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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10439 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 30433/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 30433/2021 R.G.a.c. vertente tra,
(p. IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Massimo Controparte_1
SI (c.f.: , EN RI LD (c.f.: C.F._1
), giusta procura generale alle liti per notar C.F._2 Persona_1
del 17 novembre 2021 - repertorio n. 3026 - raccolta n. 2411, e contestuale
[...] elezione di domicilio presso la sede dell'Ente in Piazza Matteotti, n. 1 Pt_1
OPPONENTE
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso in virtù di Controparte_2 C.F._3 procura alle liti in calce all' atto di citazione dall'avv. Giovanni Cirillo, insieme al quale domicilia elettivamente in Salerno, alla Via Tommaso Prudenza, n. 5
OPPOSTO
E
(p. IVA: in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ai Controparte_3 sensi degli artt. 47 e 51 dello Statuto, dall'avv. Angelo Marzocchella (c.f.:
), giusta procura generale per notar rep. n. 33646 del 14 C.F._4 Per_2 marzo 2018, presso il quale elegge domicilio in alla via S. Lucia, n. 8 Pt_1 TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni
All' esito dell'udienza del 19.06.2025 tenutasi in modalità ex art. 127 ter cpc, le parti hanno rassegnato le conclusioni con atti a trattazione scritta chiedendo di decidersi la causa.
Il Giudice, all' esito del termine di riserva, ha trattenuto la causa in decisione concedendo la parte concedendo i termini ex art. 190 cpc dalla data di comunicazione del verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 8256/2021 emesso in data
8 novembre 2021 dal Tribunale di Napoli, Sezione Decima Civile, a mezzo del quale è stato ingiunto in danno della CMN opponente il pagamento della somma di euro
13.650,00, oltre accessori e spese, quale importo asseritamente dovuto a titolo di competenze all'ingegnere maturato nell'ambito di attività progettuali del Controparte_2
Gruppo di supporto al RUP per la progettazione dell'impianto di digestione Parte_2 anaerobica a realizzarsi presso lo STIR di UF.
Il creditore ingiungente premetteva di essere stato individuato dal Commissario
Straordinario con D.P.G.R. Regione Campania n. 85 del 14 aprile 2011 quale tecnico per la realizzazione e gestione degli impianti di digestione anaerobica presso gli STIR di
AN e UF, e di essere stato quindi inserito nel Gruppo di Lavoro di supporto al
RUP ai fini dello svolgimento della relativa attività di progettazione.
A sostegno dell'assunto e ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, il creditore aveva dedotto che «con nota del 29.11.2011, numero 64, il Commissario, con ciò ammettendo la sussistenza del debito nei confronti dell'odierno ricorrente nella misura di
€ 13.650,00, provvedeva a trasmettere alla Provincia di il conteggio delle spese Pt_1 sostenute, indicando altresì tutti gli estremi per eseguire il pagamento».
Pertanto, l'ingegnere ricorrente, lamentando di non aver mai ricevuto il pagamento dell'incentivo da parte della Provincia di Napoli (oggi CMN), individuata dalla CP_3 quale ente “pagatore”, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli il decreto
[...] ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
- 2 - Proponeva opposizione al decreto ingiuntivo la chiedendo Parte_1 preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa della in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante p.t., quale ente appaltante e cofinanziatore del progetto de quo, nonché in virtù del fatto che il Commissario Straordinario aveva agito in nome e per conto del Presidente della o incaricato dal Governo Controparte_3
Centrale e quindi legittimato passivo al pagamento, e chiedendo di differire l'udienza per estendere il contraddittorio.
Eccepiva che la legittimazione passiva relativamente al pagamento delle competenze rivendicate dal tecnico spettasse alla chiedendo incidenter tantum di Controparte_3 dichiarare il difetto della propria legittimazione passiva rispetto alla procedura emergenziale e al credito asseritamente vantato da . Infine eccepiva la CP_2 prescrizione della pretesa per omessa liquidazione del decreto da parte del CP_4
Straordinario le cui funzioni erano terminate nel 2014 contestando nel merito la prova che le prestazioni dedotte fossero state esattamente eseguite.
Nei successivi scritti la CMN precisava anche che la sua competenza avrebbe tutt'al più riguardato la fase finale di estinzione delle obbligazioni contratte e liquidabili sul presupposto che tale operazione doveva essere “neutra” per il bilancio della Provincia, quindi come una delegazione di pagamento, senza impegni di spesa alcuna
Peraltro eccepiva che la procedura adottata dal Commissario per la discarica dello Stir di
UF fosse priva degli atti di liquidazione e di autorizzazione relativamente al pagamento dell'incentivo tecnico ex art. 92 Dlgs n. 163/2006, in favore del gruppo di lavoro di cui avrebbe fatto parte anche il ricorrente, atti la cui adozione rientravano nella specifica competenza del Commissario così come stabilito e convenuto nella nota n. 1065
UDCP/GAB/VCG2 del 25 gennaio 2012 (all. 2) del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della CP_3
Peraltro rilevava che la successivamente alla decadenza dall'incarico del CP_3
Commissario Straordinario, a far data dal 14.4.2014, non aveva mai adottato il prodromico ordinativo di pagamento da trasmettere alla Provincia oggi Pt_1 [...]
. Parte_1
- 3 - Dal momento che da tale data la non aveva né liquidato né ordinato Controparte_3 alla Provincia di effettuare il pagamento di quanto asseritamente l'opposto rivendicava, la
CMN eccepiva che non sussisteva alcun titolo per l'esercizio della pretesa in suo danno.
Sotto altro profilo, eccepiva la carenza documentale e provvedimentale della domanda monitoria che non poteva certamente essere colmata dalla successiva attività della
Provincia non potendo convalidare l'operato svolto dal Gruppo di Lavoro, in difetto dell'attività esclusiva di competenza della (anche attraverso il Commissario, a CP_3 tanto peraltro nominato).
