Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/03/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4775/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Simona Pastorino,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Antonella Frignani,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni domanda, deduzione e difesa avversaria:
1)- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
HI, in data 16/06/2013, tra il signor e la signora Parte_1 Controparte_1
1
Comune di HI);
2)- fatto salvo ogni meglio visto ulteriore accertamento che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà se del caso opportuno disporre nell'interesse dei minori:
a) prevedere il regime di affido ritenuto maggiormente conforme a detto interesse, tenuto eventualmente conto di quanto emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali attualmente affidatari
e dai Servizi Sanitari di cui in atti;
b) confermare la collocazione abitativa ed anagrafica dei figli minori e presso Per_1 Per_2
la residenza materna;
c) tenuto conto della volontà espressa dai minori e , assumere ogni decisione Per_1 Per_2
meglio vista in merito alla regolamentazione dei loro rapporti con il padre, dando atto che quest'ultimo conferma di non voler creare più alcuna forzatura, pur auspicandone la ripresa.
3)- In punto economico, dato atto che sul punto è stato raggiunto un accordo già recepito con
l'ordinanza del 25/11/2023, pubblicata il 27/11/2023:
Quanto ai figli minori e , confermare che: Per_1 Per_2
a) il Sig. contribuirà al mantenimento dei minori con il versamento mensile di euro Pt_1
600,00 come in oggi rivalutato (pari ad euro 693,00) da versare alla Sig.ra il giorno CP_1
10 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2023, oltre rivalutazione ISTAT, ed oltre il
50% delle spese straordinarie. Con riguardo a tali spese il genitore che ritiene di dover effettuare una spesa, la comunicherà all'altro genitore per il necessario consenso o motivato dissenso che dovrà essere prestato entro dieci giorni salvo urgenza (da comunicare entro le 24 ore) e, in mancanza di consenso nei termini, dovrà ritenersi approvata. Inoltre, il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla all'altro genitore che entro dieci giorni dovrà provvedere al rimborso. Il tutto ferma in ogni caso l'osservanza delle indicazioni di cui al verbale ex art. 47 OG del 15/09/2016 della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova.
b) L'assegno unico sarà percepito per intero dalla Sig.ra CP_1
Quanto alla convenuta -dato atto che la stessa, essendo economicamente autosufficiente, ha rinunciato ad un assegno di mantenimento per sé a decorrere dal mese di dicembre 2023 ed
2 in atti ha altresì chiesto l'esonero del Sig. dalla corresponsione di un assegno divorzile, Pt_1
nonché rilevato, in ogni caso, che non ricorrono nella specie i presupposti di cui all'art. art. 5, comma 6, della L. 898/1970- disporre che nulla è dovuto alla Sig.ra a titolo di CP_1
assegno divorzile.
4)- con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”;
conclusioni della convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito per le ragioni esposte in tutti gli scritti difensivi e produzioni, contrariis reiectis:
Nel merito:
rigettare tutte le domande ex adverso non aderenti alle presenti conclusioni in quanto non congrue, inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto per le ragioni già esposte nei precedenti scritti difensivi.
In via riconvenzionale occorrendo:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 16 giugno 2013 a HI tra i sigg. e;
Controparte_1 Parte_1
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3) nulla disporre in punto assegnazione della casa familiare in quanto già rilasciata a suo tempo dalla signora on i figli;
CP_1
4) confermare che i due figli minori nato a [...] il [...] c.f. Persona_3
e nata a [...] il [...] C.F. CodiceFiscale_3 Persona_4
proseguano ad essere collocati stabilmente con la madre signora C.F._4
a RA nella casa di sua proprietà sita in Viale Milano n. 71 int. 34; Controparte_1
5) disporre il regime di affidamento maggiormente conforme all'interesse dei due figli minori;
6) in punto frequentazione padre-figli disporre che gli eventuali incontri avvengano previo gradimento dei minori;
7) confermare l'accordo in punto economico raggiunto dalle parti all'udienza del 16 novembre
2023 e ratificato nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c del 25 novembre 2023 e pertanto
3 “Il sig. contribuirà al mantenimento dei minori con il versamento mensile di Euro 600 Pt_1
come in oggi rivalutato (pari ad Euro 693,00) da versare alla signora il giorno 10 di CP_1
ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2023, oltre rivalutazione Istat, ed oltre il 50% delle spese straordinarie. Con riguardo a tali spese il genitore che ritiene di dover effettuare una spesa la comunicherà all'altro genitore per il necessario consenso o motivato dissenso che dovrà essere prestato entro 10 giorni salvo urgenza (da comunicare entro le 24 ore) ed in mancanza di consenso nei termini dovrà ritenersi approvata. Inoltre il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla all'altro genitore che entro 10 giorni provvederà al rimborso.
L'assegno unico sarà percepito per intero dalla signora CP_1
La signora conferma allo stato di rinunciare ad un assegno di mantenimento per sé CP_1
a decorrere dal mese di dicembre 2023 essendo economicamente autosufficiente”.
Allo stato nulla disporre in punto assegno divorzile.
8) Con vittoria di spese e compensi per l'attività difensiva”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”;
“il Tribunale disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni della separazione secondo le modalità concordate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2023 ha adito questo Tribunale chiedendo che: Parte_1
i) venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con
ii) fosse revocato l'affidamento dei figli e (nati dall'unione Controparte_1 Per_1 Per_2
coniugale rispettivamente il 27.2.2009 e il 26.8.2012) ai Servizi Sociali, disposto in sede di separazione consensuale, e i due minori fossero affidati in via esclusiva alla madre;
iii) fosse confermata la collocazione abitativa di e con la madre, fossero disciplinati i Per_1 Per_2
tempi e le modalità di frequentazione dei minori con lui, e fossero rimodulati, rispetto agli accordi di separazione, gli obblighi di contribuzione a carico di entrambi i genitori per i figli;
iv) nulla fosse previsto in favore della moglie a titolo di assegno divorzile.
4 Con comparsa di risposta del 13.9.2023 si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha prestato adesione alla domanda di divorzio, formulando per il resto richieste parzialmente difformi da quelle di controparte.
Con ordinanza resa il 25.11.2023 il giudice delegato ha preliminarmente dato atto che nelle more i coniugi avevano raggiunto un accordo in ordine ai profili economici, e ha provvisoriamente recepito le condizioni da loro sul punto concordate;
ha poi ritenuto “allo stato priva di un solido fondamento la richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre”, pur se avanzata da entrambe le parti e suggerita dagli stessi Servizi Sociali;
ha conseguentemente disposto il mantenimento dell'affido ai Servizi Sociali, loro demandando di proseguire il monitoraggio sul nucleo familiare e favorire la ripresa degli incontri-padre-figli; ha confermato le ulteriori statuizioni assunte in sede di separazione.
Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini sopra trascritti.
***
1. La domanda di divorzio, formulata dall'attore, e alla quale controparte ha prestato adesione, merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti è infatti emerso che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a HI (GE) il 16.6.2013 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i predetti coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del
16.12.2019, omologata da questo Tribunale il 19.12.2019;
- dalla data della separazione personale non è intervenuta alcuna riconciliazione fra loro: è appena il caso di evidenziare che il rilievo non è contraddetto dai tentativi di riavvicinamento che i coniugi avrebbero posto in essere dopo la pronuncia di separazione, giacché – e a prescindere da ulteriori considerazioni – non è emerso in alcun modo che i predetti tentativi abbiano condotto a un effettivo ripristino della comunione di vita e di intenti che costituisce il fondamento del vincolo coniugale.
Risulta allora integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898,
e, dalle risultanze agli atti, risulta altresì accertata la conseguente impossibilità di
5 ricostituzione della comunione coniugale: ne segue che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti.
2. Non vi è poi luogo per disporre la corresponsione di somma alcuna dell'una parte in favore dell'altra a titolo di assegno divorzile, in assenza di domande sul punto formulate.
3. Muovendo all'esame delle richieste concernenti i figli della coppia, deve in primo luogo prendersi atto della posizione di chiusura assunta dai minori nei confronti della figura paterna, rispetto alla quale i due ragazzi hanno da tempo interrotto le frequentazioni e pressoché ogni rapporto. Allo stato i plurimi strumenti e le iniziative messe in atto dai genitori, dai Servizi
Sociali affidatari e dal Consultorio familiare competenti nel tentativo di favorire un riavvicinamento al padre dei due minori non hanno avuto buon esito.
Deve al contempo rilevarsi che, a quanto emerso, della quotidiana gestione dei due ragazzi si
è occupata, in via pressoché esclusiva, la madre, alla quale – sia pure in via di fatto – sono rimaste devolute le decisioni di pertinenza dei due ragazzi. Il profilo risulta invero oggetto di pacifico riconoscimento delle parti: l'attore deduce – e si duole – che i Servizi Sociali si siano limitati a svolgere un ruolo di “mero collettore” tra i vari Servizi coinvolti “con funzione di coordinamento e regia”, e lamenta un suo scarso coinvolgimento nelle scelte concernenti i ragazzi assunte dalla madre;
quest'ultima per converso riferisce di essersi sempre previamente confrontata con gli enti delegati nelle decisioni da lei prese relative ai ragazzi e di avere, quanto meno per gli eventi più rilevanti concernenti i minori, tenuto informato il marito.
Alla luce del quadro fattuale emerso, tenuto conto delle richieste sul punto formulate dalle parti, come rimodulate nel corso del procedimento, e valutate le relazioni trasmesse dai
Servizi Sociali affidatari e dal Consultorio familiare incaricato, ritiene il collegio che corrisponda all'interesse dei minori disporne – sia pure nei termini di seguito precisati – l'affidamento in via esclusiva alla madre, che si è rivelata figura genitoriale da sempre costantemente presente nella loro vita;
in tal modo, come più sopra evidenziato, viene a ratificarsi – quanto meno in parte – una situazione che di fatto già da tempo si è realizzata nell'assetto dei rapporti familiari.
