Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 189/2023 R.G., vertente TRA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Aversa del Foro di Messina, C.F._1
C.F. , presso il cui studio, in Messina, Via Maffei n.15, fax C.F._2 0909100326, pec è elettivamente domiciliato Email_1 appellante CONTRO
(CF ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, (C.F. ), presso i cui Uffici in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope P.IVA_2 legis domiciliato, fax 0965/811224, pec Email_2 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 13.10.2021 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Parte_1
esponeva di essere Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la
[...]
di Reggio Calabria. Controparte_2 In data 01.03.2004, quando era ancora Allievo Agente, era rimasto coinvolto in un incidente stradale: durante il rientro presso la Scuola di Polizia, lungo il tratto autostradale della A3 al KM 410 in direzione Nord, trasportato a bordo di un'autovettura, era andato a sbattere contro il guardrail dopo aver perso il controllo del mezzo a causa di una lastra di ghiaccio formatasi nell'asfalto. Dopo l'impatto violento, dolorante per il contraccolpo subito, consapevole che per l'oscurità, le condizioni ghiacciate del manto stradale, nonché per la posizione del proprio autoveicolo si era generata una situazione di estremo pericolo per le altre autovetture, spinto dal senso di altruismo, senso del dovere e del sacrificio, aveva percorso a ritroso e velocemente l'autostrada nel tentativo di intercettare il traffico veicolare per rallentarne il movimento e avvisare del pericolo. Durante questa azione, a causa delle condizioni dissestate del manto stradale e dell'oscurità, era precipitato in un fossato riportando le seguenti gravi lesioni: “Esiti di frattura dell'astragalo sinistro e minimi esiti di pregressa frattura del soma di L1”.
In data 20.11.2017 il Ministero dell'Interno con Decreto 1982/17R aveva riconosciuto le suddette lesioni personali “SI” dipendenti da causa di servizio ed aveva concesso l'equo indennizzo In data 03.01.2019, ai sensi della legge 243/2006 e s.m.i. aveva presentato istanza di riconoscimento dello status di “Vittima del Dovere” per tutte le patologie occorse in servizio e che sono state riconosciute quale “SI” dipendenti dal servizio. In data 04.10.2021 il con provvedimento n. 0002926 aveva Controparte_1 rigettato la richiesta adducendo l'intervenuta prescrizione ordinaria, ai sensi dell'art. 2946 c.c., essendo decorsi oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della norma primaria che disciplinava la materia. Affermava che illegittimamente il aveva invocato la prescrizione Controparte_1 del diritto, posto che l'art. 3 del D.P.R. 243 del 07.07.2006 statuiva che le domande dovevano essere inoltrate dagli interessati per eventi verificatesi fino al 31 dicembre 2005 e non prevedeva termini prescrizionali. Inoltre, all'articolo 6, comma 1, era previsto che
“L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza”. Ancora, ai sensi dell'art. 2934 c.c., comma 2, non erano soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge e i diritti connotanti uno status, nella specie vittime del dovere, rientrando tra i diritti indisponibili.
“Pertanto, l'eccezione sollevata dalla nell'ambito del
Controparte_1 provvedimento N.0002926 oggetto di ricorso, è assolutamente inapplicabile ed inammissibile”. In subordine, affermava che nel caso di specie non era decorso il termine prescrizionale Il rigetto dell'istanza n. 00002926 disposta dal , in merito alla
Controparte_1 domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere, si riferiva all'incidente occorso in data 01.04.2004, per il quale il aveva dichiarato le patologie SI
Controparte_1 dipendenti da causa di servizio, iscrivendole ed indennizzandole. Ne conseguiva che il decreto di riconoscimento delle patologie “SI” dipendenti da causa di servizio era stato notificato in data 06.12.2017 e l'istanza per il riconoscimento dello status vittima del dovere era stata inoltrata in data 03.01.2019 non era decorso il termine prescrizionale decennale. Concludeva chiedendo: “1) In via preliminare, dichiarare la nullità e/o annullabilità del provvedimento N. 0002926 emesso in data 04.10.2021 dal;
2) Per
Controparte_1 l'effetto, condannare il ad emettere il Decreto concessivo lo status di
Controparte_1
Vittima del Dovere, contestualmente inviare il ricorrente presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina per essere sottoposto a visita medica per la quantificazione dell'Invalidità Complessiva del ricorrente ai sensi e per effetto del DPR 181 del 2009, anche a seguito del normale aggravamento della condizione fisica;
3) Riconoscere al ricorrente tutti i diritti per le vittime del dovere: a. La declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, legge n. 206/2004; b. la declaratoria del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art. 1 della legge n. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9 legge n. 206/2004; c. L'elargizione ex art. 5 comma 1, legge n.2006/04 nella misura di € 2000,00 a punto percentuale in riferimento alla Invalidità Complessiva attribuita dalla Competente Commissione Medica Ospedaliera in applicazione dell'art.3 del DPR 181/2009, ovvero IC=DB+DM (IP-DB), oltre rivalutazione economica fino al soddisfo;
d. Qualora tale IC sia uguale o superiore al 25% attribuire al ricorrente l'assegno vitalizio di cui alla legge n.407/98 3
nella misura di €500,00 e lo speciale assegno vitalizio di cui al comma 3, Legge n. 206/2004 nella misura di €1.033,00, con decorrenza dalla data del 05.07.2017 oltre rivalutazione economica fino al soddisfo”.
Restavano contumaci il e il Controparte_1 Controparte_3
, entrambi convenuti.
[...]
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 102/2023 pubblicata il 17.01.2023, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda. Preliminarmente, osservava che il motivo di rigetto in sede amministrativa per la prescrizione del diritto non aveva valenza in sede giudiziaria, perché occorreva l'eccezione formulata in giudizio, che era invece mancata e, in sede di giudizio, il giudice doveva verificare l'intera fattispecie. Richiamati i presupposti dei commi 563 e 564 art. 1 L. 266/2005 e l'interpretazione offertane dal giudice di legittimità, osservava che dalla narrazione del fatto operata dal ricorrente non erano emersi gli elementi costitutivi per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, perché era assente lo svolgimento dei compiti di istituto, la missione ordinata dall'Autorità e le speciali condizioni operative e ambientali rispetto al normale compito di istituto . Il ricorrente non stava svolgendo il servizio di polizia comandato, ma stava rientrando alla Scuola e il suo infortunio era scaturito semmai in concomitanza di un ordinario dovere dei conducenti coinvolti in un incidente di adottare misure di segnalazione dell'incidente. L'art 189 codice della strada disponeva: “
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché' non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità”. Il comportamento del ricorrente, quindi, era privo dei connotati necessari per integrare la fattispecie della vittima del dovere al fine di conseguire i benefici ai sensi della legge n. 266 del 2005 e del relativo Regolamento attuativo dpr 243 /2006. La domanda andava pertanto rigettata. Nulla per le spese stante l'assenza di attività difensiva della controparte.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal che ne invocava la Parte_1 riforma. Con il primo motivo lamentava la nullità della sentenza per violazione di legge. Il aveva rigettato l'istanza esclusivamente per decorso del Controparte_1 termine di prescrizione e, pertanto, non aveva contestato il diritto al riconoscimento dello status sotto il profilo fattuale, né si era costituito in giudizio per negare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di settore.
“Il Giudicante ha ritenuto di non eccepire d'ufficio la prescrizione del diritto, di cui al provvedimento di rigetto n. 0002926 del 4.10.2021 oggetto del ricorso introduttivo ed ha rigettato il ricorso dell'appellante per insussistenza dei presupposti fattuali”. Così facendo, aveva violato l'art. 112 c.p.c., atteso che l'odierno appellante, ricorrendo alla motivazione sottesa al provvedimento di rigetto, aveva instaurato il giudizio contestando l'inapplicabilità del termine prescrizionale all'istanza di riconoscimento dello status vittima del dovere, anche in ragione di uniforme orientamento giurisprudenziale. 4
Per altro verso, aveva eccepito l'inesistenza del decorso del termine prescrizionale, sull'assunto che il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio era avvenuto in data 20.11.2017 e, pertanto, da quel momento, eventualmente, decorreva il diritto a formulare l'istanza per il riconoscimento dello status e, per l'effetto, il termine di prescrizione decennale. Anche questo profilo era stato ignorato dal Tribunale, il quale aveva omesso di sindacare e analizzare le argomentazioni, in materia di prescrizione, sollevate da parte appellante e non contestate dai rimasti contumaci. CP_4
Il Tribunale aveva inoltre palesemente violato il diritto di difesa dell'appellante e l'art. 101 c.p.c., violando il “principio del contradditorio”, in funzione del quale nessuno poteva essere costretto a subire gli effetti di una sentenza senza avere avuto la possibilità di partecipare al processo per far valere le proprie ragioni. Il aveva spiegato le proprie ragioni nel ricorso introduttivo argomentando, Parte_1 esclusivamente, in merito all'eccezione di prescrizione enunciata nel provvedimento di rigetto n. 0002926, oggetto di giudizio. Pertanto, l'omessa costituzione in giudizio del e del Controparte_1 [...]
, avrebbe dovuto comportare, laddove il Tribunale avesse ritenuto Controparte_3 non eccepibile d'ufficio la prescrizione del diritto, l'emissione di un'ordinanza interlocutoria nell'ambito della quale sollecitare al ricorrente chiarimenti sull'evento occorso posto a sostegno dell'istanza di riconoscimento dello status vittime del dovere, non esaminato dai ma sul quale il Tribunale aveva fondato la sentenza di rigetto del ricorso. CP_4 Con il secondo motivo affermava la nullità della sentenza per carenza o difetto di motivazione ed erronea valutazione e/o applicazione della normativa di settore. L'onere della prova era stato assolto, in quanto era stata allegata al ricorso introduttivo la relazione di servizio dalla quale emergeva la dinamica dell'occorso, unitamente alla dichiarazione resa dal conducente del veicolo coinvolto nel sinistro. Per ciò che concerneva l'insussistenza dei presupposti previsti dalla normativa di settore, la sentenza non aveva tenuto conto né valutato i principi e i criteri interpretativi statuti dalla Suprema Corte che aveva deciso casi del tutto analoghi ai fatti di causa, in maniera opposta. La situazione dell'appellante doveva essere correttamente inquadrata nelle ipotesi previste dall'art. 1 comma 563 L. 266/2005. Malgrado l'intenso dolore fisico causato dal violento impatto, temendo per l'incolumità dei conducenti delle autovetture in transito, spinto dal senso di altruismo, del dovere e del sacrificio, aveva percorso a ritroso e velocemente l'autostrada nel tentativo di intercettare il traffico veicolare, per rallentarne la velocità e avvisare del pericolo. Durante questa azione, a causa delle condizioni dissestate del manto stradale e dell'oscurità, era precipitato in un fossato riportando le gravi lesioni: “Esiti di frattura dell'astragalo sinistro e minimi esiti di pregressa frattura del soma di L1”. Il Tribunale aveva ritenuto che la condotta posta in essere dall'appellante rientrasse tra i doveri di cui all'art.189 CDS, mentre il ricorrente aveva agito in attività di soccorso e tutela della pubblica incolumità, così come previsto dalla lettera “d” ed “e” dell'art. 1 comma 563 L. 266/2005, come affermato dalla Suprema Corte nelle pronunce n. 3824/2021, n. 26012/2018, n.28587/2018, n. 6216/2022 e 11012/2022. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza con accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Costituitosi il , preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione Controparte_1 dell'A.G.O., rientrando la domanda nella giurisdizione esclusiva del G.A., in quanto, ai sensi dell'art. 1 del Decr. Leg.vo 165/2011, il personale della Polizia di Stato rientrava nella 5
categoria dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impego non era stato privatizzato e non era stato devoluto alla cognizione del Giudice del lavoro. L'appello era infondato, poiché l'espressione invalidità permanente o decesso….
“effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione” implicava innanzitutto, un fatto violento verificatosi in occasione del tipo di servizio contemplato dalla norma;
ne conseguiva che, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, il dipendente doveva essersi esposto, per ragioni di servizio, ad un rischio maggiore rispetto a quello ordinariamente insito nell'attività di istituto. Tale peculiarità non ricorreva nel caso di specie e il legislatore, nel considerare l'eccezionalità degli eventi, non aveva inteso contemplare anche quegli accadimenti che - oltre ad essere connotati da un'evidente accidentalità e da eventuale colpa altrui - rientravano nella normalità e nei rischi già contemplati ex se dalle funzioni istituzionali espletate. La giurisprudenza, ex multis Cons. Stato sez. VI, sent. n. 4042 del 2006, aveva affermato che per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non bastava che l'evento fosse connesso con l'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorreva pure che fosse dipendente “da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”, occorrendo che il rischio affrontato andasse oltre quello ordinario connesso all'attività d'istituto. Doveva escludersi che il ricorrente avesse, nell'occorso, operato in un contesto di
“missione”; si era trattato, piuttosto, di ordinaria attività d'Istituto, analoga a quella di tutti gli altri dipendenti pubblici, appartenenti alle Forze dell'ordine. Il concetto di missione di qualunque natura stava a significare che le norme invocate dai ricorrenti implicano non tanto una prestazione genericamente al di fuori dell'ordinaria sede di servizio, quanto piuttosto che l'evento lesivo si fosse comunque verificato nell'ambito di speciali iniziative di difesa, di polizia, di soccorso, di ordine pubblico, di sostegno sociale, temporalmente limitate e direttamente correlate con gli obiettivi specificamente assegnati e approvati dall'Amministrazione di appartenenza. Situazioni non ricorrenti nella fattispecie in esame. Le lesioni erano state riportate a seguito di un incidente stradale ed era impossibile collocare l'evento nell'ambito di applicazione della normativa in materia di tutela delle vittime del terrorismo. Nello specifico, come si evinceva dalla relazione di servizio redatta al riguardo, l'odierno ricorrente "in data 01.03.2004 alle ore 22,15 percorreva l'autostrada A3 come passeggero (...), per rientrare presso la Scuola di Polizia a prendere regolare servizio, al km 410 in direzione Nord all'uscita di una galleria l'autovettura (...) perdendo aderenza a causa del manto stradale gelato, urtava (...) il guardrail (...) rimanendo ferma a centro carreggiata". Il scendeva (...) dall'autovettura e scavalcava la barriera di protezione (…) al Parte_1 fine di garantire la propria incolumità. (...) si prodigava (...) per segnalare ai mezzi in transito l'ostacolo onde evitare ulteriori incidenti. Essendo la zona totalmente al buio (...) mentre (...) correva agitando le braccia in direzione della strada precipitava in un profondo fossato procurandosi un (...) trauma alla caviglia sinistra (...)." Aveva assolto ad un dovere comune a tutti i consociati previsto dall'art. 189 del decreto legislativo 285/92, Codice della Strada, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, ovvero “porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione (...)". Tanto è che lo stesso, nella relazione di servizio, indicava di "percorrere a ritroso la strada rispetto al senso di marcia per segnalare ai mezzi in transito l'ostacolo onde evitare ulteriori incidenti". Il era rimasto vittima di un incidente stradale in itinere, ovvero un fatto fortuito Parte_1 e casuale, in cui poteva trovarsi coinvolto qualsiasi utente della strada, non riconducibile ad 6
alcuna delle fattispecie di cui al comma 563 dell'art. 1 della L. 266105, né tanto meno al comma 564 perché verificatosi non per particolari condizioni ambientali od operative.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. eccepita dal . CP_1
Deve, infatti, farsi applicazione dei principi di diritto affermati dalle SS.UU. della Suprema Corte, Cass. civ. SS. UU., 30/07/2020, n. 16451, secondo cui “In relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui dell'art. 1, comma 563, cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Peraltro, l'esistenza di un rapporto di impiego con il Controparte_1 costituisce mera occasione per il verificarsi della fattispecie che, invece, come si è affermato, trova il suo fondamento in diritti soggettivi normativamente disciplinati, potendo, del resto, esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale”.
5. Infondato è il primo motivo di appello, con cui è stata affermata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c., poiché il aveva rigettato Controparte_1 l'istanza esclusivamente, per decorso del termine di prescrizione decennale e, non aveva negato, né in via amministrativa, né nel corso del giudizio di primo grado, in cui era rimasto contumace, il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere. L'appellante ha affermato di aver avversato la motivazione sottesa al provvedimento amministrativo di rigetto, prescrizione, e di ave instaurato il giudizio per contestare l'inapplicabilità del termine prescrizionale. Il motivo è infondato, posto che il giudizio in esame non è un giudizio impugnatorio dell'atto amministrativo di diniego, bensì è un giudizio di accertamento di un diritto soggettivo. Non trattandosi di un giudizio impugnatorio, a cognizione vincolata dalla critica rassegnata, è dovere del giudice verificare la ricorrenza o meno di tutti i presupposti costitutivi della fattispecie ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto. Correttamente, dunque, il Tribunale ha affermato che il giudice doveva verificare l'intera fattispecie né, è questo un principio processualcivilistico di carattere generale, la contumacia del resistente equivale a riconoscimento dell'altrui diritto e/o a non contestazione. Analogamente infondato è il secondo profilo del medesimo motivo di appello, cui è stata lamentata la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in funzione del quale nessuno poteva essere costretto a subire gli effetti di una sentenza senza avere avuto la possibilità di partecipare al processo per far valere le proprie ragioni. Poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato dal ricorrente, che ha formulato siffatta doglianza, esso sembra censurare la sentenza per aver provveduto “d'ufficio” all'accertamento degli elementi costitutivi del diritto, non oggetto della domanda del ricorrente, che aveva posto a fondamento di essa solo l'insussistenza della prescrizione. Osserva la Corte che le ragioni prima esposte danno conto dell'infondatezza anche di siffatta censura, posto che costituisce precipuo dovere del giudice, anche d'ufficio ove non 7
sollecitato dalla parte, procedere all'accertamento degli elementi costitutivi di tutta la domanda, non potendo, in subiecta materia, la cognizione esser limitata alla decorrenza o meno del decorso prescrizionale, sol perché così avrebbe inteso la parte. L'esercizio dei doveri officiosi non può giammai integrare una violazione del diritto di difesa e/o una lesione dell'effettività del contraddittorio.
6. Nel merito, l'appellante ha censurato la ricostruzione operata dal giudice di primo grado sia con riferimento alla nozione di vittima del dovere, sia con riferimento alla differenza di contenuto e situazioni oggetto rispettivamente dei commi 563 e 564 L. 266/2005. In merito va richiamato che lo status di vittime del dovere, dapprima riservato a coloro che avevano prestato il loro servizio nella lotta alle attività mafiose e di terrorismo, è stata estesa anche alle forze di polizia e ciò in ragione della peculiare natura della prestazione professionale svolta e del rischio concreto cui tali soggetti vengono costantemente esposti. Tale parificazione normativa trova il proprio fondamento negli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale, che impongono alle istituzioni obblighi di solidarietà economica e sociale finalizzati al pieno sviluppo della persona umana e, contestualmente, comandano alla Repubblica la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono alla realizzazione di tali valori. L'art. 1, c. 563, L. 266/2005 estende la tutela ai soggetti appartenenti alle forze armate che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi, tra l'altro, in operazioni di soccorso. Il comma successivo, n. 564, estende la suddetta tutela a soggetti non rientranti nella categoria di cui al primo comma che, tuttavia, abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Dalla lettura della norma sembrano potersi chiaramente ricavare le diverse fattispecie contenute nei due commi. In particolare, il concetto di “missione” e di “particolari condizioni ambientali ed operative” sembrano richiamare la volontà del legislatore di distinguere le due categorie di soggetti: coloro per i quali il rischio è insito nell'attività svolta (c. 1) e i soggetti per i quali questo rischio costituisce un'eccezionalità, poiché non insito nell'attività lavorativa ordinariamente svolta. Del resto, il concetto di missione appare chiaramente riferito alle ipotesi in cui il soggetto solitamente svolga attività di altra natura. Né avrebbe avuto senso che il legislatore lo ritenesse necessario per i soggetti indicati al primo comma, senza tuttavia indicarlo espressamente. Il rischio cui incorrono le forze di polizia, che talvolta può assumere il carattere della eccezionalità, è comunque insito nell'attività e, il silenzio della norma (comma 563) in tal senso sembra dimostrare che il legislatore non abbia ritenuto necessario, in questo caso, l'avverarsi di un quid pluris. Tale presupposto appare invece fondante per il comma successivo (564), laddove la disciplina ha ad oggetto categorie di soggetti che non sono generalmente esposte al rischio e rispetto alle quali, quindi, il configurarsi di circostanze eccezionali e pericolose, costituisce un ulteriore presupposto il cui verificarsi determina l'insorgenza del diritto. La Suprema Corte, SS. UU. sent. n. 10791/2017, ha affermato che il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, essendo necessario soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico: “Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui 8
all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”. In motivazione, il giudice di legittimità ha avuto cura di precisare: “Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. D.P.R. n. 243 del 2006, definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle "... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente" e le particolari condizioni ambientali od operative "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, vale a dire quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "... per le particolari condizioni ambientali od operative". Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.” Conformemente: “In tema di protezione delle vittime del dovere, il comma 563, della l. n. 266 del 2005, art. 1, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità (a detta della Corte, rientrava nel comma l'art. 563 l'ipotesi del ricorrente che aveva riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre, nel coadiuvare le attività di soccorso mediante gestione della circolazione, resa peraltro difficoltosa dalla nebbia, era stato investito gravemente)” (Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022, n. 4480). Deve, quindi, addivenirsi alla conclusione che ai sensi dell'art. 1 comma 563 L. 266/2005, costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'erogazione dei benefici assistenziali di cui alla predetta norma che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività e funzioni tipizzate dalla lett. a) alla lett. f), senza che necessiti la ricorrenza di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, viceversa, per le ipotesi previste dal successivo comma 564.