Né a fondare la pretesa dell'opposto poteva essere la nota prot. n. 64 del 29.11.2011 (all.
3) del Commissario Parte_3
In altri termini, da un lato si sarebbe trattato di una mera previsione di spesa, e giammai, come erroneamente sostenuto in ricorso dall'opposto, di un preteso e/o presunto riconoscimento del debito nei suoi confronti.
Pertanto la CMN concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la contestuale revoca del decreto emesso in difetto dei presupposti.
Si costituiva tardivamente l'opposto in data 20.04.2022 rispetto all' udienza indicata in citazione, e differita dal GI, ribadendo la fondatezza della pretesa e la legittimazione passiva della CMN rappresentando che comunque le ordinanze commissariali relative alla nomina e conferimento delle funzioni e mansioni ben si sarebbero potute ritenere idonee a costituire, in ragione degli eccezionali poteri attribuiti all'autorità Commissariale, la fonte di obbligazioni aventi natura contrattuale, e nascenti ai sensi dell'art. 1173 c.c., in deroga alle norme civilistiche in materia di accordo negoziale fra le parti, insistendo nella propria prospettazione secondo la quale la sola CMN sarebbe stata l' unica legittimata passivamente rispetto alla propria pretesa di pagamento dell'emolumento incentivante di cui all'art. 92 comma 5 del Dlgs 163/2006.
A dire dell'opposto la legittimazione passiva dell' , difatti, trovava la Controparte_5 sua fonte nel decreto n. 85 del 14 aprile 2011 del Presidente della Giunta Regionale
Campana, che nominando il Commissario e definendo le competenze e i poteri stabiliva espressamente che gli oneri derivanti dalle attività di questi ultimi sarebbero state a carico del bilancio della Provincia di Napoli (oggi ). Parte_1
- 4 - L'opposto, peraltro, contestava anche l'eccepita prescrizione quinquennale, anche alla luce del fatto che la stessa aveva già formalizzato all'odierno Parte_1 esponente la volontà di disporre il pagamento dovuto, interrompendo così i termini con una dichiarazione avente efficacia di non contestazione.
La terza chiamata in causa dall'amministrazione metropolitana Controparte_3 opponente faceva proprie tutte le difese del privato convenuto, eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e la competenza del giudice del lavoro;
il proprio difetto di legittimazione passiva e in via subordinata, l'infondatezza della pretesa per non essere la domanda di pagamento fondata su un contratto munito di forma scritta e pertanto nullo ex ab origine, l'infondatezza della pretesa per mancata copertura finanziaria delle somme individuate;
l'impossibilità di liquidare dette somme in ragione della “riserva di contratto” ex art. 45 del T.U. n. 165/2001.
In merito poi alle competenze che gli erano state attribuite eccepiva di aver svolto solo funzioni di coordinamento delegate dallo stato e di cofinanziamento dei progetti, ma che tutti gli atti erano di competenza della ex Provincia quale ente sostituto della struttura
Commissariale.
Il Tribunale all' esito della prima udienza non concedeva la provvisoria esecutorietà del
DI assegnava i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c che venivano formulati solo dall'opponente e all' esito rigettava la richiesta di ammissione della prova testimoniale e di interrogatorio formale e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente mutato il Giudice sul ruolo, la causa all' udienza ex art. 127 ter definita in data 12.07.2025 veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che il presente giudizio è pervenuto al Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni dopo la verifica dell' istruttoria da parte del precedente GI relativamente all' opposizione della CMN avverso il decreto ingiuntivo n.
8256/2021 dell'ingegnere di ottenere dalla CMN la somma di euro Controparte_2
13.650,00, oltre interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dall'art. 1284 c.c..per compenso per l'opera professionale prestata nell'ambito del gruppo di lavoro nominato a
- 5 - supporto del responsabile del procedimento per la progettazione di uno stabilimento di tritovagliatura e imballaggio rifiuti (STIR).
La vicenda processuale trova la sua genesi nel disposto dell'art. 1, commi 2 e 2 bis del decreto-legge n. 196 del 26 novembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
1 del 24 gennaio 2011.
Le disposizioni legislative attribuivano al Presidente della il potere di CP_3 CP_3 nominare Commissari straordinari allo scopo di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione (comma 2) e al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti (comma 2 bis).
Sulla scorta delle disposizioni in esame, il Presidente della Giunta Regionale emetteva il decreto n. 85 del 14 aprile 2011 a mezzo del quale veniva nominato il Commissario
Straordinario per la realizzazione e la gestione, presso l'impianto preesistente STIR di
UF, degli impianti di digestione anaerobica dei rifiuti solidi urbani. Contestualmente a tale nomina il Commissario era autorizzato ad avvalersi di risorse umane in seno uffici della e della Provincia di Napoli, comprese le società partecipate. CP_3
Il decreto prevedeva che «[…] il Commissario Straordinario curerà gli adempimenti e assumerà tutte le determinazioni occorrenti per l'espletamento della procedura negoziata, di cui al predetto art. 57» - ivi compresa la redazione degli atti strumentali propedeutici ai fini dell'avvio delle procedure per l'individuazione del concessionario.
Inoltre, il medesimo decreto stabiliva che «per l'espletamento dell'incarico il predetto
Commissario si avvarrà, ai sensi del citato art. 1, comma 2 del D.L. n. 196/2010, degli uffici della Provincia di senza nuovi, o maggiori oneri per la finanza pubblica e Pt_1 nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate, nell'ambito del bilancio del predetto Ente, oltre che del supporto degli uffici regionali competenti, dell'ARPAC e dei competenti
Dipartimenti della ASL NA 2 Nord e NA 3 Sud».
Ancora, la normativa disponeva che «gli oneri di cui al punto 7 sono posti a carico del concessionario dell'opera e dovranno essere previsti nel quadro economico dell'intervento, nella voce somme a disposizione;
le spese ed il compenso di cui al punto
- 6 - 7 saranno anticipate al Commissario dalla Provincia di e a questa rimborsate a Pt_1 cura del concessionario dell'intervento».
Veniva a tal fine costituito il RUP con incarico all'ing. , responsabile del Persona_3 procedimento per la realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti presso lo STIR di UF autorizzato alla formazione di un gruppo di lavoro, la cui approvazione veniva attuata con ordinanza commissariale n. 2 del
27 aprile 2011. In tale gruppo rientrava anche l'odierno convenuto, ing. . Controparte_2
Il Commissario straordinario inoltre provvedeva a fissare i criteri di determinazione del compenso, stabilendo che questi sarebbero stati corrisposti ai sensi dell'art. 92 del d.lgs.
n. 163/2006, con le modalità definite dal decreto del Ministero delle infrastrutture n.° 84 del 17 marzo 2008.
Con ordinanza n.° 5 del 5 luglio 2011, il Commissario approvava il progetto preliminare, predisposto dal gruppo di lavoro di cui faceva parte anche l'attore, come proposto dal responsabile del procedimento, nonché lo schema di disciplinare di gara, dando mandato di pubblicare l'avviso di gara, e di determinare con successivi decreti i compensi dei tecnici.
Risulta contestato dalla CMN la formale conclusione del progetto, e quindi l' inesigibilità dei crediti tantomeno verso la CMN in difetto di un provvedimento definitivo di ordine di pagamento sul presupposto che l'attività progettuale che l'opposto assumeva di aver svolto e sulla quale ha fondato la sua pretesa di pagamento dell'incentivo ex art. 92 Dlgs
163/2006 era stata annullata per inadeguatezza e/o impossibilità del progetto stesso ad essere realizzato, prevedendosi l'utilizzazione di aree invece indisponibili, e pertanto non si sarebbe trattato di un progetto tecnico incentivabile ex art. 92 Dlgs 163/2006, in quanto l'annullamento della gara per inutilizzabilità del progetto stesso, comportava la revoca dell'approvazione del progetto finalizzato alla realizzazione dell'impianto di biodigestione anaerobica commissionato e invece non realizzabile nei termini in cui era stato invece progettato.
Così ricostruita la vicenda, deve passarsi all' esame del merito dei motivi di opposizione della CMN e delle eccezioni sollevate anche dalla per valutare la Controparte_3 fondatezza della pretesa azionata con decreto ingiuntivo dal creditore passando dall'
- 7 - esame delle questioni preliminari e pregiudiziali dedotte potendo in primis dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario sul presupposto non contestato che l'oggetto della domanda abbia riguardato una pretesa economica dell'attore per l'asserita attività espletata per conto del Commissario di Governo sulla base dei prefati atti amministrativi e pertanto rientrante nella sfera di un diritto soggettivo nei confronti della PA. In materia le
Sezioni Unite hanno già avuto occasione di affermare, con riferimento all'art. 15 d.lgs. n.
150 del 2011, che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, per cui non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in assenza di una previsione espressa che riconosca la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez. Un., n.26908 del 2016).
D' altronde quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione prospettata come vincolante intesa ad ottenere gli aspetti meramente patrimoniali la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. un., 21/09/2018, n. 22428). Infatti, ai sensi dell'art. 133, lettera c), del c.p.a., non è configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardante le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessione di pubblici servizi, né altresì, ai sensi della successiva lettera p), relativa alle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, non ricorrendo nella specie quell'agire della pubblica amministrazione, secondo moduli autoritativi, richiesto invece per integrare i presupposti giuridico - fattuali della giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi invece di controversie relative ad inadempienze contrattuali, di contenuto meramente patrimoniale della gestione. (Cass. sez. un., 15/01/2021, n. 612).
Venendo invece all'eccezione della legittimazione passiva della Parte_1
ente subentrato alla provincia di ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge
[...] Pt_1
7 aprile 2014 n. 56, come soggetto obbligato nei confronti del membro del gruppo di lavoro per il pagamento dei compensi deve richiamarsi la cronistoria degli atti da cui risulta la natura dei poteri conferiti al Commissario Straordinario nella gestione di una situazione di carattere emergenziale, trattandosi di un insieme di disposizioni di natura urgente atte a fronteggiare il permanere di una situazione di “elevata criticità” nel settore
- 8 - dei rifiuti nel territorio della Regione, come chiarito dalla legge del 26 febbraio 2010, n.
26 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195.
La a tanto sollecitata, aveva provveduto, dunque, alla nomina del Controparte_3
Commissario ad acta, che avrebbe dovuto occuparsi della realizzazione, in tempi celeri, dell'impianto STIR di UF, solo uno tra i molteplici impianti previsti per risolvere definitivamente le criticità legate allo smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale.
Sulla scorta della descritta contingenza, al Commissario Straordinario sono state attribuite funzioni di Amministrazione aggiudicatrice, con il compito di individuare il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'art. 57 del D. Lgs. n. 163/06
(procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara).
Ai punti 3 e 4 della determina della è stata, altresì, attribuita al Commissario la CP_3 cura degli adempimenti e delle determinazioni occorrenti per l'espletamento della procedura negoziata, ivi compresa la redazione degli atti strumentali propedeutici ai fini dell'avvio delle procedure per l'individuazione del concessionario, con oneri finanziari a carico del bilancio della Provincia di Napoli.
A tal fine il poteva avvalersi degli uffici della Provincia di Napoli, senza CP_4 nuovi, o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate, nell'ambito del bilancio del predetto Ente (cfr. punto 3 e 4 del decreto di nomina n. 85 del 2011).
Non è, pertanto, contestabile che, alla luce dei poteri conferiti nell'atto di nomina, il
Commissario Straordinario potesse impegnare l'ente per attività volte alla realizzazione delle opere occorrenti non potendo escludersi a priori come eccepito che la CMN avesse una propria formale legittimazione passiva nell'ambito del procedimento emergenziale.
Deve quindi procedersi all'accertamento della fonte giuridica dell'obbligazione di pagamento in capo alla CMN per le competenze rivendicate dal tecnico impiegato nel progetto.
Orbene a parte il difetto della prova che il procedimento previsto dal Commissario
Straordinario per la discarica di UF fosse stato formalmente completato non può non rilevarsi che manca la prova di un atto vincolante formalmente per cui gli oneri
- 9 - finanziari delle competenze dei tecnici dovessero essere a carico della CMN quale delegata per competenza e per cassa al pagamento.
Infatti l'incarico del tecnico era nato nell'ambito di un progetto emergenziale dei rifiuti, ai sensi e gli effetti di cui all' art. 1 commi 2 e 2 bis del DL. 196/2010, convertito nella legge 1/2011, con i poteri conferiti al Commissario anche per predisporre atti necessari anche per la realizzazione dell'impianto di gestione dei rifiuti, individuato nell' area di
UF.
Il Commissario pertanto riceveva dalla ex art. 44/2011 il compito di Controparte_3 espletare tutte le procedure alla realizzazione dell'impianto di biodigestione presso lo Stir di UF e di curare gli adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di aggiudicazione.
Dai singoli atti del procedimento tuttavia non può ritenersi provato che fosse stato redatto e sottoscritto tra il tecnico e la parte obbligata al pagamento alcun atto vincolante come d' altronde già accertato per il medesimo progetto in recenti pronunce della Corte di
Appello di Napoli, secondo cui per lo Stir di UF difettava tra le parti la prova del contratto scritto relativamente all' aspetto patrimoniale dell' impiego di carattere extraordinario dei tecnici.
A tal proposito nel riformare le sentenze che avevano visto la condanna della CMN al pagamento delle competenze, i Giudici hanno precisato che a fronte dell'adozione di provvedimenti amministrativi che presuppongono un regolamento negoziale del rapporto tra il destinatario e l'ente pubblico, la volontà delle parti, quanto alla disciplina degli aspetti di carattere patrimoniale, potrebbe anche manifestarsi mediante atti separati, ma ciascuno dei quali deve essere espresso in forma scritta, il cui incontro, tanto nella forma della preventiva presentazione di un'offerta da parte del privato quanto in quella dell'adesione unilaterale di quest'ultimo alle condizioni stabilite nel provvedimento, dovrebbe consentire di escludere qualsiasi incertezza in ordine al contenuto del contratto, sia ai fini dell'interpretazione negoziale che ai fini della sottoposizione al controllo dell'autorità tutoria. (cfr. Cass. 3543/2023).
D' altronde nell'ambito dei rapporti dei privati con la PA per i negozi giuridici per i quali la legge prevede la forma scritta, ai fini dell'esistenza e dell'efficacia vincolante è
- 10 - richiesta necessariamente la prova concreta del relativo accordo, fonte costitutiva dell' obbligazione, che non può essere sostituita dal richiamo ad altri mezzi probatori né a deliberazioni o atti degli organi competenti che essendo atti estranei al documento vincolante, assumono rilievo al solo fine del procedimento della formazione della volontà, attinenti alla sola fase preparatoria del negozio senza che possa ritenersi perfezionato la costituzione vincolo obbligatorio relativo all' adempimento patrimoniale. ( cfr. Cass.
20033 del 6.10.2016; Cass. 11190 del 9.05.2018; Cass. 16562 del 22.06.2018; Cass.142 del 8.01.2020).
Né deve ritenersi sufficiente ai fini dell'accertamento dell'obbligo di pagamento della
CMN il richiamato decreto n.° 44/2011 del Commissario Straordinario, indicato dall' opposto quale fonte vincolante ai sensi dell' art. 1173 cc, come causa atipica di costituzione dell'obbligazione di pagamento.
In altre parole per il vincolo giuridico era necessario provvedere ad una specifica predisposizione di contratti scritti tra le parti, come previsto per tutti i rapporti negoziali perfezionati dalla p.a al fine di una efficacia formale e sostanziale per il pagamento degli oneri ivi previsti.
Su tale presupposto è stato escluso escluso che il commissario Straordinario abbia avuto poteri eccezionali di urgenza per poter derogare alle regole dettate dalla legislazione primaria per la valida conclusione dei contratti dell'amministrazione pubblica, come previste nel regio decreto n. 2440/1923 che impongono la regola generale della forma scritta di qualsiasi pattuizione stipulata dalla p.a., pur potendosi verificare le eventuali deroghe, per loro stessa natura eccezionali e previste da fonti di pari grado.
Ovvero avrebbe potuto essere previsto dal progetto adottato dalla la necessità di CP_3 ricorrere a una modalità operativa extraordinaria per i Commissari dell'emergenza rifiuti che legittimasse l'obbligazione di pagamento delle competenze dell' Unità tecnica impiegata nel progetto con onere specifico a carico della CMN.
Né rileva l'attività successiva della P.A. di riconoscimento dell'opera dell'ingegnere, in mancanza di valenza sanante del vizio genetico del negozio.
In conclusione, deve procedersi all' accoglimento dell'opposizione e alla contestuale revoca del decreto ingiuntivo, emesso in difetto dei presupposti di legge.
- 11 - Le spese di lite tenuto conto che si tratta di una fattispecie che ha riguardato una prestazione intellettuale non remunerata e il contrasto giurisprudenziale formatosi anche su fattispecie analoghe, consentono di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte
Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite del grado
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca integralmente il decreto ingiuntivo n.
8256/2021 reso in data 8 novembre 2021 dal Tribunale di Napoli.
-Compensa le spese di lite integralmente tra le parti.
Cosi deciso in Napoli li 13.11.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Maria Corvino
- 12 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 30433/2021 R.G.a.c. vertente tra,
(p. IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Massimo Controparte_1
SI (c.f.: , EN RI LD (c.f.: C.F._1
), giusta procura generale alle liti per notar C.F._2 Persona_1
del 17 novembre 2021 - repertorio n. 3026 - raccolta n. 2411, e contestuale
[...] elezione di domicilio presso la sede dell'Ente in Piazza Matteotti, n. 1 Pt_1
OPPONENTE
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso in virtù di Controparte_2 C.F._3 procura alle liti in calce all' atto di citazione dall'avv. Giovanni Cirillo, insieme al quale domicilia elettivamente in Salerno, alla Via Tommaso Prudenza, n. 5
OPPOSTO
E
(p. IVA: in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ai Controparte_3 sensi degli artt. 47 e 51 dello Statuto, dall'avv. Angelo Marzocchella (c.f.:
), giusta procura generale per notar rep. n. 33646 del 14 C.F._4 Per_2 marzo 2018, presso il quale elegge domicilio in alla via S. Lucia, n. 8 Pt_1 TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni
All' esito dell'udienza del 19.06.2025 tenutasi in modalità ex art. 127 ter cpc, le parti hanno rassegnato le conclusioni con atti a trattazione scritta chiedendo di decidersi la causa.
Il Giudice, all' esito del termine di riserva, ha trattenuto la causa in decisione concedendo la parte concedendo i termini ex art. 190 cpc dalla data di comunicazione del verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 8256/2021 emesso in data
8 novembre 2021 dal Tribunale di Napoli, Sezione Decima Civile, a mezzo del quale è stato ingiunto in danno della CMN opponente il pagamento della somma di euro
13.650,00, oltre accessori e spese, quale importo asseritamente dovuto a titolo di competenze all'ingegnere maturato nell'ambito di attività progettuali del Controparte_2
Gruppo di supporto al RUP per la progettazione dell'impianto di digestione Parte_2 anaerobica a realizzarsi presso lo STIR di UF.
Il creditore ingiungente premetteva di essere stato individuato dal Commissario
Straordinario con D.P.G.R. Regione Campania n. 85 del 14 aprile 2011 quale tecnico per la realizzazione e gestione degli impianti di digestione anaerobica presso gli STIR di
AN e UF, e di essere stato quindi inserito nel Gruppo di Lavoro di supporto al
RUP ai fini dello svolgimento della relativa attività di progettazione.
A sostegno dell'assunto e ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, il creditore aveva dedotto che «con nota del 29.11.2011, numero 64, il Commissario, con ciò ammettendo la sussistenza del debito nei confronti dell'odierno ricorrente nella misura di
€ 13.650,00, provvedeva a trasmettere alla Provincia di il conteggio delle spese Pt_1 sostenute, indicando altresì tutti gli estremi per eseguire il pagamento».
Pertanto, l'ingegnere ricorrente, lamentando di non aver mai ricevuto il pagamento dell'incentivo da parte della Provincia di Napoli (oggi CMN), individuata dalla CP_3 quale ente “pagatore”, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli il decreto
[...] ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
- 2 - Proponeva opposizione al decreto ingiuntivo la chiedendo Parte_1 preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa della in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante p.t., quale ente appaltante e cofinanziatore del progetto de quo, nonché in virtù del fatto che il Commissario Straordinario aveva agito in nome e per conto del Presidente della o incaricato dal Governo Controparte_3
Centrale e quindi legittimato passivo al pagamento, e chiedendo di differire l'udienza per estendere il contraddittorio.
Eccepiva che la legittimazione passiva relativamente al pagamento delle competenze rivendicate dal tecnico spettasse alla chiedendo incidenter tantum di Controparte_3 dichiarare il difetto della propria legittimazione passiva rispetto alla procedura emergenziale e al credito asseritamente vantato da . Infine eccepiva la CP_2 prescrizione della pretesa per omessa liquidazione del decreto da parte del CP_4
Straordinario le cui funzioni erano terminate nel 2014 contestando nel merito la prova che le prestazioni dedotte fossero state esattamente eseguite.
Nei successivi scritti la CMN precisava anche che la sua competenza avrebbe tutt'al più riguardato la fase finale di estinzione delle obbligazioni contratte e liquidabili sul presupposto che tale operazione doveva essere “neutra” per il bilancio della Provincia, quindi come una delegazione di pagamento, senza impegni di spesa alcuna
Peraltro eccepiva che la procedura adottata dal Commissario per la discarica dello Stir di
UF fosse priva degli atti di liquidazione e di autorizzazione relativamente al pagamento dell'incentivo tecnico ex art. 92 Dlgs n. 163/2006, in favore del gruppo di lavoro di cui avrebbe fatto parte anche il ricorrente, atti la cui adozione rientravano nella specifica competenza del Commissario così come stabilito e convenuto nella nota n. 1065
UDCP/GAB/VCG2 del 25 gennaio 2012 (all. 2) del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della CP_3
Peraltro rilevava che la successivamente alla decadenza dall'incarico del CP_3
Commissario Straordinario, a far data dal 14.4.2014, non aveva mai adottato il prodromico ordinativo di pagamento da trasmettere alla Provincia oggi Pt_1 [...]
. Parte_1
- 3 - Dal momento che da tale data la non aveva né liquidato né ordinato Controparte_3 alla Provincia di effettuare il pagamento di quanto asseritamente l'opposto rivendicava, la
CMN eccepiva che non sussisteva alcun titolo per l'esercizio della pretesa in suo danno.
Sotto altro profilo, eccepiva la carenza documentale e provvedimentale della domanda monitoria che non poteva certamente essere colmata dalla successiva attività della
Provincia non potendo convalidare l'operato svolto dal Gruppo di Lavoro, in difetto dell'attività esclusiva di competenza della (anche attraverso il Commissario, a CP_3 tanto peraltro nominato).
Né a fondare la pretesa dell'opposto poteva essere la nota prot. n. 64 del 29.11.2011 (all.
3) del Commissario Parte_3
In altri termini, da un lato si sarebbe trattato di una mera previsione di spesa, e giammai, come erroneamente sostenuto in ricorso dall'opposto, di un preteso e/o presunto riconoscimento del debito nei suoi confronti.
Pertanto la CMN concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la contestuale revoca del decreto emesso in difetto dei presupposti.
Si costituiva tardivamente l'opposto in data 20.04.2022 rispetto all' udienza indicata in citazione, e differita dal GI, ribadendo la fondatezza della pretesa e la legittimazione passiva della CMN rappresentando che comunque le ordinanze commissariali relative alla nomina e conferimento delle funzioni e mansioni ben si sarebbero potute ritenere idonee a costituire, in ragione degli eccezionali poteri attribuiti all'autorità Commissariale, la fonte di obbligazioni aventi natura contrattuale, e nascenti ai sensi dell'art. 1173 c.c., in deroga alle norme civilistiche in materia di accordo negoziale fra le parti, insistendo nella propria prospettazione secondo la quale la sola CMN sarebbe stata l' unica legittimata passivamente rispetto alla propria pretesa di pagamento dell'emolumento incentivante di cui all'art. 92 comma 5 del Dlgs 163/2006.
A dire dell'opposto la legittimazione passiva dell' , difatti, trovava la Controparte_5 sua fonte nel decreto n. 85 del 14 aprile 2011 del Presidente della Giunta Regionale
Campana, che nominando il Commissario e definendo le competenze e i poteri stabiliva espressamente che gli oneri derivanti dalle attività di questi ultimi sarebbero state a carico del bilancio della Provincia di Napoli (oggi ). Parte_1
- 4 - L'opposto, peraltro, contestava anche l'eccepita prescrizione quinquennale, anche alla luce del fatto che la stessa aveva già formalizzato all'odierno Parte_1 esponente la volontà di disporre il pagamento dovuto, interrompendo così i termini con una dichiarazione avente efficacia di non contestazione.
La terza chiamata in causa dall'amministrazione metropolitana Controparte_3 opponente faceva proprie tutte le difese del privato convenuto, eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e la competenza del giudice del lavoro;
il proprio difetto di legittimazione passiva e in via subordinata, l'infondatezza della pretesa per non essere la domanda di pagamento fondata su un contratto munito di forma scritta e pertanto nullo ex ab origine, l'infondatezza della pretesa per mancata copertura finanziaria delle somme individuate;
l'impossibilità di liquidare dette somme in ragione della “riserva di contratto” ex art. 45 del T.U. n. 165/2001.
In merito poi alle competenze che gli erano state attribuite eccepiva di aver svolto solo funzioni di coordinamento delegate dallo stato e di cofinanziamento dei progetti, ma che tutti gli atti erano di competenza della ex Provincia quale ente sostituto della struttura
Commissariale.
Il Tribunale all' esito della prima udienza non concedeva la provvisoria esecutorietà del
DI assegnava i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c che venivano formulati solo dall'opponente e all' esito rigettava la richiesta di ammissione della prova testimoniale e di interrogatorio formale e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente mutato il Giudice sul ruolo, la causa all' udienza ex art. 127 ter definita in data 12.07.2025 veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che il presente giudizio è pervenuto al Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni dopo la verifica dell' istruttoria da parte del precedente GI relativamente all' opposizione della CMN avverso il decreto ingiuntivo n.
8256/2021 dell'ingegnere di ottenere dalla CMN la somma di euro Controparte_2
13.650,00, oltre interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dall'art. 1284 c.c..per compenso per l'opera professionale prestata nell'ambito del gruppo di lavoro nominato a
- 5 - supporto del responsabile del procedimento per la progettazione di uno stabilimento di tritovagliatura e imballaggio rifiuti (STIR).
La vicenda processuale trova la sua genesi nel disposto dell'art. 1, commi 2 e 2 bis del decreto-legge n. 196 del 26 novembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
1 del 24 gennaio 2011.
Le disposizioni legislative attribuivano al Presidente della il potere di CP_3 CP_3 nominare Commissari straordinari allo scopo di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione (comma 2) e al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti (comma 2 bis).
Sulla scorta delle disposizioni in esame, il Presidente della Giunta Regionale emetteva il decreto n. 85 del 14 aprile 2011 a mezzo del quale veniva nominato il Commissario
Straordinario per la realizzazione e la gestione, presso l'impianto preesistente STIR di
UF, degli impianti di digestione anaerobica dei rifiuti solidi urbani. Contestualmente a tale nomina il Commissario era autorizzato ad avvalersi di risorse umane in seno uffici della e della Provincia di Napoli, comprese le società partecipate. CP_3
Il decreto prevedeva che «[…] il Commissario Straordinario curerà gli adempimenti e assumerà tutte le determinazioni occorrenti per l'espletamento della procedura negoziata, di cui al predetto art. 57» - ivi compresa la redazione degli atti strumentali propedeutici ai fini dell'avvio delle procedure per l'individuazione del concessionario.
Inoltre, il medesimo decreto stabiliva che «per l'espletamento dell'incarico il predetto
Commissario si avvarrà, ai sensi del citato art. 1, comma 2 del D.L. n. 196/2010, degli uffici della Provincia di senza nuovi, o maggiori oneri per la finanza pubblica e Pt_1 nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate, nell'ambito del bilancio del predetto Ente, oltre che del supporto degli uffici regionali competenti, dell'ARPAC e dei competenti
Dipartimenti della ASL NA 2 Nord e NA 3 Sud».
Ancora, la normativa disponeva che «gli oneri di cui al punto 7 sono posti a carico del concessionario dell'opera e dovranno essere previsti nel quadro economico dell'intervento, nella voce somme a disposizione;
le spese ed il compenso di cui al punto
- 6 - 7 saranno anticipate al Commissario dalla Provincia di e a questa rimborsate a Pt_1 cura del concessionario dell'intervento».
Veniva a tal fine costituito il RUP con incarico all'ing. , responsabile del Persona_3 procedimento per la realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti presso lo STIR di UF autorizzato alla formazione di un gruppo di lavoro, la cui approvazione veniva attuata con ordinanza commissariale n. 2 del
27 aprile 2011. In tale gruppo rientrava anche l'odierno convenuto, ing. . Controparte_2
Il Commissario straordinario inoltre provvedeva a fissare i criteri di determinazione del compenso, stabilendo che questi sarebbero stati corrisposti ai sensi dell'art. 92 del d.lgs.
n. 163/2006, con le modalità definite dal decreto del Ministero delle infrastrutture n.° 84 del 17 marzo 2008.
Con ordinanza n.° 5 del 5 luglio 2011, il Commissario approvava il progetto preliminare, predisposto dal gruppo di lavoro di cui faceva parte anche l'attore, come proposto dal responsabile del procedimento, nonché lo schema di disciplinare di gara, dando mandato di pubblicare l'avviso di gara, e di determinare con successivi decreti i compensi dei tecnici.
Risulta contestato dalla CMN la formale conclusione del progetto, e quindi l' inesigibilità dei crediti tantomeno verso la CMN in difetto di un provvedimento definitivo di ordine di pagamento sul presupposto che l'attività progettuale che l'opposto assumeva di aver svolto e sulla quale ha fondato la sua pretesa di pagamento dell'incentivo ex art. 92 Dlgs
163/2006 era stata annullata per inadeguatezza e/o impossibilità del progetto stesso ad essere realizzato, prevedendosi l'utilizzazione di aree invece indisponibili, e pertanto non si sarebbe trattato di un progetto tecnico incentivabile ex art. 92 Dlgs 163/2006, in quanto l'annullamento della gara per inutilizzabilità del progetto stesso, comportava la revoca dell'approvazione del progetto finalizzato alla realizzazione dell'impianto di biodigestione anaerobica commissionato e invece non realizzabile nei termini in cui era stato invece progettato.
Così ricostruita la vicenda, deve passarsi all' esame del merito dei motivi di opposizione della CMN e delle eccezioni sollevate anche dalla per valutare la Controparte_3 fondatezza della pretesa azionata con decreto ingiuntivo dal creditore passando dall'
- 7 - esame delle questioni preliminari e pregiudiziali dedotte potendo in primis dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario sul presupposto non contestato che l'oggetto della domanda abbia riguardato una pretesa economica dell'attore per l'asserita attività espletata per conto del Commissario di Governo sulla base dei prefati atti amministrativi e pertanto rientrante nella sfera di un diritto soggettivo nei confronti della PA. In materia le
Sezioni Unite hanno già avuto occasione di affermare, con riferimento all'art. 15 d.lgs. n.
150 del 2011, che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, per cui non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in assenza di una previsione espressa che riconosca la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez. Un., n.26908 del 2016).
D' altronde quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione prospettata come vincolante intesa ad ottenere gli aspetti meramente patrimoniali la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. un., 21/09/2018, n. 22428). Infatti, ai sensi dell'art. 133, lettera c), del c.p.a., non è configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardante le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessione di pubblici servizi, né altresì, ai sensi della successiva lettera p), relativa alle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, non ricorrendo nella specie quell'agire della pubblica amministrazione, secondo moduli autoritativi, richiesto invece per integrare i presupposti giuridico - fattuali della giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi invece di controversie relative ad inadempienze contrattuali, di contenuto meramente patrimoniale della gestione. (Cass. sez. un., 15/01/2021, n. 612).
Venendo invece all'eccezione della legittimazione passiva della Parte_1
ente subentrato alla provincia di ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge
[...] Pt_1
7 aprile 2014 n. 56, come soggetto obbligato nei confronti del membro del gruppo di lavoro per il pagamento dei compensi deve richiamarsi la cronistoria degli atti da cui risulta la natura dei poteri conferiti al Commissario Straordinario nella gestione di una situazione di carattere emergenziale, trattandosi di un insieme di disposizioni di natura urgente atte a fronteggiare il permanere di una situazione di “elevata criticità” nel settore
- 8 - dei rifiuti nel territorio della Regione, come chiarito dalla legge del 26 febbraio 2010, n.
26 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195.
La a tanto sollecitata, aveva provveduto, dunque, alla nomina del Controparte_3
Commissario ad acta, che avrebbe dovuto occuparsi della realizzazione, in tempi celeri, dell'impianto STIR di UF, solo uno tra i molteplici impianti previsti per risolvere definitivamente le criticità legate allo smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale.
Sulla scorta della descritta contingenza, al Commissario Straordinario sono state attribuite funzioni di Amministrazione aggiudicatrice, con il compito di individuare il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'art. 57 del D. Lgs. n. 163/06
(procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara).
Ai punti 3 e 4 della determina della è stata, altresì, attribuita al Commissario la CP_3 cura degli adempimenti e delle determinazioni occorrenti per l'espletamento della procedura negoziata, ivi compresa la redazione degli atti strumentali propedeutici ai fini dell'avvio delle procedure per l'individuazione del concessionario, con oneri finanziari a carico del bilancio della Provincia di Napoli.
A tal fine il poteva avvalersi degli uffici della Provincia di Napoli, senza CP_4 nuovi, o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate, nell'ambito del bilancio del predetto Ente (cfr. punto 3 e 4 del decreto di nomina n. 85 del 2011).
Non è, pertanto, contestabile che, alla luce dei poteri conferiti nell'atto di nomina, il
Commissario Straordinario potesse impegnare l'ente per attività volte alla realizzazione delle opere occorrenti non potendo escludersi a priori come eccepito che la CMN avesse una propria formale legittimazione passiva nell'ambito del procedimento emergenziale.
