che, chi trascorrerà con i Figli il secondo periodo, trascorrerà con loro anche la giornata di Natale, dalle ore 10:00 sino alle ore 22:00. Le Parti concordano nello stabilire che, per quanto riguarda le vacanze natalizie dell'anno in corso (2025), il primo periodo (termine delle attività scolastiche - 31.12.2025 ore 10:00) sarà di competenza del Padre mentre, il secondo periodo (31.12.2025 ore 10:00 - rientro a scuola), sarà di competenza della Madre;
II. CP_2
- i Minori trascorreranno, ad anni alterni, il periodo che va dal termine delle attività scolastiche sino alle ore 18:30/19:00 del giorno di Pasqua con un Genitore, mentre sarà di competenza dell'altro Genitore il periodo che va dalle ore 18:30/19:00 del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola. Ai fini dell'alternanza le Parti concordano che negli anni dispari il primo periodo sarà di competenza della Madre, mentre negli anni pari di competenza del Padre;
III. PONTI ED ALTRE FESTIVITÀ - per quanto riguarda invece i ponti e le altre festività, i Genitori si impegnano ad organizzarsi annualmente, così da garantire l'alternanza tra loro del diritto di visita, cercando di accorpare detti ponti e festività con il fine settimana già di competenza dell'uno o dell'altro Genitore;
6) il tutto con il massimo impegno dei Genitori a rispettare i tempi di cura sopra indicati, fatto salvo diverso accordo da prendersi in forma scritta (anche via mail o tramite messaggio di testo whatsapp) tra le Parti e con l'intesa che, entrambi i Genitori accompagneranno i Minori, nei periodi di rispettiva competenza, presso le varie attività scolastiche, sportive o ricreative e, se necessario, ad eseguire controlli, esami e visite mediche in genere e cureranno l'esecuzione dei compiti scolastici ed avranno pari accesso al registro scolastico ed al fascicolo sanitario, nonché ai gruppi whatsapp scolastici, sportivi e ricreativi dei Minori;
7) il Genitore collocatario presso il quale pernotteranno i Minori, anche in luoghi di vacanza, si impegnerà a garantire un contatto telefonico serale tra gli stessi ed il Genitore non collocatario, nonché ad aggiornare direttamente (con telefonata o con messaggio whatsapp) l'altro Genitore in merito a problematiche afferenti i loro bisogni ed eventuali imprevisti legati a ritardi o problemi di trasporto, nonché ad utilizzare negli spostamenti con i Minori i presidi di sicurezza previsti dal vigente Codice della Strada (cinture di sicurezza);
8) I Genitori concordano sin d'ora che, quanto alla Comunione di entrambi Per_3 parteciperanno con i rispettivi Parenti alla cerimonia religiosa, mentre il banchetto sarà organizzato unicamente dalla Madre e dai di lei familiari;
per la S. Cresima, ferma la possibilità per entrambi i Genitori ed i rispettivi Parenti di partecipare alla cerimonia religiosa, il banchetto sarà organizzato unicamente dal Padre e dai di lui familiari;
9) compleanni di ed i Ricorrenti concordano nel Per_1 Per_2 Per_3 prevedere che, a fronte del compleanno di uno dei Minori, il Genitore non collocatario possa recarsi a fare visita al Figlio festeggiato per lo scambio degli auguri e dei doni. I Genitori, inoltre, provvederanno congiuntamente all'organizzazione di eventuali feste di compleanno dei Figli con i Coetanei, dividendo i costi al 50% ciascuno;
10) compleanni dei Genitori: i Minori trascorreranno con il Genitore festeggiato tale giornata, pernottando dallo stesso sino al giorno successivo e ciò a prescindere dal turno di cura;
11) le Parti concordano nel prevedere che l'auto modello “FIAT PANDA MY21 1.0 70cv Hybrid CITY LIFE” targata GF385JT - in attualità di proprietà della Sig.ra - CP_1 venga intestata al Sig. mentre l'auto modello “OPEL ZAFIRA TOURER”, Pt_1 targata EZ392TR - in attualità del Sig. - venga intestata alla Sig.ra I Pt_1 CP_1
Ricorrenti faranno fronte ai costi inerenti ai passaggi di proprietà nelle modalità previste al punto successivo;
