Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 370/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 7.06.2023, promossa da:
((C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Lorenzo Durano;
APPELLANTE
CONTRO
(cod. fis.: ) e Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(cod. fis. : ), rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_2 dagli Avv.ti Gaetano Sansone e D'Amico Mariagiovanna Rita;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
“Con ricorso per decreto ingiuntivo del 9.12.2015 i Sig.ri
[...]
e chiedevano al Tribunale la condanna del CP_1 CP_2
comune di al pagamento della somma di € 30.965,26 a Parte_1
titolo di indennità di occupazione dei suoli di loro proprietà sottoposti ad occupazione d'urgenza dal mese di dicembre 2011 a quello di dicembre 2015. Il tribunale di Brindisi emetteva decreto ingiuntivo n.
1515/2015 dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del
11.12.2016.
Con successivo ricorso per decreto ingiuntivo del 3.4.2017 i sig.ri e chiedevano al Tribunale la condanna del CP_2 CP_1 Parte_1
al pagamento della ulteriore somma di euro 10.111,00
[...]
dovuta a titolo di indennità di occupazione dei medesimi suoli per tutto l'anno 2016 e per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017.
I decreti ingiuntivi emessi rispettivamente in data 18.12.2015 ( D.I. n.
1515/2015) e 12.4.2017 ( D.I. n. 609/217) venivano entrambi opposti dal innanzi al Tribunale di Brindisi. Parte_1
Disposta la riunione innanzi lo stesso giudice dei procedimenti n.
3018/17 R.G. e 859/16 RG, stante la connessione oggettiva e soggettiva, la causa veniva rimessa in decisione nel corso dell'udienza del 2/7/2020 tenutasi nella forma della trattazione scritta ( ex art 83 comma 7 DL n. 18/2020), con assegnazione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c.
In fatto si osserva che il comune di al fine di realizzare Parte_1
alcune opere pubbliche (realizzazione di due rotatorie presso l'incrocio sulla ex SS 16 in via San Vito -Santa Sabina ed in via Ostuni
– Santa Sabina e relativa strada di collegamento) con determina del
25.5.2011 ha attivato la procedura espropriativa per l'acquisizione di un terreno in proprietà dei ricorrenti sito in ed esteso Parte_1
mq.2761, distinto nel catasto terreni foglio 39 part.148.
A seguito della dichiarazione di pubblica utilità, ritenuta altresì la particolare urgenza dell'opera, il responsabile dell'Ufficio espropri con determina nr. 280 del 23.9.2011 autorizzava il Comune a procedere all'occupazione in via d'urgenza del terreno in oggetto ed in data 16.12.2011 avveniva l'immissione in possesso.
I sig.ri e odierni opposti Controparte_1 CP_2
dichiaravano di non accettare l'indennità di esproprio proposta dal comune e di volersi avvalere del procedimento di determinazione dell'indennità ex art 21, comma 2 e ss D.P.R. 327/2011. Veniva pertanto nominato il collegio tecnico previsto dalla citata norma, che con perizia tecnico estimativa determinava nella misura di euro
91.000,00 l'indennità definitiva di espropriazione dovuta ai proprietari, indennità che veniva dagli stessi accettata con nota del 25 ottobre 2013.
Tuttavia stante il mancato riscontro da parte del comune di Parte_1
e poiché nessuna opposizione alla perizia tecnica estimativa veniva fatta nei termini di legge, essendo la stessa divenuta definitiva ex art. 21 e ss. D.P.R. 327/2001, gli istanti con atto stragiudiziale notificato il 6.11.2015 costituivano formalmente in mora il comune per il pagamento della indennità di occupazione maturata.
Gli istanti in data 9.12.2015 depositavano quindi ricorso per decreto ingiuntivo con il quale chiedevano il pagamento dell'indennità di occupazione maturata, sulla base dei parametri previsti dal comma 5 dell'art 22 bis T.U. (per ogni anno 1/12 di quanto dovuto per l'esproprio dell'area, e per ogni mese o frazione di mese 1/12 dell'indennità annua di occupazione), ciò con riferimento al periodo tra dicembre 2011 e a tutto il 2015.
Con separato ricorso per decreto ingiuntivo gli istanti chiedevano il riconoscimento dell'indennità di occupazione anche per l'anno 2016
e per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017.
Nelle more essendo scaduto in data 12.8.2016 il termine quinquennale previsto dalla dichiarazione di p.u. dell'opera, senza che il di Pt_1
avesse emesso il decreto di esproprio, (ed essendo ormai Parte_1
avvenuta la trasformazione irreversibile dell'area) i proprietari si riservavano di dare corso alla procedura di acquisizione sanante ex art 42 bis t.u. con conseguente obbligo del comune di corrispondere il risarcimento integrale del danno in luogo della indennità di espropriazione.
Con separati atti di opposizione ai decreti ingiuntivi menzionati il ha rilevato che: Parte_1
- i Sig.ri non avevano maturato alcun diritto a Parte_2
percepire la indennità di espropriazione, non essendo stata pronunciata la espropriazione nei loro confronti.
- che i procedimenti di espropriazione e di occupazione di urgenza pur se collegati tra loro sono del tutto autonomi e distinti, così come autonomi e distinti sono i procedimenti per la determinazione e liquidazione delle diverse indennità (di occupazione di urgenza e di espropriazione);
- che la perizia del Collegio Tecnico di cui all'art 21 del D.P.R. n.
327/2001 riguarda esclusivamente la indennità di esproprio, senza alcuna rilevanza (se non in termini di riferimento valutativo) sul diverso procedimento per la determinazione dell'indennità di occupazione (con riferimento alla quale non è previsto il collegio tecnico).
- Infine ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Brindisi a decidere in ordine alla determinazione, liquidazione e pagamento della indennità di occupazione di urgenza, in quanto affidata alla competenza esclusiva della Corte di Appello in unico grado ( ai sensi dell'art 54 D.P.R. n. 327/2001 come integrato e modificato dall'art. 29 del D.Lg.s. n. 150/2011)
- In secondo luogo ha eccepito con espresso riferimento alla domanda avanzata per ottenere la indennità di occupazione per il periodo di legittima occupazione da parte della P.A. (dal 1.1.2016 all'11.8.2016) la competenza esclusiva della corte di Appello in unico grado, stante la perdita di efficacia della perizia di stima ex art 21 D.P.R. 327/2001 posta a base del decreto ingiuntivo opposto;
- Con riferimento al periodo di occupazione illecita (dal 12.8.2016 all'aprile 2017) la predetta prova scritta non avrebbe comunque alcun valore, atteso che ai convenuti non spetta alcuna indennità di occupazione, ma al più un eventuale risarcimento del danno ai sensi dell'art 42 bis Dpr 327/2001 a seguito dell'emissione di un provvedimento di acquisizione sanante da parte della P.A..”
Con sentenza in data 2.11.2020 il Tribunale ha così disposto:
“- rigetta l'opposizione proposta dal avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1515/2015;
- Accoglie parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
609/2017 emesso dal Tribunale di Brindisi il 13.4.2017 e per l'effetto ridetermina la somma dovuta dal in favore delle Parte_1
parti opposte e a titolo di indennità Controparte_1 CP_2
di occupazione dal 1.8.2016 al 12.8.2016 in euro 5056,00, oltre interessi legali dalla domanda.
- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riferimento alla domanda riguardante il pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione illegittima successivo al 12.8.2016.
- Le spese del giudizio si liquidano in favore delle parti opposte, in complessivi euro 7.254,00 per onorari (di cui euro 1620,00 per fase studio;
euro 1147,00 per la fase introduttiva;
euro 1720,00 per istruttoria;
euro 2767,00 per la fase decisoria), oltre i.v.a., c.p.a. 15
% per spese generali.”
