CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/09/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
135/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
e rappresentati Parte_1 Parte_2 dall'avv. Manuele Micocci come da mandato allegato telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTI
CONTRO
e rappresentati CP_1 Controparte_2 dall'avv. Luca Damian, per procura allegata alla comparsa di costituzione di appello .
APPELLATI
E CONTRO
, Controparte_3 in persona dell'amministratore pro tempore, difesa ed assistita dall'avv. Giancarlo Rossetti, come da procura allegata alla comparsa di appello .
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “1. In via principale, • riformare integralmente la sentenza n. 616/2024 del Tribunale di La Spezia, pubblicata il 30 agosto
1 2024; • accertare e dichiarare che la struttura oggetto di causa (pergotenda) non costituisce
“costruzione” ai sensi dell'art. 907 c.c., né determina violazione delle distanze legali dalle vedute di cui sono titolari gli appellati e CP_1
• rigettare integralmente la domanda CP_2 attorea proposta da e in primo grado;
CP_1 CP_2
• rigettare integralmente ogni domanda proposta dal attore nella causa riunita;
Controparte_3
• conseguentemente, revocare l'ordine di demolizione disposto dal primo giudice e ogni altro effetto pregiudizievole derivante dalla sentenza impugnata.
2. In via subordinata ed eventuale, • qualora si ritenesse comunque integrata la violazione dell'art. 907 c.c. limitatamente alla sporgenza metallica di circa 35 cm posta a protezione del motore elettrico, ordinare – in luogo della demolizione integrale della pergotenda – la sola rimozione di detto elemento metallico, con integrale rigetto della domanda attorea per il resto.
3. Quanto alle spese, • condannare i SIg.ri CP_1
e alla rifusione in favore degli appellanti CP_2 delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.; • riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese tra il
e i SIg.ri e Controparte_3 Pt_1 Pt_2 condannando il alla rifusione delle CP_3 spese del primo grado in favore degli odierni appellanti. In ogni caso, l'eventuale accoglimento della subordinata proposta dagli appellanti non si tradurrebbe in un ampliamento del thema decidendum, ma in una rimodulazione del petitum
2 volta a rendere la misura eventualmente adottata più proporzionata e meno invasiva, nel rispetto dei principi di economia processuale e adeguatezza della tutela costituzionalmente garantiti. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e istanza istruttoria già proposta, ivi compresa quella di
C.T.U. tecnico-edilizia, come già formulata nell'atto di appello e reiterata nelle presenti note”.
PER IL : “Voglia la Corte di Appello CP_3 adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarate preliminarmente inammissibili le domande nuove proposte in sede di appello da parte degli appellanti e Parte_1 Parte_2
, In via di appello incide ntale Per tutti i
[...] motivi meglio esposti in atti, Riformare la sentenza
n. 616/2024 emessa in data 30.08.2024 dal
Tribunale della Spezia, Giudice dott. Di Roberto, nella causa iscritta al n. 200/220 RG (e in quella riunita di cui al n. 1014/2020 RG) nella parte in cui afferma che il regolamento contrattuale all'art.
5 (doc. C – all. n. 3) nulla aggiungerebbe a quanto disposto dal secondo comma dell'art.1122 c.c. e, quindi, non assumerebbe rilevanza decisiva e nella parte in cui afferma che la clausola regolamentale
è generica, accertando l'avvenuta violazione da parte degli odierni appellanti delle disposizioni dell'art. 5 del regolamento condominiale e così
l'illegittimità di quanto realizzato. Condannare, di conseguenza, parti appellanti alla demolizione dell'opera realizzata, con riforma della sentenza n.
616/2024 del Tribunale della Spezia nella parte in cui rigetta la domanda formulata in via subordinata dal nell'atto introduttivo CP_3
3 del giudizio in primo grado e che si riporta.
“Riconoscere e dichiarare l'avvenuta violazione da parte dei convenuti delle disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento condominiale nelle fasi che hanno riguardato l'installazione della contestata struttura a copertura della terrazza di loro proprietà; struttura che ha comportato, senza la preventiva richiesta assembleare, una lesione al decoro architettonico del fabbricato. Accertato pertanto l'illegittimità di quanto realizzato, anche per la violazione degli obblighi assunti con il citato regolamento, Condannare i convenuti, odierni appellanti, a demolire, a loro cura e spese, entro un determinato e breve termine da indicarsi in sentenza, l'opera realizzato a copertura del terrazzo di loro proprietà ed ancorato alla facciata ed alle murature perimetrali del fabbricato, ripristinando il fabbricato condominiale come esistente prima dell'esecuzione dei lavori di costruzione della struttura/tettoia eseguita”. In via di appello incidentale, in via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale, per tutti i motivi meglio esposti in atti, Riformare la sentenza n.
