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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA R.G. 11286/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
2 Per_1
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 CP_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 CP_9
10 CP_10
11 CP_11
12 CP_12
13 CP_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Verbale di causa Udienza 04.02.2025 alle ore 14,20 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia. Si riporta al ricorso CP_2 e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 19,13
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11286/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11286 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
2 Per_1
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 CP_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 CP_9
10 CP_10
11 CP_11
12 CP_12
13 CP_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 04.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 03.08.2023
1. nata in [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._1 in Rua Irmão Getúlio, n° 30, Parque Sabia 2, Bairro Santo Antão, Bento Gonçalves/RS,
2. , nato in [...] il [...], C.F. , residente in [...]Per_1 C.F._2 Santa Juliana, Mato Perso, Flores da NH,
3. , nato in [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_3 C.F._3 Rua Tito Lívio Zambecari, n° 503, apto 1.101, Bairro Mont'Serrat, Porto Alegre/RS,
4. , nata in [...] il [...], C.F. , residente Controparte_4 C.F._4 in Rua Arcangelo Milesi, n° 389, Bairro Monte pasqual, Farroupilha/RS, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
5. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_15
, residente in [...], n° 389, Bairro Monte pasqual, C.F._5 Farroupilha/RS,
6. nato in [...] il [...], C.F. , residente in CP_6 C.F._6 Capela Santa Juliana, n° 4.620, apto 302, Mato Perso, Flores da NH,
7. nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_7 C.F._7 residente in [...], n° 4.620, Mato Perso, Flores da NH, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
8. nato in [...] il [...], C.F. , residente Controparte_16 C.F._8 in Capela Santa Juliana, n° 4.620, Mato Perso, Flores da NH,
9. , nato in [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_9 C.F._9
Independência, n° 705, apto 502, Centro, Farroupilha/RS,
10. nata in [...] il [...], C.F. , residente CP_10 C.F._10 in Vila Jansen, n° 320, 2° Distrito de Farroupilha/RS,
11. , nata in [...] il [...], C.F. , residente in 42/6° CP_11 C.F._11
Defries Ave, Zetland, NSW, 2017, Austrália,
12. , nata in [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_12 C.F._12 Pedro Padovan, n° 80, apto 21, Bairro São Roque, Farroupilha/RS,
13. , nata in [...] il [...], C.F. , residente in CP_13 C.F._13 Capela Santa Justina, n° 4.700, Mato Perso, Flores da NH
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_14 formulando le seguenti conclusioni:
1- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto
Dott. Giovanni Calasso 3
nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_14 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] ed Persona_2 emigrato in Brasile dove si sposava il 02/08/1897 con la sig.ra nel 1897, senza Persona_3 mai naturalizzarsi. Dalla predetta unione coniugale nasceva:
• il 22/06/1911 il sig. il quale in data 24/07/1941 si univa in Persona_4 matrimonio con la sig.ra e dall'unione nascevano:ù CP_17
➢ il 09/02/1939 la sig.ra che si sposava il 04/01/1961 con il sig. Persona_5
e procreavano: Persona_6
✓ il 26/09/1974 la sig.ra Controparte_1
➢ il 26/02/1940 il sig. che si univa in matrimonio il Persona_7
18/11/1963 con la sig.ra e dalla loro unione nasceva: Persona_8
✓ il 19/06/1970 il sig. Per_1
➢ il 06/08/1946 il sig. che si sposava il 07/05/1971 con la sig.ra Parte_1
e dalla loro unione nascevano: Controparte_18
✓ il 20/09/1976 il sig. Controparte_3
✓ 18/08/1979 la sig.ra che si univa con il sig. Controparte_4
e dall'unione nasceva: Persona_9
❖ il 12/06/2007 il sig. . Controparte_15
➢ il 03/12/1948 il sig. che si sposava il 15/05/1975 con la sig.ra Per_10
e procreavano: Parte_2
✓ il 28/06/1976 il sig. CP_6
✓ il 12/07/1980 la sig.ra che si univa in Controparte_7 matrimonio il 07/01/2004 con il sig. e dalla loro CP_19 unione nasceva:
❖ il 11/10/2007 il sig. Controparte_16
✓ il 25/09/1988 il sig. CP_9
➢ il 02/11/1951 la sig.ra che si sposava il 25/07/1970 con Parte_3 il sig. e dalla loro unione nasceva Controparte_20
✓ il 21/12/1984 la sig.ra CP_10
➢ il 20/07/1954 il sig. che si univa in matrimonio con la sig.ra Parte_4
in data 16/06/1979 e dall'unione nasceva: Controparte_21
✓ il 06/01/1987 la sig.ra CP_11
➢ il 29/01/1958 il sig. che si sposava il 02/07/1988 con la sig.ra Per_11
Dott. Giovanni Calasso 4
e procreavano Parte_5
✓ il 24/01/1991 la sig.ra CP_12
✓ il 16/07/2016 la sig.ra CP_13
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto.
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_14 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_2 il 28/02/1872.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse
Dott. Giovanni Calasso 5
vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_14 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_14 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_14 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_14 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
19,13
Lecce-Venezia, 04.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA R.G. 11286/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
2 Per_1
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 CP_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 CP_9
10 CP_10
11 CP_11
12 CP_12
13 CP_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Verbale di causa Udienza 04.02.2025 alle ore 14,20 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia. Si riporta al ricorso CP_2 e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 19,13
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11286/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11286 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
2 Per_1
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 CP_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 CP_9
10 CP_10
11 CP_11
12 CP_12
13 CP_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 04.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 03.08.2023
1. nata in [...] il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._1 in Rua Irmão Getúlio, n° 30, Parque Sabia 2, Bairro Santo Antão, Bento Gonçalves/RS,
2. , nato in [...] il [...], C.F. , residente in [...]Per_1 C.F._2 Santa Juliana, Mato Perso, Flores da NH,
3. , nato in [...] il [...], C.F. , residente in Controparte_3 C.F._3 Rua Tito Lívio Zambecari, n° 503, apto 1.101, Bairro Mont'Serrat, Porto Alegre/RS,
4. , nata in [...] il [...], C.F. , residente Controparte_4 C.F._4 in Rua Arcangelo Milesi, n° 389, Bairro Monte pasqual, Farroupilha/RS, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
5. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_15
, residente in [...], n° 389, Bairro Monte pasqual, C.F._5 Farroupilha/RS,
6. nato in [...] il [...], C.F. , residente in CP_6 C.F._6 Capela Santa Juliana, n° 4.620, apto 302, Mato Perso, Flores da NH,
7. nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_7 C.F._7 residente in [...], n° 4.620, Mato Perso, Flores da NH, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
8. nato in [...] il [...], C.F. , residente Controparte_16 C.F._8 in Capela Santa Juliana, n° 4.620, Mato Perso, Flores da NH,
9. , nato in [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_9 C.F._9
Independência, n° 705, apto 502, Centro, Farroupilha/RS,
10. nata in [...] il [...], C.F. , residente CP_10 C.F._10 in Vila Jansen, n° 320, 2° Distrito de Farroupilha/RS,
11. , nata in [...] il [...], C.F. , residente in 42/6° CP_11 C.F._11
Defries Ave, Zetland, NSW, 2017, Austrália,
12. , nata in [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_12 C.F._12 Pedro Padovan, n° 80, apto 21, Bairro São Roque, Farroupilha/RS,
13. , nata in [...] il [...], C.F. , residente in CP_13 C.F._13 Capela Santa Justina, n° 4.700, Mato Perso, Flores da NH
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_14 formulando le seguenti conclusioni:
1- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto
Dott. Giovanni Calasso 3
nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_14 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] ed Persona_2 emigrato in Brasile dove si sposava il 02/08/1897 con la sig.ra nel 1897, senza Persona_3 mai naturalizzarsi. Dalla predetta unione coniugale nasceva:
• il 22/06/1911 il sig. il quale in data 24/07/1941 si univa in Persona_4 matrimonio con la sig.ra e dall'unione nascevano:ù CP_17
➢ il 09/02/1939 la sig.ra che si sposava il 04/01/1961 con il sig. Persona_5
e procreavano: Persona_6
✓ il 26/09/1974 la sig.ra Controparte_1
➢ il 26/02/1940 il sig. che si univa in matrimonio il Persona_7
18/11/1963 con la sig.ra e dalla loro unione nasceva: Persona_8
✓ il 19/06/1970 il sig. Per_1
➢ il 06/08/1946 il sig. che si sposava il 07/05/1971 con la sig.ra Parte_1
e dalla loro unione nascevano: Controparte_18
✓ il 20/09/1976 il sig. Controparte_3
✓ 18/08/1979 la sig.ra che si univa con il sig. Controparte_4
e dall'unione nasceva: Persona_9
❖ il 12/06/2007 il sig. . Controparte_15
➢ il 03/12/1948 il sig. che si sposava il 15/05/1975 con la sig.ra Per_10
e procreavano: Parte_2
✓ il 28/06/1976 il sig. CP_6
✓ il 12/07/1980 la sig.ra che si univa in Controparte_7 matrimonio il 07/01/2004 con il sig. e dalla loro CP_19 unione nasceva:
❖ il 11/10/2007 il sig. Controparte_16
✓ il 25/09/1988 il sig. CP_9
➢ il 02/11/1951 la sig.ra che si sposava il 25/07/1970 con Parte_3 il sig. e dalla loro unione nasceva Controparte_20
✓ il 21/12/1984 la sig.ra CP_10
➢ il 20/07/1954 il sig. che si univa in matrimonio con la sig.ra Parte_4
in data 16/06/1979 e dall'unione nasceva: Controparte_21
✓ il 06/01/1987 la sig.ra CP_11
➢ il 29/01/1958 il sig. che si sposava il 02/07/1988 con la sig.ra Per_11
Dott. Giovanni Calasso 4
e procreavano Parte_5
✓ il 24/01/1991 la sig.ra CP_12
✓ il 16/07/2016 la sig.ra CP_13
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto.
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_14 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_2 il 28/02/1872.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse
Dott. Giovanni Calasso 5
vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_14 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_14 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_14 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_14 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
19,13
Lecce-Venezia, 04.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6