Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa trattata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 254/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti SPRIZZI MARIA FRANCESCA e Parte_1
GUERRISI MARIA, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDO ROSA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
1. L'appellante - dipendente della azienda sanitaria appellata ed in servizio presso il reparto di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Polistena, con qualifica di operatore professionale/infermiere professionale – ha adito il Tribunale di Palmi al fine di vedersi riconoscere il diritto alla remunerazione del tempo impiegato per svolgere le operazioni obbligatorie di vestizione
Ha dedotto di svolgere la propria attività lavorativa in turni distribuiti in apposite fasce orarie;
di essere tenuta a svolgere, in aggiunta ai compiti propri della qualifica di inquadramento, ulteriori attività funzionali al servizio prestato, quali “la vestizione, la dismissione della divisa ed il passaggio delle consegne da effettuarsi prima e subito dopo la prestazione lavorativa;
di dovere, pertanto, giungere sul posto di lavoro circa dieci minuti prima dell'orario di inizio del turno e a lasciare il luogo di lavoro dieci minuti dopo il termine dello stesso, al fine di svolgere dette operazioni. A titolo esemplificativo, ipotizzando un turno di lavoro 07.00- 14.00, la ricorrente ha specificato che all'entrata è costretta a giungere in azienda non oltre le 06.50 per poter indossare la divisa in tempo per essere in reparto alle 07.00; all'uscita, è parimenti costretta a lasciare il reparto alle 14.00 (non potendo farlo prima) per recarsi presso il locale adibito a spogliatoio, dismettere la divisa aziendale, indossare i propri abiti privati e lasciare finalmente i locali aziendali solo alle 14.10; che l'unità operativa cui è addetta la ricorrente è stata fino al 2017 sprovvista di cartellino marcatempo automatico e le presenze pertanto venivano annotate su appositi fogli di servizio, da firmare in entrata Cont ed in uscita. Ha concluso, quindi, chiedendo condannarsi la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del tempo sopra indicato, quantificate in € 8661,64.
2. Nella resistenza della , il giudice adito ha rigettato la Controparte_1
domanda, sulla considerazione che – pur essendo pacifica, sulla scorta della giurisprudenza oramai consolidata, la sussistenza di una eterodirezione implicita circa l'obbligo di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza e l'inclusione del tempo dedicato alla vestizione nell'orario di lavoro retribuito – la ricorrente non avesse assolto all'onere di dimostrare che il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolgesse al di fuori del tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro, avendo la stessa finanche omesso di allegare – ancor prima di provare- che l'azienda obbligasse i dipendenti ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura CP_1
o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita.
3. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Palmi, appuntando le censure sulla Parte_1
contraddittorietà della motivazione nella quale dapprima si riconosce la sussistenza di un obbligo eterodiretto di vestizione e dismissione della divisa per ragioni di igiene e di sanità, salvo poi in concreto negare la sussistenza della prova che l' abbia imposto l'attività di Parte_2
vestizione/svestizione al personale infermieristico come l'appellante. Deduce l'appellante che la motivazione della sentenza è gracile anche solo sul piano logico, poichè sembra ammettere che l' resistente possa concedere ai propri infermieri di potersi cambiare a orario di lavoro già CP_2
iniziato (in entrata) o addirittura non concluso (in uscita), ipotesi, questa inconcepibile, perché provocherebbe veri e propri vuoti di tutela per i degenti ricoverati. (In termini concreti: se una ostetrica che deve smontare alle 14.00 può astrattamente – secondo il Tribunale di Palmi – allontanarsi già alle 13.50 per potersi cambiare, mentre il suo collega montante si presenterà per lo stesso motivo in corsia alle 14.10, è evidente che per ben venti minuti, il reparto resterà del tutto sguarnito di personale infermieristico, con le conseguenze ben facilmente immaginabili;
che del resto
– aggiunge l'appellante - contrariamente a quanto si legge in sentenza, nel ricorso originario l'odierna appellante aveva espressamente allegato che c'era l'obbligo di iniziare il turno in orario già indossando la divisa di lavoro, e che si poteva abbandonare il reparto – per andare quindi a svestirsi
– solo dopo che era iniziato il turno successivo, con l'arrivo del collega montante: e questo, proprio per evitare pericolosi vuoti di presenza
Come ulteriore motivo di appello, l'appellante ha rilevato che erroneamente la domanda è stata rigettata, senza dare spazio alle istanze istruttorie chieste ritualmente dall'odierna appellante, impedendole di fornire prova delle proprie pretese.
Nella resistenza dell'appellata che nel merito ha contestato la Controparte_1
fondatezza dell'appello, non essendo stata fornita prova alcuna da parte dell'odierna appellante che il c.d.” tempo tuta” non fosse già ricompreso nell'orario ordinario di lavoro, .il Collegio- all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza – decide con motivazione contestuale.
4. L'appello è infondato.
In via di premessa, occorre evidenziare che i principi in diritto enucleabili dalla normativa in vigore e dagli approdi giurisprudenziali richiamati anche negli atti difensivi delle parti sono pacifici ed incontestati, ovvero che vi è l'obbligo per gli operatori sanitari di indossare apposita divisa;
che tale obbligo deve avvenire nel luogo di lavoro (e ciò anche in mancanza di disposizioni espresse datoriali poiché discendente da esigenze di igiene e di sicurezza collettiva;
che il tempo dedicato alla vestizione e alla svestizione rientra nell'orario di lavoro retribuito ( intendendo per orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro anche per le attività propedeutiche e preparatorie alla prestazione principale).
Nella vicenda in esame, la questione controversa attiene unicamente ad un profilo di fatto, ovvero se il surplus di tempo (dedicato alla vestizione) sia stato, nel caso di specie, remunerato o meno dal datore di lavoro.
Il giudice di primo grado ha argomentato che la dipendente non avesse dato prova che il c.d. “tempo
Cont tuta” non veniva computato dalla convenuta nell'orario lavorativo retribuito dal datore di lavoro.
Il collegio ritiene di condividere la decisone del primo giudice atteso che resta incerto ed indimostrato che le operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state eseguite fuori dall'orario di lavoro retribuito. L'appellante non dice né in primo e né in secondo grado se la vestizione e la svestizione (dalla stessa quantificato in 10 minuti in ingresso e 10 minuti in uscita) avvenisse prima o dopo la timbratura o la firma dei fogli di presenza (in ingresso e in uscita). In termini concreti, ipotizzando il turno 7-14 ed ipotizzando l'arrivo alle 6.50 per la vestizione, la medesima non specifica se la timbratura (o la firma prima) avvenisse alle 6.50 o avvenisse all'inizio del turno e cioè alle ore 7. Laddove fosse avvenuta alle ore 6.50 non chiarisce se i 10 minuti aggiuntivi venivano utilmente considerati dal datore di lavoro ai fini retributivi o se al contrario non venissero conteggiati.
Sicchè non coglie nel segno il rilievo dell'appellante secondo cui la ricostruzione del giudice di primo grado arriverebbe al risultato inconcepibile di consentire agli infermieri di smontare 10 minuti prima del turno e di iniziare il turno 10 minuti dopo, poiché tale osservazione muove dal presupposto indimostrato che l'orario registrato dalle timbrature o dai fogli di presenza coincidesse esattamente con l'orario del turno (7-14). Ma tale dato fattuale resta assolutamente incerto, poiché in nessun atto o documento si evince dove e come avvenisse la timbratura o la firma e dove fossero collocati i sistemi di rilevazione delle presenze.
La circostanza che l'orario registrato (e dunque retribuito) coincidesse con quello di inizio e di fine turno ed escludesse quel surplus dedicato alla vestizione non è stata oggetto di allegazione, né è desumibile aliunde ed a fronte di tale omissione l'ammissione delle richieste istruttorie sarebbe stata superflua, poiché finalizzate unicamente a quantificare il tempo della vestizione e della svestizione
(esperimento giudiziale) o ad accertare il dato non contestato circa l'obbligatorietà di espletare la prestazione principale già con la divisa e dismetterla prima di uscire dalla sede di lavoro (prova testimoniale).
Inammissibile anche la richiesta di acquisizione dei fogli presenza e dei tabulati delle presenze, poiché detta acquisizione non potrebbe colmare le lacune assertive ed avrebbe finalità meramente esplorative, non essendo stato specificato il fatto oggetto di prova.
Del resto, la necessità di specificare che il cambio di abito avvenisse prima di timbrare il cartellino, all'inizio del turno di lavoro, e dopo aver nuovamente timbrato alla fine del turno registrato appare ancor più evidente alla luce delle previsioni dell'art 27 commi 12 e 13 del CCNL sanità 2016-2018 e del regolamento aziendale prodotto dalla stessa appellante che impongono ai datori di lavoro di riconoscere agli operatori sanitari fino a 15 minuti complessivi per le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate. Si impone, quindi, al datore l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni, chiarendo che questo tempo deve risultare dalle “timbrature” dei cartellini del personale. Già questa Corte (Corte d'Appello di Reggio Calabria, sent. n. 192/2024), in una vicenda sovrapponibile a quella in esame, ha rilevato che “nell'originario ricorso non era stato in alcun modo allegato che la vestizione/svestizione avvenisse al di fuori dell'orario di lavoro e che ciò fosse conseguenza di una determinazione aziendale. Infatti, l'esposizione contenuta nel ricorso era compiuta in termini astratti e con il richiamo ad orientamenti giurisprudenziali intesi ad evidenziare la necessità che la vestizione avvenisse sul posto di lavoro e in appositi locali e che il tempo impiegato per tale operazione fosse incluso in quello di lavoro”. Ha altresì affermato che era “onere del ricorrente, al fine di dimostrare il diritto che egli reclamava a differenze che traevano titolo dal superamento dell'orario in turno, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente
(specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente.
Infatti, anche ove la parte avesse inteso affermare che l'eccedenza oraria fosse avvenuta in modo indipendente dall'orario rilevato dall'azienda e posto a base per l'elaborazione delle buste paga, ciò avrebbe dovuto essere chiarito e dedotto espressamente, oltre che dimostrato.
Ciò avrebbe comportato la necessità dell'ulteriore chiarimento se i tempi della vestizione/svestizione divergevano dalla precisa regolamentazione prevista dal regolamento, che prescriveva che la rilevazione delle presenze in entrata ed in uscita li comprendesse sempre, ed in caso fosse stato così chiarire per quali motivi ciò avveniva.
Infatti, tale affermazione avrebbe dovuto essere coordinata con il principio per cui l'onere di allegare, in primis, e poi dimostrare il presupposto del diritto vantato ex art.2697 cc incombe sul lavoratore che dovrà allegare non solo che la vestizione avveniva prima di iniziare il turno di lavoro
e la svestizione dopo il c.d. cambio turno (quindi dopo la fine turno), ma anche il " fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi.""( v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023).
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
Viceversa, non solo nel ricorso è mancata l'illustrazione dell'effettiva regolamentazione oraria delle operazioni di vestizione e svestizione, ma non è stato neppure dedotto e dimostrato che un eventuale sforamento fosse in qualche modo riconducibile all'organizzazione datoriale e non a una scelta elettiva del lavoratore”. Concludendo, alla luce di quanto sopra passato in rassegna, era dunque indispensabile dimostrare
(o almeno dedurre) che per disposizioni aziendali la vestizione e la svestizione delle divise avvenivano obbligatoriamente fuori dall'orario registrato. Detta circostanza – come già detto- non è stata oggetto di allegazione né ha formato oggetto di prova testimoniale. Da qui ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
In ragione del variegato e non uniforme panorama della giurisprudenza di merito sulla specifica questione, sussistono ragioni per compensare interamente le spese di lite
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1655/2022 del Controparte_1
Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data 28/11/2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
2. Dichiara compensate le spese del grado di giudizio.
.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 30.4.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)