Nel perimetrare l'ambito delle facoltà decisionali accordate in via esclusiva alla madre occorre tuttavia opportunamente considerare l'esigenza di evitare che il padre – con cui pure i minori
6 allo stato non hanno pressoché rapporti – possa essere radicalmente escluso dalla loro vita: una tale esigenza merita adeguata valorizzazione sol che si consideri che – come già evidenziato con ordinanza del 25.11.2023, e il rilievo va qui ribadito – “non sono […] emersi elementi oggettivi a sfavore di una idoneità genitoriale del Sig. che, pur con le criticità Pt_1
esistenti dovute all'assenza di rapporti con essi, si è dimostrato interessato alla vita dei figli e ha sempre contribuito in maniera regolare al loro mantenimento”.
Si ritiene che, onde assicurare un assetto di poteri decisori che contemperi le indicate, contrapposte esigenze nel preminente interesse dei minori, debba devolversi alla madre la facoltà di adottare in via esclusiva le decisioni concernenti i minori relative alle attività ludiche e sportive;
quelle relative ai rapporti con gli istituti scolastici e le strutture sportive;
quelle relative al rilascio e rinnovo della carta di identità dei figli, anche valida per l'espatrio; oltreché le decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione relative ai minori.
Relativamente alle predette decisioni occorre precisare che la madre dovrà tentare – salvo che per le questioni di ordinaria amministrazione – di previamente acquisire il parere, comunque non vincolante, del padre;
in ogni caso, dovrà assicurare al padre tempestive e adeguate informazioni sulle decisioni assunte nell'interesse dei minori in una logica di leale collaborazione.
Al contempo, deve però disporsi che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative ai profili sanitari, alla scelta dell'istituto scolastico cui iscrivere i figli, alla residenza e al rilascio e rinnovo del passaporto siano rimesse alla concorde determinazione di entrambi i genitori, che dovranno essere investiti, limitatamente ai profili indicati, dell'affidamento condiviso dei minori.
Ne segue in pari tempo che va in ogni caso revocato il disposto affidamento dei due ragazzi ai
Servizi Sociali competenti.
4. Deve poi confermarsi la collocazione abitativa di e presso la madre, con la Per_1 Per_2
quale i due minori vivono e hanno sempre vissuto: sul punto sono peraltro concordi le richieste formulate dalle parti.
5. In ordine al profilo delle frequentazioni paterne, preso atto dell'attuale prolungata assenza di rapporti padre-figli e tenuto conto della volontà espressa dai minori quale manifestata anche in sede di ascolto in udienza, si ritiene di dover statuire che l'attore possa vedere i due
7 ragazzi previamente accordandosi con loro e con la madre;
ove dovesse rivelarsi necessario, il padre potrà altresì sollecitare l'intervento dei Servizi Sociali perché agevolino i predetti incontri, ferma in ogni caso l'esigenza di rispettare la volontà dei minori.
6. Per quanto concerne gli aspetti economici relativi ai figli, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini che seguono:
il Sig. contribuirà al mantenimento dei minori con il versamento mensile di euro 600,00 CP_2
come in oggi rivalutato (pari ad euro 693,00) da versare alla Sig.ra giorno 10 di CP_1
ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2023, oltre rivalutazione ISTAT, ed oltre il 50% delle spese straordinarie. Con riguardo a tali spese il genitore che ritiene di dover effettuare una spesa la comunicherà all'altro genitore per il necessario consenso o motivato dissenso che dovrà essere prestato entro dieci giorni salvo urgenza (da comunicare entro le 24 ore) ed in mancanza di consenso nei termini dovrà ritenersi approvata. Inoltre, il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla all'altro genitore che entro dieci giorni dovrà provvedere al rimborso.
L'assegno unico sarà percepito per intero dalla Sig.ra CP_1
A fronte delle risultanze in atti l'assetto economico concordato dalle parti può essere recepito, rivelandosi idoneo a soddisfare adeguatamente le esigenze dei minori.
7. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa, tenuto conto dell'esito della lite, considerati i profili oggetto di accordo tra le parti, si ritiene ricorrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle predette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
contratto a HI (GE) il 16.6.2013;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2013) e alle ulteriori incombenze di legge;
8 - affida i minori nato a [...] il [...], e nata a Persona_3 Persona_4
AV (GE) il 26.8.2012, in via esclusiva alla madre, attribuendo alla Controparte_1
medesima il potere di assumere in autonomia le decisioni indicate in motivazione, con le precisazioni e le cautele ivi enucleate;
- ferma la necessità che siano adottate da entrambi i genitori le decisioni di maggiore interesse per i figli relative a: i) profili sanitari;
ii) scelta dell'istituto scolastico cui iscrivere i minori;
iii) residenza;
iv) rilascio e rinnovo del passaporto;
- dispone la collocazione abitativa dei minori e presso la madre;
Per_1 Per_2
- dispone che il padre, possa frequentare i figli e secondo Parte_1 Per_1 Per_2
quanto stabilito in motivazione;
- recepisce l'accordo in ordine ai profili economici raggiunto dalle parti nei termini indicati in motivazione;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti, nonché per la comunicazione ai Servizi
Sociali competenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
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