616/2024 emessa in data 30.08.2024 dal
Tribunale della Spezia, Giudice dott. Di Roberto, nella causa iscritta al n. 200/220 RG (e in quella riunita di cui al n. 1014/2020 RG) nella parte in cui non viene riconosciuta l'avvenuta violazione del regolamento di all'art. 5 (doc. C – all. CP_3
n. 3) e nella parte in cui il Giudice di primo grado omette di decidere sulla domanda formulata dal
in via subordinata, affermando, CP_3
4 semplicemente, che il regolamento contrattuale all'art. 5 nulla aggiungerebbe a quanto disposto dal secondo comma dell'art.1122 c.c.. Si riporta la domanda del formulata in primo grado: CP_3
“Riconoscere e dichiarare l'avvenuta violazione da parte dei convenuti delle disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento condominiale nelle fasi che hanno riguardato l'installazione della contestata struttura a copertura della terrazza di loro proprietà” Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio. In via ulteriormente subordinata Per tutti i motivi meglio esposti in atti, Respingere l'appello principale formulato dal sig. e dalla sig.ra Parte_3 Pt_2 avverso la sentenza n. 616/2024 emessa
[...] in data 30.08.2024 dal Tribunale della Spezia, nella parte in cui viene richiesta la riforma della statuizione delle spese, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui vengono compensate le spese di lite nei rapporti tra il condominio attore nella causa riunita e e Pt_1
In tale ultima ipotesi con vittoria di spese Pt_2 del secondo grado di giudizio
PER E “Piaccia CP_1 Controparte_2 all'Ill.mo Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza: Nel merito Preliminarmente dichiarate inammissibili le domande anche in via subordinata proposte in sede di appello e mai presentate nel giudizio di primo grado, Rigettare
l'appello proposto per tutte le ragioni indicate in atto di costituzione e che qui si intendono ritrascritte e confermare la sentenza n 616/2024 del Tribunale della Spezia. Con vittoria di spese,
5 diritti ed onorari relativi al presente giudizio”
Parole chiave: fabbrica ex art. 907 c.c. – violazione regolamento condominiale riduzione in pristino.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
(poi deceduto ed al quale sono Persona_1 subentrati, nel presente giudizio, quali eredi,
e e CP_1 Controparte_2 CP_1 hanno citato in giudizio, innanzi al Tribunale della
Spezia, e ed hanno Parte_1 Parte_2 sostenuto:
• di essere proprietari di un appartamento sito all'ultimo piano del Controparte_3
• che i convenuti erano proprietari dell'appartamento sottostante;
• che i sig.ri e avevano installato, sul Pt_1 Pt_2 loro terrazzo, una tenda parasole, ad un metro dalla finestra degli attori;
• che l'opera era stata realizzata in violazione del regolamento condominiale, che prevedeva la comunicazione obbligatoria di ogni intervento realizzato sulla facciata ed il benestare degli organi del condominio, violava le distanze dal terrazzo di loro proprietà, in quanto costituiva a tutti gli effetti una costruzione, e ledeva il decoro architettonico del CP_3
Gli attori hanno, quindi, chiesto la condanna dei convenuti alla demolizione dell'opera realizzata.
La causa è stata iscritta al RG 200/20.
A tale giudizio, è stato riunito quello RG 1014/20, che ha visto come parte attrice il Controparte_3 che ha citato in giudizio i medesimi sig.ri e Pt_1 ed ha chiesto di rimuovere il medesimo Pt_2
6 manufatto, in quanto lesivo del decoro architettonico e realizzato in violazione dal regolamento condominiale.
In entrambi i giudizi, i convenuti si sono costituiti ed hanno chiesto di respingere le domande proposte nei loro confronti.
Con provvedimento del 12 novembre 2020, il Giudice ha disposto la riunione dei due giudizi.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza n. 616 del 29 agosto 2024, pubblicata il 30 agosto del 2024 , che, in dispositivo, ha così statuito: “in accoglimento della domanda formulata in via principale da e CP_1 CP_2 dichiara l'illegittimità dell'opera oggetto di causa, realizzata dai convenuti a distanza inferiore a quella prevista dall'art 907 c.c. dalla sovrastante finestra degli attori;
condannando per l'effetto e Pt_1 Pt_2
a demolire tale opera, ripristinando il fabbricato come esistente in precedenza;
rigetta le domande formulate dal condominio, attore nella causa riunita;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese processual i sostenute da e liquidate in 284,00 euro CP_1 CP_2 per esborsi e 4.000,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge;
dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra il condominio attore nel la causa riunita e e . Pt_1 Pt_2
Il Tribunale, dopo avere escluso che l'opera realizzata violasse il decoro architettonico condominiale, ha sostenuto che, dalla lettura del verbale assembleare del giorno 28.10.2019 , risultava che gli attori avevano formulato una richiesta all'amministratore in merito all'installazione della
7 tenda, cui l'amministratore aveva risposto assentendo l'intervento, purchè l'opera fosse conforme alle tende già presenti nel palazzo. In ogni caso, la clausola del regolamento contrattuale in esame era generica, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell'art. 1122 c.c., per cui essa non poteva assumere rilevanza di per sé decisiva ai fini dell'accoglimento della domanda. In sostanza, la valutazione della legittimità dell'intervento era rimessa alla disciplina codicistica, che non risultava violata.
Di conseguenza, il Tribunale ha respinto le domande proposte dal CP_3
La sentenza ha, poi, accertato che l'opera violava l'art. 907 c.c., in quanto essa era costruzione a tutti gli effetti, dovendosi ricondurre a tale categoria ogni manufatto “di qualsiasi forma o destinazione che ostacoli la veduta, ivi comprendendosi ogni opera che abbia il carattere della stabilità e una certa consistenza, pur difettando di una propria individualità e rappresentando un semplice accessorio del fabbricato”.
L'opera era stabile, considerato che essa era
“solidale con l'involucro edilizio” e, comunque, non facilmente rimovibile e dotata di una minima consistenza, tenuto conto della sporgenza della copertura del motore elettrico che aziona l'avvolgimento della tenda, di almeno 35 cm dalla parete. Su queste basi, il Tribunale ha accolto la domanda proposta dai sig.ri Pt_1
Infine, in merito alle spese di lite, la sentenza ha applicato l'art. 91 c.p.c. nei rapporti tra i convenuti e mentre le ha compensate nei rapporti CP_4
8 tra il condominio ed i convenuti “stante la peculiarità della fattispecie”.
2 Il giudizio di appello.
I sig.ri e hanno impugnato la sentenza Pt_1 Pt_2 in esame ed hanno chiesto, in riforma del provvedimento, di respingere le domande proposte nei loro confronti.
Mentre i sig.ri e hanno chiesto di CP_2 CP_1 confermare la sentenza di primo grado , il CP_3 ha chiesto di respingere l'appello principale e, in via subordinata, di riformare in parte qua la sentenza, riconoscendo che l'opera violava il regolamento condominiale.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 24 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
3.1 L'appello principale
Con il primo motivo, gli appellanti hanno lamentato la “Erronea qualificazione dell'opera come
“costruzione” ai sensi dell'art. 907 c.c. ”. Il Tribunale non aveva considerato che l'opera realizzata era una pergotenda, retrattile e priva di ancoraggi stabili, dunque non assimilabile a una costruzione.
Neanche il cosiddetto “lamierino” di 35 cm, che serviva per avvolgere la tenda, poteva essere considerato una costruzione, poiché si tratta esclusivamente della protezione dell'avvolgitore della tenda un elemento presente in tutte le tende del condominio.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la assenza di effettiva lesione alla veduta in relazione alla sporgente copertura del rullo che avvolge la
9 tenda. L'opera presentava un impatto visivo modesto e non incideva in maniera rilevante sulla percezione dello spazio visivo disponibile. Il Tribunale aveva dato rilievo al fatto che la misura della sporgenza della copertura del motore elettrico che aziona l'avvolgimento della tenda era di 35 cm dalla parete.
Tuttavia, tale opera non comprometteva affatto visuale, della luce e dell'aria ed aveva un impatto visivo modesto e non incideva in maniera rilevante sulla percezione dello spazio visivo disponibile . Si trattava, inoltre, di una struttura smontabile.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la contradditorietà della motivazione del
Giudice di Primo grado, la quale aveva prima escluso che l'opera in esame fosse lesiva del decoro architettonico e, dall'altro, aveva, poi, concluso, per qualificarla come costruzione, che essa era “solidale con l'involucro edilizio”.
In via subordinata, nella ipotesi in cui il lamierino di
35 cm a copertura dell'avvolgibile della tenda fosse considerata costruzione in senso tecnico, gli appellanti hanno chiesto di condannare i signori Pt_1
e alla sola demolizione di quest'ultimo. Pt_2
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha lamentato la
“Errata liquidazione delle spese processuali”, entrambe le domande proposte dal condominio erano state rigettate dal Tribunale, che a veva escluso sia il pregiudizio estetico denunciato dal Condominio sia la sussistenza di un'infrazione regolamentare. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., quindi, la controparte avrebbe dovuto essere condannata a rifondere le spese, mentre la disposta compensazione non era stata neppure motivata .
10
3.2 L'appello incidentale
Con il primo motivo di appello incidentale,
l'appellante ha lamentato la “errata l'interpretazione del regolamento condominiale – errate considerazioni in diritto tra l'art. 5 del regolamento condominiale e
l'art. 1122 comma 2 c.c.”. Il Tribunale aveva sbagliato nell'interpretazione del regolamento condominiale, il quale prevedeva che la realizzazione di lavori dovesse essere assoggettata al benestare dell'assemblea. La disposizione regolamentare limitava le facoltà dei condomini, i quali potevano realizzare opere nella loro proprietà esclusiva solo previo benestare dell'assemblea, configurando delle vere e proprie obbligazioni propter rem.
Con il secondo motivo di impugnazione incidentale , il ha lamentato la “errata interpretazione CP_3 del regolamento condominiale ed omessa decisione da parte del giudice di primo grado sulla prima parte della domanda formulata dal in via CP_3 subordinata”. Non c'era alcuna prova che la richiesta per l'installazione della costruzione formulata dai coniugi all'amministratore avesse preceduto il Pt_1 compimento dell'opera.
4 la violazione dell'art. 907 c.c.
I primi 3 motivi di appello principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto volti a negare che la pergotenda possa essere considerata costruzione ai fini dell'art. 907 c.c. e sono infondati.
L'opera installata dagli appellanti ed oggetto di causa è stata così descritta dalla sentenza di primo grado, che, sul punto, non è stata censurata: “…Si tratta di una struttura contenente una tenda da sole retrattile a scorrimento orizzontale, costituita: dal
11 cassonetto/avvolgitore, protetto da lamiera ondulata;
dai binari laterali di scorrimento;
da un profilato metallico con funzione di terminale di sostegno. Essa risulta fissata (con piastre, viti e bulloni in inox) su tre lati, in particolare alla facciata principale dell'edificio, a quella laterale del vicino corpo di fabbrica avanzato e all'aggetto di un cornicione. E', altresì, presente un pluviale discendente, che convoglia le acque meteoriche in accumulo verso il condotto principale preesistente. La spo rgenza della copertura lamierata (la cui misura secondo il tecnico dei convenuti è di circa di 35 cm) si sviluppa per circa un terzo della proiezione complessiva…”.
La qualificazione del Tribunale quale fabbrica, tenuta al rispetto delle distanze di cui all'art. 907
c.c., risulta coerente con la sopra riportata descrizione e con i principi fatti propri dalla giurisprudenza dominante.
Infatti, l'opera realizzata è immobilizzata alla facciata del fabbricato e, al fine di qualificarla o meno come costruzione, è irrilevante che tale collegamento al suolo avvenga con mezzi meccanici che consentono l'asportazione del manufatto (Cass.
8691/00).
Anche la giurisprudenza dominante ha riconosciuto che i tendaggi possono costituire fabbrica rilevante ex art. 907 c.c. (ex plurimis, Cass. 16687/03 e Cass.
5618/95).
Con riferimento, poi, ad una pergotenda, si vedano
Cass. 6277/23 e Cass. 22773/19, che hanno ribadito essere ininfluente ai fini della violazione dell'art. 907
c.c. che le strutture ivi presenti fossero smontabili.
Risulta, quindi, del tutto irrilevante la questione in
12 merito al regime amministrativo della pergotenda e se questa sia opera ad edilizia libera.
Inoltre, se è vero che giurisprudenza afferma che “La violazione del diritto di veduta del proprietario di un'unità immobiliare si determina quando viene realizzata una "fabbrica", a distanza inferiore da quella prevista dalla legge, di qualsiasi materiale e forma, idonea ad ostacolare stabilmente l'eserci zio della "inspectio" e della "prospectio" nonché di godere di luce ed aria dalla veduta. (Cass. 2209/08; analogamente, Cass. 26263/18; Cass. 19429/13 e
Cass. 2209/08), è anche vero che ciò è quanto si verifica nella specie.
Infatti, non è in discussione che gli attori fossero titolari di un diritto di veduta in appiombo dal loro terrazzo;
di conseguenza, "il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino
... che, direttamente o indirettamente, pregiudichi
l'esercizio di tale suo diritto" (Cass. 955/13).
L'opera installata dagli appellanti principali lede tale diritto, come si evince dalle foto prodotte dalle parti e, in particolare, dalla foto all. 3 della perizia di parte appellante prodotta in primo grado in allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., da cui si evince che la visuale in appiombo dal terrazzo di parte appellata
è intercettata ed impedita dalla struttura ivi presente, in particolar modo, quando la tenda è aperta, mentre solo quando essa è chiusa rappresenta, per stessa ammissione dell'appellante e del suo consulente, comunque “un minimo ostacolo”
13 rispetto alla visuale perpendicolare (vs. il basso) dei proprietari della u.i. soprastante sulla proprietà privata (la terrazza) dei SI.ri (perizia Persona_2 di parte appellante, pag. 7).
Da ciò ne discende il rigetto della domanda subordinata: è l'intera struttura ancorata ed imbullonata a costituire costruzione non a distanza, mentre la copertura di lamierino indicato ne è solo una parte.
5 La violazione del regolamento CP_5
Prima di esaminare l'ultimo motivo dell'appello principale, bisogna decidere in merito ai due motivi di appello incidentale proposti dal CP_3
Essi sono infondati.
La clausola regolamentare è così formulata all'art. 5
(prod. 3 di primo grado del ): “ogni CP_3 condomino, prima di intraprendere, nei locali di sua proprietà, lavori, migliorie, che possano alterare o modificare la stabilità, l'estetica del fabbricato, fatte salve le disposizioni di legge ed i regolamenti edilizi, deve darne comunicazione all'Amministratore che, sentita l'assemblea, darà o meno il relativo benestare. Comunque, il condomino che intende eseguire lavori all'interno del proprio immobile, deve fornire all'Amministratore le autorizzazioni comunali, allegando il progetto onde consenti re allo stesso (o a un tecnico di fiducia) di valutare che tali opere non incidono sulla statica dell'edificio e che non alterino il decoro architettonico”.
In primo luogo, si osserva che quello in esame non è un regolamento contrattuale, in quanto approvato dall'assemblea a maggioranza (doc. 4 di primo grado del , che ha come contenuto una norma CP_3
14 per la tutela del decoro architettonico ex art. 1138, co. 1 c.c. In ogni caso, non si tratta di una disposizione che definisce limiti ulteriori rispetto a quelli previsti a tal fine dal c.c., tant'è che la disposizione richiama concetti generali come stabilità, estetica e decoro, senza darne una definizione più stringente di quella de l c.c. e senza, neppure indicare i parametri di riferimento ed i criteri sulla base dei quali deve essere concesso o negato il benestare dell'amministratore. Ne discende che tali criteri devono essere rinvenuti nel c.c. Lo scopo della clausola richiamata è, quindi, quello di consentire all'amministratore ed ai singoli condomini - al fine del rispetto della sicurezza e stabilità dell'edificio - di effettuare nell'interesse della collettività dei condomini le opportune verifiche e gli opportuni controlli. La valenza meramente procedimentale della disposizione, quindi, esclude che il possa agire per la riduzione in CP_3 pristino (sul punto, Cass. 10684/11 e Cass.
22596/10), tanto più che il Tribunale ha accertato , con statuizione che è passata in giudicato, che non vi è stata alcuna lesione del decoro architettonico , né, ovviamente, della stabilità ed il pieno rispetto della previsione dell'art. 1122 c.c.
Il ha sì proposto una domanda di CP_3 accertamento della violazione del regolamento, ma essa non è stata proposta in via autonoma, ma è solo incidentalmente e strumentalmente rispetto alla riduzione in pristino;
esclusa quest'ultima, viene meno l'interesse ex art. 100 c.p.c. ad una pronuncia sulla richiesta violazione del regolamento.
Ne discende la conferma della sentenza impugnata
15 6 Le spese di lite
Rimane da decidere l'ultimo motivo di appello principale che è fondato.
Le domande del sono risultate infondate. CP_3
L'art. 92 c.p.c., nella sua versione originaria, consentiva la compensazione delle spese di lite, in presenza di una parte integralmente soccombente, come nella specie, solo nel caso: a) di assoluta novità della questione trattata;
b) di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Nessuna di queste ipotesi ricorre nella specie.
Peraltro, la Corte Costituzionale (sent. 77/18) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2°, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, di disporre la compensazione delle spese di lite, in tutto o in parte, allorquando vengano alla luce nel caso concreto
''altre gravi ed eccezionali ragioni''.
Secondo la Corte Costituzionale, le ipotesi di compensazione delle spese di lite diverse dalla soccombenza reciproca (mutamento di giurisprudenza e novità assoluta della questione) sono legate da una comune ratio. In entrambe le ipotesi tipizzate dal legislatore, vi è il “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”, che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite” medesima. In entrambi i casi, quindi, vi è, in sostanza, una alterazione dei termini originari della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
16 In altri termini, ciò che accomuna le ipotesi di compensazione delle spese di lite è l'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte, che abbia confidato in una ragionevole chance di successo, frustrata dalla sopravvenienza di circostanze inattese e imprevedibili.
A seguito dell'intervento del Giudice delle leggi, quindi, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite anche nel caso di ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza (anche fattuale, a differenza del testo originario della riforma del 2014) atipiche, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
Ne discende che non più è giustificabile la compensazione delle spese di lite alla luce della
“peculiarità della controversia”, con conseguente applicazione dell'art. 91 c.p.c. (con liquidazione che tiene conto dei parametri medi, salvo che per l'istruttoria di appello, sul valore come da sentenza di primo grado).
PQM
In accoglimento dell'ultimo motivo di appello proposto da e ed in Parte_1 Parte_2 parziale riforma della sentenza del Tribunale della
Spezia n. 616/2024, pubblicata il 30 agosto 2024 ;
Condanna il in Controparte_3 Controparte_3 [...]
a rifondere a e CP_3 Parte_1 Parte_2 le spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida, in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
17 condanna e a rifondere Parte_1 Parte_2
a e le spese di lite del CP_1 Controparte_2 giudizio di appello, che liquida in euro 4.237,00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
condanna il condominio in CP_3 Controparte_3 [...]
a rifondere a e CP_3 Parte_1 Parte_2 le spese di lite del giudizio di appello, che liquida in euro 4.237,00 per compensi, oltre spese generali al
15% e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante CP_3
di un ulteriore importo a
[...] CP_3 CP_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater dpr 115/02.
