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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/06/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della
Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 1878/2024 R.G.
tra
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura in atti dagli Avv. Lorenzo Lorè e Sara Bandinelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Monna Agnese n. 2,
Siena
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni Ema_1 Parte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione reiecta
1 - condannare la Sig.ra , C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], per i motivi in premessa descritti, al pagamento in favore dell'Avv. Antonio G. Ciacci della somma di € 292,06 (duecentonovantadue/06), o di quella maggiore
o minore somma che verrà ritenuta di giustizia e ragione, oltre alle successive spese ed interessi dalla data di emissione del progetto di parcella, quale credito vantato dalla parte ricorrente per le prestazioni professionali svolte nell'interesse della resistente in qualità di suo difensore.
Con vittoria di spese diritti ed onorari della presente causa e sentenza provvisoriamente esecutiva per Legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'Avv. ha convenuto Parte_1 in giudizio chiedendone la condanna al pagamento dei Controparte_1 compensi professionali per l'attività difensiva svolta in suo favore.
In particolare, ha allegato di aver assistito l'odierna convenuta prima nel giudizio di separazione e poi in quello di divorzio, all'esito del quale ha inviato notula professionale di complessivi € 1.092,06 ricevendo, tuttavia il pagamento della minor somma di € 800,00 residuando, così € 292,06 ancora non corrisposti, nonostante plurimi solleciti.
Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto per inosservanza del termine a comparire, parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata la sua contumacia.
2. La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2233 c.c. il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto la norma in esame pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima,
2 ed in ordine successivo, alle tariffe e agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice.
Nella presente fattispecie, in assenza di accordi inter partes in ordine al compenso in favore del difensore per la sua attività professionale, si dovrà fare riferimento ai parametri ministeriali di cui al DM 55/14 applicabili ratione temporis.
In particolare, l'Avv. ha presentato ricorso per separazione Pt_1 giudiziale, all'esito del quale questo Tribunale ha pronunciato la sentenza n. 818/2019 all'esito della camera di consiglio del 17/07/2019.
Per tale controversia, dunque, sono applicabili i parametri di cui al DM
55/14 antecedenti all'ultima modifica del DM 147/2022.
Successivamente l'Avv. ha presentato ricorso per lo scioglimento Pt_1 del matrimonio;
con decreto del 20/09/2022 (doc. 4) il Presidente del
Tribunale ha fissato udienza di comparizione dei coniugi (v. doc. 5, verbale di udienza); poi con ordinanza riservata il Presidente ha nominato il
Giudice relatore (doc. 6), che ha disposto la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale (doc. 7); all'udienza successiva l'Avv. Pt_1 in qualità di difensore dell'odierna convenuta ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio che ha pronunciato la sentenza n. 470/2023 (doc. 9).
Per tale controversia trovano applicazione i parametri di cui al Dm 55/14 come modificati dal DM 147/2022.
Dalla documentazione in atti risulta, quindi, l'effettivo svolgimento dell'attività professionale per la quale l'odierno ricorrente chiede in questa sede il pagamento dei compensi.
In ordine al quantum, entrambi i giudizi hanno valore indeterminato ed è, pertanto, indubbio, che i compensi chiesti siano rispettosi dei parametri di cui al DM 55/14 dovendo, pertanto, la domanda trovare accoglimento.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi stante la natura documentale e contumaciale del giudizio, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte resistente.
3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda di condanna Parte_1
al pagamento in suo favore di € 292,06 oltre interessi dal Controparte_1 dovuto al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 332,00 per compensi, € 70,00 per
[...] spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 25/06/2025 La Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della
Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 1878/2024 R.G.
tra
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura in atti dagli Avv. Lorenzo Lorè e Sara Bandinelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Monna Agnese n. 2,
Siena
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni Ema_1 Parte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione reiecta
1 - condannare la Sig.ra , C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], per i motivi in premessa descritti, al pagamento in favore dell'Avv. Antonio G. Ciacci della somma di € 292,06 (duecentonovantadue/06), o di quella maggiore
o minore somma che verrà ritenuta di giustizia e ragione, oltre alle successive spese ed interessi dalla data di emissione del progetto di parcella, quale credito vantato dalla parte ricorrente per le prestazioni professionali svolte nell'interesse della resistente in qualità di suo difensore.
Con vittoria di spese diritti ed onorari della presente causa e sentenza provvisoriamente esecutiva per Legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'Avv. ha convenuto Parte_1 in giudizio chiedendone la condanna al pagamento dei Controparte_1 compensi professionali per l'attività difensiva svolta in suo favore.
In particolare, ha allegato di aver assistito l'odierna convenuta prima nel giudizio di separazione e poi in quello di divorzio, all'esito del quale ha inviato notula professionale di complessivi € 1.092,06 ricevendo, tuttavia il pagamento della minor somma di € 800,00 residuando, così € 292,06 ancora non corrisposti, nonostante plurimi solleciti.
Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto per inosservanza del termine a comparire, parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata la sua contumacia.
2. La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2233 c.c. il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto la norma in esame pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima,
2 ed in ordine successivo, alle tariffe e agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice.
Nella presente fattispecie, in assenza di accordi inter partes in ordine al compenso in favore del difensore per la sua attività professionale, si dovrà fare riferimento ai parametri ministeriali di cui al DM 55/14 applicabili ratione temporis.
In particolare, l'Avv. ha presentato ricorso per separazione Pt_1 giudiziale, all'esito del quale questo Tribunale ha pronunciato la sentenza n. 818/2019 all'esito della camera di consiglio del 17/07/2019.
Per tale controversia, dunque, sono applicabili i parametri di cui al DM
55/14 antecedenti all'ultima modifica del DM 147/2022.
Successivamente l'Avv. ha presentato ricorso per lo scioglimento Pt_1 del matrimonio;
con decreto del 20/09/2022 (doc. 4) il Presidente del
Tribunale ha fissato udienza di comparizione dei coniugi (v. doc. 5, verbale di udienza); poi con ordinanza riservata il Presidente ha nominato il
Giudice relatore (doc. 6), che ha disposto la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale (doc. 7); all'udienza successiva l'Avv. Pt_1 in qualità di difensore dell'odierna convenuta ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio che ha pronunciato la sentenza n. 470/2023 (doc. 9).
Per tale controversia trovano applicazione i parametri di cui al Dm 55/14 come modificati dal DM 147/2022.
Dalla documentazione in atti risulta, quindi, l'effettivo svolgimento dell'attività professionale per la quale l'odierno ricorrente chiede in questa sede il pagamento dei compensi.
In ordine al quantum, entrambi i giudizi hanno valore indeterminato ed è, pertanto, indubbio, che i compensi chiesti siano rispettosi dei parametri di cui al DM 55/14 dovendo, pertanto, la domanda trovare accoglimento.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi stante la natura documentale e contumaciale del giudizio, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte resistente.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda di condanna Parte_1
al pagamento in suo favore di € 292,06 oltre interessi dal Controparte_1 dovuto al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 332,00 per compensi, € 70,00 per
[...] spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 25/06/2025 La Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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