Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12151/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CASTELLANO MARCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 359 2022 00027535 84 000 CP_ del 9.09.2022, notificato dall' il 4.10.2022, contenente intimazione di pagamento della somma di € 6.489,63 asseritamente dovuta dall'opponente a titolo di contributi previdenziali alla gestione lavoratori dipendenti quali differenze contributive per il lavoro svolto dalle dipendenti
[...]
(nei periodi dal 23 al 31.08.2016; dal 6.06 al 14.08.2014; dal 06.07 al 15.09.2013; dal 2.07 al Pt_2
5.09.2012) e (nel periodo dal 2.07 al 5.09.2012), chiedendo: in via principale, ex Parte_3 art. 24 d.lgs. 46/1999, annullare o dichiarare la nullità dell'avviso di addebito n. 359 2022 00027535
84 000 del 9.09.2022 per le ragioni indicate nella parte motiva del presente ricorso, ovvero in subordine, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito ex art. 24, comma 6,
D. Lgs. 46/1999, disporre la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c.; nel merito, ove ne sarà mai consentito l'esame, dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria ex adverso azionata per le ragioni in fatto e in diritto sopra enunciate e, in via di estremo subordine, dichiarare non dovute le sanzioni da omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett.
a) della legge 388/2000 così come determinate dall'istituto.
L' ha chiesto: respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Come dedotto in ricorso, i fatti oggetto di causa possono essere così riassunti: CP_
“In data 06/07.02.2017 gli ispettori dell' conducevano un'attività di accertamento nei confronti della società a responsabilità limitata " ", la quale esercita l'attività di gestione di un Parte_1 villaggio turistico e campeggio all'interno di un ampio sito naturalistico sottoposto a vincolo ambientale e paesaggistico ubicato in località Frassanito. Gli ispettori concludevano l'attività accertativa affermando, tra le altre cose, che , amministratore unico della Persona_1 società, fosse obbligato ad iscriversi nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi del commercio a far data 10.10.2011, avendo partecipato personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza e che le dipendenti e , con riferimento ai Parte_2 Parte_3 periodi sopra indicati, erano state impropriamente assicurate presso la gestione dei lavoratori agricoli. Avverso tale accertamento veniva proposta opposizione al Giudice del lavoro del
Tribunale di Lecce ed il giudizio, iscritto al ruolo n. 6253/2017, veniva definito, con il rigetto del ricorso, con sentenza 1505/2022 impugnata innanzi alla Corte d'Appello nel giudizio n. 534/2022”.
L'eccezione preliminare di violazione dell'art. 24 co. 3 D.Lgs. 46/99 è infondata e deve essere superata, in quanto, come eccepito dall' , dagli atti risulta che “con sentenza n. 1505/2022 il CP_1
Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento ispettivo: sicchè l'emissione dell'avviso di addebito opposto è avvenuta a seguito di un provvedimento esecutivo del Giudice, in stretta osserva delle previsioni contenute nell'art. 24 del D.lgs n. 46/99”.
Tale sentenza di primo grado è infatti provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 282 c.p.c. e non risulta che sia stata chiesta la sospensione di tale efficacia esecutiva a norma del successivo art. 283 c.p.c., né tantomeno risulta un provvedimento in tal senso della Corte di Appello.
In particolare, l'oggetto del giudizio definito con tale sentenza era il seguente:
“Con atto depositato il 17/5/2017 i ricorrenti in epigrafe hanno adito il Tribunale di Lecce Sezione CP_ Lavoro, chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento n.2017001126 del 7/2/2017, del CP_ verbale di accertamento n.2016022040/S01 – n.2016022040/DDL del 6/2/21017 e del verbale di CP_ accertamento n.2016017598/S01 – n.2016017598/DDL del 6/2/2017 con i quali è stato affermato l'obbligo per , Amministratore unico della società di iscrizione alla Persona_1 Parte_1
Gestione Commercianti dal 10/10/2011 con correlativo obbligo di versare i contributi e le somme aggiuntive per € 26.122,98, ed è stato modificato il rapporto lavorativo delle dipendenti
[...]
e da rapporto di lavoro agricolo a rapporto lavorativo nel settore Pt_2 Parte_3 terziario, con conseguente conteggio dei contributi dovuti secondo il CCNL Turismo, categoria
Complessi turistico ricettivi all'aria aperta, VI° livello di inquadramento, per € 5.232,24”. Ai fini del presente giudizio, rileva solo la questione del corretto inquadramento (nel settore terziario invece che in quello agricolo) delle dipendenti e (mentre Parte_2 Parte_3 non rileva la questione dell'iscrizione di nella gestione commercianti). Persona_1
2 A sostegno della tesi del corretto inquadramento delle suddette lavoratrici, “parte ricorrente espone che la società gestisce un villaggio turistico con campeggio all'interno di un Parte_1 sito sottoposto a vincolo ambientale paesaggistico in località Frassanito, che il villaggio comprende una pineta costituita da 35 pini d'Aleppo, un uliveto con 76 alberi di ulivo e numerosi altri alberi e piante ornamentali in vaso ed in aiuola, che trattasi di attività stagionale, … che la società si è avvalsa del lavoro delle dipendenti e e della Parte_2 Parte_3 collaborazione di , coniuge e socia di , che le piante e le Parte_4 Persona_1 coltivazioni presenti nella struttura richiedono costante attività di manutenzione della quale si sono occupate e , ad esclusione della attività di raccolta olive”. Parte_2 Parte_3
La tesi della ricorrente è stata ritenuta infondata;
dalla motivazione di tale sentenza (pag. 6), risulta infatti che “Dal confronto tra le dichiarazioni testimoniali e le dichiarazioni rese in sede ispettiva si evince che le dipendenti e hanno svolto una Parte_5 Parte_3 attività soltanto marginale di cura del verde e una prevalente attività di pulizie delle camere e si evince che era costantemente presente nella struttura La Pineta e si occupava Persona_1 del Bar sito nella struttura, accoglieva i clienti, intratteneva rapporti con i fornitori. D'altro canto CP_ gli Ispettori dell' non negano lo svolgimento di attività lavorativa di addette anche alla manutenzione del verde da parte di e , ma ritengono che Parte_5 Parte_3 il loro rapporto lavorativo non sia da inquadrare nel settore agricolo, bensì in ambito commerciale e nel settore terziario”; a pag. 9 si legge che “all' esito dell' attività istruttoria espletata, è emerso con ragionevole certezza che le dipendenti e non hanno svolto Parte_2 Parte_3 attività agricola ma attività di pulizia di camere e spazi comuni, attività comprendente marginalmente l'attività di cura del verde della struttura ricettiva, in quanto si deve rilevare che non soltanto la società non ha i presupposti per essere qualificata impresa agricola, Parte_1 ma dalle dichiarazioni testimoniali emerge che le lavoratrici dipendenti e Parte_5 [...]
si occupavano principalmente della pulizia degli ambienti della struttura e solo di Parte_3 conseguenza si occupavano anche della cura del verde interno alla struttura eseguendo attività di giardinaggio. Si deve pertanto ritenere corretto l'inquadramento del lavoro svolto dalle predette e nel settore terziario come determinato dagli Ispettori”. Pt_2 Parte_3
Tali conclusioni devono essere integralmente confermate anche in questa sede.
Nelle note scritte dell'udienza del 18.04.2024, la ricorrente ha dedotto che il giudizio di appello n. 534/2022 avverso la sentenza n. 1505/2022 del Giudice del Lavoro di Lecce con cui è stata rigettata l'opposizione al verbale di accertamento e notificazione è ancora pendente e sarà chiamato all'udienza del 12.06.2024; la causa è stata quindi rinviata all'udienza del 03.04.2025 per verificare l'esito del giudizio di appello e per la discussione;
nelle note di udienza, la società ricorrente si è limitata a riportarsi al contenuto del ricorso, senza comunicare l'esito del giudizio di appello e senza chiedere ulteriori rinvii;
l non ha depositato note. CP_1
3 Ne consegue che la causa deve essere decisa in conformità alla pronuncia della citata sentenza n. 1505/22 del Giudice del Lavoro di Lecce, con cui è stata rigettata la domanda di annullamento del verbale di accertamento ispettivo su cui si fonda l'avviso di addebito opposto nel presente giudizio;
essendo corretto l'inquadramento nel settore terziario (e non come lavoro agricolo) delle dipendenti innanzi indicate, in conformità alle conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori, ne consegue l'obbligo contributivo a carico della società per l'importo indicato nell'avviso di addebito opposto, che deve essere quindi integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/11/2022 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1200,00.
Lecce, lì 04/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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