Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00587/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2025, proposto da
IA Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Martina Menga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federica Pomero in L’Aquila, via Cerritola n. 8;
contro
Comune di Corropoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Camerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ARTA - Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente dell’Abruzzo, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
Provincia di Teramo, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento unico finale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Corropoli prot. n. 13629 del 7 dicembre 2024, contenente il preavviso di diniego dell’istanza presentata dalla società ricorrente;
- del provvedimento di diniego del Comune di Corropoli prot. n. 4363 del 17 aprile 2025;
- dell’articolo 38 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Esecutivo (PRE) del Comune di Corropoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 maggio 2007;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corropoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa AN LL;
Uditi per la parte ricorrente l’avvocato Martina Menga e per l’amministrazione resistente l’avvocato Francesco Camerini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 9 ottobre 2024 la IA Italia s.p.a., titolare di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, ha inoltrato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Corropoli e all’ARTA - Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente dell’Abruzzo un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica all’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile (d’ora in avanti solo SRB) sul terreno censito al foglio 5, particella 1192, del catasto terreni comunale.
Con nota prot. n. 11385 del 19 ottobre 2024 il Comune di Corropoli ha indetto una conferenza di servizi per l’esame della predetta istanza, assegnando alle amministrazioni coinvolte il termine perentorio del 19 novembre 2024 per rendere le proprie determinazioni al riguardo.
Con atto prot. n. 13629 del 7 dicembre 2024 il Comune di Corropoli, ritenuto insuperabile il dissenso dallo stesso espresso con i pareri urbanistico e igienico-sanitario del 19 novembre 2024, ha disposto la conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria, la cui efficacia è stata espressamente condizionata alla mancata presentazione di osservazioni scritte da parte della IA s.p.a. entro il termine perentorio assegnatole ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In data 12 dicembre 2024 la IA s.p.a. ha trasmesso al Comune di Corropoli le osservazioni scritte, con le quali ha contestato la conclusione negativa della conferenza di servizi e ha invitato il Comune procedente ad acquisire il parere dell’ARTA sulla conformità dell’impianto ai valori limite fissati per le emissioni elettromagnetiche.
In data 10 gennaio 2025 l’ARTA ha inoltrato al Comune di Corropoli il parere tecnico preventivo favorevole alla realizzazione dell’impianto.
In data 7 aprile 2025 la IA Italia s.p.a. ha sollecitato il Comune di Corropoli ad adottare la determinazione finale del procedimento.
Con nota prot. n. 4363 del 17 aprile 2025 il Comune di Corropoli ha comunicato alla IA Italia s.p.a. di avere già adottato, con la nota prot. n. 13629 del 7 dicembre 2024, il provvedimento unico finale.
1.1. Con ricorso notificato il 16 giugno 2025 e depositato il 17 giugno 2025, la IA Italia s.p.a. ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto prot. n. 13629 del 7 dicembre 2024, dalla stessa qualificato come preavviso di diniego, e dell’atto prot. n. 4363 del 17 aprile 2025, dalla stessa qualificato come provvedimento di diniego, nonché dell’articolo 38 delle NTA del PRE del Comune di Corropoli, sulla scorta del quale è stato espresso il parere urbanistico sfavorevole all’installazione della SRB.
In particolare, la società ricorrente ha dedotto la violazione dei diritti partecipativi (primo motivo) nonché l’illegittimità del parere urbanistico prot. n. 12805 del 19 novembre 2024 (secondo motivo) e del parere igienico sanitario prot. n. 12804 del 19 novembre 2024 (terzo motivo), sulla cui asserita insuperabilità si fonda la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria.
1.2. Ha resistito al ricorso il Comune di Corropoli e ne ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità, per essere stato notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni, previsto dall’articolo 29 del codice del processo amministrativo per la proposizione dell’azione di annullamento del provvedimento unico finale.
1.3. Con ordinanza n. 154 del 10 luglio 2025 il Tribunale, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo, ha fissato l’udienza di trattazione del merito del ricorso, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato le memorie difensive e la parte resistente ha depositato anche una memoria di replica.
1.4. Alla pubblica udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Deve essere innanzitutto affrontata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività della sua notificazione, formulata dal Comune di Corropoli nella memoria depositata in data 5 luglio 2025.
2.1. Ai fini dell’accertamento della ricevibilità del ricorso, è necessario procedere alla esatta qualificazione dell’atto prot. n. 13629, adottato dal SUAP del Comune di Corropoli in data 7 dicembre 2024, in ordine alla quale si registrano le contrapposte tesi del Comune di Corropoli (per il quale si tratterebbe del provvedimento unico finale di diniego dell’autorizzazione) e della società ricorrente (per la quale si tratterebbe del preavviso di diniego dell’accoglimento dell’istanza).