12) per quanto riguarda il saldo residuo sul conto corrente comune n. n. 410/0030530 acceso presso Banca Popolare di Sondrio – Filiale di NA, il cui saldo alla data del 15.04.2025 ammonta ad € 7.700,00 i Ricorrenti concordano nello stabilire che venga utilizzato per estinguere il finanziamento contratto per l'acquisto della “FIAT PANDA MY21 1.0 70cv Hybrid CITY LIFE”, nonché per i costi relativi ai passaggi di proprietà delle due auto (cfr. paragrafo 13). All'esito delle predette operazioni, detto conto corrente verrà estinto e la somma residua interamente trasferita sul conto corrente personale della Sig.ra CP_1
13) sul versante del dovere genitoriale di contribuzione economica al mantenimento della
, a fronte del complessivo quadro reddituale e patrimoniale dei Ricorrenti, Per_4 quest'ultimi concordano nel prevedere, in capo al Sig. a partire dal mese di Pt_1
Maggio 2025, un contributo al mantenimento indiretto per la pari ad € 650,00 sino Per_4
a quanto la Sig.ra non avrà reperito un'attività lavorativa – sempre part time – CP_1 che le consentirà di avere un reddito superiore ad € 500,00 mensili, da ridursi ad € 600,00 mensili superata detta soglia di reddito, da versarsi alla Sig.ra – in CP_1 ragione di un terzo per ciascun Figlio - entro il giorno 12 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
altra entrata della famiglia è costituita dall'AUU, attualmente pari ad € 700,00 circa;
14) le spese straordinarie relative alla Prole saranno ripartite tra i Genitori in ragione del 50% ciascuno secondo lo schema di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale di Lecco in data 29.03.2018 e di seguito testualmente riportato:
“- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”, fatta salva la facoltà per le Parti, ove possibile, di versare direttamente la spesa all'Ente creditore e l'impegno di entrambi a mantenere una contabilità mensile delle spese straordinarie, così da poter definire i reciproci debiti/crediti al più tardi entro la fine del mese successivo agli esborsi anticipati;
ciascuno Genitore, dunque, provvederà a mantenere presso la propria abitazione un personale allestimenti di prodotti per l'igiene e vestiario per i Minori (inteso: intimo, pigiameria, abbigliamento);
15) ai sensi delle Leggi fiscali e tributarie: I. il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale, oggi previsto per i figli sino al compimento del 21° anno di età, così come eventuali misure sostitutive e comunque qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere, in favore della famiglia o dei figli, competerà al 100% alla Sig.ra ; II. ai fini fiscali, dunque, i Minori si Controparte_1 intenderanno nella misura del 100% a carico della Madre;
III. i documenti fiscali di ogni spesa straordinaria dovranno essere intestati ai Figli, ove possibile, e in ogni caso, consegnati in copia all'altro Genitore per la detrazione ai fini Irpef, che si effettuerà nella quota del 50% ciascuno della spesa complessivamente sostenuta, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i Genitori nella quota anzidetta. Nell'ipotesi in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta esclusivamente da un Genitore (senza rimborso da parte dell'altro, come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo o, nel caso di specie, della mensa scolastica) le detrazioni della suddetta spesa saranno effettuate, nella misura del 100%, dal Genitore che da solo ha effettivamente sostenuto la spesa;
16) per quanto riguarda il bonus celiachia, odiernamente dell'entità di € 99,00 mensili, erogato dalla Regione Lombardia a favore della Minore - alla quale Persona_5
è stata diagnosticata la malattia nell'anno 2021 - le Parti concordano nel prevedere che 1/3 del predetto importo venga utilizzato dal Sig. e 2/3 dalla Sig. per Pt_1 CP_1
l'acquisto di prodotti alimentari destinati alle rispettive dispense;
saranno, in particolare, di competenza del sig. i bonus erogati nelle seguenti date di ogni anno: 24/02 - Pt_1
24/05 - 24/08 e 24/11 a partire da quello del 24/05/2025. Per quanto riguarda il rimborso del 50% del costo dell'abbonamento per il trasporto degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado erogato dal Comune di NO AR, le Parti concordano che tale rimborso sarà suddiviso tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno;