Genova 24 settembre 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
e rappresentati Parte_1 Parte_2 dall'avv. Manuele Micocci come da mandato allegato telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTI
CONTRO
e rappresentati CP_1 Controparte_2 dall'avv. Luca Damian, per procura allegata alla comparsa di costituzione di appello .
APPELLATI
E CONTRO
, Controparte_3 in persona dell'amministratore pro tempore, difesa ed assistita dall'avv. Giancarlo Rossetti, come da procura allegata alla comparsa di appello .
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “1. In via principale, • riformare integralmente la sentenza n. 616/2024 del Tribunale di La Spezia, pubblicata il 30 agosto
1 2024; • accertare e dichiarare che la struttura oggetto di causa (pergotenda) non costituisce
“costruzione” ai sensi dell'art. 907 c.c., né determina violazione delle distanze legali dalle vedute di cui sono titolari gli appellati e CP_1
• rigettare integralmente la domanda CP_2 attorea proposta da e in primo grado;
CP_1 CP_2
• rigettare integralmente ogni domanda proposta dal attore nella causa riunita;
Controparte_3
• conseguentemente, revocare l'ordine di demolizione disposto dal primo giudice e ogni altro effetto pregiudizievole derivante dalla sentenza impugnata.
2. In via subordinata ed eventuale, • qualora si ritenesse comunque integrata la violazione dell'art. 907 c.c. limitatamente alla sporgenza metallica di circa 35 cm posta a protezione del motore elettrico, ordinare – in luogo della demolizione integrale della pergotenda – la sola rimozione di detto elemento metallico, con integrale rigetto della domanda attorea per il resto.
3. Quanto alle spese, • condannare i SIg.ri CP_1
e alla rifusione in favore degli appellanti CP_2 delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.; • riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese tra il
e i SIg.ri e Controparte_3 Pt_1 Pt_2 condannando il alla rifusione delle CP_3 spese del primo grado in favore degli odierni appellanti. In ogni caso, l'eventuale accoglimento della subordinata proposta dagli appellanti non si tradurrebbe in un ampliamento del thema decidendum, ma in una rimodulazione del petitum
2 volta a rendere la misura eventualmente adottata più proporzionata e meno invasiva, nel rispetto dei principi di economia processuale e adeguatezza della tutela costituzionalmente garantiti. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e istanza istruttoria già proposta, ivi compresa quella di
C.T.U. tecnico-edilizia, come già formulata nell'atto di appello e reiterata nelle presenti note”.
PER IL : “Voglia la Corte di Appello CP_3 adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarate preliminarmente inammissibili le domande nuove proposte in sede di appello da parte degli appellanti e Parte_1 Parte_2
, In via di appello incide ntale Per tutti i
[...] motivi meglio esposti in atti, Riformare la sentenza
n. 616/2024 emessa in data 30.08.2024 dal
Tribunale della Spezia, Giudice dott. Di Roberto, nella causa iscritta al n. 200/220 RG (e in quella riunita di cui al n. 1014/2020 RG) nella parte in cui afferma che il regolamento contrattuale all'art.
5 (doc. C – all. n. 3) nulla aggiungerebbe a quanto disposto dal secondo comma dell'art.1122 c.c. e, quindi, non assumerebbe rilevanza decisiva e nella parte in cui afferma che la clausola regolamentale
è generica, accertando l'avvenuta violazione da parte degli odierni appellanti delle disposizioni dell'art. 5 del regolamento condominiale e così
l'illegittimità di quanto realizzato. Condannare, di conseguenza, parti appellanti alla demolizione dell'opera realizzata, con riforma della sentenza n.
616/2024 del Tribunale della Spezia nella parte in cui rigetta la domanda formulata in via subordinata dal nell'atto introduttivo CP_3
3 del giudizio in primo grado e che si riporta.
“Riconoscere e dichiarare l'avvenuta violazione da parte dei convenuti delle disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento condominiale nelle fasi che hanno riguardato l'installazione della contestata struttura a copertura della terrazza di loro proprietà; struttura che ha comportato, senza la preventiva richiesta assembleare, una lesione al decoro architettonico del fabbricato. Accertato pertanto l'illegittimità di quanto realizzato, anche per la violazione degli obblighi assunti con il citato regolamento, Condannare i convenuti, odierni appellanti, a demolire, a loro cura e spese, entro un determinato e breve termine da indicarsi in sentenza, l'opera realizzato a copertura del terrazzo di loro proprietà ed ancorato alla facciata ed alle murature perimetrali del fabbricato, ripristinando il fabbricato condominiale come esistente prima dell'esecuzione dei lavori di costruzione della struttura/tettoia eseguita”. In via di appello incidentale, in via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale, per tutti i motivi meglio esposti in atti, Riformare la sentenza n.
