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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1524/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto proposta
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], E , nato a [...] Parte_2
del Greco (Na) il 16.10.1961 (C.F. ) ed ivi residente a[...]
Comunale n. 1, entrambi elettivamente domiciliati in Torre del Greco (Na) alla via Misericordia n. 9 presso lo studio dell'avv. Luigi de Vivo (C.F. ), dal quale sono rappresentati C.F._3
e difesi, giusta procure su fogli separati allegati al ricorso (per le comunicazioni: fax n.081-8823264; indirizzo di p.e.c. ) Email_1
RICORRENTI
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 13.01.2025, in sostituzione dell'udienza cartolare del 14.03.2025, il procuratore dei ricorrenti sigg.ri e Parte_1 Pt_2
, “si riporta al ricorso introduttivo, di cui chiede l'accoglimento con integrale conferma dei
[...]
patti ivi contenuti, che di seguito si riportano: a) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, diritto e/o ragione;
b) i figli di anni 26 e di anni 23 sono Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti. è residente in [...]
28, mentre risiede con la madre in Roma, via del Monte della Farina n. 36; c)la ex-casa Per_2 coniugale sita in Ercolano, via Gabriele D'Annunzio n. 28, di proprietà di Parte_1
rimane nella disponibilità di quest'ultima.Voglia pertanto l'Ill.mo Giudice adito pronunciare sentenza ex art. 473-bis.51 c.p.c. di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
26/06/1997, nel Comune di Portici tra i sigg.ri e , iscritto Parte_1 Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio anno 1997 numero 150 parte II serie A, con integrale conferma degli accordi intervenuti tra le parti ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portici di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ai patti e condizioni sopra descritti”.
il P.M. in data 8.10.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso congiunto depositato il 18.7.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Portici (Na) il 26.6.1997 e da cui erano nati, in Napoli, i figli in Persona_3
data 17/06/1998, (c.f. e in data 18/06/2001, (c.f. C.F._4 Persona_4
), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti- alle condizioni C.F._5
da essi concordate.
A sostegno della domanda deducevano che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6985/2014 pubblicata il 12/05/2014 e non impugnata, aveva pronunciato la loro separazione giudiziale
(disponendo l'affido alla madre dei due figli, all'epoca minori, la disciplina del diritto di visita paterno e la partecipazione del , nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli), che da allora Pt_2
non avevano mai ripreso la convivenza e che pertanto per cui ricorrevano i presupposti per la pronuncia di divorzio, senza statuizioni a contenuto economico (attesa l'autosufficienza economica dei ricorrenti e dei due figli) e con conferma della disponibilità della casa familiare in Ercolano alla
, proprietaria della stessa. PT
1.2- Fissata con decreto del 2.10.2024 l'udienza di comparizione delle parti in data 15.1.2025, di cui, su richiesta delle parti, veniva disposta la trattazione scritta, acquisito il parere del P.M. ed il certificato di matrimonio richiesto con lo stesso decreto, con ordinanza in data 14.3.2025 il giudice relatore, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, rimetteva la causa al collegio per la decisione
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va pertanto accolta. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli all'udienza del 30.11.2010 nel procedimento di separazione giudiziale poi definito dal medesimo Tribunale con sentenza n.6985/2014 pubblicata in data 12.5.2014 e passata in giudicato come da certificazione del 17.3.2022.
Inoltre, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere quindi eseguite le formalità prescritte dalla legge.
3.- Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale dà atto che gli accordi dei coniugi, riportati in dispositivo (con cui i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, diritto e/o ragione, che entrambi i figli, maggiorenni, sono economicamente autosufficienti e che la casa familiare, di proprietà della , resta nella disponibilità di quest'ultima) poiché non contrari PT
a norme imperative, possono essere senz'altro recepiti e posti a fondamento della presente decisione.
3.- Trattandosi di procedura camerale su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso per divorzio congiunto depositato in data
18.7.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.6.1997 in Portici (Na)
da , nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1
, e , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
(c.f. ) - (atto n. 150, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio C.F._2
del comune di Portici, anno 1997);
2. prende atto degli accordi intervenuti tra i coniugi di seguito trascritti:
a) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, diritto e/o ragione;
b) i figli di anni 26 e di anni 23 sono economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
è residente in [...], mentre risiede Per_1 Per_2
con la madre in Roma, via del Monte della Farina n. 36;
c) la ex-casa coniugale sita in Ercolano, via Gabriele D'Annunzio n. 28, di proprietà di PT
, rimane nella disponibilità di quest'ultima; Parte_1
3.- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
4.- nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio 17 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Marianna Lopiano