7. Tanto esposto in punto di diritto, in punto di fatto va richiamato che l'odierno appellante, trasportato a bordo di un'autovettura, mentre faceva rientro presso alla Scuola di Polizia, lungo il tratto autostradale della A3 al KM 410 in direzione Nord, era rimasto coinvolto in un incidente stradale, poiché l'autovettura, a causa di una lastra di ghiaccio formatasi nell'asfalto, aveva colliso contro il guardrail. Dopo l'impatto violento, il ricorrente/appellante, consapevole che per l'oscurità, le condizioni ghiacciate del manto stradale, nonché la posizione del autoveicolo si era generata una situazione di estremo 9
pericolo per le altre autovetture, aveva percorso a ritroso e velocemente l'autostrada nel tentativo di intercettare il traffico veicolare presente per rallentarne il movimento e avvisarle del pericolo e, durante questa azione, a causa delle condizioni dissestate del manto stradale e dell'oscurità, era precipitato in un fossato riportando le seguenti lesioni: “Esiti di frattura dell'astragalo sinistro e minimi esiti di pregressa frattura del soma di L1”. La ricostruzione degli accadimenti quale rappresentata dal ricorrente non consente di poter ricondurre gli stessi alle fattispecie indicate dal comma 563 art. 1 L. 266/2005, laddove è imposto che l'invalidità sia derivata in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. Non viene revocato in dubbio che l'appellante abbia posto in essere la propria condotta dall'intendimento di segnalare una situazione di pericolo alle autovetture che sopraggiungevano;
tuttavia, una tale attività non può esser ricondotta ad espletamento di un ordinario compito istituzionale, attività di servizio o espletamento di funzioni di istituto, finalizzato ad operazioni di soccorso o di tutela della pubblica incolumità. Difetta, invero, l'imputabilità dell'evento dannoso allo svolgimento di un compito di istituto, espletantesi in un servizio di soccorso o di tutela della pubblica incolumità. Il sinistro che ha cagionato le lesioni, infatti, non è avvenuto a causa e nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, di tutela della pubblica incolumità o di soccorso, e, pertanto nell'adempimento dei doveri del proprio ufficio, bensì a causa ed in conseguenza di un incidente stradale in cui il ricorrente era rimasto coinvolto, quale soggetto privato, terzo trasportato. E' vero, come segnalato dall'appellante, che la Suprema Corte ha riconosciuto lo status di vittima del dovere ad appartenenti alle forze dell'ordine che avevano riportato lesioni da sinistri stradali, ma ciò è avvenuto sempre sul presupposto che l'evento dannoso fosse avvenuto “nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria”. (così Cass civ sez. lav., 17/10/2018, n. 26012; conformi le pronunce sub 5 riportate). Lo si è esposto, ciò che difetta nella fattispecie in esame è che l'evento dannoso si sia verificato nell'espletamento di un servizio di ordine pubblico, di tutela della pubblica incolumità o di soccorso. Né a tale servizio può esser ricondotto l'intendimento che ha animato l'azione del cioè, segnalare un pericolo agli altri utenti della strada e, quindi, agendo a tutela Parte_1 dell'altrui incolumità, poiché, come correttamente osservato dal Tribunale, un tale presidio è imposto a tutti i consociati dall'art. 189 C.d.S.: “
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché' non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità”. Poiché l'adozione di misure idonee a salvaguardare la sicurezza della circolazione, in caso di incidente, è un dovere gravante erga omnes e non esclusivamente sugli appartenenti alle Forze dell'Ordine, difetta la tipizzazione dell'evento rispetto al paradigma delineato dal comma 563 art. 1 L. 266/2005. 10
L'appello, per conseguenza, è infondato e deve essere rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato , delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore CP_1 indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1 del avverso la sentenza n. 102/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, CP_5 pubblicata il 17.01.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato , delle spese CP_1 di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio 9 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti