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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata, con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., dal Tribunale di Napoli, Settima sezione civile, il 12/3/2019 n. 2721/2019, notificata il 26/3/2019, iscritto al n. 1959/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
c.f. , costituitasi in persona del Dr. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù
[...]
di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli
Avv.ti Prof. Giovanni Capo (c.f. ), Gianluigi Comeglio (c.f. C.F._1
) e Luigi Salerno (c.f. ); C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
Controparte_2
(c.f. ) costituitasi in persona del Dr.
[...] P.IVA_2 [...]
dichiaratosi presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante pro CP_3
n. 2171/2019 r.g.a.c.c. Pag. 1 di 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Francesco Mandara (c.f.
; C.F._4
APPELLATA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2/4/2018, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1885/2018 con il quale il Tribunale le aveva ingiunto di pagare € 55.000 oltre “interessi come da domanda” a titolo di contributi associativi per gli anni 2014, 2015 e 2016 in favore della (c.f. Controparte_4
). A sostegno dell'opposizione deduceva che: P.IVA_3
- nel ricorso per decreto ingiuntivo la creditrice era indicata come
[...]
con codice fiscale Controparte_5
, mentre il decreto ingiuntivo era stato emesso in favore di P.IVA_2 CP_4
con codice fiscale;
la era una società di servizi
[...] P.IVA_3 CP_4 il cui unico socio era l'associazione , sicché la non poteva CP_4 Parte_1
essere debitrice dei contributi associativi verso la sia per la natura della stessa e sia CP_4 perché non ne faceva parte;
il decreto ingiuntivo per crediti dell'associazione era stato emesso quindi nei confronti di un soggetto diverso da quello che affermava di vantare un credito verso la Parte_1
- con pec del 17 ottobre 2017 aveva comunicato all'associazione che non poteva esserle richiesto alcunché non possedendo la qualità di socio in quanto non aveva mai aderito all'associazione nelle forme richieste dall'art. 5 dello statuto;
- in ogni caso non erano indicati i criteri attraverso i quali erano state determinate le quote associative richieste che erano commisurate, in base all'art. 8 dello statuto, alla quantità di materia agricola lavorata l'anno precedente;
- aveva comunicato le proprie dimissioni con raccomandata del 15/12/2014.
Si costituiva l'associazione, chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo che
- l'erronea indicazione della creditrice nel ricorso era frutto di un mero errore materiale di cui chiedeva la correzione;
- la qualità di socio della si desumeva da una pluralità di atti Parte_1
n. 2171/2019 r.g.a.c.c. Pag. 2 di 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
(partecipazione alle assemblee, ecc.) e dalle stesse dimissioni invocate dall'opponente;
- le dimissioni erano inefficaci in quanto andavano comunicate almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio di riferimento che nel caso di specie scadeva il
31/12/2014.
All'udienza del 19/6/2018 l'opposta precisava che “richiedente l'emissione del decreto ingiuntivo è l Controparte_2
con codice fiscale così come risulta dalla Procura allegata e che
[...] P.IVA_2 pertanto l'indicazione di di cui al ricorso è un mero errore materiale in quanto CP_4
già nel ricorso per decreto ingiuntivo viene correttamente indicata la partita iva
identificativa dell'effettivo soggetto istante e titolare del credito”. P.IVA_2
Il Giudice, con ordinanza resa all'esito dell'udienza, “Vista la precisazione fatta in questa sede dall'opposto e rilevato che nel ricorso per decreto ingiuntivo sebbene sia stato indicato erroneamente appare correttamente indicata la partita iva CP_4
identificativa del soggetto istante e titolare del credito azionato. Rileva che per mero errore materiale il Giudice che ha emesso il decreto ha indicato una partita iva differente.
Ritiene pertanto infondato l'argomento di parte opponente” e rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 2721/2019 il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere, condannava l'opponente al pagamento delle spese e rigettava la domanda di ripetizione di quanto da questa pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo, nonché la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall' . CP_4
Osservava, in particolare, che:
- durante il giudizio l'opponente aveva pagato l'importo oggetto del decreto ingiuntivo, ma aveva insistito nell'opposizione chiedendo, in caso di accoglimento dell'opposizione, la restituzione di quanto versato;
ciò determinava comunque la cessazione della materia del contendere;
- le dimissioni erano state formalizzate tardivamente e dunque il vincolo associativo doveva considerarsi prolungato fino al 31/12/2016;
- in ordine alla prova del vincolo associativo, “si considerano dimostrative della natura di associato della la documentazione in atti consistente il regolare Parte_1
versamento delle quote contributive a partire dal 2008 sino al 2013, il versamento a mezzo bonifico bancario di un acconto per la quota contributiva dell'anno 2014 pari ad
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(già Prima sezione civile bis)
euro 5.325,00, l'estratto del libro soci, l'effettiva partecipazione all'assemblee societarie per l'approvazione di bilanci consuntivi e preventivi dell e ciò sia nel 2010, CP_2
nel 2011, nel 2012 e nel 2013 (vedi cfr doc. K, L e M), nonché la richiesta di partecipazione all'elezione dei membri della giunta esecutiva dell'associazione e la conseguente accettazione della carica di membro della giunta esecutiva da parte del sig.
”. Testimone_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il
23/4/2019, la deducendo che: Parte_1
- era errata la pronuncia di cessazione della materia del contendere in quanto intervenuta senza che ve ne fossero i presupposti, dal momento che aveva insistito nell'accoglimento dell'opposizione chiedendo anche la restituzione di quanto versato;
- il Tribunale non si era pronunciato in ordine alla questione dell'erronea indicazione della creditrice nel ricorso per decreto ingiuntivo, non richiamando in sentenza neppure quanto rilevato all'udienza del 19/6/2018; la relativa questione doveva essere esaminata pertanto dalla Corte d'Appello;
- l'art. 5 dello statuto prevedeva una forma convenzionale per l'acquisizione della qualità di associato, in assenza della quale, ai sensi dell'art. 1352 c.c., il negozio era nullo, non potendo lo stesso ritenersi esistente per facta concludentia;
- il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla questione relativa alla mancanza di indicazioni circa la determinazione delle quote, che doveva quindi essere esaminata in appello;
- neppure era chiaro il momento in cui aveva avuto inizio il rapporto;
dunque se il momento iniziale era il 2009, come originariamente sostenuto dall'associazione, il biennio terminava il 31/12/2015, sicché quanto meno le quote per il 2016 non erano dovute.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accogliere, per le ragioni ed i motivi innanzi evidenziati, il gravame proposto e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza, accogliere le domande tutte proposte dalla società ” nel primo grado Parte_1
di giudizio, così provvedendo: accogliere, per i titoli e le causali innanzi richiamati, l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché inesistente e, comunque, nullo, inefficace e/o illegittimo, sia in fatto che in diritto. In ogni caso, rigettare la domanda
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(già Prima sezione civile bis)
proposta dall'“ANICAV”, anche perché infondata, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Condannare la parte appellata alla restituzione delle somme già corrisposte, nella misura di Euro 68.683,31 (sessantottomilaseicentottantare/31), oltre interessi a fare data dal giorno 27 luglio 2018 e sino al soddisfo;
con ogni altra conseguenza di legge.
Con condanna della parte appellata al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio o con loro compensazione e con conseguente condanna della parte appellata alla ulteriore restituzione delle spese, pure esse già corrisposte, liquidate all'esito del primo grado di giudizio, nella misura di Euro 7.403,78, oltre interessi a fare data dal giorno 27 marzo 2019 e sino al soddisfo”.
Si è costituita l'associazione chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo la correttezza delle argomentazioni sulle quali si fonda la sentenza di primo grado.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 29/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che è fondato il motivo di appello relativo all'erronea pronuncia di cessazione della materia del contendere. Costituisce infatti principio pacifico quello per il quale, ove intervenga il pagamento nel corso del giudizio, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere se l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito (Cass.
15705/2002; Cass. 26005/2010). Nel caso di specie – come si evince anche dalla causale del bonifico, dove si legge che il pagamento è eseguito “con salvezza di ripetizione” - la debitrice ha insistito nella propria opposizione anche dopo il pagamento, sicché non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1 Occorre quindi esaminare i rimanenti motivi di impugnazione.
Il motivo di appello relativo all'erronea indicazione della creditrice nel decreto ingiuntivo è infondato.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto dalla con CP_4
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(già Prima sezione civile bis)
indicazione del codice fiscale dell'associazione.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso in favore della con indicazione del codice CP_4 fiscale di quest'ultima.
Con l'atto di citazione in opposizione, la ha citato in giudizio la Parte_1 indicando però il codice fiscale dell'associazione e dunque i dati riportati CP_4
nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Infine, nel giudizio di opposizione si è costituita l'associazione con CP_4 indicazione del codice fiscale dell'associazione, che nelle conclusioni ha chiesto il rigetto dell'opposizione o, comunque, in via subordinata, l'accoglimento della domanda che formava oggetto del decreto ingiuntivo e la condanna della al pagamento Parte_1 dell'importo di € 55.000 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.
A prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla corretta identificazione del soggetto che ha presentato il ricorso o di quello in favore del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo ed alla sorte di tale provvedimento, la domanda di pagamento può ritenersi comunque validamente proposta dall'associazione Anicav quanto meno nel giudizio di opposizione;
la stessa produce certamente i suoi effetti anche qualora si volesse considerare l'associazione alla stregua di un interventore nel giudizio di CP_4 opposizione (sull'ammissibilità dell'intervento di qualsiasi tipo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo cfr. Cass. 29406/2022).
2.2 È invece fondato il motivo di appello relativo alla forma dell'adesione all'associazione.
Infatti, come disposto dall'art. 1352 c.c., se le parti hanno stabilito di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, questa deve ritenersi necessaria per la sua validità. Tale principio – che, secondo la migliore dottrina e la giurisprudenza prevalente, costituisce una regola ermeneutica (Cass. 10121/1994; Cass.
4347/1998) - opera anche nell'ipotesi in cui una determinata forma sia prevista per l'adesione ad un ente: “la previsione, nello statuto di un'associazione, dell'adozione di una forma convenzionale, atteso l'univoco disposto di cui all'art. 1352 c.c., importa la presunzione che essa sia stata voluta per la validità del contratto senza che rilevi
l'assenza di un'espressa e specifica previsione di nullità convenzionale dei contratti conclusi in violazione di tale requisito di forma, da considerarsi come inserita anche nell'interesse di tutti gli associati con la conseguenza che l'eventuale nullità, ben può
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(già Prima sezione civile bis)
essere fatta valere da ciascun interessato” (Cass. 7108/2020).
Nel caso di specie, l'adesione avrebbe dovuto avvenire per iscritto secondo le seguenti formalità indicate nell'art. 5 dello statuto all'epoca vigente: “Per essere iscritte all'Associazione le singole Imprese devono presentare la relativa domanda, a firma del loro legale rappresentante. La domanda deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e compilata sugli appositi moduli;
deve, altresì, contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, del Codice etico confederale, della Carta dei valori associativi e del Codice etico associativo nonché l'indicazione:
- del Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
- dell'attività prevalente e di quelle secondarie svolte;
- del numero ed ubicazione degli stabilimenti nei quali si esplica l'attività;
- del numero dei dipendenti fissi in organico, nonché del numero di lavoratori stagionali impiegati nel corso dell'anno solare precedente quello della domanda di iscrizione;
- dell'importo complessivo delle retribuzioni corrisposte alla totalità dei dipendenti nell'anno solare precedente quello della domanda di iscrizione;
- dei quantitativi delle singole materie prime agricole trasformate nel corso dell'anno solare precedente quello della domanda di iscrizione;
- di ogni altra informazione richiesta dal Consiglio.
Alla domanda deve, inoltre, essere allegato un certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi.
I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.
(…)
Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo dell . CP_2
Il Consiglio Direttivo può, altresì, richiedere per l'ammissione, particolari requisiti o documentazione. (…)”
È evidente che le predette formalità, in assenza di elementi da cui possa trarsi una diversa volontà, sono necessarie per la validità dell'adesione, sicché la circostanza che la abbia di fatto partecipato alle attività dell'associazione è del tutto Parte_1 irrilevante. La forma richiesta per la validità dell'adesione non può essere sostituita dal comportamento concludente delle parti.
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Privo di rilievo è poi il riferimento che l'appellata fa ad alcuni atti, quali, ad esempio, le dimissioni del 15/12/2014 o la comunicazione del 23/6/2014 - con la quale il legale rappresentante della accettando la candidatura a componente Parte_1 della giunta, dichiarava “di trovarsi in regola con tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dallo Statuto” – che, a suo avviso, avrebbero il valore di una confessione stragiudiziale della corretta instaurazione del rapporto associativo. Quando infatti la forma è richiesta ad substantiam, essa è necessaria non solo per la prova, ma soprattutto per la validità del rapporto e non può essere sostituita neppure dalla confessione (Cass.
25999/2018; Cass. 4431/2017; Cass. 2/1997). Né potrebbe sostenersi, aderendo ad una tesi dottrinale minoritaria, che le parti, dimostrando con i fatti di ritenere valido il rapporto, abbiano inteso derogare al precedente accordo sulla forma, giacché la forma convenzionale era contenuta nello statuto e dunque non poteva costituire oggetto di deroga da parte dell'associazione e di un solo associato. A ciò deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza, la deroga all'accordo sulla forma (o il suo scioglimento per mutuo consenso) che, ai sensi dell'art. 1352 c.c., deve essere contenuto in un atto scritto, può avvenire solo per iscritto (Cass. 4861/2000; Cass. 2772/1992).
L'appello va dunque accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Gli altri motivi di appello restano assorbiti, mentre va esaminata la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo che deve essere accolta, essendo stata data prova del pagamento tramite bonifico bancario di € 68.683,31 avvenuto il 7/8/2018. Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. a decorrere dalla data del pagamento (Cass.
5391/2013; Cass. 21699/2011).
Va altresì accolta la domanda di restituzione dell'importo di € 7.403,78 versato in esecuzione della condanna alle spese contenuta nella sentenza di primo grado;
anche su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c.
a decorrere dal 27/3/2019, data del pagamento.
4. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'associazione al pagamento, in favore della delle spese di entrambi i gradi di giudizio da Parte_1
liquidarsi - in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra n. 2171/2019 r.g.a.c.c. Pag. 8 di 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
€ 52.000 ed € 260.000 – in € 7.150 per il processo di primo grado (€ 1.300 per la fase di studio, € 850 per la fase introduttiva, € 2.850 per la fase istruttoria, € 2.150 per la fase decisoria) ed in € 7.300 per il processo di appello (€ 1.500 per la fase di studio, € 1.000 per la fase introduttiva, € 2.200 per la fase istruttoria, € 2.600 per la fase decisoria).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
2721/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, Settima sezione civile il 12/3/2019:
1 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta tutte le domande proposte dall'associazione ; CP_4
2 condanna l'associazione al pagamento, in favore della CP_4 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 406,50 per spese vive, € 7.150 per compenso professionale ed €
1.072,50 per spese generali e, per il processo di appello, in € 1.165,50 per spese vive, € 7.300 per compenso ed € 1.095 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3 condanna l'associazione alla restituzione, in favore della CP_4 Parte_1 dell'importo di € 68.683,31, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1°
c.c. dal 7/8/2018;
4 condanna l'associazione alla restituzione, in favore della CP_4 Parte_1 dell'importo di € 7.403,78, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1°
c.c. dal 27/3/2019.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025.
La Presidente Il Consigliere estensore
Dr.ssa Caterina Molfino
Dr. Giovanni Galasso
n. 2171/2019 r.g.a.c.c. Pag. 9 di 9