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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3815 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
R.G. 9411/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in persona del GOP dott. Vincenzo Facchiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MAURI MARIA attore e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MARTIGNETTI GLORIA convenuto
Oggetto: risoluzione contratto di appalto e risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice ha agito per ottenere la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 06.8.2020 con la ditta convenuta, per l'importo complessivo di € 20.496/00, per grave inadempimento di quest'ultima, deducendo che la prestazione oggetto dell'obbligazione assunta dalla ditta sarebbe stata eseguita in minima parte e che comunque, per tale parte,
l'opera non sarebbe stata eseguita neppure a regola d'arte. L'istante, su tale presupposto, ha chiesto la risoluzione del contratto di appalto, con condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 8.198/40 versato a titolo di acconto oltre al risarcimento del danno.
La ditta convenuta si è costituita in giudizio e, pur non contestando i fatti dedotti in giudizio dall'attrice, ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione nonché ha precisato di aver interrotto l'esecuzione delle opere contrattualmente previste per interferenze nei lavori della committente.
Il merito.
In via preliminare si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., anteriforma, anche Cass. 3636/07), la cui pag. 2/10 ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Si dà atto che nel corso del giudizio parte attrice espletava il procedimento di mediazione al quale, benché regolarmente invitata, non partecipava parte convenuta. Dunque, la domanda è procedibile.
Ciò posto, va affermato che la domanda, per come prospettata, deve essere inquadrata nella fattispecie di cui agli artt. 1453 e seguenti c.c., in quanto l'attrice ha chiesto la risoluzione del rapporto contrattuale, per grave inadempimento della convenuta.
Tra l'altro, alla luce di un orientamento giurisprudenziale condiviso dalla scrivente, i vizi e le difformità nell'appalto non possono essere invocati, laddove l'opera non sia stata portata a compimento.
A tale riguardo si richiama il seguente principio giurisprudenziale, che questo giudice condivide e fa proprio “Le Disposizioni speciali in tema di
pag. 3/10 inadempimento del contratto di appalto (art. 1667, 1668, 1669 c.c.) integrano, ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e 1455 c.c. sorge allorquando egli non esegue integralmente
l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, previste dagli art. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha consegnato un'opera completa ma affetta da vizi o non conforme e così ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica. Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore, per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (v. Trib. Avezzano 25 luglio 2016).
Ciò premesso sotto il profilo dell'inquadramento giuridico della fattispecie, va detto che la domanda di risoluzione per inadempimento della convenuta deve ritenersi fondata, in quanto in giudizio è stata offerta la prova dei fatti prospettati dall'attrice e posti a fondamento della richiesta di risoluzione del rapporto contrattuale.
Preliminarmente va considerato che la ditta convenuta non ha contestato di non aver portato a compimento le opere, anzi ha confermato detta circostanza, seppur precisando di ritenere legittima la propria condotta, per interferenze nella esecuzione dei lavori da parte della committente.
pag. 4/10 Orbene deve affermarsi che la condotta della convenuta, consistente nell'esecuzione di una minima parte dei lavori da eseguirsi e nell'interruzione dell'esecuzione dell'opera senza giusto motivo, integri gli estremi di un inadempimento contrattuale.
Ciò si fonda anche tenendo conto degli esiti della consulenza tecnica di parte, a firma dell'Ing. , prodotta dall'attore – che conferma CP_2
in toto la prospettazione dei fatti fornita dall'attore - corredata da dettagliato rilievo metrico, rilievo fotografico con particolari, elaborato planimetrico e computo metrico. Nella consulenza vengono indicati i lavori a farsi, i lavori effettivamente eseguiti, computo metrico dei lavori eseguiti nonché vengono evidenziati i vizi riscontrati.
Il contenuto della consulenza non è mai stata contestata dal convenuto.
Altresì il convenuto, benché regolarmente citato non è comparso, senza giustificato motivo, a rendere l'interrogatorio a lui deferito. Questo giudicante ritiene - unitamente alla condotta processuale, completo disinteresse e assenza da parte del convenuto- come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Più precisamente, il consulente ha evidenziato che solo una parte dell'opera oggetto del contratto di appalto è stata eseguita dalla convenuta e che detta parte non è stata realizzata a regola d'arte, presentando vizi e difetti a causa dei quali non solo la parte di lavori eseguiti è da ritenersi inutile ma addirittura la stessa è risultata dannosa per l'attore.
Va aggiunto che il consulente ha accertato che i lavori concretamente realizzati vanno stimati nell'importo di € 5.500/00, pur precisando che si tratta di lavori non eseguiti a regola d'arte, nonché inutili e dannosi per come eseguiti e in virtù della circostanza che il lavoro non è stato pag. 5/10 completato. Altresì ha quantificato in € 3.000,00 l'importo occorrente per l'eliminazione dei vizi dalle opere eseguite dalla ditta convenuta.
Dunque, dal contenuto della relaziona peritale, che risulta scevra da vizi logici analitica ed obiettiva con riferimento al percorso seguito per effettuare l'accertamento e pervenire ai risultati esplicati, emerge sia la sola parziale esecuzione dell'opera, sia la presenza dei difetti rappresentati in citazione, sia il nesso causale tra gli stessi e la non corretta esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.
In definitiva, deve affermarsi che effettivamente la convenuta sia stata inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte.
Ciò posto, è rimessa alla valutazione del giudice la determinazione della gravità dell'inadempimento, secondo il principio generale di riferimento sancito dall'art. 1455 del codice civile.
Orbene, la valutazione imposta al giudice della non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c “deve operarsi alla stregua di un duplice criterio, con riferimento ad un parametro oggettivo - attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto per la sua entità ed in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente) così da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale - completandosi poi l'indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (es. protratta tolleranza) che possano, in relazione alla particolarità del caso attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza dell'inadempimento”. (Trib. Milano - Sez. Proprieta' Industriale e
Intellettuale - 22 dicembre 2012 n. 14468).
pag. 6/10 Va poi aggiunto che “il principio sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione”. (Cassazione civile sez. II 01 luglio 2005 n. 14034)
Orbene, in virtù dei richiamati principi, pienamente condivisibili, può dirsi che siano stati provati in giudizio sufficienti elementi relativi al rapporto contrattuale in grado di consentire una valutazione in merito alla gravità dell'inadempimento dedotto.
Ciò posto, può affermarsi che l'inadempimento dedotto e provato in giudizio assuma il carattere della “non scarsa importanza”, risultando pertanto idoneo a condurre alla risoluzione del contratto.
Alla luce dei fatti emersi nel corso del giudizio, infatti, può affermarsi che l'inadempimento posto a fondamento della domanda di risoluzione sia stato in grado di determinare un grave squilibro nel rapporto sinallagmatico che discende dal contratto, con inevitabile ricaduta sulla causa del contratto e sulle finalità in concreto perseguite dalle parti con il programma negoziale.
Per tali ragioni deve essere dichiarato risolto, per grave inadempimento della convenuta, il contratto di appalto stipulato dalle odierne parti CP_3
processuali in data 06.08.2020 ed allegato alla produzione attorea.
pag. 7/10 Come conseguenza della risoluzione del contratto, la ditta convenuta va condannata a restituire all'attore l'importo di € 8.198/40, percepito a titolo di acconto, oltre interessi dalla domanda. Detto importo comprende – atteso una parziale valorizzazione e conseguente scorporo dei lavori comunque eseguiti dalla convenuta - anche la voce di danno subito dall'attore a causa della cattiva esecuzione dell'opera, quantificata equitativamente in €
2.000,00.
In giudizio sono stati offerti elementi per consentire al giudice di effettuare una quantificazione equitativa del danno, sussistendone i presupposti, in ragione della difficoltà a provare il preciso ammontare dello stesso.
A tale riguardo va detto che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e
2056 cod. civ. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già a un giudizio di equità bensì a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo, surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”. (Consiglio di Stato sez. VI 14 ottobre 2016 n.
4266).
Trattandosi di illecito contrattuale, il termine di decorrenza degli interessi deve identificarsi con la data della domanda giudiziale.
A tale riguardo va detto che “il principio secondo cui gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento decorrono dalla data del
pag. 8/10 verificarsi del danno trova applicazione soltanto in materia di responsabilità aquiliana mentre quando l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, i medesimi interessi decorrono dalla domanda giudiziale quale atto idoneo a costituire in mora il debitore, anche se a quella data il credito non sia ancora liquido ed esigibile” (
Cass. n. 6856 del 1988; conformi Cass. n. 2296 del 1990; Cass. n. 9338 del
2009).
Le spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda di risoluzione e, per l'effetto, dichiara risolto per grave inadempimento della ditta convenuta il contratto d'appalto oggetto di causa, stipulato dalle odierne parti processuali in data 06.08.2020; condanna la ditta convenuta, in persona del titolare, a restituire all'istante l'importo totale di € 8.198/40, comprensiva anche di danno quantificato equitativamente in € 2.000,00; oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda fino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'istante, che liquida nella somma di € 2.240,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA
pag. 9/10 come per legge, nonché refusione degli esborsi documentati in € 145,50; il tutto con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, data deposito
Il GOP dott. Vincenzo Facchiano
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
R.G. 9411/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in persona del GOP dott. Vincenzo Facchiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MAURI MARIA attore e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MARTIGNETTI GLORIA convenuto
Oggetto: risoluzione contratto di appalto e risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice ha agito per ottenere la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 06.8.2020 con la ditta convenuta, per l'importo complessivo di € 20.496/00, per grave inadempimento di quest'ultima, deducendo che la prestazione oggetto dell'obbligazione assunta dalla ditta sarebbe stata eseguita in minima parte e che comunque, per tale parte,
l'opera non sarebbe stata eseguita neppure a regola d'arte. L'istante, su tale presupposto, ha chiesto la risoluzione del contratto di appalto, con condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 8.198/40 versato a titolo di acconto oltre al risarcimento del danno.
La ditta convenuta si è costituita in giudizio e, pur non contestando i fatti dedotti in giudizio dall'attrice, ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione nonché ha precisato di aver interrotto l'esecuzione delle opere contrattualmente previste per interferenze nei lavori della committente.
Il merito.
In via preliminare si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., anteriforma, anche Cass. 3636/07), la cui pag. 2/10 ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Si dà atto che nel corso del giudizio parte attrice espletava il procedimento di mediazione al quale, benché regolarmente invitata, non partecipava parte convenuta. Dunque, la domanda è procedibile.
Ciò posto, va affermato che la domanda, per come prospettata, deve essere inquadrata nella fattispecie di cui agli artt. 1453 e seguenti c.c., in quanto l'attrice ha chiesto la risoluzione del rapporto contrattuale, per grave inadempimento della convenuta.
Tra l'altro, alla luce di un orientamento giurisprudenziale condiviso dalla scrivente, i vizi e le difformità nell'appalto non possono essere invocati, laddove l'opera non sia stata portata a compimento.
A tale riguardo si richiama il seguente principio giurisprudenziale, che questo giudice condivide e fa proprio “Le Disposizioni speciali in tema di
pag. 3/10 inadempimento del contratto di appalto (art. 1667, 1668, 1669 c.c.) integrano, ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e 1455 c.c. sorge allorquando egli non esegue integralmente
l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, previste dagli art. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha consegnato un'opera completa ma affetta da vizi o non conforme e così ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica. Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore, per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (v. Trib. Avezzano 25 luglio 2016).
Ciò premesso sotto il profilo dell'inquadramento giuridico della fattispecie, va detto che la domanda di risoluzione per inadempimento della convenuta deve ritenersi fondata, in quanto in giudizio è stata offerta la prova dei fatti prospettati dall'attrice e posti a fondamento della richiesta di risoluzione del rapporto contrattuale.
Preliminarmente va considerato che la ditta convenuta non ha contestato di non aver portato a compimento le opere, anzi ha confermato detta circostanza, seppur precisando di ritenere legittima la propria condotta, per interferenze nella esecuzione dei lavori da parte della committente.
pag. 4/10 Orbene deve affermarsi che la condotta della convenuta, consistente nell'esecuzione di una minima parte dei lavori da eseguirsi e nell'interruzione dell'esecuzione dell'opera senza giusto motivo, integri gli estremi di un inadempimento contrattuale.
Ciò si fonda anche tenendo conto degli esiti della consulenza tecnica di parte, a firma dell'Ing. , prodotta dall'attore – che conferma CP_2
in toto la prospettazione dei fatti fornita dall'attore - corredata da dettagliato rilievo metrico, rilievo fotografico con particolari, elaborato planimetrico e computo metrico. Nella consulenza vengono indicati i lavori a farsi, i lavori effettivamente eseguiti, computo metrico dei lavori eseguiti nonché vengono evidenziati i vizi riscontrati.
Il contenuto della consulenza non è mai stata contestata dal convenuto.
Altresì il convenuto, benché regolarmente citato non è comparso, senza giustificato motivo, a rendere l'interrogatorio a lui deferito. Questo giudicante ritiene - unitamente alla condotta processuale, completo disinteresse e assenza da parte del convenuto- come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Più precisamente, il consulente ha evidenziato che solo una parte dell'opera oggetto del contratto di appalto è stata eseguita dalla convenuta e che detta parte non è stata realizzata a regola d'arte, presentando vizi e difetti a causa dei quali non solo la parte di lavori eseguiti è da ritenersi inutile ma addirittura la stessa è risultata dannosa per l'attore.
Va aggiunto che il consulente ha accertato che i lavori concretamente realizzati vanno stimati nell'importo di € 5.500/00, pur precisando che si tratta di lavori non eseguiti a regola d'arte, nonché inutili e dannosi per come eseguiti e in virtù della circostanza che il lavoro non è stato pag. 5/10 completato. Altresì ha quantificato in € 3.000,00 l'importo occorrente per l'eliminazione dei vizi dalle opere eseguite dalla ditta convenuta.
