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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 03/07/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1 STRADA 16 OVEST N. 9 Pt_2
dall'avv. ULLASCI EZIO (c.f. ) con stu-
[...] C.F._2 dio in VIA CUGIA, 5 CAGLIARI
– Parte principale –
(c.f. ), residente in Parte_3 C.F._3 STRADA 26 Parte_4 Difeso dall'avv. PREITI EMANUELA (c.f. ), C.F._4 con studio in VIALE DEI MILLE, 32 MILANO
– Controparte –
Ruolo: n. 367/2024 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 3 luglio 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
Parte_1 a) accertare e dichiarare la detenzione sine titulo della frazione di
— 1 — immobile sito nel Comune di Arborea (OR) e censito al catasto fabbri- cati al foglio 8, mappale n. 354/2, come meglio precisata nella relazione allegata, posta in essere dal signor , odierno convenuto;
Parte_3 b) conseguentemente, pacifico il diritto di proprietà del il signor
, ordinare all'odierno resistente la liberazione degli Parte_1 spazi illegittimamente occupati, più precisamente della ''P orzione di fabbricato sito nel C omune di S trada 26 est, consistente in Pt_2 un fienile, due tettoie per bovini, due locali di deposito mezzi, e da una porzione minore di stalla, compresa l'area sulla quale sorge il cortile di pertinenza'', censito al catasto fabbricati al foglio 8, mappale n. 354/2, come indicata nel progetto di divisione, in modo unico ed esclusivo;
c) per conseguenza, condannare il medesimo al ri- Parte_3 sarcimento del danno che verrà equitativamente determinato dal Giudi- cante, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.
Parte_3
1) In Via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avan- zate dal Sig. nei confronti di perché in- Parte_1 Parte_3 fondate in fatto ed in diritto;
2) In via Riconvenzionale: ritenere e dichiarare che il sig. Pt_3
ha usucapito la “porzione di fabbricato sito nel Comune di Arbo-
[...] rea (OR) strada 26 est, consistente in un fienile, due tettoie per bovini, due locali di deposito mezzi e da una minore porzione di stalla, com- presa l'area su cui sorge il cortile di pertinenza” censito al catasto fab- bricati al foglio 8, mappale 354/2;
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
Il 29 settembre 1995 è deceduto La succes- Persona_1 sione si è aperta per legge in favore della moglie e dei CP_1 figli , , , e Pt_1 Pt_3 CP_2 CP_3 Controparte_4 Il 20 luglio 2016 gli eredi hanno concluso un contratto di divi- sione che, per quel che qui interessa, ha attribuito ad la Parte_1 proprietà di una porzione di locali agricoli ad (catasto fabbri- Pt_2 cati Oristano-Arborea, foglio 8, mappale n. 354/2). In particolare, ad
— 2 — è stata attribuita una certa porzione di stalla, da lui delimitata Pt_1 da una recinzione. Accusa di aver divelto la recinzione e di aver Pt_3 occupato tutta la stalla e i relativi attrezzi da lavoro, poi anche il fienile. Chiede quindi l'accertamento della proprietà e il risarcimento del danno. Costituitosi in giudizio, senza negare l'occupa- Parte_3 zione, ha anzi rivendicato in via riconvenzionale la proprietà esclusiva dei locali, sostenendo di averli usucapiti per effetto del possesso a de- correre dalla morte del padre.
