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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/12/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 321/2024
Verbale di udienza del 02/12/2025
E' presente per parte resistente l'avv Irene Manzione per delega orale dell'avv. Garofalo CP_1 che si riporta alla memoria e alle conclusioni rassegnate.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 02/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 321/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. BARONE VINCENZO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (PEC indicata: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo
(PEC indicata: t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/1/2024 adiva il Tribunale di Parte_1
Avellino, Sezione Lavoro, ed impugnava l'avviso di addebito n. 312 2023 00016234 17 000, notificatogli a mezzo pec in data 31.12.2023, con il quale veniva intimato il pagamento di somme per omesso versamento dei contributi previdenziali, relativi alla Gestione Separata
Liberi Professionisti per l'anno 2016, per l'importo di euro 5.930,56 e chiedeva l'annullamento del predetto avviso, con condanna dell'Istituto al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza
2 di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Invero, risulta fondata l'eccezione sollevata dal ricorrente, relativa alla prescrizione quinquennale della pretesa creditoria avanzata dall' CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stabilito che
“La scadenza del termine -pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1gennaio 2011 ha sostituito la CP_1 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30, D.L. 31 CP_2 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina
3 anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti -comunque denominati- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397 del 2016).
Nel caso di specie: l'avviso di addebito per cui è causa è stato notificato il 31/12/2023 e ha ad oggetto contributi dovuti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. CP_1
n. 335/95, in relazione alla percezione relativa all'anno di imposta 2016 di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, non assoggettati a prelievo contributivo I.V.S. (invalidità, vecchiaia, superstiti) presso altri Enti previdenziali o Casse professionali diverse dall' ; CP_1 il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di scadenza dell'obbligo di versamento del saldo delle imposte sul reddito (nella fattispecie: 16.6.2017).
Ai sensi dell'art. art. 37 co. 2 del D.L. 18/2020 che prevede specificamente “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma di cui all'art. 37 citato ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 -pari a 129 giorni- non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione.
L' ha inviato diffida ad adempiere datata 18.11.2022, notificata per compiuta giacenza CP_1 al ricorrente in data 10.01.2023, (circostanza pacifica oltre che documentalmente provata:
4 vedasi in produzione la diffida ad adempiere e l'estratto residenze anagrafiche del CP_1 ricorrente).
Nel caso di specie la prescrizione del credito contributivo di cui al predetto avviso di addebito
(notificato in data 31/12/2023) –la quale doveva maturare il 16/6/2022- per effetto della sospensione (129 giorni), è, per contro, maturata il 24/10/2022; di talché, l'atto interruttivo della prescrizione avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre la stessa data.
Essendo stato, per contro, l'atto interruttivo notificato allorquando la prescrizione, computato il periodo di sospensione, era già maturata, il credito contributivo è prescritto.
4. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del resistente al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali spese vengono liquidate in dispositivo, in base alle tariffe previste dal D.M. 10.03.2014, n. 55, come modificato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della concreta attività difensiva espletata, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' con Parte_1 CP_1 ricorso depositato in data 30/01/2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito portato nell'opposto avviso di addebito;
2) Condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.865,00 (euromilleottocentosessantacinque/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali, ed oltre euro 43,00 per C.U.. con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Avellino, 02/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
5
Settore lavoro e previdenza
R.G. 321/2024
Verbale di udienza del 02/12/2025
E' presente per parte resistente l'avv Irene Manzione per delega orale dell'avv. Garofalo CP_1 che si riporta alla memoria e alle conclusioni rassegnate.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 02/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 321/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. BARONE VINCENZO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (PEC indicata: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo
(PEC indicata: t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/1/2024 adiva il Tribunale di Parte_1
Avellino, Sezione Lavoro, ed impugnava l'avviso di addebito n. 312 2023 00016234 17 000, notificatogli a mezzo pec in data 31.12.2023, con il quale veniva intimato il pagamento di somme per omesso versamento dei contributi previdenziali, relativi alla Gestione Separata
Liberi Professionisti per l'anno 2016, per l'importo di euro 5.930,56 e chiedeva l'annullamento del predetto avviso, con condanna dell'Istituto al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza
2 di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Invero, risulta fondata l'eccezione sollevata dal ricorrente, relativa alla prescrizione quinquennale della pretesa creditoria avanzata dall' CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stabilito che
“La scadenza del termine -pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1gennaio 2011 ha sostituito la CP_1 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30, D.L. 31 CP_2 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina
3 anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti -comunque denominati- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397 del 2016).
Nel caso di specie: l'avviso di addebito per cui è causa è stato notificato il 31/12/2023 e ha ad oggetto contributi dovuti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. CP_1
n. 335/95, in relazione alla percezione relativa all'anno di imposta 2016 di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, non assoggettati a prelievo contributivo I.V.S. (invalidità, vecchiaia, superstiti) presso altri Enti previdenziali o Casse professionali diverse dall' ; CP_1 il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di scadenza dell'obbligo di versamento del saldo delle imposte sul reddito (nella fattispecie: 16.6.2017).
Ai sensi dell'art. art. 37 co. 2 del D.L. 18/2020 che prevede specificamente “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma di cui all'art. 37 citato ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 -pari a 129 giorni- non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione.
L' ha inviato diffida ad adempiere datata 18.11.2022, notificata per compiuta giacenza CP_1 al ricorrente in data 10.01.2023, (circostanza pacifica oltre che documentalmente provata:
4 vedasi in produzione la diffida ad adempiere e l'estratto residenze anagrafiche del CP_1 ricorrente).
Nel caso di specie la prescrizione del credito contributivo di cui al predetto avviso di addebito
(notificato in data 31/12/2023) –la quale doveva maturare il 16/6/2022- per effetto della sospensione (129 giorni), è, per contro, maturata il 24/10/2022; di talché, l'atto interruttivo della prescrizione avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre la stessa data.
Essendo stato, per contro, l'atto interruttivo notificato allorquando la prescrizione, computato il periodo di sospensione, era già maturata, il credito contributivo è prescritto.
4. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del resistente al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali spese vengono liquidate in dispositivo, in base alle tariffe previste dal D.M. 10.03.2014, n. 55, come modificato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della concreta attività difensiva espletata, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' con Parte_1 CP_1 ricorso depositato in data 30/01/2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito portato nell'opposto avviso di addebito;
2) Condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.865,00 (euromilleottocentosessantacinque/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali, ed oltre euro 43,00 per C.U.. con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Avellino, 02/12/2025
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