Deve quindi procedersi all'accertamento della fonte giuridica dell'obbligazione di pagamento in capo alla CMN per le competenze rivendicate dal tecnico impiegato nel progetto.
Orbene a parte il difetto della prova che il procedimento previsto dal Commissario
Straordinario per la discarica di UF fosse stato formalmente completato non può non rilevarsi che manca la prova di un atto vincolante formalmente per cui gli oneri
- 9 - finanziari delle competenze dei tecnici dovessero essere a carico della CMN quale delegata per competenza e per cassa al pagamento.
Infatti l'incarico del tecnico era nato nell'ambito di un progetto emergenziale dei rifiuti, ai sensi e gli effetti di cui all' art. 1 commi 2 e 2 bis del DL. 196/2010, convertito nella legge 1/2011, con i poteri conferiti al Commissario anche per predisporre atti necessari anche per la realizzazione dell'impianto di gestione dei rifiuti, individuato nell' area di
UF.
Il Commissario pertanto riceveva dalla ex art. 44/2011 il compito di Controparte_3 espletare tutte le procedure alla realizzazione dell'impianto di biodigestione presso lo Stir di UF e di curare gli adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di aggiudicazione.
Dai singoli atti del procedimento tuttavia non può ritenersi provato che fosse stato redatto e sottoscritto tra il tecnico e la parte obbligata al pagamento alcun atto vincolante come d' altronde già accertato per il medesimo progetto in recenti pronunce della Corte di
Appello di Napoli, secondo cui per lo Stir di UF difettava tra le parti la prova del contratto scritto relativamente all' aspetto patrimoniale dell' impiego di carattere extraordinario dei tecnici.
A tal proposito nel riformare le sentenze che avevano visto la condanna della CMN al pagamento delle competenze, i Giudici hanno precisato che a fronte dell'adozione di provvedimenti amministrativi che presuppongono un regolamento negoziale del rapporto tra il destinatario e l'ente pubblico, la volontà delle parti, quanto alla disciplina degli aspetti di carattere patrimoniale, potrebbe anche manifestarsi mediante atti separati, ma ciascuno dei quali deve essere espresso in forma scritta, il cui incontro, tanto nella forma della preventiva presentazione di un'offerta da parte del privato quanto in quella dell'adesione unilaterale di quest'ultimo alle condizioni stabilite nel provvedimento, dovrebbe consentire di escludere qualsiasi incertezza in ordine al contenuto del contratto, sia ai fini dell'interpretazione negoziale che ai fini della sottoposizione al controllo dell'autorità tutoria. (cfr. Cass. 3543/2023).
D' altronde nell'ambito dei rapporti dei privati con la PA per i negozi giuridici per i quali la legge prevede la forma scritta, ai fini dell'esistenza e dell'efficacia vincolante è
- 10 - richiesta necessariamente la prova concreta del relativo accordo, fonte costitutiva dell' obbligazione, che non può essere sostituita dal richiamo ad altri mezzi probatori né a deliberazioni o atti degli organi competenti che essendo atti estranei al documento vincolante, assumono rilievo al solo fine del procedimento della formazione della volontà, attinenti alla sola fase preparatoria del negozio senza che possa ritenersi perfezionato la costituzione vincolo obbligatorio relativo all' adempimento patrimoniale. ( cfr. Cass.
20033 del 6.10.2016; Cass. 11190 del 9.05.2018; Cass. 16562 del 22.06.2018; Cass.142 del 8.01.2020).
Né deve ritenersi sufficiente ai fini dell'accertamento dell'obbligo di pagamento della
CMN il richiamato decreto n.° 44/2011 del Commissario Straordinario, indicato dall' opposto quale fonte vincolante ai sensi dell' art. 1173 cc, come causa atipica di costituzione dell'obbligazione di pagamento.
In altre parole per il vincolo giuridico era necessario provvedere ad una specifica predisposizione di contratti scritti tra le parti, come previsto per tutti i rapporti negoziali perfezionati dalla p.a al fine di una efficacia formale e sostanziale per il pagamento degli oneri ivi previsti.
Su tale presupposto è stato escluso escluso che il commissario Straordinario abbia avuto poteri eccezionali di urgenza per poter derogare alle regole dettate dalla legislazione primaria per la valida conclusione dei contratti dell'amministrazione pubblica, come previste nel regio decreto n. 2440/1923 che impongono la regola generale della forma scritta di qualsiasi pattuizione stipulata dalla p.a., pur potendosi verificare le eventuali deroghe, per loro stessa natura eccezionali e previste da fonti di pari grado.
Ovvero avrebbe potuto essere previsto dal progetto adottato dalla la necessità di CP_3 ricorrere a una modalità operativa extraordinaria per i Commissari dell'emergenza rifiuti che legittimasse l'obbligazione di pagamento delle competenze dell' Unità tecnica impiegata nel progetto con onere specifico a carico della CMN.
Né rileva l'attività successiva della P.A. di riconoscimento dell'opera dell'ingegnere, in mancanza di valenza sanante del vizio genetico del negozio.
In conclusione, deve procedersi all' accoglimento dell'opposizione e alla contestuale revoca del decreto ingiuntivo, emesso in difetto dei presupposti di legge.
- 11 - Le spese di lite tenuto conto che si tratta di una fattispecie che ha riguardato una prestazione intellettuale non remunerata e il contrasto giurisprudenziale formatosi anche su fattispecie analoghe, consentono di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte
Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite del grado
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca integralmente il decreto ingiuntivo n.
8256/2021 reso in data 8 novembre 2021 dal Tribunale di Napoli.
-Compensa le spese di lite integralmente tra le parti.
Cosi deciso in Napoli li 13.11.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Maria Corvino
- 12 -