* * *
La domanda riconvenzionale è manifestamente infondata, col che quella principale è invece fondata. A fronte di un contratto di divisione stipulato il 20 luglio 2016 è del tutto privo di pregio pretendere di qualificare poteri di fatto eserci- tati precedentemente a titolo di possesso. Il possessore, infatti, non si limita a fare uso della cosa, ma, in aggiunta, non riconosce diritti altrui. Concludere un contratto di divisione significa riconoscere la compro- prietà in capo ad altre persone, e questo è radicalmente incompatibile con l'esercizio di un possesso corrispondente a un diritto di proprietà esclusiva. Anche a ritenere di poter considerare possesso il potere di fatto esercitato successivamente, è evidente che tale potere non è stato esercitato per il tempo previsto dalla legge, ossia vent'anni. La fondatezza della domanda principale discende naturalmente dall'infondatezza di quella riconvenzionale. Avendo infatti CP_5 rivendicato la proprietà in forza di un contratto concluso con il con-
[...] venuto, e non essendo in discussione tra le parti né la validità del con- tratto né la proprietà in capo a fino alla sua morte, Persona_1 non è nemmeno necessario fornire la probatio diabolica. La proprietà è provata semplicemente col contratto, del tutto opponibile a Parte_5
che ne è parte. Per l'esatta delimitazione delle porzioni rivendicate
[...] si può fare integrale rinvio alle mappe allegate al rogito agli atti, che non sono oggetto di contestazione. È assodato, in giurisprudenza, che l'occupazione illegittima di un immobile è risarcibile in re ipsa in misura pari al valore locativo della cosa occupata. Nel caso di specie non sono stati forniti elemento utili all'accertamento di tale valore, tuttavia l'affermazione di , che Pt_1 per il canone d'affitto dell'intera stalla è determinato tra i 900 e i 1.000
€ al mese, non è stata oggetto di contestazione, col che può essere presa
— 3 — a riferimento per il risarcimento in questione. Viste le mappe, conside- rata la porzione illegittimamente occupata, stimabile intorno al 10% del totale, si ritiene equo commisurare il risarcimento in 100 € al mese.
* * *
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di complessità minima in tutte le sue fasi, senza istruttoria e senza difese decisive in sede conclusiva. Il valore della domanda di rivendicazione deve essere parame- trato al 10% della rendita catastale del totale, che dal rogito agli atti risulta essere pari a 2.440 €. Applicato l'art. 15 comma 1 c.p.c., detto valore, pari a 244 €, deve essere moltiplicato per 200, portando a un valore pari a 48.800 €. Il valore del risarcimento, invece, deve essere attualizzato, tenuto conto che il valore locativo è stato accertato in 100
€ al mese e che l'occupazione per stessa ammissione di dura sin Pt_3 dal 20 luglio 2016;
considerato che
da allora a oggi sono trascorsi cen- tosette mesi interi, il valore della domanda risarcitoria deve essere con- siderato pari a 10.700 €. Il valore totale della causa è quindi pari a 59.500 €. Le spese dovranno essere rimborsate in favore dell'avv. EZ Ul- lasci, difensore di dichiaratosi antistatario. Parte_1 ha resistito con dolo palese, interponendo argo- Parte_3 mentazioni pretestuose e trascinando la causa in inutili trattative per procrastinare il momento del rilascio. Deve quindi essere condannato per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. Que- sto giudice si orienta nel senso di applicare per analogia l'art. 26 c.p.a., che stabilisce la misura massima della somma equitativa in due volte i compensi e della sanzione pecuniaria in cinque volte il contributo uni- ficato (che, tenuto conto del valore effettivo della controversia, deve essere rideterminato in 759 €).
Dispositivo
Il Tribunale: 1. accerta che è proprietario della porzione di fab- Parte_1 bricato ad strada 26 est, catasto Oristano-Arborea foglio 8 Pt_2 mappale 354/2, consistente in un fienile, due tettoie per bovini, due lo- cali di deposito mezzi e una porzione minore di stalla, compresa l'area
— 4 — sulla quale sorge il cortile di pertinenza, come da mappe allegate al con- tratto di divisione, e, per l'effetto, condanna all'imme- Parte_3 diato rilascio
2. condanna a pagare ad 100 € al Parte_3 Parte_1 mese dal 20 luglio 2016 all'esecuzione del punto precedente
3. condanna al rimborso delle spese processuali in Parte_3 favore di EZ SC, spese che si liquidano in 4.180 € per compensi, oltre accessori di legge, oltre rimborso spese vive per contributo unifi- cato, marca da bollo e notificazione
4. condanna a pagare ad ulteriori Parte_3 Parte_1 8.360 € 5. condanna a pagare alla Cassa delle ammende Parte_3
3.795 € 6. incarica la cancelleria di riscuotere il maggior contributo uni- ficato dovuto sulla base dell'effettivo valore della causa
Si comunichi.
3 luglio 2025
Il giudice Nicolò Sesta
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