a tale fine la sig.ra si impegna a presentare annualmente al Comune di NO AR la CP_1 relativa domanda con allegati entro il termine stabilito dall'Ente;
17) il cane OL sarà affidato, anche in proprietà, alla Sig.ra la quale comunicherà CP_1 il passaggio all'anagrafe degli animali d'affezione. Nelle settimane estive in cui la Sig.ra si recherà in vacanza con i Minori, durante il periodo natalizio e quello CP_1 pasquale, il Sig. provvederà, nella misura del 50%, a far fronte alle spese della Pt_1 pensione per cani, salvo che il predetto si offra di prendersene cura direttamente. I ricorrenti, inoltre, concorreranno nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese veterinarie straordinarie;
18) definizione delle ulteriori questioni economico-patrimoniali tra i le Parti Pt_2 dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere da proporre alcuna reciproca domanda di contribuzione o di risarcimento del danno;
con l'adempimento di quanto sopra, le Parti dichiarano pertanto di aver regolamentato tra loro ogni questione o rapporto economico-patrimoniale derivante dal vincolo matrimoniale o anche precedente il matrimonio – anche legato alla comunione legale tra coniugi, definita come da paragrafi 11) e 17) delle presenti condizioni - e adempiuto quanto quivi previsto, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per nessun altro titolo, ragione o causa, anche sinora non dedotti;
19) i si autorizzano reciprocamente a richiedere carta d'identità e passaporto per sé Pt_2
e per i Minori, anche ai fini dell'espatrio per ragioni di lavoro, studio o vacanza;
20) le spese legali si intenderanno compensante tra le Parti e, per l'effetto, ciascuna corrisponderà l'onorario dovuto ai rispettivi Legali, i quali - per quanto possa occorrere
- sottoscrivono il presente ricorso anche in segno di rinuncia alla solidarietà professionale passiva ex art. 13, VIII comma, L. P. F., mentre i costi di iscrizione al ruolo del presente ricorso saranno a carico del Sig. Pt_1
***
Tutto ciò premesso, la Sig.ra ed il Sig. come sopra rappresentati, assistiti, CP_1 Pt_1 difesi ed elettivamente domiciliati, congiuntamente
RICORRONO all'adito Tribunale di Lecco affinché, omologhi con sentenza la loro separazione consensuale alle condizioni sub da 1) a 20) sopra indicate e da intendersi quivi integralmente riportate, ordinando al competente ufficio dello stato civile del Comune di NA (LC) l'annotazione della stessa in calce all'atto di matrimonio n. 31, parte 2, serie A – anno 2006, nei registri dello stato civile del Comune medesimo.
Spese di lite interamente compensate tra le Parti”
RAGIONI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il giorno 23.9.2006 in NA (LC), atto trascritto in data 25.9.2006 nei registri di stato civile del Comune di NA (LC) al n. 31, parte 2, serie A – anno 2006. I coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni e fissato la residenza familiare presso l'abitazione sita in NO AR (LC) – via San Carlo n. 4, di proprietà del marito. Dall'unione coniugale sono nati i figli: (C.F. Persona_6
), a Lecco (LC) il 15.3.2008, attualmente di anni diciassette;
C.F._3
C.F. ), a Lecco (LC) il 3.1.2010, attualmente Persona_5 C.F._4 di anni quindici;
(C.F. ), a Lecco (LC) il Parte_3 C.F._5
2.9.2015, attualmente di anni nove.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21.5.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51, terzo comma, c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno depositato quindi le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza, cessata di fatto già dal mese di aprile 2025, è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario il giorno 23.9.2006 in
[...]
NA (LC), atto trascritto in data 25.9.2006 nei registri di stato civile del predetto Comune al n. 31, parte 2, serie A – anno 2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 30 giugno 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada