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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 8204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8204 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2222 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
nata a [...] il [...], elettivamente domici- Parte_1 liata in Roma, al viale Guglielmo Marconi, n. 57, presso e nello studio dell'avvocato Giulio CIMAGLIA, che la rappresenta e difende in virtù di pro- cura in calce al ricorso per ATPO
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 21 gennaio 2025, ha Parte_1 esposto che, già riconosciuta, all'esito di giudizio, bisognosa di assistenza continua ed in stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, è sta- ta sottoposta a visita di revisione il 23 gennaio 2024 all'esito della quale è sta- to confermato lo stato di handicap (attualmente: stato di persona con disabilità di livello elevato o molto elevato: v. art. 4 d.lgs. 3.5.2024, n. 62) mentre è stata
1 negata la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire dell'indennità di accompagnamento;
che, proposto ricorso ex art. 445-bis c.p.c. (iscritto al n.
22496/2024 R.G.), ha chiesto accertarsi la sussistenza dei detti requisiti;
e che il CTU nominato in tale sede, dott. , ha riconosciuto la Persona_1
condizione di bisogno di assistenza continua ma soltanto dal mese di ottobre
2024.
La ricorrente ha quindi chiesto che, essendo erronea sotto più profili la valutazione espressa dal CTU quanto all'individuazione dell'epoca in cui si sarebbe concretizzato il requisito sanitario de quo, siano giudizialmente accer- tate le sue condizioni di salute necessarie ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento fin dalla data della visita di revisione.
L' , benché ritualmente citato come da atti depositati il 29 gennaio CP_1
2025, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che il CTU medico-legale nominato in questa fase, dott.ssa
, a seguito di visita e di compiuta disamina degli atti, con ar- Persona_2
gomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni, ha rilevato che la ricorrente è affetta dalle gravi patologie tutte indicate e descritte nella relazione medesima.
Ad avviso del CTU, tale grave complesso morboso comporta, come già ritenuto in sede di accertamento preventivo, l'esigenza di assistenza continua, ma “Tale condizione di non autonomia può ragionevolmente decorrere dalla data della visita di revisione all' (23/01/2024), quando le era revocata CP_1
dalla commissione medica la prestazione già riconosciuta in preceden- CP_1 za. Infatti si tratta di un quadro polipatologico cronico, con episodi di riacu- tizzazioni, ma in assenza di momenti di completa remissione sintomatologica, condizione questa che infatti ha determinato anche importanti ripercussioni sul piano psichico, persino con disturbo del comportamento alimentare, con conseguente importante decremento ponderale. A ragione di tali affermazioni
2 si tenga presente che alla valutazione geriatrica del maggio 2024 in atti erano riportate “Condizioni generali mediocri… ADL 3/6… IADL 2/6”: tale valuta- zione non può che indirizzare verso una condizione di non autosufficienza, che, essendo determinata da patologie croniche, poteva già essere in atto da gennaio 2024”.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono dunque pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi la sussistenza, dal
23 gennaio 2024 (data della visita di revisione), del requisito sanitario previsto dalla legge per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite, comprensive di quella della prima fase, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo (si fa riferimento allo scaglione compreso tra €5.200,01 ed €26.000,00 giacché, avuto riguardo al criterio stabilito dall'art. 13, 1° comma, c.p.c. – cfr. Cass. civ., sez. un.,
21/05/2015, n. 10454 – due annualità della prestazione che si assume dovuta ammontano ad importo compreso tra i detti limiti).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pertanto, le spese si determinano per l'intero in €1.168,00 per la fase di accertamento tecnico preventivo ed in €2.696,00 per la presente fase di oppo-
3 sizione, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., come per legge.
Quelle di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste intera- mente a carico dell . CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 21 gennaio 2025, così prov- Parte_1
vede:
1. - dichiara che si trova, dal 23 gennaio 2024, nelle Parte_1
condizioni occorrenti per fruire dell'indennità di accompagnamento;
2. - condanna l' al pagamento, in favore dell'avv. Giulio CIMAGLIA, CP_1
procuratore antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi
€3.864,00# per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge;
3. - pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecni- CP_1
ca d'ufficio, liquidate con separato decreto;
4. - manda alla Cancelleria per la comunicazione al procuratore costituito.
Roma, 11 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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