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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/12/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 336/2023 R.G., avente ad oggetto: risoluzione contratto noleggio – clausola risolutiva espressa – pagamento penale – vertente
TRA Part
(C.F./P.Iva: , in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Volla Controparte_1 P.IVA_1
(NA) alla via Lufrano n. 14, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Fabio Alaia (C.F.: C.F._1 con studio in Volla alla via R. Sanzio n.
3. PEC: - Email_1
- Attore-
E
(C.F. ), titolare della ditta individuale (P. IVA: Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, con sede in Boscoreale alla via Cangiani n. 409 P.IVA_2
- Convenuta contumace-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c., la società attrice ha evocato in giudizio dinanzi a questo Tribunale la ditta individuale della convenuta al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “I) in via principale, accertare e dichiarare
l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 13.05.2019 a seguito dell'inadempimento della convenuta e, per l'effetto, II) condannare la ditta (P. IVA: , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'istante società, della complessiva somma di € 186.240,00
( , nonché rivalutazione monetaria ed interessi moratori Parte_2 maturati ai sensi del D. Lgs. 231/2002, dalla maturazione al soddisfo, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., giusta previsione dell'art. 14 del contratto sottoscritto il 13.05.2019; III) condannare la Sig.ra (C.F. Controparte_2
) titolare della ditta individuale (P. IVA: , in C.F._2 Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese e degli onorari relativi al presente giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La società attrice, operante nel settore della installazione, gestione e raccolta del gioco mediante apparecchi elettronici autorizzati, in data 07.03.2020 avrebbe stipulato con (quale esercente) un contratto di collaborazione Controparte_2 per la raccolta delle giocate per la durata di anni 5, installando presso l'esercizio commerciale di quest'ultima n. 6
1 apparecchi da gioco. In data 13.04.2021 le parti avrebbero sottoscritto un nuovo accordo economico, prorogando la durata del contratto.
Secondo la prospettazione della società attrice la convenuta si sarebbe resa inadempiente nella esecuzione del contratto, in particolare:
- a far data dal 10.01.2022, avrebbe installato nei propri locali ulteriori apparecchi da gioco riconducibili ad altra società concorrente, violando così la pattuizione contrattuale di cui all'art. dell'art. 13.1 a tenore della quale l'esercente si obbligava a: “non collocare, a qualunque titolo, nel proprio esercizio commerciale, di cui alla precedente lettera D) delle premesse, e comunque a non esercirvi, slot, video lotterie, videogiochi e/o apparecchi da intrattenimento in genere Part comunque previsti o prevedibili fra le tipologie del TULPS, diversi da quelli forniti dalla società
[...]
, salvo espressa autorizzazione per iscritto di quest'ultima. La violazione del presente accordo di CP_1 esclusiva comporterà per il Gestore il diritto a risolvere il presente Contratto con effetto immediato” Part
- in data 03.02.2022 recedeva anticipatamente dal contratto ed invitava a mezzo p.e.c. la a ritirare gli CP_1 apparecchi da gioco installati, distaccandoli dalla rete telematica del concessionario in violazione sia dell'art.
3.1.4 del contratto di: “garantire l'accensione costante di tutti gli apparecchi di gioco installati presso il proprio esercizio commerciale, durante l'arco della giornata in conformità con gli orari di apertura dell'esercizio stesso e compatibilmente con i giorni di ferie e di riposo settimanale e con il regolamento comunale applicabile”; sia anche della clausola di cui all'art. 12.2, a mente della quale: “l'esercente non ha la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto, anche in ipotesi di rinnovo”.
I menzionati inadempimenti configurerebbero, sempre secondo la tesi difensiva della società attrice, l'avveramento della condizione risolutiva espressa come prevista nel contratto del 07.03.2020, nonché l'applicazione della penale contrattuale di cui all'art. 14, pari ad €. 15.00 al giorno, per ogni apparecchio installato pari a n.6 da calcolarsi nel periodo temporale decorrente dalla data di inadempimento alla scadenza naturale.
La causa veniva originariamente assegnata ad altra sezione di questo Tribunale e rimessa alla scrivente in data 19 giugno
2023. Seguivano alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e per gli autorizzati congedi. In assenza di istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni del 18.11.2025 e, nella contumacia della convenuta, riservata a sentenza con il termine di 20 giorni a parte attrice per il deposito delle memorie conclusive.
****
In via preliminare ed in rito va dichiarata la contumacia della convenuta, non costituita ed alla quale l'atto di citazione risulta regolarmente notificato a mezzo p.e.c. (cfr. in produzione telematica attore del 19.01.2023)
Nel merito, valga quanto segue.
Mette conto innanzitutto chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria conclusiva della società attrice, la contumacia della parte convenuta, nei confronti della quale la parte attrice intende far valere le sue pretese in giudizio, non esonera quest'ultima dall'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
La contumacia, infatti, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass. 13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il
2 resto un carattere neutro (Cass.
7.12.1984 n. 6462; Cass. 28.1.1982, n. 560).
Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301;
Cass. 11 aprile 1985, n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n. 1898).
Posti tali principi, va osservato che nel caso in esame la società attrice ha invocato le pattuizioni contrattuali del contratto asseritamente sottoscritto tra le parti in data 07.03.2020 (unico prodotto in atti), sulla scorta delle quali si sarebbe avvalsa sia della clausola risolutiva espressa per gli asseriti inadempimenti di cui in premessa (violazione contratto di esclusiva) sia ancora per la violazione degli obblighi contrattuali previsti dal citato contratto in relazione all'obbligo da parte della convenuta di garantire l'accensione costante degli apparecchi e del divieto di recesso anticipato del contratto. In relazione a tutte le ipotesi sopra descritte ritiene inoltre di invocare l'applicazione della penale contrattuale di cui all'art. 14 del contratto, dando così per scontato che alla società attrice spetterebbe per tale titolo la somma di € 186.240,00.
Sennonché va innanzitutto osservato che la EL. non ha fornito prova della consegna alla società convenuta delle CP_1 apparecchiature di gioco, indicate in n. 6 nell'atto di citazione, né tantomeno delle relative autorizzazioni amministrative sulle apparecchiature stesse, come peraltro previsto dall'art.
6.1 del contratto.
In ogni caso, ancora in relazione all'onere probatorio cedente a carico della parte attrice, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta in atti dalla stessa non si evincono elementi utili al fine di fornire prova della domanda e del diritto preteso. Sul punto è alquanto evidente la contraddizione contenuta nell'atto di citazione, laddove nella parte espositiva si invoca la risoluzione del contratto sottoscritto il 07.03.2020 mentre invece nelle conclusioni del medesimo atto si fa riferimento ad altro contratto, asseritamente stipulato tra le parti in data 13.05.2019 (e parimenti non prodotto in atti).
Altrettante contraddizioni in relazione alla stessa esistenza ed efficacia del contratto invocato dall'attore in citazione si rinvengono poi dalla documentazione probatoria assunta a sostegno della domanda: ci si riferisce in particolare alle p.e.c., entrambe denominate “atto di diffida e messa in mora” (cfr. produzione società attrice del 19.01.2023) rispettivamente datate 19.01.2022 e 14.03.2022, nelle quali la società attrice per mezzo del suo procuratore fa riferimento ad un presunto ulteriore contratto sottoscritto in data 13.04.2021 per n. 8 apparecchi elettronici (e non 6, come dedotto in citazione). Sul punto vale la pena precisare che agli atti del giudizio, in relazione al contratto del quale si invoca la risoluzione ed asseritamente stipulato in data 13.04.2021, parte attrice ha prodotto unicamente una scrittura privata denominata “allegato economico” nella quale non è prevista alcuna delle ipotesi di risoluzione per inadempimento invocate nell'atto di citazione né tantomeno alcuna penale.
La domanda va pertanto rigettata in quanto non provata.
Nulla va disposto in ragione della contumacia di parte convenuta per le spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia della convenuta (C.F. ), titolare della ditta individuale Controparte_2 C.F._2
3 (P. IVA: , con sede in Boscoreale alla via Cangiani n. 409 Controparte_3 P.IVA_2 Part
- Rigetta la domanda di (C.F./P.Iva: , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Volla (NA);
- Nulla per le spese.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 15 dicembre 2025
Si comunichi. Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 336/2023 R.G., avente ad oggetto: risoluzione contratto noleggio – clausola risolutiva espressa – pagamento penale – vertente
TRA Part
(C.F./P.Iva: , in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Volla Controparte_1 P.IVA_1
(NA) alla via Lufrano n. 14, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Fabio Alaia (C.F.: C.F._1 con studio in Volla alla via R. Sanzio n.
3. PEC: - Email_1
- Attore-
E
(C.F. ), titolare della ditta individuale (P. IVA: Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, con sede in Boscoreale alla via Cangiani n. 409 P.IVA_2
- Convenuta contumace-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c., la società attrice ha evocato in giudizio dinanzi a questo Tribunale la ditta individuale della convenuta al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “I) in via principale, accertare e dichiarare
l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 13.05.2019 a seguito dell'inadempimento della convenuta e, per l'effetto, II) condannare la ditta (P. IVA: , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'istante società, della complessiva somma di € 186.240,00
( , nonché rivalutazione monetaria ed interessi moratori Parte_2 maturati ai sensi del D. Lgs. 231/2002, dalla maturazione al soddisfo, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., giusta previsione dell'art. 14 del contratto sottoscritto il 13.05.2019; III) condannare la Sig.ra (C.F. Controparte_2
) titolare della ditta individuale (P. IVA: , in C.F._2 Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese e degli onorari relativi al presente giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La società attrice, operante nel settore della installazione, gestione e raccolta del gioco mediante apparecchi elettronici autorizzati, in data 07.03.2020 avrebbe stipulato con (quale esercente) un contratto di collaborazione Controparte_2 per la raccolta delle giocate per la durata di anni 5, installando presso l'esercizio commerciale di quest'ultima n. 6
1 apparecchi da gioco. In data 13.04.2021 le parti avrebbero sottoscritto un nuovo accordo economico, prorogando la durata del contratto.
Secondo la prospettazione della società attrice la convenuta si sarebbe resa inadempiente nella esecuzione del contratto, in particolare:
- a far data dal 10.01.2022, avrebbe installato nei propri locali ulteriori apparecchi da gioco riconducibili ad altra società concorrente, violando così la pattuizione contrattuale di cui all'art. dell'art. 13.1 a tenore della quale l'esercente si obbligava a: “non collocare, a qualunque titolo, nel proprio esercizio commerciale, di cui alla precedente lettera D) delle premesse, e comunque a non esercirvi, slot, video lotterie, videogiochi e/o apparecchi da intrattenimento in genere Part comunque previsti o prevedibili fra le tipologie del TULPS, diversi da quelli forniti dalla società
[...]
, salvo espressa autorizzazione per iscritto di quest'ultima. La violazione del presente accordo di CP_1 esclusiva comporterà per il Gestore il diritto a risolvere il presente Contratto con effetto immediato” Part
- in data 03.02.2022 recedeva anticipatamente dal contratto ed invitava a mezzo p.e.c. la a ritirare gli CP_1 apparecchi da gioco installati, distaccandoli dalla rete telematica del concessionario in violazione sia dell'art.
3.1.4 del contratto di: “garantire l'accensione costante di tutti gli apparecchi di gioco installati presso il proprio esercizio commerciale, durante l'arco della giornata in conformità con gli orari di apertura dell'esercizio stesso e compatibilmente con i giorni di ferie e di riposo settimanale e con il regolamento comunale applicabile”; sia anche della clausola di cui all'art. 12.2, a mente della quale: “l'esercente non ha la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto, anche in ipotesi di rinnovo”.
I menzionati inadempimenti configurerebbero, sempre secondo la tesi difensiva della società attrice, l'avveramento della condizione risolutiva espressa come prevista nel contratto del 07.03.2020, nonché l'applicazione della penale contrattuale di cui all'art. 14, pari ad €. 15.00 al giorno, per ogni apparecchio installato pari a n.6 da calcolarsi nel periodo temporale decorrente dalla data di inadempimento alla scadenza naturale.
La causa veniva originariamente assegnata ad altra sezione di questo Tribunale e rimessa alla scrivente in data 19 giugno
2023. Seguivano alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e per gli autorizzati congedi. In assenza di istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni del 18.11.2025 e, nella contumacia della convenuta, riservata a sentenza con il termine di 20 giorni a parte attrice per il deposito delle memorie conclusive.
****
In via preliminare ed in rito va dichiarata la contumacia della convenuta, non costituita ed alla quale l'atto di citazione risulta regolarmente notificato a mezzo p.e.c. (cfr. in produzione telematica attore del 19.01.2023)
Nel merito, valga quanto segue.
Mette conto innanzitutto chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria conclusiva della società attrice, la contumacia della parte convenuta, nei confronti della quale la parte attrice intende far valere le sue pretese in giudizio, non esonera quest'ultima dall'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
La contumacia, infatti, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass. 13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il
2 resto un carattere neutro (Cass.
7.12.1984 n. 6462; Cass. 28.1.1982, n. 560).
Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301;
Cass. 11 aprile 1985, n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n. 1898).
Posti tali principi, va osservato che nel caso in esame la società attrice ha invocato le pattuizioni contrattuali del contratto asseritamente sottoscritto tra le parti in data 07.03.2020 (unico prodotto in atti), sulla scorta delle quali si sarebbe avvalsa sia della clausola risolutiva espressa per gli asseriti inadempimenti di cui in premessa (violazione contratto di esclusiva) sia ancora per la violazione degli obblighi contrattuali previsti dal citato contratto in relazione all'obbligo da parte della convenuta di garantire l'accensione costante degli apparecchi e del divieto di recesso anticipato del contratto. In relazione a tutte le ipotesi sopra descritte ritiene inoltre di invocare l'applicazione della penale contrattuale di cui all'art. 14 del contratto, dando così per scontato che alla società attrice spetterebbe per tale titolo la somma di € 186.240,00.
Sennonché va innanzitutto osservato che la EL. non ha fornito prova della consegna alla società convenuta delle CP_1 apparecchiature di gioco, indicate in n. 6 nell'atto di citazione, né tantomeno delle relative autorizzazioni amministrative sulle apparecchiature stesse, come peraltro previsto dall'art.
6.1 del contratto.
In ogni caso, ancora in relazione all'onere probatorio cedente a carico della parte attrice, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta in atti dalla stessa non si evincono elementi utili al fine di fornire prova della domanda e del diritto preteso. Sul punto è alquanto evidente la contraddizione contenuta nell'atto di citazione, laddove nella parte espositiva si invoca la risoluzione del contratto sottoscritto il 07.03.2020 mentre invece nelle conclusioni del medesimo atto si fa riferimento ad altro contratto, asseritamente stipulato tra le parti in data 13.05.2019 (e parimenti non prodotto in atti).
Altrettante contraddizioni in relazione alla stessa esistenza ed efficacia del contratto invocato dall'attore in citazione si rinvengono poi dalla documentazione probatoria assunta a sostegno della domanda: ci si riferisce in particolare alle p.e.c., entrambe denominate “atto di diffida e messa in mora” (cfr. produzione società attrice del 19.01.2023) rispettivamente datate 19.01.2022 e 14.03.2022, nelle quali la società attrice per mezzo del suo procuratore fa riferimento ad un presunto ulteriore contratto sottoscritto in data 13.04.2021 per n. 8 apparecchi elettronici (e non 6, come dedotto in citazione). Sul punto vale la pena precisare che agli atti del giudizio, in relazione al contratto del quale si invoca la risoluzione ed asseritamente stipulato in data 13.04.2021, parte attrice ha prodotto unicamente una scrittura privata denominata “allegato economico” nella quale non è prevista alcuna delle ipotesi di risoluzione per inadempimento invocate nell'atto di citazione né tantomeno alcuna penale.
La domanda va pertanto rigettata in quanto non provata.
Nulla va disposto in ragione della contumacia di parte convenuta per le spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia della convenuta (C.F. ), titolare della ditta individuale Controparte_2 C.F._2
3 (P. IVA: , con sede in Boscoreale alla via Cangiani n. 409 Controparte_3 P.IVA_2 Part
- Rigetta la domanda di (C.F./P.Iva: , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Volla (NA);
- Nulla per le spese.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 15 dicembre 2025
Si comunichi. Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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