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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/04/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 18714-2024 R.G.
* * *
Oggi 22/04/2025 h. 15.30 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. BERSANO BENEDETTA per parte convenuta: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (atto di citazione)
Parte attrice discute la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 18714/2024 di R.G., promossa da:
AL CO elettivamente domiciliato in Torino alla via Lagrange n. 10 presso lo studio degli avv.ti Claudio Olivetti e Benedetta Bersano che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura alle liti in atti;
Parte attrice contro
, in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
Parte convenuta n.c.
Oggetto: impugnazione deliberazione assemblea condominio ex art. 1137 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “in via principale: accertare e dichiarare invalida e conseguentemente ed in ogni caso annullare la delibera assembleare assunta in relazione al primo punto dell'ordine del giorno all'assemblea straordinaria del 24/01/2024 del Controparte_1
stante la mancata convocazione del signor AL CO;
in via subordinata:
[...] accertare e dichiarare invalida e conseguentemente ed in ogni caso annullare la delibera assembleare assunta in relazione al primo punto dell'ordine del giorno all'assemblea straordinaria del 24/01/2024 del stante la violazione delle CP_1 Controparte_1
norme di cui all'art. 1124 del codice civile e del regolamento di Condominio che lo richiama espressamente all'articolo 8 lettera “c”. Con il favore delle spese di lite anche della fase di mediazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono proponibili atteso l'avvenuto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Riferimenti normativi e giurisprudenziali.
L'art. 66, comma terzo, disp. att. c.c. dispone che “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione a mezzo di raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, previsto dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. nel testo vigente "ratione temporis", quale atto unilaterale recettizio, sia, non solo, inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione” (Cass. civ., Sez. II, 30 ottobre 2020, n. 24041, nonché Cass. civ., Sez. VI-II, 30 giugno 2021, n.
18635, in tema di calcolo del termine).
3. Oggetto del contendere.
Nella fattispecie, il attore allega di non aver ricevuto la convocazione CP_1
dell'assemblea del 24 gennaio 2024 ed insta pertanto per l'annullamento delle deliberazioni assunte. Il convenuto non si è costituito e non ha pertanto provato di aver regolarmente CP_1
convocato il sig. CO AL.
Non solo.
In sede di mediazione, l'amministratore aveva aderito alla proposta formulata dal Mediatore di convocazione di nuova assemblea per “ri-deliberare” su tutti gli argomenti indicati all'ordine del giorno del 24 gennaio 2024 ma ciò non è stato fatto né prima della nuova riunione innanzi al Mediatore, né durante la pendenza del presente giudizio.
Per questo motivo, preso atto dell'omessa prova della regolarità della convocazione dell'attore, si annullano le deliberazioni assunta in data 24 gennaio 2024.
L'accoglimento del primo motivo rendere superflua la valutazione dei restanti.
4. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, dell'istruttoria svolta e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore indeterminabile, complessità bassa, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per istruttoria e decisionale attesa l'assenza di prova orale e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. senza il deposito di note scritte).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
visto l'art. 1137, comma quarto, c.c. e l'art. 66, comma terzo, disp. att. c.c.;
- annulla le deliberazioni assunte all'assemblea del 24 gennaio 2024; visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento a favore di parte attrice CP_1
delle spese di lite che liquida in € 6.868,00 per competenze professionali (fase attivazione:
€ 536,00 per fase di studio ed € 1.071,00 per fase di negoziazione;
presente giudizio: €
1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 1.453,00 per fase decisionale) ed € 572,00 per esposti, oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 22 aprile 2025.
Il giudice unico
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 18714-2024 R.G.
* * *
Oggi 22/04/2025 h. 15.30 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. BERSANO BENEDETTA per parte convenuta: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (atto di citazione)
Parte attrice discute la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 18714/2024 di R.G., promossa da:
AL CO elettivamente domiciliato in Torino alla via Lagrange n. 10 presso lo studio degli avv.ti Claudio Olivetti e Benedetta Bersano che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura alle liti in atti;
Parte attrice contro
, in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
Parte convenuta n.c.
Oggetto: impugnazione deliberazione assemblea condominio ex art. 1137 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “in via principale: accertare e dichiarare invalida e conseguentemente ed in ogni caso annullare la delibera assembleare assunta in relazione al primo punto dell'ordine del giorno all'assemblea straordinaria del 24/01/2024 del Controparte_1
stante la mancata convocazione del signor AL CO;
in via subordinata:
[...] accertare e dichiarare invalida e conseguentemente ed in ogni caso annullare la delibera assembleare assunta in relazione al primo punto dell'ordine del giorno all'assemblea straordinaria del 24/01/2024 del stante la violazione delle CP_1 Controparte_1
norme di cui all'art. 1124 del codice civile e del regolamento di Condominio che lo richiama espressamente all'articolo 8 lettera “c”. Con il favore delle spese di lite anche della fase di mediazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono proponibili atteso l'avvenuto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Riferimenti normativi e giurisprudenziali.
L'art. 66, comma terzo, disp. att. c.c. dispone che “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione a mezzo di raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, previsto dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. nel testo vigente "ratione temporis", quale atto unilaterale recettizio, sia, non solo, inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione” (Cass. civ., Sez. II, 30 ottobre 2020, n. 24041, nonché Cass. civ., Sez. VI-II, 30 giugno 2021, n.
18635, in tema di calcolo del termine).
3. Oggetto del contendere.
Nella fattispecie, il attore allega di non aver ricevuto la convocazione CP_1
dell'assemblea del 24 gennaio 2024 ed insta pertanto per l'annullamento delle deliberazioni assunte. Il convenuto non si è costituito e non ha pertanto provato di aver regolarmente CP_1
convocato il sig. CO AL.
Non solo.
In sede di mediazione, l'amministratore aveva aderito alla proposta formulata dal Mediatore di convocazione di nuova assemblea per “ri-deliberare” su tutti gli argomenti indicati all'ordine del giorno del 24 gennaio 2024 ma ciò non è stato fatto né prima della nuova riunione innanzi al Mediatore, né durante la pendenza del presente giudizio.
Per questo motivo, preso atto dell'omessa prova della regolarità della convocazione dell'attore, si annullano le deliberazioni assunta in data 24 gennaio 2024.
L'accoglimento del primo motivo rendere superflua la valutazione dei restanti.
4. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, dell'istruttoria svolta e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore indeterminabile, complessità bassa, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per istruttoria e decisionale attesa l'assenza di prova orale e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. senza il deposito di note scritte).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
visto l'art. 1137, comma quarto, c.c. e l'art. 66, comma terzo, disp. att. c.c.;
- annulla le deliberazioni assunte all'assemblea del 24 gennaio 2024; visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento a favore di parte attrice CP_1
delle spese di lite che liquida in € 6.868,00 per competenze professionali (fase attivazione:
€ 536,00 per fase di studio ed € 1.071,00 per fase di negoziazione;
presente giudizio: €
1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 1.453,00 per fase decisionale) ed € 572,00 per esposti, oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 22 aprile 2025.
Il giudice unico
Ivana Peila