Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 15.1.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5442/2023 di R.G., promossa da:
EP EL (C.F.: ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Magda Grossi,
- attore -
contro
(C.F.: ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Fraulini,
- convenuta -
Conclusioni
Per l'attore:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale, sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato (…). In via principale e di merito, (…) annullare il provvedimento di decadenza totale prot.
M1.2023.0181959 del 05.09.2023, confermato con comunicazione del 2.10.2023 - e della relativa sanzione - emesso dalla convenuta nei confronti Controparte_1 dell'attore, signor nella sua qualità di titolare della omonima Parte_1
azienda agricola, con sede in Stradella (PV), Regione Torre Sacchetti, 45, C.U.A.A.:
Con vittoria di spese e competenze legali del presente C.F._2
giudizio».
Per la convenuta:
1
nel merito: in via preliminare, adottare ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del predetto D.Lgs. n. 150/2011, in via principale, respingere il ricorso in ogni sua parte perché inammissibile ed
infondato in fatto e in diritto per i motivi illustrati nel presente atto. Con vittoria di
spese ed onorari».
Precedenti di fatto e processuali
1. – L'attore , a seguito di istruttoria definita con esito Parte_1 positivo in data 5.1.2021, ha visto approvata la domanda presentata alla convenuta avente ad oggetto la concessione di un aiuto pubblico Controparte_1 finalizzato alla coltivazione di vigneti, denominato “Misura Riconversione e
Ristrutturazione dei Vigneti (R.R.V., campagna 2020/2021). Il contributo assegnato ammontava ad € 12.130,40, dei quali € 9.704,32 pagati in anticipo ed € 2.426,08 da corrispondere a saldo, a seguito di collaudo dell'impianto. Ottenuto l'anticipo,
l'attore stesso dava corso all'attività di coltivazione e, peraltro, in data 21.3.2023 si verificava l'invasione dei fondi interessati da parte di cinghiali, che danneggiavano larga parte delle viti impiantate. L'accaduto veniva dall'attore segnalato nell'immediatezza (il giorno successivo) alla convenuta, con domanda di indennizzo dei relativi danni. Il giorno 8.8.2023 un incaricato da si recava Controparte_1 presso l'impianto per l'esecuzione del collaudo in funziona della conferma del contributo, che dava esito negativo. Facevano seguito la comunicazione del 5.9.2023
della stessa convenuta, con la quale l'attore veniva informato dell'avvio del procedimento di decadenza del contributo, e l'emanazione del provvedimento del
2.10.2023, con il quale dichiarava in via definitiva tale Controparte_1
decadenza, con conseguente obbligo di restituire l'importo ricevuto.
2. – L'attore ha quindi impugnato, in questa sede, il provvedimento di decadenza, ritenuto ingiusto ed illegittimo. A fondamento dell'azione, ha sostenuto, in sintesi, che l'evento che ha reso impossibile l'esito positivo del collaudo rientra nell'ipotesi della “forza maggiore” (in proposito, ha anche precisato di avere apposto a protezione delle coltivazioni una recinzione elettrificata che era stata sfondata dai cinghiali) e che il tempestivo reimpianto delle barbatelle nel ristretto tempo a disposizione era di fatto impraticabile.
2 3. – Si è costituita la convenuta, la quale ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva “notificazione per iscritto della documentazione relativa ai casi di forza maggiore” (invocando una clausola del bando di gara che prevedeva, a tale riguardo, il termine di 30 giorni). Quindi, ha contestato la ricorrenza della stessa ipotesi di “forza maggiore” ed ha sostenuto la negligenza dell'attore sia nella predisposizione di adeguati sistemi di protezione dalla fauna selvatica sia nell'effettuazione delle attività di ripristino delle coltivazioni danneggiate, rilevando che queste interessavano solo una parte dei relativi fondi.
4. – Il giudice disponeva l'assunzione di prova testimoniale ed, esaurito tale incombente istruttorio, fissava per la precisazione delle conclusioni nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 15.1.2025, ove la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
5. – La convenuta deduce preliminarmente la violazione della disposizione,
contenuta al par. 16 cpv. 3° del “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” e costituente parte integrante del relativo bando, secondo cui “La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto
ai Servizi AFCP per il territorio di competenza o alla Provincia di Sondrio entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi (…)”. In particolare, nell'evidenziare che l'attore “non ha, nei termini perentori previsti dal Manuale, attivato l'iter relativo alla domanda cause di forza maggiore, avendo, diversamente e unicamente, presentato una domanda per il
risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole causati dalla specie di fauna selvatica”, dimostra di voler ricollegare alla mera inosservanza del termine di cui sopra la decadenza dal contributo.
Tale assunto non può essere condiviso.
Affinché la violazione di un termine dia luogo ad una decadenza è necessario che questa sia espressamente prevista ovvero, quantomeno, che il carattere necessariamente “perentorio” del termine possa in qualche modo desumersi dagli stessi scopi della disposizione violata e, quindi, dagli effetti che detta violazione determina in concreto. Quanto al primo aspetto, il “manuale” in questione non qualifica detto termine come “perentorio” e neppure ricollega alla sua inosservanza
3 alcuna decadenza, come, peraltro, previsto invece per la violazione di altri termini del bando (ad esempio, l'art. 19 contempla esplicitamente ipotesi di riduzione o decadenza dal pagamento del saldo del contributo a fronte della tardività nella presentazione della relativa domanda). Quanto al secondo aspetto, la convenuta nulla ha allegato in merito alle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero ad essa derivate dalla violazione del suddetto termine (l'evento di cui trattasi era stato segnalato dall'attore, sia pure nel quadro di una domanda di indennizzo, il giorno successivo, e, dunque, la ne era giunta tempestivamente a conoscenza), né, CP_1
alla luce degli atti, sarebbe comunque possibile individuarne una così grave da dare luogo alla drastica misura di cui trattasi.
Si aggiunge, infine, che nello stesso provvedimento di decadenza non si fa cenno alla violazione di tale termine, motivandosi la decadenza unicamente con l'insussistenza della “forza maggiore”.
6. – Quanto alla ricorrenza della “forza maggiore”, il menzionato “manuale”, dopo avere premesso che “per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali”, codifica, al par. 16, una serie di casi integranti “forza maggiore” ed, a completamento, prevede testualmente – con clausola di chiusura - che “ulteriori cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di circostanze anormali, indipendenti dall'operatore,
e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”.
La suddetta previsione presenta un contenuto alquanto generico e necessita quindi di essere interpretata. Essa evidenzia anzitutto, nella logica della definizione di “forza maggiore”, la necessità del suo carattere “esterno”, ovvero dell'indipendenza dell'innesco del relativo fattore causale dalla condotta del coltivatore. In proposito, non v'è dubbio che l'invasione del territorio da parte della fauna selvatica sia fatto, di per sé, del tutto indipendente dalla condotta, commissiva od omissiva, dell'interessato. L'altro profilo consiste nella valutazione della sussistenza di un adeguato livello di diligenza in capo al coltivatore nel fare quanto necessario per prevenire l'evento dannoso, con le ulteriori conseguenze che ciò determina. Invero,
la locuzione che contiene tale ultimo requisito (“… le cui conseguenze non
avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior
4 buona volontà”) si presenta indubbiamente ambigua e, quindi, di non agevole interpretazione. Infatti, se ci si limitasse ad un'interpretazione letterale - non parlandosi di “gravi sacrifici” (o simili) ma, semplicemente, di “sacrifici” – si potrebbe addirittura sostenere che l'interessato non dovrebbe fare nulla per prevenire il relativo rischio. Ma una tale interpretazione non è accettabile, in quanto renderebbe la norma niente di più di una vuota enunciazione, priva di rilevanza concreta.
Ed, allora, deve ritenersi che per la configurazione della “forza maggiore”, ove abbia a verificarsi l'ipotesi residuale in argomento, si richieda comunque un “quid pluris” consistente nella necessità che l'interessato si sia fatto carico di un “sacrificio” adeguato e proporzionale all'aiuto pubblico ottenuto, consistente, nella specie, nel contributo finanziario di € 12.130,40, che, vale rammentare, non è finalizzato all'ammodernamento delle strutture aziendali, bensì alla coltivazione dei fondi.
Ciò posto, anche in considerazione dell'estensione dell'area interessata, appare al giudicante del tutto presumibile che l'acquisto e la posa di una recinzione idonea a fronteggiare l'invasione massiva di animali di grossa taglia quali i cinghiali avrebbe comportato per l'attore un investimento finanziario tale da ridurre in maniera sensibile, se non azzerare, la possibilità di utilizzare il contributo per gli scopi che gli sono propri, ovvero per la coltivazione delle viti, con il risultato di falsare la concorrenza nell'accesso all'aiuto medesimo in favore di coloro che, disponendo di maggiori mezzi finanziari, potrebbero arrivare, nella sostanza, ad utilizzarlo per scopi diversi da quello per il quale è stato concepito.
Il recinto installato (la prova che l'installazione sia avvenuta è stata offerta attraverso la testimonianza raccolta in giudizio) si è rivelato chiaramente inadeguato a fronteggiare la calamità consistente nell'invasione dei cinghiali e, tuttavia, non si poteva nella specie pretendere dall'attore un “sacrificio” maggiore per prevenire il relativo rischio.
Di conseguenza, deve ritenersi ricorrente la causa di “forza maggiore”.
7. - Parte convenuta, infine, contesta all'attore di non essersi attivato in modo tempestivo per ripristinare il terreno dal danno subito.
L'evento dannoso si è verificato in data 21.3.2023 (come confermato dalla teste
, mentre il collaudo è avvenuto in data 8.8.2023. Pertanto, il tempo a Testimone_1
5 disposizione per il ripristino sarebbe stato di poco più di quattro mesi, ed è plausibile che l'attore non abbia avuto tempo di reperire il materiale necessario al reimpianto delle viti, sia per ragioni agronomiche legate alla preparazione del terreno e all'attesa del cd. “fermo vegetativo”, sia per una materiale indisponibilità delle barbatelle, la cui prenotazione deve essere fatta con un congruo anticipo, come confermato dall'agronomo Dott. nella relazione tecnica agli atti e, di fatto, non Per_1
contestato dalla convenuta.
L'ulteriore rilievo della convenuta in merito al fatto che il danneggiamento non avrebbe interessato tutto l'impianto ma solo una parte di esso, oltre a presentarsi inconcludente (non è dato comprendere quali conseguenze, in punto decadenza dal contributo, avrebbe una tale circostanza), è comunque da disattendere. La citata teste ha evidenziato che la parte danneggiata non era riferita ad una zona Testimone_1 particolare ma si presentava “a macchia di leopardo” e, comunque, appare del tutto presumibile che l'evento in questione avrebbe reso necessario un intervento di verifica e reimpianto esteso sull'intera area interessata, oltre che un investimento finanziario imprevisto da ottenere in tempi ristretti.
8. – Alla luce di quanto evidenziato, il provvedimento di decadenza di cui trattasi deve ritenersi illegittimo ed ingiustificato e la domanda di parte attrice merita quindi accoglimento.
9. – Per quanto concerne le spese di lite, l'obiettiva difficoltà di interpretare la menzionata clausola concernente la “forza maggiore” ne giustifica la compensazione parziale per la metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. dichiara l'invalidità del provvedimento di decadenza dal contributo di cui trattasi, con ogni consequenziale effetto;
II. condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore Controparte_1
della metà delle spese di lite, che liquida ex D.M. n. 55/2014, Parte_1 già in tale frazione, in € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 450,00 per la fase decisionale, e così, complessivamente, € 1.500,00, oltre 15% spese
6 generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando integralmente compensata la residua frazione.
Così deciso il 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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