Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1974, n. 710
Articolo 1
Versione
23 gennaio 1975
Art. 2.
All'onere di L. 20.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; all'onere di L. 20.000.000, relativo all'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione per il 1975, corrispondente al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1975