Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RG 5416/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5416 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: contratto d'opera professionale, promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Pt_1 CP_1 in Aversa alla Via Alfonso d'Aragona n. 28, presso lo studio degli avvocati Francesco Buco e
Vincenzo Maria Buco, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
attore contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla P.zza Gramsci n. 6, presso lo studio degli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in Pt_1 CP_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “• Controparte_2 previo accertamento della natura, dell'entità e della qualità delle prestazioni eseguite nell'interesse della convenuta da parte dell'attrice, dichiarare il diritto di quest'ultima a percepire i compensi e, comunque, tutto quanto dovuto alla stessa a qualsiasi titolo, in funzione di tutta l'attività prestata;
• per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma che sarà determinata in corso di causa, anche a seguito delle
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[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della Controparte_2
delle spese e dei compensi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come Pt_1 CP_1 per legge.”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: - di essere una società affermata nell'ambito dei servizi alle imprese;
- di essere un'impresa di piccole dimensioni che svolge la propria attività attraverso il lavoro del solo rappresentante legale;
- che tra le parti in giudizio è intercorso un rapporto duraturo nel tempo per la gestione e realizzazione di numerosi progetti aziendali della convenuta;
- di avere, in particolare, eseguito in favore della Parte_2
tutte le attività indispensabili alla proposizione dell'istanza per la partecipazione
[...]
al bando di gara indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico relativo a un programma di investimento proteso al rilancio nella regione Campania delle aree colpite da crisi industriali, tramite la concessione e l'erogazione agevolata di risorse finanziarie per la ripresa e/o la riqualificazione del sistema produttivo delle società presenti sul territori;
- che l'attività in questione è stata realizzata in assenza di un formale contratto di consulenza;
- che la domanda
è stata presentata in data 21.5.2015, con istruttoria che si è protratta fino al giugno 2017.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato gli assunti di Controparte_2
controparte, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni e l'interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta;
quindi, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 17.12.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il provvedimento in questione è stato comunicato alle parti soltanto in data 11.2.2025, a causa di un errore informatico nella generazione del biglietto di cancelleria.
2. Ciò posto, la domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
Costituisce consolidato indirizzo di legittimità quello secondo cui «Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte.» (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21522 del
20/08/2019). I richiamati principi trovano sicura applicazione nel caso di specie, a fronte delle ridotte dimensioni dell'impresa esercitata da parte attrice, come desumibile dalle sue stesse
Pag. 2 di 5 allegazioni in ordine all'impiego del solo lavoro del rappresentante legale (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 12519 del 21/05/2010).
Tuttavia, gli esiti dell'istruttoria svolta, ad una complessiva valutazione delle risultanze agli atti, non consentono di ritenere assolto l'onere della prova gravante sull'attore.
In primo luogo, infatti, non può dirsi provato – nemmeno facendo ricorso a presunzioni – che sia intercorso tra le parti un preciso contratto oneroso avente ad oggetto un incarico professionale per la realizzazione, da parte della in favore della Pt_1 CP_1 [...]
delle attività indispensabili alla proposizione dell'istanza per la Parte_2
partecipazione al bando di gara indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico per cui è causa.
Gli elementi ricavabili dagli atti appaiono al riguardo irrimediabilmente contraddittori, se si considera innanzitutto che risulta pacifico tra le parti, per stessa deduzione dell'attore, che tra le stesse è intercorso un rapporto duraturo nel tempo per la gestione e realizzazione di numerosi progetti aziendali della convenuta (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione); tale rapporto, alla luce della documentazione versata in atti, risulta regolato dal contratto stipulato in data 1.12.2016
(cfr. produzione di parte convenuta), con efficacia fino al 30.8.2018.
La previsione di tale termine di efficacia è sufficiente a configurare una deroga pattizia alla facoltà di recesso prevista dall'art. 2237 c.c. (come chiarito dalla giurisprudenza: Cass. Sez. L
- , Ordinanza n. 21904 del 07/09/2018), sicché la comunicazione e-mail depositata da parte convenuta all'atto della sua costituzione in giudizio (comunicazione di chiusura contratto di collaborazione) non configura un efficace atto di recesso.
L'operazione per cui è causa risulta riconducibile astrattamente alle iniziative di “business development” che era obbligo contrattuale dell'attore avviare nell'interesse della convenuta
(cfr. lettera B della premessa del contratto richiamato nonché art. 2).
Va inoltre considerato che dal 31.5.2011 al 15.11.2016 la in persona del dott. Pt_1 CP_1
ha esercitato le funzioni di legale rappresentante della convenuta Controparte_3 [...]
(cfr. i verbali di assemblea e la visura storica della società Parte_2 convenuta presenti nella produzione di parte), sicché l'attività dedotta in giudizio dall'attrice appare riconducibile ai poteri di rappresentanza esercitati nel periodo storico considerato
(presentazione della domanda in data 21.5.2015).
La prova testimoniale svolta non appare sufficiente a fornire elementi decisivi tali da superare tale quadro documentale senza entrare in contraddizione con gli stessi, atteso innanzitutto che le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 11.10.2022 non sono Testimone_1
idonee a superare il necessario vaglio di attendibilità e, pertanto, non possono assumere valore probatorio. Deve invero rilevarsi che la dichiarante risulta essere la moglie del legale
Pag. 3 di 5 rappresentante dell'attrice, e risulta aver rivestito la carica di consigliere Controparte_3
della fino al novembre 2017 (cfr. la visura camerale della Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1 depositata da parte convenuta all'atto della costituzione in giudizio), sicché la stessa non appare indifferente all'esito del presente giudizio.
Quanto poi alle dichiarazioni rese all'udienza del 11.10.2022 dal teste , Testimone_2 quest'ultimo nulla è stato in grado di riferire in ordine a eventuali rapporti contrattuali tra le parti in causa, spiegando peraltro di aver appreso in un secondo momento che il dott.
[...]
avesse rivestito la carica di amministratore della CP_3 Parte_2
L'interrogatorio formale di all'udienza del 16.5.2023 nulla ha aggiunto Controparte_4
al quadro dichiarativo testé delineato.
Dalla sola documentazione allegata all'atto di citazione, pertanto, non è possibile ricavare un quadro indiziario sufficiente a corroborare l'assunto attoreo in ordine all'esistenza dello specifico rapporto negoziale dedotto in giudizio dall'attore, distinto da quello regolato dal contratto stipulato in data 1.12.2016 o dalla rappresentanza della convenuta per il periodo dal
31.5.2011 al 15.11.2016. Trattasi in parte di mera corrispondenza e-mail dalla quale non è possibile ricavare il titolo in base al quale sarebbero state inviate le comunicazioni, in altra parte di documentazione direttamente riferibile alla convenuta, nella quale spende Controparte_3
la qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della convenuta (si consideri in particolare l'allegato n. 6 della produzione attorea).
Lo stesso dicasi riguardo al carattere oneroso di un eventuale accordo (elemento non essenziale del contratto: Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 23893 del 23/11/2016).
In ogni caso, parte attrice non ha fornito adeguata prova delle specifiche attività che avrebbe eseguito nell'interesse della convenuta e della relativa consistenza, con ciò non potendosi ritenere assolto il suo onere probatorio anche sotto diverso profilo, in vista della determinazione di un ipotetico compenso, laddove fosse risultato provato il titolo negoziale dedotto in giudizio.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento in favore di delle Pt_1 CP_1 Controparte_2
spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 a titolo di compenso professionale, oltre
Pag. 4 di 5 rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, il 5.6.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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