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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1235/2022 R.G. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Cerrito. Parte_1
- APPELLANTE - contro
“ ”, ditta individuale, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Controparte_2 avvocati Giuseppe Minio e Giorgia Sutera.
[...]
[...]
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Viviana Carlisi e Delia
Cernigliaro.
-APPELLATO –
Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 21.11.2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.803/2022 il Tribunale di Agrigento G.L. aveva rigettato la domanda di
- già dipendente dall'agosto 2002 al gennaio 2019 dell'impresa individuale Parte_1
“ ”, con mansioni di cameriere e inquadramento al Controparte_1 livello 5 del CCNL Alberghi Esercizi Commerciali -, di condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 105.230,10 a titolo di differenze retributive dal 2014 al 2019 (segnatamente per inquadramento contrattuale superiore, compenso per lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti), euro 10.000,00 l'anno quale indennità di disagio, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché al pagamento del trattamento di fine rapporto.
A sostegno della propria decisione aveva rilevato il primo giudice l'assenza di prova in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario (accertamento necessariamente propedeutico all'attribuzione delle rivendicate maggiorazioni retributive) e la mancata indicazione in ricorso delle caratteristiche in concreto delle mansioni svolte (carenza istruttoria preclusiva al riconoscimento del prospettato superiore inquadramento contrattuale).
Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 21.11.2022,
lamentando in via graduata che: Parte_1
- “la mancata asserita dimostrazione” dell'espletamento del lavoro straordinario “sia dipesa unicamente dalla volontà dello stesso Giudicante di accelerare la tempistica processuale e interrompere la fase istruttoria del procedimento, decidendo così di non escutere altri testi e, ciò, nonostante, che quelli di parte resistente fossero stati sollevati a sospetto e, nonostante le evidenti contraddizioni tra quanto dagli stessi dichiarato e quanto emerge dai documenti allegati da parte resistente oggi appellata”;
- controparte “non ha contestato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con il Sig.
, “non ha contestato l'assunto di parte ricorrente di avere percepito una retribuzione Pt_1 mensile di €900,00”;
- dalle deposizioni testimoniali rese da e è emerso Testimone_1 Testimone_2 un impegno lavorativo dell'appellante superiore alle “10 ore e trenta al giorno”;
- le rivendicate spettanze retributive non trovavano fondamento nello “svolgimento di mansioni differenti da quelle relative all'inquadramento contrattuale”, ma nella “maggiore attività lavorativa espletata”.
Hanno resistito in giudizio la ditta convenuta, variamente contestando la fondatezza degli avversi assunti, e l' che ha chiesto di “valutare sulle richieste degli appellanti secondo CP_4 giustizia”.
All'udienza del 21.11.2024, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esclusa la necessità, per ammissione dello stesso ricorrente, di ogni accertamento in merito all'espletamento di mansioni superiori all'inquadramento contrattuale convenuto di cameriere livello 5° del CCNL di comparto e non censurando specificamente l'istante la pronuncia di rigetto della richiesta di indennità di disagio, il thema decidenum è sostanzialmente incentrato sulla prova, a detta del primo giudice non fornita dal ricorrente, dello svolgimento di lavoro straordinario dal gennaio 2014 al gennaio 2019.
Delimitazione dell'oggetto del contendere derivata dalla contestuale lettura:
- dell'ultima ragione di gravame (pagina 36 del ricorso in appello) “Se il Tribunale, avesse esaminato tutta la documentazione allegata e le proposte domande, avrebbe rilevato che in realtà il richiedeva la maggiore retribuzione dallo stesso maturata Pt_1 per la maggiore attività lavorativa espletata. Infatti, l'allegata CTU è stata redatta proprio sulla base della categoria contrattuale in cui è stato inquadrato il lavoratore”;
- dalle conclusioni dell'atto di appello (pagina 38) “accertare e dichiarare che il dipendente non ha ricevuto una retribuzione adeguata al lavoro dallo stesso Parte_1 effettivamente svolto, con particolare riguardo alla mancata corresponsione delle voci retributive dovute al dipendente per lavoro straordinario effettivamente svolto”;
- dall'elaborato del ctp (allegato alla produzione dell'appellante), nella sua epigrafe (“Data assunzione dipendente 27/08/2022 con contratto Part-time 45% fino Parte_1 al 11/01/2019 con la qualifica di Cameriere Livello V CCNL Pubblici Servizi”) e nel suo contento (i prospetti di calcolo ivi trascritti si riferiscono agli anni dal 2014 al 2019).
Tanto premesso il ricorrente assume di aver lavorato, dal martedì alla domenica, dal
27/08/2022 al 31/12/2016 dalle ore 9:30 alle ore 19:00 e dal 01/01/2017 al 11/01/2019, dalle ore 11:00 alle ore 22:00.
In proposito si ricorda che per la Suprema Corte (Cass. n.3714/2009) “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”.
Onere probatorio disatteso dal Pt_1
Basti a tal fine riprendere le deposizioni dei testi indicati dal ricorrente.
Riferiva , cognato dell'appellante: Testimone_1
- “ho lavorato presso il Ristorante – Pizzeria La Campagnola fino al 2014 circa;
vi lavoravo saltuariamente, circa una volta al mese e solo in occasione di banchetti, quando mi chiamava il signor ”; CP_2
- “in genere venivo contattato per recarmi al lavoro nelle giornate del sabato o della domenica quando vi erano dei banchetti o una maggiore mole di lavoro;
in queste occasioni io andavo via dal lavoro verso le 19.30 - 20.00, ma non so riferire in ordine all'orario in cui il signor terminava di lavorare”; Pt_1
- “per quel che ricordo, nel 2017 non ho prestato attività lavorativa in favore dell'impresa resistente;
che io sappia, in quell'anno il ricorrente era l'unico dipendente e si recava al lavoro verso le 9.00, ma non so riferire fino a che ora si trattenesse lì; ne sono a conoscenza perché a volte mi recavo lì per andare a trovare il ricorrente;
vi lavorava tutti i giorni, ricordo che aveva un giorno libero ma non lo saprei indicare”. La sporadicità della presenza del teste presso i locali del ristorante (“saltuariamente, circa una volta al mese e solo in occasione di banchetti … nelle giornate del sabato o della domenica”), la collocazione temporale (fino al 2014 e sicuramente mai nel 2017), le ripetute lacune mnemoniche (“non so riferire in ordine all'orario in cui il signor Pt_1 terminava di lavorare”; “non so riferire fino a che ora si trattenesse lì”; “ricordo che aveva un giorno libero ma non lo saprei indicare”), rendendo le sue dichiarazioni evidentemente inidonei a supportare l'assunto attoreo. Inconferenza decisionale che ammanta anche la deposizione di , altro Testimone_2 cognato del occasionalmente presente sui luoghi (il sabato e la domenica), Pt_1 impossibilitato a riferire circa l'inizio del turno di lavoro dell'appellante (“quando io arrivavo alle 20.30 lui era già lì”; “non so dire se era l'unico dipendente”) e in ogni caso al servizio del convenuto in un periodo distante da quello oggi in contestazione (“io ho lavorato alle dipendenze del signor fino al 2008 – 2009 presso il CP_2 ristorante … “non ho lavorato al ristorante nel 2017”). Controparte_1
Lacuna probatoria non sanabile né in ragione della sollecitata applicazione del principio di non contestazione (la ditta appellata ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il ma sempre nei limiti temporali e retributivi inizialmente Pt_1 convenuti, mai ammettendo lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del dipendente ovvero la corresponsione allo stesso di un compenso inferiore a quello indicato negli statini paga mensili), né per effetto della ventilata inattendibilità dei testi indicati dalla ditta convenuta ed escussi in primo grado (circostanza che non modifica il riferito assetto giurisprudenziale in tema di distribuzione dell'onere probatorio in materia).
Lamenta ancora l'appellante una presunta lesione del proprio diritto di difesa imputabile alla scelta del primo giudice di limitare l'escussione a due testi per parte. Doglianza inaccoglibile tenuto conto che
- “La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito (non censurabile in sede di legittimità) che può essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova” (Cass. n.15955/2004);
- il nel ricorso di prime cure ha chiesto l'ammissione della prova con i cinque testi Pt_1 indicati su tutti i capitolati articolati, così da doversi ritenere che ciascun teste fosse in grado di riferire indistintamente su ogni capitolato;
- è stato lo stesso appellante a selezionare e quali Testimone_1 Testimone_2 testi da escutere in conformità all'indicazione del decidente che aveva ridotto la lista testi a due per parte (giusta ordinanza del 15.03.2021);
- la riconducibilità delle domandate maggiorazioni retributive, come evidenziato dall'appellante in ricorso, al solo lavoro straordinario e non all'espletamento di mansioni superiori, rende condivisibile la scelta del primo giudice di non ammettere tutti i capitolati di prova diretti a descrivere le concrete incombenze del Pt_1
Per quanto suesposto, rigettati tutti i motivi di appello, la sentenza impugnata merita integrale conferma.
L'appellante, parte soccombente, deve essere condannato al pagamento in favore della
“ ” delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. Controparte_1
Ragioni di equità inducono a compensare le spese con l' . CP_4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.803/2022, pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 19 ottobre 2022.
Condanna l'appellante al pagamento in favore della “ ” Controparte_1 delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 3.930,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Compensa le spese del presente grado tra l'appellante e l' . CP_4
Così deciso in Palermo il 21 novembre 2024.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco