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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/12/2024, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2640/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa, per procura alle Parte_1 CodiceFiscale_1 liti allegata al ricorso dall'avvocato Marta Franceschetti, elettivamente domiciliata nello studio di questi in Legnago (VR), via Carceri, 1
RICORRENTE
e da
(c.f.: ), rappresentato e difeso, per procura alle liti allegata CP_1 CodiceFiscale_2 al ricorso, dall'avvocato Marta Franceschetti, elettivamente domiciliata nello studio di questi in
Legnago (VR), via Carceri, 1
RICORRENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti
“ 1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 13 luglio 2013, presso il
Comune di EL (RO), tra i signori e , regolarmente trascritto nel CP_1 Parte_1
1 registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune nell'anno 2013 al Numero 2 Parte I Serie –
Ufficio 1, ordinandosi agli Ufficiali di Stato Civile competenti di provvedere alla trascrizione nei registri dello stato civile dell'emananda sentenza ed alle annotazioni di legge;
2) stabilirsi che il divorzio sarà regolato dalle seguenti condizioni: a) dichiarare che i coniugi vivranno divorziati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) CASA FAMILIARE. La casa adibita ad abitazione coniugale di proprietà del GN padre del GN ubicata al piano primo di un Persona_1 CP_1
immobile interamente di proprietà del predetto GN così censita al catasto Persona_1
Terreni e Fabbricati del Comune di EL (RO), Foglio 12, particella 1150, sub. 9, categoria A/2 classe 2, piano primo, sita in Via dell'Artigianato, 4, unitamente agli arredi in essa contenuti acquistati da entrambi i coniugi, verrà assegnata alla GNa che continuerà ad Parte_1
abitarla fino a quando i figli saranno economicamente autosufficienti. Resta esclusa dal diritto di cui sopra, l'unità immobiliare ubicata al piano terra del medesimo stabile, che è, e rimarrà nella piena disponibilità e possesso del proprietario con piena libertà di utilizzo, alienazione ed in generale di ampia disposizione;
c) AFFIDAMENTO dei FIGLI MINORI. I figli minori
[...]
e , che rimarranno ad abitare prevalentemente presso la Persona_2 Persona_3
madre, residente nella casa coniugale sita in 45037 EL (RO), Via Dell'Artigianato n. 4, sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso. Le decisioni afferenti all'ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente dai genitori, i quali, invece, eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e dovranno assumere di comune accordo, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali, aspirazioni e desideri dei figli tutte le decisioni di maggior interesse per i minori in ordine all'istruzione, formazione, educazione e salute. I GNi dovranno comunicarsi Parte_2
reciprocamente e tempestivamente ogni informazione afferente ai figli ed Persona_2 [...]
al fine di adottare insieme le decisioni più importanti. I genitori si danno Per_3
reciprocamente atto e si impegnano a fare in modo che i figli ed Persona_2 Persona_3
mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con le rispettive famiglie di origine. d) DIRITTO DI VISITA. Il padre, sig. , potrà godere del diritto dovere di CP_1
visitare i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici e di relazione degli stessi, con le seguenti modalità:1) prendere e tenere con sé i figli minori dal sabato, finita la scuola e/o le attività estive/sportive, fino alla domenica sera e, precisamente, sino alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà dalla madre, a fine settimana alternati. Resta inteso che, in caso di impedimento per motivi di lavoro, e/o di salute del genitore che da calendario ha il diritto/dovere di trascorrere il fine settimana con i figli, l'altro si assume, sin d'ora, il dovere e l'obbligo di occuparsi e di gestire i figli in sostituzione di quello impedito e/o malato. I genitori concordano, altresì, che il sig. CP_1
2 nel fine settimana di spettanza di quest'ultimo, nel caso in cui venga richiesto dalla sig.ra e Pt_1
ciò nella misura massima di una volta al mese, prenderà e terrà con sé i figli minori dal venerdì alle ore 18.00, fino alla domenica sera, e precisamente sino alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso la madre. In quest'ultimo caso, e diversamente da quanto indicato e concordato al successivo punto 2), il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori, CP_1
compatibilmente con gli impegni scolastici, di relazione, nonché con la volontà degli stessi, nella
Per sola giornata del martedì finita la scuola e/o le attività estive/sportive, andando a prendere e ed impegnandosi a riaccompagnare i predetti presso la madre entro le ore 21.00;2) i Per_2
coniugi concordano che, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, compatibilmente con gli impegni scolastici, di relazione, nonché con la volontà degli stessi, il martedì ed il giovedì finita
Per la scuola e/o le attività estive/sportive, andando a prendere e ed impegnandosi a Per_2
riaccompagnare i predetti presso la madre entro le ore 21.00. Vengono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
3) relativamente alle ferie estive, entrambi i coniugi avranno diritto di trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con i propri figli. Per i giorni di Vigilia di
Natale, Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta, si seguirà il principio dell'alternanza;4) i coniugi concordano, altresì, quanto segue in uno spirito di collaborazione per la gestione e la cura dei minori:- il GN il martedì ed il giovedì mattina, si recherà presso l'abitazione della sig.ra CP_1
per accompagnare a scuola i minori, nonché nelle medesime giornate, nel pomeriggio, ad Pt_1
accompagnare ed andare a riprendere gli stessi dalle/alle attività estive/sportive/ludiche/scolastiche, per poi riaccompagnare i figli presso la madre entro le ore
21.00, ovvero all'orario eventualmente di volta in volta concordato;
- nel caso in cui, la sig.ra per ragioni lavorative e/o di salute fosse impossibilitata il lunedì, mercoledì e Parte_1
venerdì ad accompagnare e/o ad andare a riprendere a scuola, e/o alle attività sportive/ludiche/estive i minori, il GN si impegna ad occuparsi di detti incombenti in CP_1
sostituzione della madre. I coniugi potranno, in ogni caso, concordare altri e/o diversi periodi più o meno lunghi, compatibilmente con impegni e volontà dei figli. e) MANTENIMENTO MINORI e
SPESE STRAORDINARIE. Il GN , a titolo di concorso al mantenimento di CP_1 Per_2
ed , verserà la somma mensile complessiva di Euro 600,00= (seicento//00,
[...] Persona_3
ossia Euro 300,00=trecento per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente ricorso, mediante accredito direttamente sul conto corrente intestato alla GNa acceso presso Intesa San Paolo, Agenzia di Parte_1
EL, IBAN: [...], entro il giorno 15 di ogni mese. Entrambi i genitori concorreranno in misura pari al 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di ed . I signori e concordano nel ritenere spesa Persona_2 Persona_3 CP_1 Pt_1
3 “straordinaria”, e quindi da suddividere nella misura del 50% ciascuno, l'eventuale spesa per la babysitter. Il genitore che anticiperà la spesa straordinaria avrà diritto al giusto rimborso del50% della stessa entro dieci giorni dalla richiesta. Al fine di evitare che le somme da rimborsare siano ingenti e, pertanto, per facilitare entrambi nella rifusione reciproca i genitori si impegnano ad esibire la documentazione delle spese sostenute entro il giorno 30 di ogni mese. I ricorrenti, come già stabilito in sede di separazione, convengono e confermano che l'assegno unico verrà richiesto e percepito per intero nella misura del 100% dalla GNa Entrambi i genitori Parte_1
fruiranno delle detrazioni fiscali per i figli a carico, così come entrambi, sussistendone i presupposti, potranno richiedere sgravi fiscali in ragione delle spese sostenute nell'interesse dei minori. A tale fine le certificazioni di spesa dovranno essere intestate e/o riferite esplicitamente ai figli. f) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI. Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali,
i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno a carico dell'altro. I coniugi si danno atto di aver tra loro, con il corretto adempimento delle presenti statuizioni, definito ogni rapporto economico in essere e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione per le ragioni inerenti il matrimonio. I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e carta di identità validi per l'espatrio sia per gli stessi sia per i minori.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in EL (RO) in data 13 luglio 2013, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune nell'anno 2013 al Numero 2 Parte I Serie – Ufficio 1.
Le parti hanno allegato di vivere separati ininterrottamente dalla data del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi pubblicato il 26-1-2018 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento n. 2669/2017 RG e di non volersi riconciliare.
Hanno dato atto che i figli (nata nel 2010) e (nato nel 2015) Persona_2 Persona_3
risiedono con la madre e sono entrambi privi di reddito. In ragione di detta condizione, i genitori hanno convenuto la prosecuzione dell'obbligo paterno di contribuire al loro mantenimento mediante la corresponsione mensile complessiva di euro 600,00 (somma soggetta a rivalutazione ISTAT), di provvedere alla rifusione del 50% delle spese estraordinarie sostenute in favore dei medesimi.
4 Hanno convenuto che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre alla quale hanno chiesto sia assegnato l'immobile da sempre destinato ad abitazione coincidente con il primo piano di un immobile di proprietà del padre del ricorrente.
Le parti hanno puntualmente regolamentato tempi e modalità di esercizio di visita da parte del padre, con previsione di pernotti a weekend alternati e previsto la frequentazione nei giorni festivi e nel periodo feriale.
I ricorrenti hanno dato atto di essere economicamente autosufficienti.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti il Giudice relatore e dispostane la trattazione mediante deposito di note scritte come da conforme richiesta delle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che i coniugi, la cui separazione personale è stata dichiarata dal Tribunale di
Rovigo con sentenza n. 185/2022, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene il Collegio corretta la regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non affidatario (consona alla conservazione di un significativo rapporto con i figli da parte del padre non convivente), la assegnazione della casa coniugale alla madre perché vi abiti con i minori
(disposizione atta al mantenimento da parte dei giovani delle quotidiane abitudini di vita), e congruo l'incremento dell'assegno di mantenimento assunto dal padre verso i figli, tenendo esso conto delle certo variate esigenze maturate dai figli della -coppia, in specie da Persona_2
ormai adolescente.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda ed al recepimento delle condizioni individuate dalle parti in quanto conformi alla legge e all'interesse della prole non economicamente indipendente.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate come da espressa richiesta delle parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2640/2024 R.G. promossa da e Parte_1 [...]
, con l'intervento del pubblico ministero, CP_1
5 dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in EL (RO) in data in data 13 luglio 2013, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune nell'anno 2013 al Numero 2 Parte I Serie – Ufficio 1.
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
- recepisce le condizioni sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte.
- spese di lite interamente compensate.
Rovigo, camera di consiglio del 22.10.2024
il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2640/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa, per procura alle Parte_1 CodiceFiscale_1 liti allegata al ricorso dall'avvocato Marta Franceschetti, elettivamente domiciliata nello studio di questi in Legnago (VR), via Carceri, 1
RICORRENTE
e da
(c.f.: ), rappresentato e difeso, per procura alle liti allegata CP_1 CodiceFiscale_2 al ricorso, dall'avvocato Marta Franceschetti, elettivamente domiciliata nello studio di questi in
Legnago (VR), via Carceri, 1
RICORRENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti
“ 1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 13 luglio 2013, presso il
Comune di EL (RO), tra i signori e , regolarmente trascritto nel CP_1 Parte_1
1 registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune nell'anno 2013 al Numero 2 Parte I Serie –
Ufficio 1, ordinandosi agli Ufficiali di Stato Civile competenti di provvedere alla trascrizione nei registri dello stato civile dell'emananda sentenza ed alle annotazioni di legge;
2) stabilirsi che il divorzio sarà regolato dalle seguenti condizioni: a) dichiarare che i coniugi vivranno divorziati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) CASA FAMILIARE. La casa adibita ad abitazione coniugale di proprietà del GN padre del GN ubicata al piano primo di un Persona_1 CP_1
immobile interamente di proprietà del predetto GN così censita al catasto Persona_1
Terreni e Fabbricati del Comune di EL (RO), Foglio 12, particella 1150, sub. 9, categoria A/2 classe 2, piano primo, sita in Via dell'Artigianato, 4, unitamente agli arredi in essa contenuti acquistati da entrambi i coniugi, verrà assegnata alla GNa che continuerà ad Parte_1
abitarla fino a quando i figli saranno economicamente autosufficienti. Resta esclusa dal diritto di cui sopra, l'unità immobiliare ubicata al piano terra del medesimo stabile, che è, e rimarrà nella piena disponibilità e possesso del proprietario con piena libertà di utilizzo, alienazione ed in generale di ampia disposizione;
c) AFFIDAMENTO dei FIGLI MINORI. I figli minori
[...]
e , che rimarranno ad abitare prevalentemente presso la Persona_2 Persona_3
madre, residente nella casa coniugale sita in 45037 EL (RO), Via Dell'Artigianato n. 4, sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso. Le decisioni afferenti all'ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente dai genitori, i quali, invece, eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e dovranno assumere di comune accordo, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali, aspirazioni e desideri dei figli tutte le decisioni di maggior interesse per i minori in ordine all'istruzione, formazione, educazione e salute. I GNi dovranno comunicarsi Parte_2
reciprocamente e tempestivamente ogni informazione afferente ai figli ed Persona_2 [...]
al fine di adottare insieme le decisioni più importanti. I genitori si danno Per_3
reciprocamente atto e si impegnano a fare in modo che i figli ed Persona_2 Persona_3
mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con le rispettive famiglie di origine. d) DIRITTO DI VISITA. Il padre, sig. , potrà godere del diritto dovere di CP_1
visitare i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici e di relazione degli stessi, con le seguenti modalità:1) prendere e tenere con sé i figli minori dal sabato, finita la scuola e/o le attività estive/sportive, fino alla domenica sera e, precisamente, sino alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà dalla madre, a fine settimana alternati. Resta inteso che, in caso di impedimento per motivi di lavoro, e/o di salute del genitore che da calendario ha il diritto/dovere di trascorrere il fine settimana con i figli, l'altro si assume, sin d'ora, il dovere e l'obbligo di occuparsi e di gestire i figli in sostituzione di quello impedito e/o malato. I genitori concordano, altresì, che il sig. CP_1
2 nel fine settimana di spettanza di quest'ultimo, nel caso in cui venga richiesto dalla sig.ra e Pt_1
ciò nella misura massima di una volta al mese, prenderà e terrà con sé i figli minori dal venerdì alle ore 18.00, fino alla domenica sera, e precisamente sino alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso la madre. In quest'ultimo caso, e diversamente da quanto indicato e concordato al successivo punto 2), il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori, CP_1
compatibilmente con gli impegni scolastici, di relazione, nonché con la volontà degli stessi, nella
Per sola giornata del martedì finita la scuola e/o le attività estive/sportive, andando a prendere e ed impegnandosi a riaccompagnare i predetti presso la madre entro le ore 21.00;2) i Per_2
coniugi concordano che, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, compatibilmente con gli impegni scolastici, di relazione, nonché con la volontà degli stessi, il martedì ed il giovedì finita
Per la scuola e/o le attività estive/sportive, andando a prendere e ed impegnandosi a Per_2
riaccompagnare i predetti presso la madre entro le ore 21.00. Vengono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
3) relativamente alle ferie estive, entrambi i coniugi avranno diritto di trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con i propri figli. Per i giorni di Vigilia di
Natale, Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta, si seguirà il principio dell'alternanza;4) i coniugi concordano, altresì, quanto segue in uno spirito di collaborazione per la gestione e la cura dei minori:- il GN il martedì ed il giovedì mattina, si recherà presso l'abitazione della sig.ra CP_1
per accompagnare a scuola i minori, nonché nelle medesime giornate, nel pomeriggio, ad Pt_1
accompagnare ed andare a riprendere gli stessi dalle/alle attività estive/sportive/ludiche/scolastiche, per poi riaccompagnare i figli presso la madre entro le ore
21.00, ovvero all'orario eventualmente di volta in volta concordato;
- nel caso in cui, la sig.ra per ragioni lavorative e/o di salute fosse impossibilitata il lunedì, mercoledì e Parte_1
venerdì ad accompagnare e/o ad andare a riprendere a scuola, e/o alle attività sportive/ludiche/estive i minori, il GN si impegna ad occuparsi di detti incombenti in CP_1
sostituzione della madre. I coniugi potranno, in ogni caso, concordare altri e/o diversi periodi più o meno lunghi, compatibilmente con impegni e volontà dei figli. e) MANTENIMENTO MINORI e
SPESE STRAORDINARIE. Il GN , a titolo di concorso al mantenimento di CP_1 Per_2
ed , verserà la somma mensile complessiva di Euro 600,00= (seicento//00,
[...] Persona_3
ossia Euro 300,00=trecento per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente ricorso, mediante accredito direttamente sul conto corrente intestato alla GNa acceso presso Intesa San Paolo, Agenzia di Parte_1
EL, IBAN: [...], entro il giorno 15 di ogni mese. Entrambi i genitori concorreranno in misura pari al 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di ed . I signori e concordano nel ritenere spesa Persona_2 Persona_3 CP_1 Pt_1
3 “straordinaria”, e quindi da suddividere nella misura del 50% ciascuno, l'eventuale spesa per la babysitter. Il genitore che anticiperà la spesa straordinaria avrà diritto al giusto rimborso del50% della stessa entro dieci giorni dalla richiesta. Al fine di evitare che le somme da rimborsare siano ingenti e, pertanto, per facilitare entrambi nella rifusione reciproca i genitori si impegnano ad esibire la documentazione delle spese sostenute entro il giorno 30 di ogni mese. I ricorrenti, come già stabilito in sede di separazione, convengono e confermano che l'assegno unico verrà richiesto e percepito per intero nella misura del 100% dalla GNa Entrambi i genitori Parte_1
fruiranno delle detrazioni fiscali per i figli a carico, così come entrambi, sussistendone i presupposti, potranno richiedere sgravi fiscali in ragione delle spese sostenute nell'interesse dei minori. A tale fine le certificazioni di spesa dovranno essere intestate e/o riferite esplicitamente ai figli. f) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI. Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali,
i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno a carico dell'altro. I coniugi si danno atto di aver tra loro, con il corretto adempimento delle presenti statuizioni, definito ogni rapporto economico in essere e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione per le ragioni inerenti il matrimonio. I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e carta di identità validi per l'espatrio sia per gli stessi sia per i minori.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in EL (RO) in data 13 luglio 2013, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune nell'anno 2013 al Numero 2 Parte I Serie – Ufficio 1.
Le parti hanno allegato di vivere separati ininterrottamente dalla data del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi pubblicato il 26-1-2018 dal Tribunale di Rovigo nel procedimento n. 2669/2017 RG e di non volersi riconciliare.
Hanno dato atto che i figli (nata nel 2010) e (nato nel 2015) Persona_2 Persona_3
risiedono con la madre e sono entrambi privi di reddito. In ragione di detta condizione, i genitori hanno convenuto la prosecuzione dell'obbligo paterno di contribuire al loro mantenimento mediante la corresponsione mensile complessiva di euro 600,00 (somma soggetta a rivalutazione ISTAT), di provvedere alla rifusione del 50% delle spese estraordinarie sostenute in favore dei medesimi.
4 Hanno convenuto che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre alla quale hanno chiesto sia assegnato l'immobile da sempre destinato ad abitazione coincidente con il primo piano di un immobile di proprietà del padre del ricorrente.
Le parti hanno puntualmente regolamentato tempi e modalità di esercizio di visita da parte del padre, con previsione di pernotti a weekend alternati e previsto la frequentazione nei giorni festivi e nel periodo feriale.
I ricorrenti hanno dato atto di essere economicamente autosufficienti.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti il Giudice relatore e dispostane la trattazione mediante deposito di note scritte come da conforme richiesta delle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che i coniugi, la cui separazione personale è stata dichiarata dal Tribunale di
Rovigo con sentenza n. 185/2022, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene il Collegio corretta la regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non affidatario (consona alla conservazione di un significativo rapporto con i figli da parte del padre non convivente), la assegnazione della casa coniugale alla madre perché vi abiti con i minori
(disposizione atta al mantenimento da parte dei giovani delle quotidiane abitudini di vita), e congruo l'incremento dell'assegno di mantenimento assunto dal padre verso i figli, tenendo esso conto delle certo variate esigenze maturate dai figli della -coppia, in specie da Persona_2
ormai adolescente.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda ed al recepimento delle condizioni individuate dalle parti in quanto conformi alla legge e all'interesse della prole non economicamente indipendente.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate come da espressa richiesta delle parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2640/2024 R.G. promossa da e Parte_1 [...]
, con l'intervento del pubblico ministero, CP_1
5 dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in EL (RO) in data in data 13 luglio 2013, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune nell'anno 2013 al Numero 2 Parte I Serie – Ufficio 1.
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
- recepisce le condizioni sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte.
- spese di lite interamente compensate.
Rovigo, camera di consiglio del 22.10.2024
il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
6