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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 277 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Albano Laziale via Virgilio n. 12, presso Parte_1
lo studio del procuratore Avv. Gianluca Magnani, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
E_
, in persona del legale rappresentante
[...]
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21 gennaio 2022 ha affermato: essere docente Parte_1 abilitata all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado della classe di concorso A031 -
Scienze degli Alimenti e al sostegno didattico degli alunni con handicap (classe di concorso
ADSS); di lavorare quale docente presso l'I.T.I.S. “Vallauri” di Velletri, con contratto a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022; di aver presentato domanda per l'inserimento nelle GPS di Roma
– I fascia per le classi di concorso per cui è abilitata e di essere stata inserita nella graduatoria della classe di concorso ADSS, con punteggio di 107,00, alla posizione n. 674; di aver domandato la rettifica del punteggio riconosciuto in 161, accolta;
di non aver potuto, nonostante la rettifica, potuto accedere alla procedura straordinaria di reclutamento prevista dall'art. 59 comma 4 d.l.
73/2021.
In diritto, la lavoratrice ha affermato l'erroneità del punteggio attributi dall'Amministrazione scolastica e ha convenuto in giudizio il , chiedendo: di accertare il suo E_
diritto alla partecipazione alla procedura di reclutamento straordinaria di cui all'art. 59 comma 4 d.l.
73/2021; per l'effetto, la condanna dell'Amministrazione scolastica alla sua assegnazione in una delle sedi indicate nella domanda di partecipazione alla procedura.
1.1. Il , pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e E_ del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio e all'udienza del 10 ottobre 2022
è stato dichiarato contumace.
1.2. Parte ricorrente, come disposto su istanza della medesima parte con ordinanza del 15 novembre 2024, ha inoltre provveduto, con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, alla notifica ai potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto ex art. 151 c.p.c.
2. Con nota di trattazione scritta depositata il 15 gennaio 2015 la ricorrente ha rappresentato di essere stata immessa in ruolo dall'a.s. 2022/2023, tramite la nuova procedura straordinaria ex art. 59, commi dal 4 all'8, d.l. 73/2021, con sede presso l'Istituto “Vallauri” di Velletri.
Ha quindi chiesto di accertare il suo diritto alla partecipazione alla procedura di reclutamento straordinaria, valida per il solo a.s. 2021/2022, di cui all'art. 59 comma 4 d.l. 73/2021, all'assegnazione di una sede scolastica tra quelle indicate nella domanda di partecipazione presentata in data 19 agosto 2021, e di condannare parte convenute alla retrodatazione giuridica della immissione in ruolo all'1 settembre 2021.
In corso di causa è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione dei titoli della docente.
2.1. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. ha affermato il proprio diritto al punteggio di 161,00 nella graduatoria Parte_1
GPS di Roma – I fascia per docenti abilitati alla classe di concorso ADSS e alla partecipazione alla procedura straordinaria di reclutamento di cui all'art. 59 comma 4 d.l. 73/2021.
L'art. 59 commi da 4 a 9 d.l. 73/2021 prevede: “4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema del nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, Controparte_2 E_ pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico
2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare.
Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma
117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
9. Con decreto del , con riferimento alla procedura di cui al Controparte_3
comma 4, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate”.
3.1. Nel caso di specie, risulta che: la ricorrente possiede il titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito nel luglio 2021 (doc. 3 a) del ricorso); la docente ha domandato il proprio inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di Roma I ^ Fascia per la classe di concorso ADSS
(doc. 3 b) di parte ricorrente); le graduatorie sono state quindi pubblicate il 17 agosto 2021, con inserimento della ricorrente alla posizione n. 674 con attribuzione del punteggio di 107,00, per la classe di concorso ADSS (doc. 4 a) di parte ricorrente); ha inviato due mail di Parte_1
reclamo il 18 agosto 2021 e il 31 agosto 2021 e presentato domanda di partecipazione alla nomina in ruolo ai sensi dall'art. 59, comma 4, d.l. 73/2021 (docc. 5 a), 5 b) e 7 del ricorso); dal sito del
è emersa l'avvenuta rettifica del punteggio assegnato alla ricorrente nelle GPS di Roma – CP_1
I fascia per la classe di concorso ADSS (doc. 9 del ricorso); con decreto Direttore Generale
[...]
prot. n. 897 del 28 agosto 2021 è stato pubblicato l'elenco dei beneficiari di proposta Pt_2
contrattuale ex art. 59 comma 4 d.l. 73/2021 (doc. 8 di parte ricorrente).
3.1.1. Rileva l'Ufficio che il punteggio indicato come spettante di 161,00 per la classe di concorso ADSS non è stato riconosciuto formalmente alla ricorrente con provvedimento espresso, ma la sua attribuzione si ricava esclusivamente dalla stampa della videata della sezione informatica del sito del Ministero.
Quanto alla spettanza del detto punteggio, ritenuta l'insufficienza probatoria della documentazione depositata, occorre quindi richiamare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa.
Il consulente ha al riguardo osservato: “Con ricorso del 21/01/2022 la sig.ra Parte_1
chiedeva, tra l'altro, al Tribunale di accertare il diritto alla partecipazione alla procedura
[...]
di reclutamento straordinaria, valida per il solo a.s. 2021/2022, di cui all'art. 59 comma 4 del d.l.
73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ed al decreto dipartimentale
Min. Istruzione 242 del 30.07.2021, per utile scorrimento delle GPS di Roma I^ Fascia - classe di concorso ADSS, riconoscendole un punteggio pari a 161.
Sosteneva la ricorrente che il punteggio a lei attribuito nelle graduatorie provinciali supplenze (GPS) di Roma I^ fascia (per abilitati) pubblicate il 17/08/2021 dall'USR Lazio – ATP
Roma , valide per l'a.s. 2021/2022, era errato in quanto “ …. mancano i punti riferiti alla TAB7-
B1: “Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado: b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti il punteggio di cui alla tabella A/3 relativo al punto A.2 ovvero, per gli abilitati ITP, sono attribuiti ulteriori punti 12. … Avendo conseguito abilitazione su cdc A031 il giorno 03.07.15 presso l'università degli studi della Tuscia di Viterbo, risultano mancare i 54 punti (12+42) riferiti all'abilitazione sulla cdc a031. Il titolo risulta inserito nella domanda da me presentata, ma non risulta l'attribuzione di tale punteggio. ...”.
Riferiva poi che ad esito delle segnalazioni effettuate agli Uffici competenti “ … nella seconda metà di settembre, l'amministrazione scolastica convenuta ha quindi finalmente provveduto a rettificare il punteggio della ricorrente attribuendo a quest'ultima punti nelle GPS di
Roma I Fascia per la cdc ADSS (v. videata su istanze on line in doc. 9); ...” ed allegava a tale fine la seguente videata: […]
Analisi della documentazione
Con O.M. n. 60 del 10/7/2020 il ha approvato le “Procedure di E_
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” al fine di disciplinare “… in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6
e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”.
Secondo l'art.
8- Valutazione dei titoli “1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:
a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1
b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2
c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3
d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4
e) prima fascia ITP, allegato A/5
f) seconda fascia ITP, allegato A/6
g) prima fascia sostegno, allegato A/7
h) seconda fascia sostegno, allegato A/8
i) prima fascia personale educativo, allegato A/9
j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10
2. Ogni titolo può essere dichiarato una volta sola per ciascuna GPS.
3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15.
4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è preposto al sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno. …”.
L'art.15 - Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio dispone “1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1. …”.
Con decreto Dipartimentale n.858 del 21/07/2020 sono state stabiliti Modalità e termini di presentazione delle istanze, ed in particolare è stato disposto “Ai fini dell'inserimento, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line
(POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il percorso Argomenti e
Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza, alla pagina dedicata.
3. L'inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 15.00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020. “.
Con il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 è stata disposta la integrazione delle graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell' O.M. n.
60 del 10 luglio 2020, con possibilità di inoltrare le domande in via telematica entro le ore 23.59 di domenica 25 luglio 2021, sempre tramite l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.
La ricorrente non ha depositato alcuna documentazione riguardante le domande di iscrizione presentate ai sensi della normativa di cui sopra, ma risulta comunque iscritta nella
Graduatoria GPS di Roma approvata con Provvedimento del 17/08/2021 prot. 25896 del
[...]
, graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – E_
posto comune e sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021/2022. […]
Secondo la Tabella A/7 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado” vengono valutati:
“A Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio A.1 Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado o titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito Punteggio da 8 a 24 a seconda del voto
A.2 Ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori Punti 12
B Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado:
a) per la scuola dell'infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.
1. Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento “.
Secondo la Tab. A/3 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” allegata alla O.M. 60/2020 , per il punteggio di cui alla colonna “Punteggio titolo accesso” vengono valutati:
“- A.1 Titolo abilitazione che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente , punteggio da 4 a 12 a seconda del voto;
- A.2 In aggiunta ai punteggi di cui al punto A1:
a. per l'abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori 54 punti
(di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).
b. per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell'art. 15, comma 1 e comma 17, del DM
249/2010, sono attribuiti ulteriori 42 punti (di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)
c. per l'abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del
DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori 66 punti (di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato d. per l'abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso, ulteriori 12 punti ….
B Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello che non costituisce il titolo di accesso all'abilitazione di cui al punto A.1, per ciascun titolo Punti 3 B.2 Diploma ISEF, Laurea triennale o diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso al titolo di cui al punto
B.1, per ciascun titolo Punti 1,5 …”.
Come detto, la ricorrente non ha depositato copia della domanda, per cui non è dato sapere quali titoli abbia allegato, e come sia stato nel dettaglio attribuito il punteggio di 54 nella colonna
“Punteggio Titolo accesso” per la classe di concorso A031. Tuttavia, considerato che dalla Tab.
A/7 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado” vengono richiamati per il “Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso” tutte le tipologie di Titoli di accesso valutabili per la Classe di concorso A031, si ritiene che tale punteggio di 54 possa essere considerato per la classe di concorso ADSS” (relazione agli atti).
3.1.2. Tale conclusione è stata confermata dal consulente anche in risposta alle osservazioni di parte: essa risulta coerenti con l'esame documentale svolto e tratto dall'esame delle ordinanze ministeriali interessate, con argomentazione svolta secondo un iter logico ineccepibile e deve essere condivisa da quest'Ufficio.
Deve quindi affermarsi il diritto di al riconoscimento del punteggio di Parte_1
161,00 all'inserimento nella graduatoria nella posizione n. 595, dopo Persona_1
(punteggio 162) e prima di (punteggio 159). Persona_2 Quanto al diritto al reclutamento in forza della procedura straordinaria, risulta che con decreto dirigenziale del 28 agosto 2021 son stati individuati quali beneficiari della proposta contrattuale i docenti , Persona_3 Parte_3 Persona_4
, , , ,
[...] Per_5 Persona_6 Persona_7 Per_8 CP_4 Controparte_5
, e tutti ineriti nella graduatoria in Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
posizione inferiore a quella spettante alla ricorrente (sino alla posizione 616, doc. 8 di parte ricorrente).
4. Tanto premesso, si deve ritenere la fondatezza del ricorso, in quanto la lavoratrice è stata collocata erroneamente in graduatoria alla posizione n. 674, in luogo di quella corretta, n. 595, con punteggio di 161,00: in considerazione della corretta posizione in graduatoria, deve essere affermato il diritto della ricorrente alla partecipazione alla procedura di reclutamento straordinaria, valida per il solo a.s. 2021/2022, di cui all'art. 59 comma 4 d.l. 73/2021, all'assegnazione di una sede scolastica tra quelle indicate nella domanda di partecipazione presentata in data 19 agosto
2021, e l'Amministrazione deve essere condannata alla retrodatazione giuridica della sua immissione in ruolo all'1 settembre 2021.
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, il convenuto, CP_1
CP_ soccombente, deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente e di delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente costituito.
Per la medesima ragione, le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, in via definitiva.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara il diritto di alla partecipazione alla procedura di reclutamento Parte_1 straordinaria, valida per il solo a.s. 2021/2022, di cui all'art. 59 comma 4 d.l. 73/2021; dichiara il diritto di all'assegnazione di una sede scolastica tra quelle Parte_1
indicate nella domanda di partecipazione presentata in data 19 agosto 2021; condanna il , in persona del legale rappresentante, alla E_ retrodatazione giuridica della sua immissione in ruolo all'1 settembre 2021; condanna il , in persona del legale rappresentante, al pagamento E_ delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 3.000,00, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge, da distrarsi;
pone in capo al , in persona del legale rappresentante, le spese per E_
CTU, come liquidate con separato decreto.
Velletri, 14 gennaio 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi