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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/09/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 634/ 2022 promosso da
PART. IVA Parte_1
elettivamente domiciliata in Bagheria, Via Mattarella n. 20, presso P.IVA_1
lo studio dell'Avv. Bernadette Baiamonte che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Guzzo giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo, Via Morselli n. 2,
RESISTENTE CONTUMACE
pag. 1 OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento n. 296 2022 9003611738
notificata in data 16.02.2022
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 02.03.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 296 2022 9003611738 notificata in data
16.02.2022, con cui le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 39.531,70 a titolo di contributi relativi agli anni dal 2009 al 2014. CP_2
A sostegno dell'opposizione eccepì la prescrizione del diritto dell'ente previdenziale di riscuotere le somme in questione.
La regolarmente citata in giudizio non si è costituita ed in questa sede se CP_3
ne dichiara la contumacia.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
pag. 2 liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto.
In merito, va osservato che l'ammissibilità della odierna opposizione è
indubbia, essendo l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c.
(art. 29 co. 2 d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto del concessionario di agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione)
che si assume maturato dopo la notificazione delle cartelle.
pag. 3 Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995 (cfr., sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016) a far tempo dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento.
Ed invero, la rimasta contumace, sulla quale gravava il relativo onere, CP_3
non ha provato di aver notificato o comunicato alla ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente l'intimazione di pagamento oggi impugnata;
manca, infatti, la prova della notifica di atti che avrebbero interrotto il termine di prescrizione in esame. Pertanto, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti per contributi contestati ed iscritti nella cartella in CP_2
questione relativi agli anni dal 2009 al 2014 devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Sicché, alla luce di quanto fin ora esposto, i crediti iscritti la cartella di pagamento n. 296 2022 9003611738 notificata in data 16.02.2022, con cui è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 39.531,70 a titolo di contributi relativi agli anni dal 2009 al 2014, devono essere dichiarati CP_2
prescritti e, per l'effetto, l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata.
Pertanto, la non ha il diritto di agire esecutivamente sulla scorta dell'atto CP_3
impugnato.
pag. 4 Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza della CP_3
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nella cartella di pagamento n. 296 2022
9003611738 notificata in data 16.02.2022, con cui è stato intimato alla società
ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 39.531,70 a titolo di contributi relativi agli anni dal 2009 al 2014 e la annulla;
CP_2
- per l'effetto, va affermata la insussistenza del diritto della di agire in CP_3
executivis nei confronti della ricorrente per il soddisfacimento dei crediti di cui al predetto avviso di addebito;
condanna la al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_3
complessivi € 3.291,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Bernadette Baiamonte e
Maria Guzzo.
Così deciso in Termini Imerese in data 23 settembre 2025.
pag. 5 Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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