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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/03/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott.ssa RIrosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere rel.
Dott.ssa Anna RI Teresa Gregori Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.6532/2023 del Ruolo generale affari contenziosi, posta in deliberazione all'udienza in trattazione scritta del 13/3/2023 , vertente
TRA
Avv. RI IE TR (C.F. ), in qualità di rappresentante e CodiceFiscale_1 difensore di sé stessa ex art. 86 cpc ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina Viale dello Statuto n. 24.
- Appellante -
E
Lauretti Onorato.
-appellato-
OGGETTO : appello avverso sentenza del Tribunale di Latina n. 1449/2023.
CONCLUSIONI : come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter cp.c. .
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1449/2023 pubbl. il 22/6/2023 il Tribunale di Latina così statuiva: “ accoglie la domanda di risarcimento proposta da e per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità della Parte_1 convenuta in ordine ai fatti per cui è causa, condanna la stessa a risarcire il danno non patrimoniale – biologico subito dallo stesso, pari a € 123.820,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, - rigetta per il resto, - rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta, - condanna TR RI IE al pagamento, in favore di delle spese del presente Parte_1 giudizio che liquida in € 362,00 per spese € 4.000,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva, € 9.000,00 per la fase istruttoria e € 5.000,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a. - pone le spese di ctu a carico di parte convenuta”. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l' avv. RI IE TR chiedendo in riforma dell' impugnata sentenza, il rigetto della domanda attorea e la condanna del' appellato alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre la condanna ex art. 96 c.p.c..
Con atto depositato telematicamente il 10/2/2025, parte appellante ha dichiarato che nelle more era intervenuto con l' appellato un accordo transattivo che aveva determinato la cessazione della materia del contendere. Ha dichiarato quindi di rinunziare all' appello ex art. 306 c.p.c. e ha chiesto una pronunzia di estinzione del procedimento n. rg. 6532/2023.
Osserva la Corte che la rinuncia all'appello, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determina la rinuncia all'azione, e deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, a prescindere dall'accettazione delle altre parti (Cass. n. 5250/2018, n. 31199/2018). Peraltro nella fattispecie parte appellata ha optato per la contumacia per cui, anche sotto questo profilo, l' accettazione deve ritenersi irrilevante .
Non si procede alla liquidazione delle spese di lite ex art. 306 c.p.c. stante la mancata costituzione dell' appellato .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
2)Nulla sulle spese .
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 14/3/2025 .
Si comunichi.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa RIrosaria Budetta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott.ssa RIrosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere rel.
Dott.ssa Anna RI Teresa Gregori Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.6532/2023 del Ruolo generale affari contenziosi, posta in deliberazione all'udienza in trattazione scritta del 13/3/2023 , vertente
TRA
Avv. RI IE TR (C.F. ), in qualità di rappresentante e CodiceFiscale_1 difensore di sé stessa ex art. 86 cpc ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina Viale dello Statuto n. 24.
- Appellante -
E
Lauretti Onorato.
-appellato-
OGGETTO : appello avverso sentenza del Tribunale di Latina n. 1449/2023.
CONCLUSIONI : come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter cp.c. .
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1449/2023 pubbl. il 22/6/2023 il Tribunale di Latina così statuiva: “ accoglie la domanda di risarcimento proposta da e per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità della Parte_1 convenuta in ordine ai fatti per cui è causa, condanna la stessa a risarcire il danno non patrimoniale – biologico subito dallo stesso, pari a € 123.820,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, - rigetta per il resto, - rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta, - condanna TR RI IE al pagamento, in favore di delle spese del presente Parte_1 giudizio che liquida in € 362,00 per spese € 4.000,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva, € 9.000,00 per la fase istruttoria e € 5.000,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a. - pone le spese di ctu a carico di parte convenuta”. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l' avv. RI IE TR chiedendo in riforma dell' impugnata sentenza, il rigetto della domanda attorea e la condanna del' appellato alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre la condanna ex art. 96 c.p.c..
Con atto depositato telematicamente il 10/2/2025, parte appellante ha dichiarato che nelle more era intervenuto con l' appellato un accordo transattivo che aveva determinato la cessazione della materia del contendere. Ha dichiarato quindi di rinunziare all' appello ex art. 306 c.p.c. e ha chiesto una pronunzia di estinzione del procedimento n. rg. 6532/2023.
Osserva la Corte che la rinuncia all'appello, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determina la rinuncia all'azione, e deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, a prescindere dall'accettazione delle altre parti (Cass. n. 5250/2018, n. 31199/2018). Peraltro nella fattispecie parte appellata ha optato per la contumacia per cui, anche sotto questo profilo, l' accettazione deve ritenersi irrilevante .
Non si procede alla liquidazione delle spese di lite ex art. 306 c.p.c. stante la mancata costituzione dell' appellato .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
2)Nulla sulle spese .
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 14/3/2025 .
Si comunichi.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa RIrosaria Budetta