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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/10/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1059/2022 R.G. vertente
fra
CF: rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Parte_1 C.F._1
Gallucci, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Rionero in Vulture (PZ) alla Piazza
Capitano Plastino, 33, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
C. F. in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Ippolito Arabia giusta procura per notaio in Roma, domiciliato in Potenza, alla Rampa Per_1
Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 11.4.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare la malattia professionale in misura del 12% di danno biologico a causa dello svolgimento sin dal 1999 di attività lavorativa (quale operaia metalmeccanica addetta all'assemblaggio portiere automobili), per la quale in data 2.6.2017 proponeva domanda per il riconoscimento delle seguenti patologie: “tenosinovite di mano dx. Rizoartrosi mano Persona_2 destra”. L rigettava la domanda e il ricorso amministrativo proposto su certificazione di CP_1 medico specialista, sicchè la ricorrente si vedeva costretta a ricorrere al giudice del lavoro per l'accertamento a seguito delle patologie già riconosciute dall' del grado di inabilità almeno del CP_1
12% (in subordine non inferiore al 6%) e condannare l'Istituto al pagamento della somma per indennizzo in capitale per danno biologico, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva l regolarmente citato, contestando quanto in ricorso e chiedendo il rigetto per CP_1 infondatezza, ribadendo la correttezza della valutazione della commissione.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, dopo una serie di rinvii, sulla discussione scritta ex art. 127 ter cpc delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita parziale accoglimento.
La prova testimoniale sperimentata ha offerto sicuri elementi di conferma dell'attività lavorativa particolarmente gravosa svolta dalla ricorrente e della esposizione prolungata a usura delle articolazioni, nella specie risultano sussistenti agenti patogeni lavorativi (sovraccarico biomeccanico degli arti superiori / movimenti ripetitivi/ movimentazione manuale dei carichi) dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata dalla ricorrente.
Il Consulente Tecnico, dott. con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere Per_3
e porre a base della decisione, perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica oltre che da argomentazioni in chiave logica in atti, ha concluso per la sussistenza della malattia professionale “…dalla valutazione dei dati documentali, anamnestici e clinico-strumentali emersi nel corso dell'indagine medico-legale effettuata, si può affermare che la sig.ra risulta attualmente affetta dalle seguenti patologie: “ tenosinovite di De Parte_1
Quervain mano dx. Rizoartrosi mano dx “ .
Per tutte le considerazioni su esposte tali menomazioni, a mio parere, SI RITENGONO IN
RAPPORTO CAUSALE CON L'ATTIVITA' SVOLTA per la esposizione a un rischio professionale adeguato per qualità, intensità e durata. Tali menomazioni sono globalmente valutabili con un danno biologico permanente del 6% (sei). Data decorrenza 08/05/2024.”. D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla parte resistente che conduca il Tribunale
a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto, atteso che correttamente il ctu ha operato anche in punto di ricostruzione del fatto e del nesso eziologico rispetto all'accertamento sulla patologia in atto.
Ne consegue l'accoglimento in parte del ricorso rideterminando la percentuale di inabilità in misura del 6% a far data dal maggio 2024.
3. In forza dell'accoglimento del ricorso e della fondatezza delle motivazioni addotte, per il principio di soccombenza l' va condannato al pagamento delle spese e onorari di causa, liquidate come CP_1 in dispositivo, in applicazione dei DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, alla complessità bassa e delle fasi di causa, come da protocollo dell'ufficio in data 3.11.2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 11.4.2022, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, accerta la malattia professionale e determina il grado di inabilità in misura del 6% e per l'effetto condanna l' in persona del legale rapp.nte p.t. CP_1 al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute per indennizzo in capitale del danno biologico a far data da maggio 2024;
2) Condanna l' di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma di euro 2697,00 oltre accessori di legge, somme da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3) le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in via definitiva. CP_1
Potenza, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1059/2022 R.G. vertente
fra
CF: rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Parte_1 C.F._1
Gallucci, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Rionero in Vulture (PZ) alla Piazza
Capitano Plastino, 33, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
C. F. in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Ippolito Arabia giusta procura per notaio in Roma, domiciliato in Potenza, alla Rampa Per_1
Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 11.4.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare la malattia professionale in misura del 12% di danno biologico a causa dello svolgimento sin dal 1999 di attività lavorativa (quale operaia metalmeccanica addetta all'assemblaggio portiere automobili), per la quale in data 2.6.2017 proponeva domanda per il riconoscimento delle seguenti patologie: “tenosinovite di mano dx. Rizoartrosi mano Persona_2 destra”. L rigettava la domanda e il ricorso amministrativo proposto su certificazione di CP_1 medico specialista, sicchè la ricorrente si vedeva costretta a ricorrere al giudice del lavoro per l'accertamento a seguito delle patologie già riconosciute dall' del grado di inabilità almeno del CP_1
12% (in subordine non inferiore al 6%) e condannare l'Istituto al pagamento della somma per indennizzo in capitale per danno biologico, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva l regolarmente citato, contestando quanto in ricorso e chiedendo il rigetto per CP_1 infondatezza, ribadendo la correttezza della valutazione della commissione.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, dopo una serie di rinvii, sulla discussione scritta ex art. 127 ter cpc delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita parziale accoglimento.
La prova testimoniale sperimentata ha offerto sicuri elementi di conferma dell'attività lavorativa particolarmente gravosa svolta dalla ricorrente e della esposizione prolungata a usura delle articolazioni, nella specie risultano sussistenti agenti patogeni lavorativi (sovraccarico biomeccanico degli arti superiori / movimenti ripetitivi/ movimentazione manuale dei carichi) dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata dalla ricorrente.
Il Consulente Tecnico, dott. con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere Per_3
e porre a base della decisione, perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica oltre che da argomentazioni in chiave logica in atti, ha concluso per la sussistenza della malattia professionale “…dalla valutazione dei dati documentali, anamnestici e clinico-strumentali emersi nel corso dell'indagine medico-legale effettuata, si può affermare che la sig.ra risulta attualmente affetta dalle seguenti patologie: “ tenosinovite di De Parte_1
Quervain mano dx. Rizoartrosi mano dx “ .
Per tutte le considerazioni su esposte tali menomazioni, a mio parere, SI RITENGONO IN
RAPPORTO CAUSALE CON L'ATTIVITA' SVOLTA per la esposizione a un rischio professionale adeguato per qualità, intensità e durata. Tali menomazioni sono globalmente valutabili con un danno biologico permanente del 6% (sei). Data decorrenza 08/05/2024.”. D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla parte resistente che conduca il Tribunale
a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto, atteso che correttamente il ctu ha operato anche in punto di ricostruzione del fatto e del nesso eziologico rispetto all'accertamento sulla patologia in atto.
Ne consegue l'accoglimento in parte del ricorso rideterminando la percentuale di inabilità in misura del 6% a far data dal maggio 2024.
3. In forza dell'accoglimento del ricorso e della fondatezza delle motivazioni addotte, per il principio di soccombenza l' va condannato al pagamento delle spese e onorari di causa, liquidate come CP_1 in dispositivo, in applicazione dei DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, alla complessità bassa e delle fasi di causa, come da protocollo dell'ufficio in data 3.11.2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 11.4.2022, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, accerta la malattia professionale e determina il grado di inabilità in misura del 6% e per l'effetto condanna l' in persona del legale rapp.nte p.t. CP_1 al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute per indennizzo in capitale del danno biologico a far data da maggio 2024;
2) Condanna l' di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma di euro 2697,00 oltre accessori di legge, somme da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3) le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in via definitiva. CP_1
Potenza, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla