Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 471/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente dai coniugi
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Francesca Berni,
e
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Benedetta Agrifoglio;
conclusioni dei coniugi: come da verbale di udienza del 8.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto l'accordo di divorzio concluso, in forza di negoziazione assistita, tra i coniugi indicati in epigrafe;
lette le osservazioni formulate dal Pubblico Ministero, che ha ritenuto di trasmettere gli atti al Presidente di questo Tribunale ai sensi dell'art. 6 d.l. 132/2014;
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esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a ER (MI) il 25.9.2004, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di accordo del
21.1.2021, concluso a seguito di negoziazione assistita;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore (nata dall'unione coniugale il 14.11.2013), e non ponendosi in contrasto con Per_1
norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a ER (MI) il 25.9.2004;
OMOLOGA
2 l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati, mostrandosi reciproco rispetto.
2. La figlia è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso Per_1
il padre, nella casa coniugale sita in Genova, Via Burlando 16A/3, condotta in locazione dal medesimo, al quale la predetta abitazione resta assegnata.
3. La IG.ra ha già trasferito altrove la propria residenza in Salita Loggia 57 Parte_1
unico.
4. Le parti stabiliscono che la frequentazione della minore con i genitori venga svolta con tempi di permanenza presso ciascuno paritari, e precisamente: la minore trascorrerà con ciascuno week end alternati dal venerdì al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola della figlia, nonché alternativamente il lunedì e il martedì con un genitore e il mercoledì e il giovedì con l'altro.
5. Per quanto riguarda le festività natalizie, le parti trascorreranno alternativamente insieme alla minore la Vigilia, il 25 dicembre e il 26 dicembre e suddivideranno equamente il restante periodo di sospensione scolastica.
6. Per tutte le altre festività, compresi il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, si seguirà il criterio dell'alternanza.
7. Durante il periodo estivo i genitori potranno trascorrere con la figlia due settimane di vacanza, anche non consecutive, per ciascuno, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti.
8. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti in ordine al regime di frequentazione con la figlia, da assumere in ogni caso nel preminente interesse della medesima.
9. In ragione della suddivisione paritaria dei tempi di frequentazione con la minore e del fatto che entrambi i genitori sono economicamente autosufficienti e godono di uno stipendio fisso, le parti concordemente stabiliscono che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario della minore in via diretta nei tempi di rispettiva pertinenza e che le spese straordinarie, così come regolamentate dal verbale di riunione del Tribunale di Genova, sezione IV civile, in data 15/9/2016, verranno suddivise al 50% tra loro.
3 10. L'assegno unico verrà percepito dalla IG.ra e dal IG. in Parte_1 Controparte_1
ragione del 50% ciascuno.
11. Le detrazioni per la figlia a carico, nonché per le spese sostenute nel suo interesse, spetteranno ai coniugi in ragione del 50% ciascuno.
12. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, fruendo entrambi di redditi propri.
13. Con l'adempimento dei punti di cui sopra i coniugi dichiarano e riconoscono di aver risolto ogni questione economica tra gli stessi pendente e di non aver più nulla a che pretendere
l'uno nei confronti dell'altra ad alcun titolo e/o ragione.
14. I coniugi si rilasciano fin d'ora assenso al rilascio e rinnovo del passaporto per la figlia minore e dei documenti validi per l'espatrio.
15. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 39, parte II, serie A, anno 2004), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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