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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.96 /2021
Udienza del 09/10/2025 ad ore 9,30 dinanzi al Giudice MA IN
Sono presenti per parte attrice l'avv. BERNIERI GUIDO Parte_1
per parte convenuta l'avv. ANDREAZZOLI NICOLA CP_1
Ai fini della pratica forense è presente il dr. Controparte_2
l'avv. BERNIERI GUIDO discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già precisate, si riporta agli atti e rileva la sproporzione delle spese richieste per il giudizio come da nota depositata l'avv ANDREAZZOLI NICOLA discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già precisate, si riporta agli atti ed osserva che il valore della causa va determinato in forza di tutte le domande ivi avanzate
I procuratori rinunciano ad essere presenti alla lettura e si allontanano
Il Giudice
Dato atto, sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente verbale e da lettura del dispositivo e delle motivazioni in udienza
Il Giudice
MA IN
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice MA
IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 137/2025 del Ruolo Generale dell'anno 2025,
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 429 sexies c.p.c. all'udienza del 09/10/2025
promossa da rappresentata e difesa dall'avv. BERNIERI Parte_1 C.F._1
GUIDO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato a margine dell'atto di citazione
Attrice
contro
rappresentato e difeso dall'avv. ANDREAZZOLI NICOLA CP_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per delega in atti
Convenuto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione promossa è risultata infondata e non provata e deve essere respinta.
2 Giurisprudenza che si condivide ha reiteratamente osservato che “" In materia di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato;
ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione."
(Trib. Roma 22.11.2023 n. 17139, Cass. 4725/1989).
Ne deriva, con riguardo all'allocazione degli oneri probatori e tenuto conto che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente riveste ruolo di convenuto sostanziale, che l'opposto deve dar prova di aver versato il deposito cauzionale
(fatto provato per tabulas e comunque incontestato), mentre incombe all'opponente provare i fatti costitutivi che legittimano al ritenzione di dette somme, ovvero la sussistenza di danni.
L'odierno attore ha depositato ricorso in opposizione allegando il solo decreto ingiuntivo notificato e il contrato di locazione e, il giorno successivo, ha depositato copiosa mole di documenti, anche fotografici, che attesterebbero i danni lamentati,
e in ordine ai quali aveva dedotto prove testimoniali.
Va rilevato che per pacifica giurisprudenza e autorevole dottrina le preclusioni nel rito del lavoro impongono ad entrambe le parti del processo di esporre nel primo scritto di primo grado tutte le rispettive domande, eccezioni, produzioni e richieste di prova. In tal modo il thema decidendum viene individuato in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, di talché non può essere condivisa le tesi dell'odierno attore che ritiene di estendere al termine per proporre opposizione il termine preclusivo, posto che la barriera impeditiva a ulteriori deduzione allegazioni va collocata al momento della costituzione delle parti, che per l'opponente è rappresentata in maniera inequivoca dal deposito del ricorso.
3 Non avendo addotto in tempo utile prove a sostegno della propria tesi,
l'opposizione va rigettata.
Il valore della causa va calibrato su quello del decreto opposto, poiché è pur vero che l'opponente aveva dedotto di aver subito danni in misura superiore all'importo del deposito cauzionale, ma non ha avanzato domanda specifica in tal senso,
limitandosi ad eccepire la sussistenza degli stessi al solo fine di paralizzare la domanda dell'attore sostanziale che aveva agito in via monitoria.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo valori medi di scaglione ex DM 147/2022, rito lavoro
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Respinge l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 766/2024 di questo Tribunale
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida Parte_1
in € 2.626,00 oltre a spese generali 15%, iva e cnpa di legge
Così deciso dal Tribunale di Massa il 09/10/2025
Il Giudice
MA IN
4
Udienza del 09/10/2025 ad ore 9,30 dinanzi al Giudice MA IN
Sono presenti per parte attrice l'avv. BERNIERI GUIDO Parte_1
per parte convenuta l'avv. ANDREAZZOLI NICOLA CP_1
Ai fini della pratica forense è presente il dr. Controparte_2
l'avv. BERNIERI GUIDO discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già precisate, si riporta agli atti e rileva la sproporzione delle spese richieste per il giudizio come da nota depositata l'avv ANDREAZZOLI NICOLA discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già precisate, si riporta agli atti ed osserva che il valore della causa va determinato in forza di tutte le domande ivi avanzate
I procuratori rinunciano ad essere presenti alla lettura e si allontanano
Il Giudice
Dato atto, sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente verbale e da lettura del dispositivo e delle motivazioni in udienza
Il Giudice
MA IN
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice MA
IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 137/2025 del Ruolo Generale dell'anno 2025,
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 429 sexies c.p.c. all'udienza del 09/10/2025
promossa da rappresentata e difesa dall'avv. BERNIERI Parte_1 C.F._1
GUIDO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato a margine dell'atto di citazione
Attrice
contro
rappresentato e difeso dall'avv. ANDREAZZOLI NICOLA CP_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per delega in atti
Convenuto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione promossa è risultata infondata e non provata e deve essere respinta.
2 Giurisprudenza che si condivide ha reiteratamente osservato che “" In materia di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato;
ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione."
(Trib. Roma 22.11.2023 n. 17139, Cass. 4725/1989).
Ne deriva, con riguardo all'allocazione degli oneri probatori e tenuto conto che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente riveste ruolo di convenuto sostanziale, che l'opposto deve dar prova di aver versato il deposito cauzionale
(fatto provato per tabulas e comunque incontestato), mentre incombe all'opponente provare i fatti costitutivi che legittimano al ritenzione di dette somme, ovvero la sussistenza di danni.
L'odierno attore ha depositato ricorso in opposizione allegando il solo decreto ingiuntivo notificato e il contrato di locazione e, il giorno successivo, ha depositato copiosa mole di documenti, anche fotografici, che attesterebbero i danni lamentati,
e in ordine ai quali aveva dedotto prove testimoniali.
Va rilevato che per pacifica giurisprudenza e autorevole dottrina le preclusioni nel rito del lavoro impongono ad entrambe le parti del processo di esporre nel primo scritto di primo grado tutte le rispettive domande, eccezioni, produzioni e richieste di prova. In tal modo il thema decidendum viene individuato in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, di talché non può essere condivisa le tesi dell'odierno attore che ritiene di estendere al termine per proporre opposizione il termine preclusivo, posto che la barriera impeditiva a ulteriori deduzione allegazioni va collocata al momento della costituzione delle parti, che per l'opponente è rappresentata in maniera inequivoca dal deposito del ricorso.
3 Non avendo addotto in tempo utile prove a sostegno della propria tesi,
l'opposizione va rigettata.
Il valore della causa va calibrato su quello del decreto opposto, poiché è pur vero che l'opponente aveva dedotto di aver subito danni in misura superiore all'importo del deposito cauzionale, ma non ha avanzato domanda specifica in tal senso,
limitandosi ad eccepire la sussistenza degli stessi al solo fine di paralizzare la domanda dell'attore sostanziale che aveva agito in via monitoria.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo valori medi di scaglione ex DM 147/2022, rito lavoro
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Respinge l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 766/2024 di questo Tribunale
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida Parte_1
in € 2.626,00 oltre a spese generali 15%, iva e cnpa di legge
Così deciso dal Tribunale di Massa il 09/10/2025
Il Giudice
MA IN
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