2.2. Il Comune di Corropoli sostiene che nelle procedure di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, non sarebbe applicabile, in ragione della loro specialità, l’istituto generale del preavviso di rigetto dell’istanza, di cui all’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.3. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi in tema di compatibilità dell’istituto generale del preavviso di rigetto e le procedure speciali previste per il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di impianti di telecomunicazione, occorre distinguere tra:
a) la procedura semplificata avviata con SCIA, prevista all’articolo 44, comma 3, ultimo periodo, per l’ installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, nella quale si ritiene che il preavviso di rigetto sia ontologicamente incompatibile con l’esiguità del termine, pari a trenta giorni, entro il quale l’amministrazione preposta ad effettuare i controlli sulla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità è tenuta a comunicare all’istante, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di diniego (Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, sezione giurisdizionale, 2022, n. 122);
b) la procedura ordinaria avviata con istanza di autorizzazione, prevista dall’articolo 44, comma 2 e seguenti, nella quale l’istituto del preavviso di rigetto si applica limitatamente all’obbligo, per l’amministrazione, di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e al divieto di adottare un diniego definitivo sulla base di motivi non prospettati nel preavviso di rigetto, ma non con riferimento all’efficacia sospensiva del termine perentorio di sessanta giorni, previsto dall’articolo 44, comma 10, per la formazione del silenzio assenso di cui al comma 6-bis (Consiglio di Stato, sezione VI, 5 febbraio 2025, n. 898).
Per evitare la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione, l’amministrazione è, dunque, tenuta, entro il predetto termine di sessanta giorni, decorrente dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, ad adottare un provvedimento di diniego ovvero un parere negativo da parte dell’amministrazione preposta ad effettuare i controlli sulla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.
Nelle procedure ordinarie avviate con istanza di autorizzazione, in cui è prevista la convocazione della conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 44, comma 7 e seguenti, l’adozione della determinazione di conclusione negativa da parte dell’amministrazione procedente - ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, applicabile alla procedura speciale in oggetto in virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’articolo 44, comma 9 - “produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis”.
2.4. Alla luce della predetta ricostruzione sistematica, il “provvedimento unico finale”, adottato in data 7 dicembre 2024 dal Comune di Corropoli in qualità di amministrazione procedente, deve essere qualificato come determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi, con effetto legale di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione presentata dalla società ricorrente.
Tale interpretazione è avvalorata, altresì, dal contenuto dell’atto, nel quale:
a) si rinvia espressamente agli “artt. 14, comma 2 e 14-bis, comma 5 della L. 241/1990”;
b) si dispone che “A termine dell’art. 10-bis della L. 241/1990, si informa che, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della presente determinazione, l’interessato può presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione, che la scrivente Amministrazione trasmetterà entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi alle altre Amministrazioni/Enti/gestori di pubblici servizi coinvolte nella conferenza, con l’indizione di una nuova conferenza di servizi semplificata, fissando un nuovo termine. La conferenza di servizi si concluderà con una ulteriore determinazione che disporrà in merito all’accoglimento o al rigetto delle osservazioni presentate. In mancanza di presentazione di osservazioni, decorso il predetto termine perentorio di giorni 10 (dieci), la presente determinazione conclusiva diventa efficace e produce l’effetto di rigetto della domanda”.
2.5. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Comune di Corropoli, l’espresso riferimento all’articolo 10-bis, contenuto nella determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi, non può considerarsi “un mero refuso (presumibilmente dovuto all’utilizzo di un precedente file, concernente una procedura di conferenza di servizi in altra materia)”, atteso che il Comune di Corropoli ha correttamente applicato gli istituti generali del preavviso di diniego e della conferenza di servizi decisoria al procedimento in oggetto, avviato dalla società ricorrente con l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica all’installazione di una SRB.
2.6. La tempestiva presentazione di osservazioni scritte da parte della IA s.p.a., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi, ha, dunque, impedito che tale determinazione conclusiva producesse l’effetto di rigetto definitivo della domanda. A seguito della presentazione delle osservazioni scritte del richiedente, l’amministrazione procedente avrebbe, pertanto, dovuto trasmetterle alle amministrazioni coinvolte e procedere all’indizione di una nuova conferenza di servizi, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 44, comma 10.
2.7. L’inerzia dell’amministrazione, successiva alla presentazione delle predette osservazioni scritte, ha, dunque, determinato il decorso del termine perentorio di cui all’articolo 44, comma 10, e la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione unica, presentata dalla società ricorrente in data 9 ottobre 2024. Con l’introduzione del comma 6-bis nell’articolo 44, il legislatore ha, infatti, inteso perseguire l’obiettivo di semplificazione stabilendo che, una volta decorso il termine perentorio per la conclusione del procedimento, fissato nel comma 10 in sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, viene meno il potere di provvedere sull’istanza di autorizzazione e residua solo il potere di intervenire in autotutela, sussistendone le condizioni, sull’assetto di interessi formatosi per silentium (Consiglio di Stato, sezione VI, 8 luglio 2022, n. 5746).