616/2024 emessa in data 30.08.2024 dal
Tribunale della Spezia, Giudice dott. Di Roberto, nella causa iscritta al n. 200/220 RG (e in quella riunita di cui al n. 1014/2020 RG) nella parte in cui non viene riconosciuta l'avvenuta violazione del regolamento di all'art. 5 (doc. C – all. CP_3
n. 3) e nella parte in cui il Giudice di primo grado omette di decidere sulla domanda formulata dal
in via subordinata, affermando, CP_3
4 semplicemente, che il regolamento contrattuale all'art. 5 nulla aggiungerebbe a quanto disposto dal secondo comma dell'art.1122 c.c.. Si riporta la domanda del formulata in primo grado: CP_3
“Riconoscere e dichiarare l'avvenuta violazione da parte dei convenuti delle disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento condominiale nelle fasi che hanno riguardato l'installazione della contestata struttura a copertura della terrazza di loro proprietà” Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio. In via ulteriormente subordinata Per tutti i motivi meglio esposti in atti, Respingere l'appello principale formulato dal sig. e dalla sig.ra Parte_3 Pt_2 avverso la sentenza n. 616/2024 emessa
[...] in data 30.08.2024 dal Tribunale della Spezia, nella parte in cui viene richiesta la riforma della statuizione delle spese, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui vengono compensate le spese di lite nei rapporti tra il condominio attore nella causa riunita e e Pt_1
In tale ultima ipotesi con vittoria di spese Pt_2 del secondo grado di giudizio
PER E “Piaccia CP_1 Controparte_2 all'Ill.mo Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza: Nel merito Preliminarmente dichiarate inammissibili le domande anche in via subordinata proposte in sede di appello e mai presentate nel giudizio di primo grado, Rigettare
l'appello proposto per tutte le ragioni indicate in atto di costituzione e che qui si intendono ritrascritte e confermare la sentenza n 616/2024 del Tribunale della Spezia. Con vittoria di spese,
5 diritti ed onorari relativi al presente giudizio”
Parole chiave: fabbrica ex art. 907 c.c. – violazione regolamento condominiale riduzione in pristino.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
(poi deceduto ed al quale sono Persona_1 subentrati, nel presente giudizio, quali eredi,
e e CP_1 Controparte_2 CP_1 hanno citato in giudizio, innanzi al Tribunale della
Spezia, e ed hanno Parte_1 Parte_2 sostenuto:
• di essere proprietari di un appartamento sito all'ultimo piano del Controparte_3
• che i convenuti erano proprietari dell'appartamento sottostante;
• che i sig.ri e avevano installato, sul Pt_1 Pt_2 loro terrazzo, una tenda parasole, ad un metro dalla finestra degli attori;
• che l'opera era stata realizzata in violazione del regolamento condominiale, che prevedeva la comunicazione obbligatoria di ogni intervento realizzato sulla facciata ed il benestare degli organi del condominio, violava le distanze dal terrazzo di loro proprietà, in quanto costituiva a tutti gli effetti una costruzione, e ledeva il decoro architettonico del CP_3
Gli attori hanno, quindi, chiesto la condanna dei convenuti alla demolizione dell'opera realizzata.
La causa è stata iscritta al RG 200/20.
A tale giudizio, è stato riunito quello RG 1014/20, che ha visto come parte attrice il Controparte_3 che ha citato in giudizio i medesimi sig.ri e Pt_1 ed ha chiesto di rimuovere il medesimo Pt_2
6 manufatto, in quanto lesivo del decoro architettonico e realizzato in violazione dal regolamento condominiale.
In entrambi i giudizi, i convenuti si sono costituiti ed hanno chiesto di respingere le domande proposte nei loro confronti.
Con provvedimento del 12 novembre 2020, il Giudice ha disposto la riunione dei due giudizi.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza n. 616 del 29 agosto 2024, pubblicata il 30 agosto del 2024 , che, in dispositivo, ha così statuito: “in accoglimento della domanda formulata in via principale da e CP_1 CP_2 dichiara l'illegittimità dell'opera oggetto di causa, realizzata dai convenuti a distanza inferiore a quella prevista dall'art 907 c.c. dalla sovrastante finestra degli attori;
condannando per l'effetto e Pt_1 Pt_2
a demolire tale opera, ripristinando il fabbricato come esistente in precedenza;
rigetta le domande formulate dal condominio, attore nella causa riunita;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese processual i sostenute da e liquidate in 284,00 euro CP_1 CP_2 per esborsi e 4.000,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge;
dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra il condominio attore nel la causa riunita e e . Pt_1 Pt_2
Il Tribunale, dopo avere escluso che l'opera realizzata violasse il decoro architettonico condominiale, ha sostenuto che, dalla lettura del verbale assembleare del giorno 28.10.2019 , risultava che gli attori avevano formulato una richiesta all'amministratore in merito all'installazione della
7 tenda, cui l'amministratore aveva risposto assentendo l'intervento, purchè l'opera fosse conforme alle tende già presenti nel palazzo. In ogni caso, la clausola del regolamento contrattuale in esame era generica, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell'art. 1122 c.c., per cui essa non poteva assumere rilevanza di per sé decisiva ai fini dell'accoglimento della domanda. In sostanza, la valutazione della legittimità dell'intervento era rimessa alla disciplina codicistica, che non risultava violata.
Di conseguenza, il Tribunale ha respinto le domande proposte dal CP_3
La sentenza ha, poi, accertato che l'opera violava l'art. 907 c.c., in quanto essa era costruzione a tutti gli effetti, dovendosi ricondurre a tale categoria ogni manufatto “di qualsiasi forma o destinazione che ostacoli la veduta, ivi comprendendosi ogni opera che abbia il carattere della stabilità e una certa consistenza, pur difettando di una propria individualità e rappresentando un semplice accessorio del fabbricato”.
L'opera era stabile, considerato che essa era
“solidale con l'involucro edilizio” e, comunque, non facilmente rimovibile e dotata di una minima consistenza, tenuto conto della sporgenza della copertura del motore elettrico che aziona l'avvolgimento della tenda, di almeno 35 cm dalla parete. Su queste basi, il Tribunale ha accolto la domanda proposta dai sig.ri Pt_1
Infine, in merito alle spese di lite, la sentenza ha applicato l'art. 91 c.p.c. nei rapporti tra i convenuti e mentre le ha compensate nei rapporti CP_4
8 tra il condominio ed i convenuti “stante la peculiarità della fattispecie”.
2 Il giudizio di appello.
I sig.ri e hanno impugnato la sentenza Pt_1 Pt_2 in esame ed hanno chiesto, in riforma del provvedimento, di respingere le domande proposte nei loro confronti.
Mentre i sig.ri e hanno chiesto di CP_2 CP_1 confermare la sentenza di primo grado , il CP_3 ha chiesto di respingere l'appello principale e, in via subordinata, di riformare in parte qua la sentenza, riconoscendo che l'opera violava il regolamento condominiale.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 24 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
3.1 L'appello principale
Con il primo motivo, gli appellanti hanno lamentato la “Erronea qualificazione dell'opera come
“costruzione” ai sensi dell'art. 907 c.c. ”. Il Tribunale non aveva considerato che l'opera realizzata era una pergotenda, retrattile e priva di ancoraggi stabili, dunque non assimilabile a una costruzione.
Neanche il cosiddetto “lamierino” di 35 cm, che serviva per avvolgere la tenda, poteva essere considerato una costruzione, poiché si tratta esclusivamente della protezione dell'avvolgitore della tenda un elemento presente in tutte le tende del condominio.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la assenza di effettiva lesione alla veduta in relazione alla sporgente copertura del rullo che avvolge la
9 tenda. L'opera presentava un impatto visivo modesto e non incideva in maniera rilevante sulla percezione dello spazio visivo disponibile. Il Tribunale aveva dato rilievo al fatto che la misura della sporgenza della copertura del motore elettrico che aziona l'avvolgimento della tenda era di 35 cm dalla parete.
Tuttavia, tale opera non comprometteva affatto visuale, della luce e dell'aria ed aveva un impatto visivo modesto e non incideva in maniera rilevante sulla percezione dello spazio visivo disponibile . Si trattava, inoltre, di una struttura smontabile.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la contradditorietà della motivazione del
Giudice di Primo grado, la quale aveva prima escluso che l'opera in esame fosse lesiva del decoro architettonico e, dall'altro, aveva, poi, concluso, per qualificarla come costruzione, che essa era “solidale con l'involucro edilizio”.
In via subordinata, nella ipotesi in cui il lamierino di
35 cm a copertura dell'avvolgibile della tenda fosse considerata costruzione in senso tecnico, gli appellanti hanno chiesto di condannare i signori Pt_1
e alla sola demolizione di quest'ultimo. Pt_2
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha lamentato la
“Errata liquidazione delle spese processuali”, entrambe le domande proposte dal condominio erano state rigettate dal Tribunale, che a veva escluso sia il pregiudizio estetico denunciato dal Condominio sia la sussistenza di un'infrazione regolamentare. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., quindi, la controparte avrebbe dovuto essere condannata a rifondere le spese, mentre la disposta compensazione non era stata neppure motivata .
10
3.2 L'appello incidentale
Con il primo motivo di appello incidentale,
l'appellante ha lamentato la “errata l'interpretazione del regolamento condominiale – errate considerazioni in diritto tra l'art. 5 del regolamento condominiale e
l'art. 1122 comma 2 c.c.”. Il Tribunale aveva sbagliato nell'interpretazione del regolamento condominiale, il quale prevedeva che la realizzazione di lavori dovesse essere assoggettata al benestare dell'assemblea. La disposizione regolamentare limitava le facoltà dei condomini, i quali potevano realizzare opere nella loro proprietà esclusiva solo previo benestare dell'assemblea, configurando delle vere e proprie obbligazioni propter rem.
Con il secondo motivo di impugnazione incidentale , il ha lamentato la “errata interpretazione CP_3 del regolamento condominiale ed omessa decisione da parte del giudice di primo grado sulla prima parte della domanda formulata dal in via CP_3 subordinata”. Non c'era alcuna prova che la richiesta per l'installazione della costruzione formulata dai coniugi all'amministratore avesse preceduto il Pt_1 compimento dell'opera.
4 la violazione dell'art. 907 c.c.
I primi 3 motivi di appello principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto volti a negare che la pergotenda possa essere considerata costruzione ai fini dell'art. 907 c.c. e sono infondati.
L'opera installata dagli appellanti ed oggetto di causa è stata così descritta dalla sentenza di primo grado, che, sul punto, non è stata censurata: “…Si tratta di una struttura contenente una tenda da sole retrattile a scorrimento orizzontale, costituita: dal
11 cassonetto/avvolgitore, protetto da lamiera ondulata;
dai binari laterali di scorrimento;
da un profilato metallico con funzione di terminale di sostegno. Essa risulta fissata (con piastre, viti e bulloni in inox) su tre lati, in particolare alla facciata principale dell'edificio, a quella laterale del vicino corpo di fabbrica avanzato e all'aggetto di un cornicione. E', altresì, presente un pluviale discendente, che convoglia le acque meteoriche in accumulo verso il condotto principale preesistente. La spo rgenza della copertura lamierata (la cui misura secondo il tecnico dei convenuti è di circa di 35 cm) si sviluppa per circa un terzo della proiezione complessiva…”.
La qualificazione del Tribunale quale fabbrica, tenuta al rispetto delle distanze di cui all'art. 907
c.c., risulta coerente con la sopra riportata descrizione e con i principi fatti propri dalla giurisprudenza dominante.
Infatti, l'opera realizzata è immobilizzata alla facciata del fabbricato e, al fine di qualificarla o meno come costruzione, è irrilevante che tale collegamento al suolo avvenga con mezzi meccanici che consentono l'asportazione del manufatto (Cass.
8691/00).
Anche la giurisprudenza dominante ha riconosciuto che i tendaggi possono costituire fabbrica rilevante ex art. 907 c.c. (ex plurimis, Cass. 16687/03 e Cass.
5618/95).
Con riferimento, poi, ad una pergotenda, si vedano
Cass. 6277/23 e Cass. 22773/19, che hanno ribadito essere ininfluente ai fini della violazione dell'art. 907
c.c. che le strutture ivi presenti fossero smontabili.
Risulta, quindi, del tutto irrilevante la questione in
12 merito al regime amministrativo della pergotenda e se questa sia opera ad edilizia libera.
Inoltre, se è vero che giurisprudenza afferma che “La violazione del diritto di veduta del proprietario di un'unità immobiliare si determina quando viene realizzata una "fabbrica", a distanza inferiore da quella prevista dalla legge, di qualsiasi materiale e forma, idonea ad ostacolare stabilmente l'eserci zio della "inspectio" e della "prospectio" nonché di godere di luce ed aria dalla veduta. (Cass. 2209/08; analogamente, Cass. 26263/18; Cass. 19429/13 e
Cass. 2209/08), è anche vero che ciò è quanto si verifica nella specie.
Infatti, non è in discussione che gli attori fossero titolari di un diritto di veduta in appiombo dal loro terrazzo;
di conseguenza, "il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino
... che, direttamente o indirettamente, pregiudichi
l'esercizio di tale suo diritto" (Cass. 955/13).