Dunque, dal contenuto della relaziona peritale, che risulta scevra da vizi logici analitica ed obiettiva con riferimento al percorso seguito per effettuare l'accertamento e pervenire ai risultati esplicati, emerge sia la sola parziale esecuzione dell'opera, sia la presenza dei difetti rappresentati in citazione, sia il nesso causale tra gli stessi e la non corretta esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.
In definitiva, deve affermarsi che effettivamente la convenuta sia stata inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte.
Ciò posto, è rimessa alla valutazione del giudice la determinazione della gravità dell'inadempimento, secondo il principio generale di riferimento sancito dall'art. 1455 del codice civile.
Orbene, la valutazione imposta al giudice della non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c “deve operarsi alla stregua di un duplice criterio, con riferimento ad un parametro oggettivo - attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto per la sua entità ed in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente) così da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale - completandosi poi l'indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (es. protratta tolleranza) che possano, in relazione alla particolarità del caso attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza dell'inadempimento”. (Trib. Milano - Sez. Proprieta' Industriale e
Intellettuale - 22 dicembre 2012 n. 14468).
pag. 6/10 Va poi aggiunto che “il principio sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione”. (Cassazione civile sez. II 01 luglio 2005 n. 14034)
Orbene, in virtù dei richiamati principi, pienamente condivisibili, può dirsi che siano stati provati in giudizio sufficienti elementi relativi al rapporto contrattuale in grado di consentire una valutazione in merito alla gravità dell'inadempimento dedotto.
Ciò posto, può affermarsi che l'inadempimento dedotto e provato in giudizio assuma il carattere della “non scarsa importanza”, risultando pertanto idoneo a condurre alla risoluzione del contratto.
Alla luce dei fatti emersi nel corso del giudizio, infatti, può affermarsi che l'inadempimento posto a fondamento della domanda di risoluzione sia stato in grado di determinare un grave squilibro nel rapporto sinallagmatico che discende dal contratto, con inevitabile ricaduta sulla causa del contratto e sulle finalità in concreto perseguite dalle parti con il programma negoziale.
Per tali ragioni deve essere dichiarato risolto, per grave inadempimento della convenuta, il contratto di appalto stipulato dalle odierne parti CP_3
processuali in data 06.08.2020 ed allegato alla produzione attorea.
pag. 7/10 Come conseguenza della risoluzione del contratto, la ditta convenuta va condannata a restituire all'attore l'importo di € 8.198/40, percepito a titolo di acconto, oltre interessi dalla domanda. Detto importo comprende – atteso una parziale valorizzazione e conseguente scorporo dei lavori comunque eseguiti dalla convenuta - anche la voce di danno subito dall'attore a causa della cattiva esecuzione dell'opera, quantificata equitativamente in €
2.000,00.
In giudizio sono stati offerti elementi per consentire al giudice di effettuare una quantificazione equitativa del danno, sussistendone i presupposti, in ragione della difficoltà a provare il preciso ammontare dello stesso.
A tale riguardo va detto che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e
2056 cod. civ. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già a un giudizio di equità bensì a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo, surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”. (Consiglio di Stato sez. VI 14 ottobre 2016 n.
4266).
Trattandosi di illecito contrattuale, il termine di decorrenza degli interessi deve identificarsi con la data della domanda giudiziale.
A tale riguardo va detto che “il principio secondo cui gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento decorrono dalla data del
pag. 8/10 verificarsi del danno trova applicazione soltanto in materia di responsabilità aquiliana mentre quando l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, i medesimi interessi decorrono dalla domanda giudiziale quale atto idoneo a costituire in mora il debitore, anche se a quella data il credito non sia ancora liquido ed esigibile” (
Cass. n. 6856 del 1988; conformi Cass. n. 2296 del 1990; Cass. n. 9338 del
2009).
Le spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda di risoluzione e, per l'effetto, dichiara risolto per grave inadempimento della ditta convenuta il contratto d'appalto oggetto di causa, stipulato dalle odierne parti processuali in data 06.08.2020; condanna la ditta convenuta, in persona del titolare, a restituire all'istante l'importo totale di € 8.198/40, comprensiva anche di danno quantificato equitativamente in € 2.000,00; oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda fino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'istante, che liquida nella somma di € 2.240,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA
pag. 9/10 come per legge, nonché refusione degli esborsi documentati in € 145,50; il tutto con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, data deposito
Il GOP dott. Vincenzo Facchiano
pag. 10/10