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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1242023008276343001 XXXX
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso la cartella di pagamento n. 12420230008276343001 (ruolo n. 2023/003263) notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione prov. di Vicenza
- concessionario per un importo complessivo pari ad € 1.316,81. Atto impugnato ha per oggetto l'omesso pagamento di contributo unificato iscritto a ruolo da LI TI SP per conto del Ministero – Tribunale di Trento, in relazione alla causa iscritta presso il Tribunale di Trento al n. 001511/2018.
Ricorso
Il ricorso si articola sostanzialmente sulle motivazioni che qui di seguito vengono sintetizzate:
a) inesistenza e nullità della comunicazione in quanto l'atto non riporta alcuna sottoscrizione originale né alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della intimazione. L'atto non riporta i termini di impugnazione come stabilito dall'articolo 19, comma due del D.Lgs. n. 546/92 e dall'articolo 7, comma due, lettera c), della legge n. 212/2000.
b) Invalidità della notifica Perché non risulta pervenuta alcuna regolare notifica secondo quanto stabilito dall'art. 60 lettera B bis del DPR 602 73.
c) Illegittimità e/o nullità per difetto di motivazione dell'atto; in sostanza parte ricorrente eccepisce che l'atto impugnato riporta solo un numero di partita di credito dell'anno 2020 del tribunale di Trento senza indicare né registro né parti né valore della causa.
Per tali motivi chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni LI TI SP (anche EG)
Si costituisce LI TI SP a mezzo del procuratore Avv. Difensore_2 , ribadendo la correttezza del procedura seguita. Nel caso di specie EG esercita di fatto le funzioni riconducibili all'amministrazione giudiziaria, finalizzate al recupero dei crediti in conseguenza di sentenze passate in giudicato e delle altre spese di giustizia. In sostanza, il legislatore ha previsto che il Ministero, pur restando titolare dei crediti in questione, ne trasferisca la gestione a LI TI, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo dei crediti stessi.
Controdeduzioni Agenzia delle Entrate Riscossione (anche AdER)
Si costituisce anche AdER osservando, in merito al primo motivo di ricorso, che cartella di pagamento non presenta i vizi di forma. Gli atti esattoriali non devono essere sottoscritti né in forma autografa né a stampa.
Circa la mancata prova in cartella dei poteri attributi al soggetto che ha sottoscritto l'atto, non è fondata perché il sig. Difensore_3 riveste la funzione di Direttore regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
In merito al secondo motivo eccepito da parte ricorrente, il titolo, non necessita di alcuna attestazione di conformità perché la cartella di pagamento, ai sensi degli artt. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e 26 del D.P.R.
n. 602/1973, viene notificata in un unico esemplare, che viene regolarmente consegnato al debitore.
Riguardo l'invalidità della notifica per mancato invio della lettera informativa in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 60, primo comma, lett. b-bis),
l'AdER rileva l'infondatezza dell'eccezione. Mette in luce l'indirizzo della Corte di Cassazione che in più occasioni ha avuto modo di chiarire che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d. P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente…” (Cassazione civile, sez. trib., 27/05/2011, n. 11708; conforme: Cass. civ. sez. trib., 19.09.2012, n. 15746/12; Cass. ordinanza del
08.11.2013 n. 25128; Cass., 27 gennaio 2017, n. 2100).
Con riferimento alla mancata notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, si evidenzia a tal riguardo l'assoluta estraneità dell'Agente della Riscossione.
Per quanto concerne la carenza di motivazione della cartella, l'AdER eccepisce la carenza di legittimazione passiva, essendo la cartella riproduttiva del ruolo e dispiegando, la stessa, una mera funzione di notifica.
Per i motivi sopra descritti, sia LI TI SP, sia Agenzia delle Entrate Riscossione chiedono il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di TI Tributaria di primo grado di Trento in composizione monocratica (anche CGT), ritiene il ricorso infondato per cui lo rigetta.
Il primo motivo di ricorso riguarda la mancata sottoscrizione, l'indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione, della dichiarazione di conformità all'originale, la delega che attribuisce espressamente al funzionario che dichiara di sottoscrivere il relativo potere e le modalità di impugnazione. Nel caso di specie
è utile fare riferimento all'Ordinanza della SC, la n. 1545/2018, dove viene precisato che la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale, da parte del responsabile dell'Ufficio non determina la nullità dell'atto.
La firma risulta essere determinate quando la legge lo prevede espressamente. Lo stesso dicasi riguardo l'indicazione del sottoscrittore;
l'omessa indicazione del responsabile non è causa di nullità ed inoltre, circa la validità dell'atto, non vi è necessità di esibire la delega al contribuente. Riguardo la dichiarazione di conformità all'originale, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24616 del 13 settembre 2024, ha messo in luce che la prova della effettiva notifica della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relata di notifica. La ratio di questa affermazione giudiziale consiste nel fatto che la cartella de qua viene stampata in unico originale a seguito del ruolo, che costituisce il titolo esecutivo, emesso dall'Ente impositore.
Per quanto riguarda il mancato invio della lettera informativa in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario la CGT precisa che l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 prevede che, in caso di notifica a mezzo racc. A/R "…la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Si vuole comunque evidenziare che la cartella è stata notificata avendo raggiunto il proprio obiettivo e cioè portare a conoscenza di parte ricorrente del debito a suo carico.
Circa il difetto di motivazione così come la carenza di motivazione, la CGT si riporta a quanto evidenziato da LI TI SP dove chiarisce in modo inequivocabile il fatto che “l'iter adottato dalla LI TI per la predisposizione del ruolo risulta del tutto conforme alla procedura testè delineata. Difatti, su impulso del Tribunale di Trento lo scrivente Ente ha attivato la procedura di recupero provvedendo dapprima all'acquisizione dei dati anagrafici del ricorrente ed in seguito alla quantificazione dell'ammontare del credito sulla base delle note fornite dallo stesso Ufficio. Nel dettaglio, per il recupero del contributo ex art. 13 comma 1-quater TUSG relativo al procedimento n. n° 001511/2018, il Tribunale di Trento ha trasmesso la Nota A1 n. 000998/2020 e, in sede di quantificazione, è stata elaborata la partita di credito n. 002124/2020 - per un totale di € 1241.00 che ha formato oggetto del Modello C (atto prodromico) notificato al domicilio eletto del ricorrente il 04.02.2022 e confluito nella cartella oggi impugnata”. E' utile precisare, al riguardo che LI TI SP ha seguito le procedure approvate con Decreto Ministeriale, per cui non si ravvisa alcuna illegittimità dell'Ente impositore.
Per questi motivi
la Corte di TI Tributaria di primo grado di Trento, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Riguardo le spese di giudizio, tenuto conto dell'importo minimo in contestazione, la CGT condanna parte ricorrente alle spese di giudizio in favore delle parti resistenti in complessive € 340,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio in complessivi € 340,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1242023008276343001 XXXX
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso la cartella di pagamento n. 12420230008276343001 (ruolo n. 2023/003263) notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione prov. di Vicenza
- concessionario per un importo complessivo pari ad € 1.316,81. Atto impugnato ha per oggetto l'omesso pagamento di contributo unificato iscritto a ruolo da LI TI SP per conto del Ministero – Tribunale di Trento, in relazione alla causa iscritta presso il Tribunale di Trento al n. 001511/2018.
Ricorso
Il ricorso si articola sostanzialmente sulle motivazioni che qui di seguito vengono sintetizzate:
a) inesistenza e nullità della comunicazione in quanto l'atto non riporta alcuna sottoscrizione originale né alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della intimazione. L'atto non riporta i termini di impugnazione come stabilito dall'articolo 19, comma due del D.Lgs. n. 546/92 e dall'articolo 7, comma due, lettera c), della legge n. 212/2000.
b) Invalidità della notifica Perché non risulta pervenuta alcuna regolare notifica secondo quanto stabilito dall'art. 60 lettera B bis del DPR 602 73.
c) Illegittimità e/o nullità per difetto di motivazione dell'atto; in sostanza parte ricorrente eccepisce che l'atto impugnato riporta solo un numero di partita di credito dell'anno 2020 del tribunale di Trento senza indicare né registro né parti né valore della causa.
Per tali motivi chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni LI TI SP (anche EG)
Si costituisce LI TI SP a mezzo del procuratore Avv. Difensore_2 , ribadendo la correttezza del procedura seguita. Nel caso di specie EG esercita di fatto le funzioni riconducibili all'amministrazione giudiziaria, finalizzate al recupero dei crediti in conseguenza di sentenze passate in giudicato e delle altre spese di giustizia. In sostanza, il legislatore ha previsto che il Ministero, pur restando titolare dei crediti in questione, ne trasferisca la gestione a LI TI, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo dei crediti stessi.
Controdeduzioni Agenzia delle Entrate Riscossione (anche AdER)
Si costituisce anche AdER osservando, in merito al primo motivo di ricorso, che cartella di pagamento non presenta i vizi di forma. Gli atti esattoriali non devono essere sottoscritti né in forma autografa né a stampa.
Circa la mancata prova in cartella dei poteri attributi al soggetto che ha sottoscritto l'atto, non è fondata perché il sig. Difensore_3 riveste la funzione di Direttore regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
In merito al secondo motivo eccepito da parte ricorrente, il titolo, non necessita di alcuna attestazione di conformità perché la cartella di pagamento, ai sensi degli artt. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e 26 del D.P.R.
n. 602/1973, viene notificata in un unico esemplare, che viene regolarmente consegnato al debitore.
Riguardo l'invalidità della notifica per mancato invio della lettera informativa in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 60, primo comma, lett. b-bis),
l'AdER rileva l'infondatezza dell'eccezione. Mette in luce l'indirizzo della Corte di Cassazione che in più occasioni ha avuto modo di chiarire che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d. P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente…” (Cassazione civile, sez. trib., 27/05/2011, n. 11708; conforme: Cass. civ. sez. trib., 19.09.2012, n. 15746/12; Cass. ordinanza del
08.11.2013 n. 25128; Cass., 27 gennaio 2017, n. 2100).
Con riferimento alla mancata notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, si evidenzia a tal riguardo l'assoluta estraneità dell'Agente della Riscossione.
Per quanto concerne la carenza di motivazione della cartella, l'AdER eccepisce la carenza di legittimazione passiva, essendo la cartella riproduttiva del ruolo e dispiegando, la stessa, una mera funzione di notifica.
Per i motivi sopra descritti, sia LI TI SP, sia Agenzia delle Entrate Riscossione chiedono il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di TI Tributaria di primo grado di Trento in composizione monocratica (anche CGT), ritiene il ricorso infondato per cui lo rigetta.
Il primo motivo di ricorso riguarda la mancata sottoscrizione, l'indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione, della dichiarazione di conformità all'originale, la delega che attribuisce espressamente al funzionario che dichiara di sottoscrivere il relativo potere e le modalità di impugnazione. Nel caso di specie
è utile fare riferimento all'Ordinanza della SC, la n. 1545/2018, dove viene precisato che la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale, da parte del responsabile dell'Ufficio non determina la nullità dell'atto.
La firma risulta essere determinate quando la legge lo prevede espressamente. Lo stesso dicasi riguardo l'indicazione del sottoscrittore;
l'omessa indicazione del responsabile non è causa di nullità ed inoltre, circa la validità dell'atto, non vi è necessità di esibire la delega al contribuente. Riguardo la dichiarazione di conformità all'originale, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24616 del 13 settembre 2024, ha messo in luce che la prova della effettiva notifica della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relata di notifica. La ratio di questa affermazione giudiziale consiste nel fatto che la cartella de qua viene stampata in unico originale a seguito del ruolo, che costituisce il titolo esecutivo, emesso dall'Ente impositore.
Per quanto riguarda il mancato invio della lettera informativa in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario la CGT precisa che l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 prevede che, in caso di notifica a mezzo racc. A/R "…la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Si vuole comunque evidenziare che la cartella è stata notificata avendo raggiunto il proprio obiettivo e cioè portare a conoscenza di parte ricorrente del debito a suo carico.
Circa il difetto di motivazione così come la carenza di motivazione, la CGT si riporta a quanto evidenziato da LI TI SP dove chiarisce in modo inequivocabile il fatto che “l'iter adottato dalla LI TI per la predisposizione del ruolo risulta del tutto conforme alla procedura testè delineata. Difatti, su impulso del Tribunale di Trento lo scrivente Ente ha attivato la procedura di recupero provvedendo dapprima all'acquisizione dei dati anagrafici del ricorrente ed in seguito alla quantificazione dell'ammontare del credito sulla base delle note fornite dallo stesso Ufficio. Nel dettaglio, per il recupero del contributo ex art. 13 comma 1-quater TUSG relativo al procedimento n. n° 001511/2018, il Tribunale di Trento ha trasmesso la Nota A1 n. 000998/2020 e, in sede di quantificazione, è stata elaborata la partita di credito n. 002124/2020 - per un totale di € 1241.00 che ha formato oggetto del Modello C (atto prodromico) notificato al domicilio eletto del ricorrente il 04.02.2022 e confluito nella cartella oggi impugnata”. E' utile precisare, al riguardo che LI TI SP ha seguito le procedure approvate con Decreto Ministeriale, per cui non si ravvisa alcuna illegittimità dell'Ente impositore.
Per questi motivi
la Corte di TI Tributaria di primo grado di Trento, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Riguardo le spese di giudizio, tenuto conto dell'importo minimo in contestazione, la CGT condanna parte ricorrente alle spese di giudizio in favore delle parti resistenti in complessive € 340,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio in complessivi € 340,00.