L'opera installata dagli appellanti principali lede tale diritto, come si evince dalle foto prodotte dalle parti e, in particolare, dalla foto all. 3 della perizia di parte appellante prodotta in primo grado in allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., da cui si evince che la visuale in appiombo dal terrazzo di parte appellata
è intercettata ed impedita dalla struttura ivi presente, in particolar modo, quando la tenda è aperta, mentre solo quando essa è chiusa rappresenta, per stessa ammissione dell'appellante e del suo consulente, comunque “un minimo ostacolo”
13 rispetto alla visuale perpendicolare (vs. il basso) dei proprietari della u.i. soprastante sulla proprietà privata (la terrazza) dei SI.ri (perizia Persona_2 di parte appellante, pag. 7).
Da ciò ne discende il rigetto della domanda subordinata: è l'intera struttura ancorata ed imbullonata a costituire costruzione non a distanza, mentre la copertura di lamierino indicato ne è solo una parte.
5 La violazione del regolamento CP_5
Prima di esaminare l'ultimo motivo dell'appello principale, bisogna decidere in merito ai due motivi di appello incidentale proposti dal CP_3
Essi sono infondati.
La clausola regolamentare è così formulata all'art. 5
(prod. 3 di primo grado del ): “ogni CP_3 condomino, prima di intraprendere, nei locali di sua proprietà, lavori, migliorie, che possano alterare o modificare la stabilità, l'estetica del fabbricato, fatte salve le disposizioni di legge ed i regolamenti edilizi, deve darne comunicazione all'Amministratore che, sentita l'assemblea, darà o meno il relativo benestare. Comunque, il condomino che intende eseguire lavori all'interno del proprio immobile, deve fornire all'Amministratore le autorizzazioni comunali, allegando il progetto onde consenti re allo stesso (o a un tecnico di fiducia) di valutare che tali opere non incidono sulla statica dell'edificio e che non alterino il decoro architettonico”.
In primo luogo, si osserva che quello in esame non è un regolamento contrattuale, in quanto approvato dall'assemblea a maggioranza (doc. 4 di primo grado del , che ha come contenuto una norma CP_3
14 per la tutela del decoro architettonico ex art. 1138, co. 1 c.c. In ogni caso, non si tratta di una disposizione che definisce limiti ulteriori rispetto a quelli previsti a tal fine dal c.c., tant'è che la disposizione richiama concetti generali come stabilità, estetica e decoro, senza darne una definizione più stringente di quella de l c.c. e senza, neppure indicare i parametri di riferimento ed i criteri sulla base dei quali deve essere concesso o negato il benestare dell'amministratore. Ne discende che tali criteri devono essere rinvenuti nel c.c. Lo scopo della clausola richiamata è, quindi, quello di consentire all'amministratore ed ai singoli condomini - al fine del rispetto della sicurezza e stabilità dell'edificio - di effettuare nell'interesse della collettività dei condomini le opportune verifiche e gli opportuni controlli. La valenza meramente procedimentale della disposizione, quindi, esclude che il possa agire per la riduzione in CP_3 pristino (sul punto, Cass. 10684/11 e Cass.
22596/10), tanto più che il Tribunale ha accertato , con statuizione che è passata in giudicato, che non vi è stata alcuna lesione del decoro architettonico , né, ovviamente, della stabilità ed il pieno rispetto della previsione dell'art. 1122 c.c.
Il ha sì proposto una domanda di CP_3 accertamento della violazione del regolamento, ma essa non è stata proposta in via autonoma, ma è solo incidentalmente e strumentalmente rispetto alla riduzione in pristino;
esclusa quest'ultima, viene meno l'interesse ex art. 100 c.p.c. ad una pronuncia sulla richiesta violazione del regolamento.
Ne discende la conferma della sentenza impugnata
15 6 Le spese di lite
Rimane da decidere l'ultimo motivo di appello principale che è fondato.
Le domande del sono risultate infondate. CP_3
L'art. 92 c.p.c., nella sua versione originaria, consentiva la compensazione delle spese di lite, in presenza di una parte integralmente soccombente, come nella specie, solo nel caso: a) di assoluta novità della questione trattata;
b) di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Nessuna di queste ipotesi ricorre nella specie.
Peraltro, la Corte Costituzionale (sent. 77/18) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2°, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, di disporre la compensazione delle spese di lite, in tutto o in parte, allorquando vengano alla luce nel caso concreto
''altre gravi ed eccezionali ragioni''.
Secondo la Corte Costituzionale, le ipotesi di compensazione delle spese di lite diverse dalla soccombenza reciproca (mutamento di giurisprudenza e novità assoluta della questione) sono legate da una comune ratio. In entrambe le ipotesi tipizzate dal legislatore, vi è il “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”, che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite” medesima. In entrambi i casi, quindi, vi è, in sostanza, una alterazione dei termini originari della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
16 In altri termini, ciò che accomuna le ipotesi di compensazione delle spese di lite è l'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte, che abbia confidato in una ragionevole chance di successo, frustrata dalla sopravvenienza di circostanze inattese e imprevedibili.
A seguito dell'intervento del Giudice delle leggi, quindi, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite anche nel caso di ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza (anche fattuale, a differenza del testo originario della riforma del 2014) atipiche, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
Ne discende che non più è giustificabile la compensazione delle spese di lite alla luce della
“peculiarità della controversia”, con conseguente applicazione dell'art. 91 c.p.c. (con liquidazione che tiene conto dei parametri medi, salvo che per l'istruttoria di appello, sul valore come da sentenza di primo grado).
PQM
In accoglimento dell'ultimo motivo di appello proposto da e ed in Parte_1 Parte_2 parziale riforma della sentenza del Tribunale della
Spezia n. 616/2024, pubblicata il 30 agosto 2024 ;
Condanna il in Controparte_3 Controparte_3 [...]
a rifondere a e CP_3 Parte_1 Parte_2 le spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida, in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
17 condanna e a rifondere Parte_1 Parte_2
a e le spese di lite del CP_1 Controparte_2 giudizio di appello, che liquida in euro 4.237,00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
condanna il condominio in CP_3 Controparte_3 [...]
a rifondere a e CP_3 Parte_1 Parte_2 le spese di lite del giudizio di appello, che liquida in euro 4.237,00 per compensi, oltre spese generali al
15% e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante CP_3
di un ulteriore importo a
[...] CP_3 CP_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater dpr 115/02.
Genova 24 settembre 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
18