2.8. Per tali ragioni, il ricorso, notificato in data 16 giugno 2025, deve ritenersi tempestivamente proposto rispetto alla data di ricevimento della nota del Comune di Corropoli prot. n. 4363 del 17 aprile 2025, con la quale la società ricorrente è stata edotta della lesività dell’atto prot. n. 13629 del 7 dicembre 2024, per come qualificato dal Comune di Corropoli.
3. La mancata considerazione delle osservazioni scritte, presentate dalla società ricorrente a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, integra la violazione dei diritti partecipativi, con conseguente fondatezza delle censure specificate nel primo motivo di ricorso. Nel rispetto del principio di economia dei mezzi processuali e del dovere di sinteticità degli atti di cui all’articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, si rinvia alla motivazione contenuta nel precedente paragrafo 2.6.
4. Al fine di ottenere una più pregnante conformazione e una maggiore stabilità del rapporto controverso, la società ricorrente vanta un interesse specifico, concreto e attuale all’accertamento dell’illegittimità sostanziale della determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi, alla quale il Comune di Corropoli, con determinazione prot. n. 4363 del 17 aprile 2025, ha attribuito valenza provvedimentale.
5. Il secondo motivo di ricorso, con il quale la IA s.p.a. ha censurato l’erroneità del parere urbanistico sfavorevole espresso dal Comune di Corropoli in data 19 novembre 2024, è fondato.
5.1. Il predetto parere è stato assunto in forza di un’erronea e contraddittoria applicazione dell’articolo 38 delle NTA al PRE del Comune di Corropoli, il quale consente espressamente, nella zona di localizzazione dell’impianto (zona B4 - tessuto di frangia), l’uso tecnologico (T3) per gli “impianti a rete pubblici o di pubblico interesse e relativi accessori (cabine, ecc.) destinate alle telecomunicazioni”, tra i quali vanno ricompresi, ai sensi dell’ampia definizione contenuta nell’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, anche le SRB.
5.2. Tale destinazione d’uso è stata espressamente riportata nel predetto parere, per cui non è ravvisabile, in relazione a tale profilo, alcuna ragione ostativa all’installazione della SRB sul terreno censito al foglio 5, particella 1192, del catasto terreni comunale, ricompreso nella zona B4 dello strumento urbanistico.
6. Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la IA s.p.a. ha censurato il parere igienico sanitario sfavorevole espresso dal Sindaco del Comune di Corropoli in data 19 novembre 2024, è fondato.
6.1. Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, l’Autorità preposta ad effettuare i controlli sul rispetto della normativa sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici, è l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e non il Sindaco.
6.2. Il predetto parere è stato, altresì, adottato sulla scorta di un’erronea applicazione del principio di precauzione, secondo la quale, anche ove l’installazione della SRB rispetti i valori limite delle emissioni elettromagnetiche, la salute pubblica dovrebbe comunque essere tutelata, alla luce delle risultanze dei “recenti” studi dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro del 2011 e dell’aumento dei fattori di rischio per la popolazione residente.
6.3. Il principio eurounitario di precauzione rappresenta un criterio di gestione del rischio sanitario ed ambientale e non un ostacolo allo sviluppo tecnologico ( ex multis , Consiglio di Stato, 31 agosto 2023, n. 8098). In tema di emissione di onde elettromagnetiche, si ritiene, perciò, che la conformità al principio di precauzione sia assicurata, in via presuntiva, dal rispetto delle norme nazionali di fonte primaria (legge 22 febbraio 2001, n. 36) e secondaria (d.P.C.M. 8 luglio 2003) che fissano i valori limite di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, i quali non sono modificabili, neppure in senso restrittivo, dalle norme di fonte regionale (Corte Costituzionale, 7 ottobre 2003, n. 307) ed il cui rispetto esclude ogni altra forma di tutela preventiva della salute (Corte di Cassazione, sezione III civile, 10 giugno 2020, n. 11105).
7. In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti del Comune di Corropoli prot. n. 13629 del 7 dicembre 2024 e prot. n. 4363 del 17 aprile 2025.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione resistente e sono liquidate, in favore della IA Italia s.p.a., nella misura indicata nel dispositivo.
8.1. In considerazione della sostanziale estraneità dei controinteressati alla formazione degli atti impugnati, non sono ripetibili nei loro confronti le spese di lite sostenute dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Corropoli a rifondere alla IA s.p.a. le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori.
Spese di lite non ripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RM RO, Presidente
AN LL, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LL | RM RO |
IL SEGRETARIO