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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Maria G. Di Marco - Presidente
2) Michele De Maria - Consigliere relatore
3) Cinzia Alcamo - Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. 466/2023 promossa in grado d'appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Balsamo Parte_1
- APPELLANTE - contro in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Vito Salvatore Buffa
- APPELLATO -
All'udienza di discussione dell'8 maggio 2025, le parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 126/2023 emessa il 13/4/2023, il Tribunale G.L. di Sciacca ha rigettato il ricorso proposto da dipendente del con le mansioni Parte_1 CP_1 CP_1 di istruttore contabile nella qualità di Responsabile Ufficio Gestione del personale, avverso la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio e della retribuzione per n. 8 giorni irrogatagli dal Segretario Generale, in veste di Responsabile dell'Ufficio Disciplinare, con nota prot. 3019 dell'8/3/2018. In particolare, ha ritenuto il G.L. infondata l'eccezione di decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare sollevata dal avendo accertato l'applicazione al caso di Pt_1 specie del comma quarto dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 75/2017 (essendo stati gli illeciti disciplinari commessi prima dell'entrata in vigore del predetto decreto), e il rispetto dei termini ivi previsti da parte del Segretario Comunale nell'espletamento del procedimento disciplinare oggetto di causa. Ha rilevato, infatti, quale dies a quo per il calcolo della decorrenza dei termini di decadenza previsti dalla legge, il 19/10/2017, data nella quale l'Ufficio disciplinare (nella persona del
Segretario Generale) ha avuto precisa e specifica conoscenza, grazie alla nota prot. 13823 del Responsabile dell'Area Finanziaria ricevuta in pari data, degli inadempimenti - segnalati dall' dall' e dall'Agenzia delle Entrate - direttamente riferibili al CP_2 CP_3
Pedone nell'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali relativi alla gestione del personale, nonché ha avuto contezza della esatta quantificazione dell'onere a carico del bilancio comunale conseguentemente determinatosi.
Ha ritenuto, pertanto, che solo a partire da tale momento fosse stato possibile muovere la contestazione disciplinare, la quale, essendo stata comunicata con lettera prot. n. 14863 del 14/11/2017 del Segretario Comunale, ha consentito l'avvio e la conclusione della procedura disciplinare nei termini previsti dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001 ratione temporis vigente. Ha reputato, del pari, infondata la correlata eccezione di violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare rispetto alla commissione dei fatti addebitati. Da ultimo, il G.L. ha rigettato l'ultimo motivo di ricorso involgente la violazione del principio ne bis in idem, avendo riscontrato, da un raffronto tra la lettera di contestazione dell'addebito disciplinare del 14/11/2017 e quella anteriore del 26/6/2017 (dalla quale è scaturito altro provvedimento disciplinare da quello oggetto di giudizio), la radicale differenza dei fatti posti a fondamento delle stesse. Per la riforma della predetta sentenza ha proposto gravame , il quale si Parte_1 duole di una non corretta individuazione, da parte del primo Giudice, del momento in cui il Segretario Generale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Disciplinare abbia avuto
“notizia” (così come intesa ai fini della decorrenza dei termini decadenziali ex art. 55-bis del d.lgs. 165/2001) dei fatti disciplinarmente rilevanti. Argomenta, infatti, l'omessa considerazione da parte del G.L. della circostanza che già dalla nota n. 3908 del 29/3/2017 fosse evincibile che il Segretario avesse contezza di tutti gli elementi utili dell'illecito per la formulazione dell'incolpazione, avendo questi, nel prospetto allegato alla predetta nota, già indicato la “quasi totalità” delle intimazioni di pagamento riferibili alla responsabilità dell'appellante, poi riprodotte nella nota prot. 13823 del 19/20/2017 del Responsabile dell'Area Finanziaria. Ribadisce, infine, la tardività della contestazione dell'illecito e la violazione del diritto di difesa del lavoratore in seno al procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, rilevando che il Comune resistente fosse “rimasto ingiustificatamente inerte per il periodo, di oltre sei mesi, che va dall'invio della nota prot. n. 3908 del 19.03.2017 del Segretario Comunale” fino “al relativo riscontro con la nota prot. n. 13823 del 19.10.2017 del Responsabile dell'Area finanziaria”, sebbene quest'ultimo dovesse svolgere “una semplice attività di ricognizione interna” e “senza necessità di procedere a complesse attività d'indagine”, per fatti, peraltro, notevolmente risalenti nel tempo rispetto alla contestazione disciplinare avvenuta con nota prot. n. 14863 del 14/11/2017, in quanto commessi nell'arco temporale ricompreso tra il 2008 e il 2016.
Si è costituito in questo grado il che, resistendo al gravame, ha Controparte_1 chiesto la conferma della pronuncia di prime cure. All'udienza dell'8 maggio 2025, la causa è stata discussa e, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, è stata posta in decisione.
******** L'appello è infondato.
Vale premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione” (cfr., ex multis, Cass. n. 11635 del 2021). In particolare, “la notizia di infrazione è acquisita all'esito di tutti quegli accertamenti che – secondo una valutazione di ragionevolezza a compiersi ex ante - avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta in rilievo o di quelle connesse. Irragionevole l'interpretazione di segno opposto predicata nel motivo che comporterebbe il decorso del termine iniziale per la conclusione del procedimento fin dal primo risultato utile alla contestazione, senza possibilità di compiere i necessari accertamenti atti, secondo una valutazione prognostica anticipata, a colorare di maggiore o minor disvalore la condotta in rilievo o quelle connesse in modo da poter – se del caso – procedere alla contestazione disciplinare nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione” (così, in motivazione, Cass. n.
14896 del 28/05/2024). In adesione al suesposto orientamento, deve convenirsi col primo decidente nel ritenere che soltanto a far data dal 19/10/2017, con la ricezione della nota n. 13823 del
Responsabile dell'Area Finanziaria, il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Disciplinare, abbia avuto una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire di dare correttamente l'avvio al procedimento disciplinare. Non merita condivisione la tesi di parte appellante che individua, invero, il termine iniziale decadenziale ex art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001, nell'invio da parte del Segretario Comunale della nota prot. n. 3908 del 29/3/2017. Il predetto atto, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, era stato indirizzato direttamente al che veniva così reso edotto della circostanza che “da un esame Pt_1 condotto con il supporto dell'ufficio Protocollo è emerso che sono pervenute diverse contestazioni sia da parte dell' che da parte dell' in ordine all'assolvimento di obblighi CP_2 Controparte_4 contributivi e fiscali relativi alla gestione del personale” e che, per tale ragione, veniva invitato a “relazionare in ordine al superamento delle criticità/inadempienze segnalate dai predetti Enti motivando, per ogni atto di contestazione o regolarizzazione, le ragioni che hanno impedito il regolare e corretto assolvimento degli obblighi di legge”, inviando la predetta nota, per sola conoscenza, anche al Responsabile dell'Area Finanziaria e al Revisore dei Conti “ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo di rispettiva competenza, con preghiera di accertare l'entità delle spese improduttive (sanzioni, interessi, etc) sopportate dall'Ente” (doc. 6 prodotto dal appellato). CP_1
Pertanto, la succitata nota rappresenta, piuttosto, l'inizio di quell'attività di accertamento idonea a condurre al successivo conseguimento di tutti gli elementi utili alla specifica e completa contestazione della condotta disciplinarmente rilevante.
A conforto di ciò, il prospetto allegato alla nota prot. 3908 del 29/3/2017 contiene un numero ben maggiore di segnalazioni rispetto a quelle che, poi, sono state definitivamente addebitate al a seguito di accertamento del Responsabile dell'Area Finanziaria su Pt_1 impulso del Segretario Comunale (cfr. doc. 6 dell'appellato, per la nota prot. n. 3908 del 29/3/2017, e doc. 3 dell'appellante, per la nota prot. n. 13823 del 19/10/2017, allegata alla contestazione disciplinare e nella stessa richiamata). Sicché, per le ragioni anzidette, deve confermarsi, quale dies a quo per il calcolo dei termini decadenziali di cui all'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001 ratione temporis vigente, il 19/10/2017, data in cui è pervenuta all'Ufficio Disciplinare la notizia di infrazione, con conseguente rispetto dei predetti termini e tempestività dell'azione disciplinare esercitata dall'amministrazione appellata. Del pari, deve ritenersi infondata l'eccepita violazione del principio di immediatezza della contestazione, nonché l'asserita violazione del diritto di difesa del lavoratore.
Infatti, alcuna ingiustificata inerzia può addebitarsi all'Amministrazione appellata, risultando, piuttosto, dal compendio documentale versato in atti, che i tempi per l'avvio del procedimento disciplinare siano stati dettati proprio dalla condotta non collaborativa dell'appellante, che aveva lasciato priva di riscontro la richiesta del Segretario Generale di relazionare circa le segnalazioni pervenute dagli enti competenti (comportamento che, peraltro, aveva dato origine ad ulteriore procedimento disciplinare – cfr. doc. a e doc. b di parte appellante).
Emerge, infatti, che la nota prot. n. 13823 del 19/10/2017 sia stata redatta e comunicata dal Responsabile dell'Area Finanziaria, a seguito della richiesta del Segretario Generale inoltrata con nota prot. n. 12934 del 4/10/2017 (e non con nota prot. 3908 del 29/3/2017 che, per come già rilevato, era invece indirizzata direttamente al e, solo per Pt_1 conoscenza, al Responsabile dell'Area Finanziaria), avendo pertanto fornito un rapido riscontro alle richieste di accertamento avanzate dal Segretario (dopo l'infruttuoso tentativo di ottenere chiarimenti direttamente dall'appellante in qualità di Responsabile Ufficio Gestione del personale). Neppure può ritenersi in alcun modo violato il diritto di difesa del in seno al Pt_1 procedimento disciplinare occorso, tenuto conto che le giustificazioni scritte dallo stesso rese in quell'occasione contengono una difesa articolata e dettagliata punto per punto, avendo questi potuto assumere, pertanto, una precisa e completa posizione difensiva circa l'addebito, non essendo residuato nessun profilo della contestazione disciplinare in merito alla quale l'appellante non abbia potuto difendersi (v. doc. 13 del appellato). CP_1
Tanto basta per pronunciare la conferma della sentenza di primo grado. Segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del presente grado del giudizio che si liquidano come da dispositivo, in calce. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 126/2023 emessa dal Tribunale di Sciacca in data 13 aprile 2023. Condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore del Parte_1
e le liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in Controparte_1 quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2022. Palermo, 8 maggio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Maria G. Di Marco - Presidente
2) Michele De Maria - Consigliere relatore
3) Cinzia Alcamo - Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. 466/2023 promossa in grado d'appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Balsamo Parte_1
- APPELLANTE - contro in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Vito Salvatore Buffa
- APPELLATO -
All'udienza di discussione dell'8 maggio 2025, le parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 126/2023 emessa il 13/4/2023, il Tribunale G.L. di Sciacca ha rigettato il ricorso proposto da dipendente del con le mansioni Parte_1 CP_1 CP_1 di istruttore contabile nella qualità di Responsabile Ufficio Gestione del personale, avverso la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio e della retribuzione per n. 8 giorni irrogatagli dal Segretario Generale, in veste di Responsabile dell'Ufficio Disciplinare, con nota prot. 3019 dell'8/3/2018. In particolare, ha ritenuto il G.L. infondata l'eccezione di decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare sollevata dal avendo accertato l'applicazione al caso di Pt_1 specie del comma quarto dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 75/2017 (essendo stati gli illeciti disciplinari commessi prima dell'entrata in vigore del predetto decreto), e il rispetto dei termini ivi previsti da parte del Segretario Comunale nell'espletamento del procedimento disciplinare oggetto di causa. Ha rilevato, infatti, quale dies a quo per il calcolo della decorrenza dei termini di decadenza previsti dalla legge, il 19/10/2017, data nella quale l'Ufficio disciplinare (nella persona del
Segretario Generale) ha avuto precisa e specifica conoscenza, grazie alla nota prot. 13823 del Responsabile dell'Area Finanziaria ricevuta in pari data, degli inadempimenti - segnalati dall' dall' e dall'Agenzia delle Entrate - direttamente riferibili al CP_2 CP_3
Pedone nell'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali relativi alla gestione del personale, nonché ha avuto contezza della esatta quantificazione dell'onere a carico del bilancio comunale conseguentemente determinatosi.
Ha ritenuto, pertanto, che solo a partire da tale momento fosse stato possibile muovere la contestazione disciplinare, la quale, essendo stata comunicata con lettera prot. n. 14863 del 14/11/2017 del Segretario Comunale, ha consentito l'avvio e la conclusione della procedura disciplinare nei termini previsti dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001 ratione temporis vigente. Ha reputato, del pari, infondata la correlata eccezione di violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare rispetto alla commissione dei fatti addebitati. Da ultimo, il G.L. ha rigettato l'ultimo motivo di ricorso involgente la violazione del principio ne bis in idem, avendo riscontrato, da un raffronto tra la lettera di contestazione dell'addebito disciplinare del 14/11/2017 e quella anteriore del 26/6/2017 (dalla quale è scaturito altro provvedimento disciplinare da quello oggetto di giudizio), la radicale differenza dei fatti posti a fondamento delle stesse. Per la riforma della predetta sentenza ha proposto gravame , il quale si Parte_1 duole di una non corretta individuazione, da parte del primo Giudice, del momento in cui il Segretario Generale in qualità di Responsabile dell'Ufficio Disciplinare abbia avuto
“notizia” (così come intesa ai fini della decorrenza dei termini decadenziali ex art. 55-bis del d.lgs. 165/2001) dei fatti disciplinarmente rilevanti. Argomenta, infatti, l'omessa considerazione da parte del G.L. della circostanza che già dalla nota n. 3908 del 29/3/2017 fosse evincibile che il Segretario avesse contezza di tutti gli elementi utili dell'illecito per la formulazione dell'incolpazione, avendo questi, nel prospetto allegato alla predetta nota, già indicato la “quasi totalità” delle intimazioni di pagamento riferibili alla responsabilità dell'appellante, poi riprodotte nella nota prot. 13823 del 19/20/2017 del Responsabile dell'Area Finanziaria. Ribadisce, infine, la tardività della contestazione dell'illecito e la violazione del diritto di difesa del lavoratore in seno al procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, rilevando che il Comune resistente fosse “rimasto ingiustificatamente inerte per il periodo, di oltre sei mesi, che va dall'invio della nota prot. n. 3908 del 19.03.2017 del Segretario Comunale” fino “al relativo riscontro con la nota prot. n. 13823 del 19.10.2017 del Responsabile dell'Area finanziaria”, sebbene quest'ultimo dovesse svolgere “una semplice attività di ricognizione interna” e “senza necessità di procedere a complesse attività d'indagine”, per fatti, peraltro, notevolmente risalenti nel tempo rispetto alla contestazione disciplinare avvenuta con nota prot. n. 14863 del 14/11/2017, in quanto commessi nell'arco temporale ricompreso tra il 2008 e il 2016.
Si è costituito in questo grado il che, resistendo al gravame, ha Controparte_1 chiesto la conferma della pronuncia di prime cure. All'udienza dell'8 maggio 2025, la causa è stata discussa e, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, è stata posta in decisione.
******** L'appello è infondato.
Vale premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione” (cfr., ex multis, Cass. n. 11635 del 2021). In particolare, “la notizia di infrazione è acquisita all'esito di tutti quegli accertamenti che – secondo una valutazione di ragionevolezza a compiersi ex ante - avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta in rilievo o di quelle connesse. Irragionevole l'interpretazione di segno opposto predicata nel motivo che comporterebbe il decorso del termine iniziale per la conclusione del procedimento fin dal primo risultato utile alla contestazione, senza possibilità di compiere i necessari accertamenti atti, secondo una valutazione prognostica anticipata, a colorare di maggiore o minor disvalore la condotta in rilievo o quelle connesse in modo da poter – se del caso – procedere alla contestazione disciplinare nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione” (così, in motivazione, Cass. n.
14896 del 28/05/2024). In adesione al suesposto orientamento, deve convenirsi col primo decidente nel ritenere che soltanto a far data dal 19/10/2017, con la ricezione della nota n. 13823 del
Responsabile dell'Area Finanziaria, il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Disciplinare, abbia avuto una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire di dare correttamente l'avvio al procedimento disciplinare. Non merita condivisione la tesi di parte appellante che individua, invero, il termine iniziale decadenziale ex art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001, nell'invio da parte del Segretario Comunale della nota prot. n. 3908 del 29/3/2017. Il predetto atto, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, era stato indirizzato direttamente al che veniva così reso edotto della circostanza che “da un esame Pt_1 condotto con il supporto dell'ufficio Protocollo è emerso che sono pervenute diverse contestazioni sia da parte dell' che da parte dell' in ordine all'assolvimento di obblighi CP_2 Controparte_4 contributivi e fiscali relativi alla gestione del personale” e che, per tale ragione, veniva invitato a “relazionare in ordine al superamento delle criticità/inadempienze segnalate dai predetti Enti motivando, per ogni atto di contestazione o regolarizzazione, le ragioni che hanno impedito il regolare e corretto assolvimento degli obblighi di legge”, inviando la predetta nota, per sola conoscenza, anche al Responsabile dell'Area Finanziaria e al Revisore dei Conti “ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo di rispettiva competenza, con preghiera di accertare l'entità delle spese improduttive (sanzioni, interessi, etc) sopportate dall'Ente” (doc. 6 prodotto dal appellato). CP_1
Pertanto, la succitata nota rappresenta, piuttosto, l'inizio di quell'attività di accertamento idonea a condurre al successivo conseguimento di tutti gli elementi utili alla specifica e completa contestazione della condotta disciplinarmente rilevante.
A conforto di ciò, il prospetto allegato alla nota prot. 3908 del 29/3/2017 contiene un numero ben maggiore di segnalazioni rispetto a quelle che, poi, sono state definitivamente addebitate al a seguito di accertamento del Responsabile dell'Area Finanziaria su Pt_1 impulso del Segretario Comunale (cfr. doc. 6 dell'appellato, per la nota prot. n. 3908 del 29/3/2017, e doc. 3 dell'appellante, per la nota prot. n. 13823 del 19/10/2017, allegata alla contestazione disciplinare e nella stessa richiamata). Sicché, per le ragioni anzidette, deve confermarsi, quale dies a quo per il calcolo dei termini decadenziali di cui all'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001 ratione temporis vigente, il 19/10/2017, data in cui è pervenuta all'Ufficio Disciplinare la notizia di infrazione, con conseguente rispetto dei predetti termini e tempestività dell'azione disciplinare esercitata dall'amministrazione appellata. Del pari, deve ritenersi infondata l'eccepita violazione del principio di immediatezza della contestazione, nonché l'asserita violazione del diritto di difesa del lavoratore.
Infatti, alcuna ingiustificata inerzia può addebitarsi all'Amministrazione appellata, risultando, piuttosto, dal compendio documentale versato in atti, che i tempi per l'avvio del procedimento disciplinare siano stati dettati proprio dalla condotta non collaborativa dell'appellante, che aveva lasciato priva di riscontro la richiesta del Segretario Generale di relazionare circa le segnalazioni pervenute dagli enti competenti (comportamento che, peraltro, aveva dato origine ad ulteriore procedimento disciplinare – cfr. doc. a e doc. b di parte appellante).
Emerge, infatti, che la nota prot. n. 13823 del 19/10/2017 sia stata redatta e comunicata dal Responsabile dell'Area Finanziaria, a seguito della richiesta del Segretario Generale inoltrata con nota prot. n. 12934 del 4/10/2017 (e non con nota prot. 3908 del 29/3/2017 che, per come già rilevato, era invece indirizzata direttamente al e, solo per Pt_1 conoscenza, al Responsabile dell'Area Finanziaria), avendo pertanto fornito un rapido riscontro alle richieste di accertamento avanzate dal Segretario (dopo l'infruttuoso tentativo di ottenere chiarimenti direttamente dall'appellante in qualità di Responsabile Ufficio Gestione del personale). Neppure può ritenersi in alcun modo violato il diritto di difesa del in seno al Pt_1 procedimento disciplinare occorso, tenuto conto che le giustificazioni scritte dallo stesso rese in quell'occasione contengono una difesa articolata e dettagliata punto per punto, avendo questi potuto assumere, pertanto, una precisa e completa posizione difensiva circa l'addebito, non essendo residuato nessun profilo della contestazione disciplinare in merito alla quale l'appellante non abbia potuto difendersi (v. doc. 13 del appellato). CP_1
Tanto basta per pronunciare la conferma della sentenza di primo grado. Segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del presente grado del giudizio che si liquidano come da dispositivo, in calce. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 126/2023 emessa dal Tribunale di Sciacca in data 13 aprile 2023. Condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore del Parte_1
e le liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in Controparte_1 quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2022. Palermo, 8 maggio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco