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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5127/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Rossana Rinaldi che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
resistente contumace
oggetto: assegno di invalidità civile, esenzione ticket – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 2 maggio 2022 lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda presentata in via amministrativa il 12 gennaio 2022, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile o in subordine dell'esenzione parziale dal ticket, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 2356/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto e nella contumacia dell'
[...]
veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva solo un'invalidità del 68% dalla CP_2
data della domanda, utile per il beneficio minore. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 3 ottobre 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio. Nella resistenza dell' e nella contumacia dell' sostituita l'udienza del CP_1 CP_2
22 maggio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20 del d.l. CP_1
n. 78/2009 (conv. con l. n. 102/2009) trasferito all' sia la responsabilità ultima degli CP_3
accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (v. da ultimo Cass. n. 2433/2023).
2.1.- Inoltre, va pure chiarito che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, esaminata la più recente certificazione sanitaria prodotta, ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “Spondilosi con discopatia L4-L5 (Cod. 7010=35%). Cardiopatia ipertensiva in Classe II NYHA in paziente in discreto sovrappeso (Cod.6442=50%). Isterectomia totale in età fertile (Cod.6603=25%). Artrite psoriasica con pregresso versamento articolare nel recesso sovrapatellare del ginocchio sn, condroma verosimilmente a carico della metafisi distale del femore. Condropatia degenerativa.(Cod.7218 X analogia=35%)”, precisando che “… alla luce di tale nuova documentazione sanitaria la ricorrente si trova dunque complessivamente in una di quelle situazioni nelle quali il complesso delle infermità poste in diagnosi sono in grado di determinare un grado di invalidità valutabile nella misura pari al 83% (ottantatré per cento) a decorrere dal
01-6-2023 e pertanto le si può riconoscere l'assegno di invalidità civile”.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e Per_1
sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
2 Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante anche del requisito sanitario in questione, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Ogni ulteriore domanda va respinta.
3.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza è giusto compensare per metà le spese delle due fasi processuali, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M.
n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, applicando i minimi per la semplicità, in (1.168,5 ATP + 2.695,5 opp / 2=) 1.932 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c; vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia dell' CP_2
2) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno di Parte_1
invalidità civile (quale invalido in misura pari all'83%) dal 1 giugno 2023 e dell'esenzione parziale dal ticket sanitario (quale invalido in misura pari al 68%) dal 12 gennaio 2022;
3) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare a parte ricorrente metà delle altre CP_1
spese processuali, liquidata in complessivi 1.932 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato, compensandole per il resto.
Messina, 23.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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