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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/03/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 20.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5948/2024
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Carmelo Bifano e Parte_1
Annamaria Goglia unitamente ai quali elett. dom. in Salerno alla via Dei Principati n. 78
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.08.2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto dinanzi a questo Giudice
l' esponendo che in data 03.02.2021 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di CP_1 riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento;
pensione di inabilità civile ex lege n. 118/71) e che la domanda non aveva avuto esito positivo, in quanto la Commissione Medica le aveva riconosciuto una percentuale di invalidità pari solo al 90%.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP, nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza letta pubblicamente.
**************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il
1 quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 10.06.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 09.07.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 06.08.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante contesta al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie sofferte dalla ricorrente.
Osserva il Tribunale come, in primo luogo, il consulente, a sostegno delle conclusioni rassegnate in sede di elaborato peritale, all'esito dell'esame obiettivo, ha effettuato una puntuale descrizione e valutazione delle affezioni sofferte dalla ricorrente, valutando compiutamente ed adeguatamente tutta la documentazione medica in atti. Il CTU, pur dando atto della gravità del quadro patologico di cui la parte ricorrente è affetta, ha accertato ed evidenziato che la ricorrente è affetta da “Talassemia
Major trasfusione-dipendente”, patologia che, “in assenza di documentate e particolari complicanze” può essere collocata “nell'ambito del codice 9317 “Morbo di Cooley” per il quale le tabelle allegate al DM 05/02/92 prevedono un tasso fisso del 90% (cfr. elaborato peritale in atti), percentuale di invalidità inferiore a quella pretesa dalla l. n. 118/1971 per la concessione del richiesto beneficio.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono ampiamente motivate e possono senz'altro essere fatte proprie dal giudicante in quanto esse sono frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o da errori di metodo.
Peraltro, va evidenziato che le motivazioni esplicitate dal CTU a supporto delle rassegnate conclusioni non sono state in alcun modo specificamente contestate dalla parte ricorrente che,
2 nell'atto introduttivo del presente giudizio, si limita a lamentare genericamente una sottostima della valutazione espressa nell'elaborato peritale.
I rilievi genericamente mossi alla citata consulenza, non appaiono, dunque, sorretti da adeguata motivazione, né risultano ancorati alla certificazione sanitaria in atti.
Non risultano, infatti, dedotte carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.).
In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. 6, Ordinanza n.
22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza relative al procedimento per ATP vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
3 b) nulla sulle spese di lite;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 20.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5948/2024
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Carmelo Bifano e Parte_1
Annamaria Goglia unitamente ai quali elett. dom. in Salerno alla via Dei Principati n. 78
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.08.2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto dinanzi a questo Giudice
l' esponendo che in data 03.02.2021 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di CP_1 riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento;
pensione di inabilità civile ex lege n. 118/71) e che la domanda non aveva avuto esito positivo, in quanto la Commissione Medica le aveva riconosciuto una percentuale di invalidità pari solo al 90%.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP, nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza letta pubblicamente.
**************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il
1 quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 10.06.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 09.07.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 06.08.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante contesta al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie sofferte dalla ricorrente.
Osserva il Tribunale come, in primo luogo, il consulente, a sostegno delle conclusioni rassegnate in sede di elaborato peritale, all'esito dell'esame obiettivo, ha effettuato una puntuale descrizione e valutazione delle affezioni sofferte dalla ricorrente, valutando compiutamente ed adeguatamente tutta la documentazione medica in atti. Il CTU, pur dando atto della gravità del quadro patologico di cui la parte ricorrente è affetta, ha accertato ed evidenziato che la ricorrente è affetta da “Talassemia
Major trasfusione-dipendente”, patologia che, “in assenza di documentate e particolari complicanze” può essere collocata “nell'ambito del codice 9317 “Morbo di Cooley” per il quale le tabelle allegate al DM 05/02/92 prevedono un tasso fisso del 90% (cfr. elaborato peritale in atti), percentuale di invalidità inferiore a quella pretesa dalla l. n. 118/1971 per la concessione del richiesto beneficio.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono ampiamente motivate e possono senz'altro essere fatte proprie dal giudicante in quanto esse sono frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o da errori di metodo.
Peraltro, va evidenziato che le motivazioni esplicitate dal CTU a supporto delle rassegnate conclusioni non sono state in alcun modo specificamente contestate dalla parte ricorrente che,
2 nell'atto introduttivo del presente giudizio, si limita a lamentare genericamente una sottostima della valutazione espressa nell'elaborato peritale.
I rilievi genericamente mossi alla citata consulenza, non appaiono, dunque, sorretti da adeguata motivazione, né risultano ancorati alla certificazione sanitaria in atti.
Non risultano, infatti, dedotte carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.).
In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. 6, Ordinanza n.
22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza relative al procedimento per ATP vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
3 b) nulla sulle spese di lite;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
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