In particolare, il primo giudice ha ritenuto, per quanto ancora rileva in questa sede, che “l'indennità di occupazione legislativamente calcolata (ex artt. 22 bis comma 4 e 50 TU) sulla base dell'indennità di esproprio, nella specie determinata del collegio tecnico estimativo, risulta certa liquida ed esigibile anno per anno e pertanto azionabile mediante l'ingiunzione di pagamento emessa dal tribunale. Tale liquidazione deriva infatti da un accordo di natura negoziale quale quello previsto dall'art 21 dpr 2001, n. 327 demandato al Collegio tecnico-estimativo con la partecipazione del privato. Tale determinazione esula dalla competenza esclusiva della Corte di
Appello che concerne le controversie in materia di opposizioni avverso le determinazioni di stima effettuate dalla P.A di cui all' art
54 dpr 327/2001”. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione.
[...]
Hanno resistito in giudizio e concludendo per il rigetto CP_1 CP_2 dell'appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame il deduce la “nullità della Pt_1 sentenza per omessa motivazione in violazione dell'art. 132 comma 2
n. 4 c.p.c.”
In particolare, sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe ignorato le argomentazioni, riproposte dal poste a fondamento di altra Pt_1
sentenza dello stesso Tribunale, emessa in un giudizio fra le medesime parti, che ha ritenuto che in difetto di pronunzia del decreto di espropriazione, come nella fattispecie, la determinazione assunta dal
Collegio Tecnico estimativo ex art. 21 D.P.R. n. 327/2001 nell'ambito dell'avviato procedimento di espropriazione (e, quindi, endoprocedimentale), non conserva alcun valore, restando lettera morta.
Il motivo è infondato.
Invero nell'altro giudizio gli opposti avevano richiesto, sempre con ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento da parte del Pt_1 dell'indennità di espropriazione, che in effetti non può essere corrisposta in mancanza del decreto di espropriazione (Cass. n.
11261/2016).
Diversamente l'indennità di occupazione, oggetto del presente giudizio, è dovuta comunque, prescindendo dall'evento giuridico ablatorio del diritto di proprietà del privato sull'immobile
(espropriazione formale, cessione volontaria, ovvero occupazione acquisitiva), e va liquidata con riferimento all'indennità per la sua
(eventuale) formale espropriazione (Cass. n. 3395/2004, in motivazione;
Cass. n. 25162/2024). Sicché ai fini di tale liquidazione resta evidentemente ferma, nel caso di specie, l'efficacia della determinazione assunta dal Collegio
Tecnico estimativo.
Dunque, le argomentazioni poste a sostegno dell'altra sentenza richiamata dall'appellante non sono pertinenti nel presente giudizio.
Col secondo articolato motivo si censura la tesi, sostenuta dal
Tribunale, secondo cui la determinazione del Collegio Tecnico ex art. 21 D.P.R. n. 327/2001, pur in difetto di un decreto di esproprio (e, quindi, senza che possa ritenersi maturato alcun diritto a percepire una indennità di esproprio da parte dei proprietari, che tali rimangono) conserverebbe comunque validità ed efficacia, facendo assumere natura di credito certo, liquido ed esigibile alla indennità di occupazione di urgenza.
Parimenti destituita di fondamento, secondo il sarebbe la tesi Pt_1
esposta in sentenza secondo cui la competenza in unico grado della
Corte di Appello concerne solo le controversie in materia di opposizioni avverso le determinazioni di stima effettuate dalla P.A. di cui all'art. 54 dpr 327/2001.
Il motivo è infondato.
Si è già detto, invero, come la determinazione del Collegio Tecnico ex art. 21 D.P.R. n. 327/2001 rimane efficace, ai fini della liquidazione dell'indennità di occupazione, anche in difetto di un decreto di esproprio.
Nella fattispecie, poi, essendo già stata determinata l'indennità di espropriazione, non sussiste la competenza in unico grado della Corte di Appello per la mera condanna al pagamento dell'indennità di occupazione con riferimento alla predetta indennità di espropriazione.
Con il terzo motivo si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le opposizioni proposte dal Parte_1
dichiarando la incompetenza del Tribunale a decidere una controversia avente ad oggetto la determinazione, liquidazione e pagamento della indennità di occupazione di urgenza e, per lo effetto, revocare gli opposti Decreti ingiuntivi n. 1515/2015 e n. 609/2017.
Il motivo è assorbito dal rigetto della precedente censura. L'appello va pertanto rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 7.3.2015
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)