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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/11/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a seguito dell'udienza cartolare del 28/10/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 2333 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente tra:
- (C.F. , con l'avv. Raffaele Caravella (pec: Parte_1 C.F._1 pec.: Email_1
- attrice -
e
- (C.F./P.IVA ), con sede in in Lizzanello (LE), via Pietro Controparte_1 P.IVA_1
Toselli n. 58, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituitasi
- convenuta contumace -
§§§
Oggetto: adempimento contratto
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice su indicata conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Foggia, la su indicata convenuta, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni, come ribadite all'ultima udienza:
“1) condannare la società nella persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 CP_2
ad eliminare a proprie spese le difformità ed i vizi dell'opera, ai sensi e per gli effetti di
[...] cui agli artt. 2226, co. 3, e 1668, co. 1, cod. civ., in modo che si raggiunga la “regola d'arte”; 2) condannare la società nella persona del legale rappresentante dell'Impresa Sig. Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2226, co. 3, 1668, co. 1, e Controparte_2
1223 cod. civ., al pagamento della somma di € 200,00, sostenuta dalla Sig.ra per Parte_1
l'acquisto di un prodotto utilizzato al fine di rallentare la degenerazione dei vizi del pavimento
(prodotto consigliato dallo stesso sig. ma poi rivelatosi, come visto, del tutto Controparte_2 inutile);
3) condannare la società nella persona del legale rappresentante Sig. Controparte_1 CP_2
al pagamento di tutte le spese processuali e spese legali del presente giudizio in favore
[...] dell'attore sig.ra , da liquidarsi secondo i parametri ministeriali forensi di cui al Parte_1
D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e ss. mm. e ii.”
Nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo, non si è costituita in giudizio parte convenuta, la quale è già stata dichiarata contumace all'udienza del 15/09/22.
Al riguardo, con provvedimento del 14/12/23, il precedente assegnatario del fascicolo, dott. CP_3 ha chiesto all'attrice di depositare documentazione a comprova della sudddetta regolare notifica via pec, in particolare a riprova dell'effettività dell'indirizzo pec della convenuta al momento della notifica dell'atto di citazione, fissando udienza per il 27/02/24 al fine della verifica;
in data 15/01/24 parte attrice ha provveduto a depositare visure camerali storiche atte a dimostrare il corretto perfezionamento della notifica via pec, a cui ha fatto seguito la fissazione dell'udienza di discussione, con conferma quindi della dichiarazione di contumacia della convenuta già in precedenza pronunciata.
Il giudizio è stato quindi istruito attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti da parte attrice, essendo stata ritenuta inammissibile, invece, all'udienza del 15/09/22, e irrilevante ai fini del decidere, la prova orale richiesta dalla medesima parte.
Da ultimo è stata fissata all'udienza in epigrafe indicata la discussione e decisione della causa, ex art. 281sexies c.p.c., udienza svoltasi mediante trattazione scritta.
Depositate le note contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa è ora decisa.
§§§
Ha esposto parte attrice che:
- tra le parti è stato stipulato un contratto d'opera (ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c.) per la realizzazione di un pavimento “di pastellone a base di calce idraulica naturale”, all'interno di abitazione di pertinenza dell'attrice;
- l'attrice ha versato, prima dell'esecuzione dei lavori, l'intero importo dei lavori medesimi, per €
2 7.500,00, come richiesto dal rappresentante della convenuta società e come dimostrato dalle fatture emesse dalla e dai bonifici prodotti dall'attrice; Controparte_1
- i lavori sono stati svolti, successivamente, , personalmente da in modo tuttavia Controparte_2 non conforme alla regola d'arte, essendo emersi fin da subito vizi “gravissimi”;
- l'attrice ha rappresentato immediatamente al i vizi riscontrati, come indicati nell'atto di CP_1 citazione e documentati con le allegate immagini;
- come da scambio documentato in atti (mediante chat whatsapp) tra l'attrice e il Controparte_2 medesimo ebbe a prendere coscienza dei difetti realizzativi, promettendo di provvedere CP_1 agli interventi necessari fino a realizzare l'opera ex novo; da un certo momento, tuttavia, lo stesso ha smesso di rispondere ai messaggi e alle telefonate dell'attrice;
- i gravi vizi dell'opera denunciati emergono dai documenti depositati nel fascicolo telematico: la chat già menzionata;
foto e video del pavimento realizzato;
relazione peritale a firma dell'arch.
del Giudice, professionista incaricato di seguire i lavori di ristrutturazione dell'abitazione Per_1 dell'attrice ove è stato realizzata anche la pavimentazione qui in contestazione.
Qaunto sopra premesso, parte attrice ha chiesto la condanna dell'impresa convenuta all'esatto adempimento delle prestazioni convenute tra le parti e già peraltro pagate dall'attrice medesima, oltre al rimborso delle spese fatte per tentare di porre rimedio ai difetti costruttivi e comuqnue di rallentare il degrado della pavimentazione.
Come già visto, a fronte delle dette contestazioni, parte convenuta, pur essendo stata ritualmente vocata in giudizio, ha ritenuto di non esservi presente.
§§§
La domanda risulta fondata per le seguenti ragioni.
L'attrice a sostegno dell'azione esperita ha prodotto:
1) copia del preventivo fornito dalla società convenuta in data 19/08/20 e, quindi, prova sufficiente, unitamente allo scambio di corrispondenza successivo e alle fatture, dell'esistenza del contratto intercorso tra le parti;
2) copia delle fatture e dei bonifici effettuati, a comprova dell'adempimento della prestazione sulla stessa gravante;
3) documentazione fotografica e relazione peritale di parte sui vizi realizzativi riscontrati e sulle cause dell'inesatto adempimento dell'obbligazione (di risultato) gravante sulla società convenuta
(con ulteriore documentazione fotografica allegata alla detta relazione).
L'attrice ha poi qualificato il contratto intercorso come contratto d'opera, laddove vista la veste
3 giuridica della controparte e la descrizione dei lavori realizzati dovrebbe forse parlarsi di contratto d'appalto di lavori.
Ad ogni buon conto, in caso di difformità e vizi dell'opera, il committente, al pari di quanto previsto dall'art. 1668 c.c. nell'ambito dell'appalto, può scegliere tra l'esatto adempimento di quanto concordato e la risoluzione del contratto (nel caso in cui i vizi siano di entità tale da rendere l'opera o il servizio inadeguati alla sua destinazione), oltre all'eventuale risarcimento del danno.
Il committente, nel caso di contratto d'opera, deve però – a pena di decadenza – denunciare i vizi e le difformità al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive, in ogni caso, entro un anno dalla consegna: trattasi, tuttavia, di eccezioni in senso stretto che spettava in ogni caso al convenuto sollevare, essendo invece lo stesso rimasto contumace nel presente giudizio.
Quanto all'onere probatorio, l'azione di esatto adempimento (per vizi e difformità) richiede che il committente provi i vizi e le difformità dell'opera, mentre l'appaltatore/prestatore deve dimostrare di aver eseguito l'opera correttamente.
L'attrice ha fornito sufficienti elementi atti a provare l'errata esecuzione dell'opera, che ha determinato i vizi e le difformità denunciate.
Gli errori esecutivi, in chiara violazione delle migliori regole dell'arte, si evincono dal materiale fotografico e dalla relazione del tecnico di parte, valutabile quantomeno come prova atipica, e risultano essere:
1) l'inefficienza dello strato finale e protettivo applicato alla pavimentazione realizzata che, da un lato, è stata determinata da un'eccessiva accelerazione dei lavori (senza la necessaria attesa per l'asciugatura del sostrato) e che, dall'altro, ha determinato le macchie e lo scolorimento in superficie e, quindi, la non uniformità del colore ricercato, stante l'assorbimento da parte del pavimento, prima, del medesimo strato finale protettivo e, poi, di acqua e umidità;
2) le crepature chiaramente visibili e formatesi lungo tutto il perimetro del pavimento “sulla spugna del massetto non adeguatamente rimossa”.
I difetti dell'opera denunciati, dato il carattere strutturale della problematica evidenziata, continuano peraltro a peggiorare nel tempo.
A fronte dell'assolvimento dell'onere assertivo e probatorio gravanti sull'attrice, il convenuto, come visto, ha optato per rimanere contumace nella presente causa.
Come noto, in presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei
4 confronti del contumace;
in tali casi, il giudice è tenuto comunque ad accertare se l'attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace (di recente anche Cass. civ., Sent. 2 gennaio 2025 n. 25).
Se è pur vero dunque che la contumacia non può essere equiparata a una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, è stato purtuttavia anche affermato che la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, può costituire elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c., soprattutto allorquando, deve ritenersi, l'atto di citazione notificato conteneva già, come nel caso di specie, un'analitica serie di documenti, offerti a comprova di precise asserzioni, provenienti peraltro dal medesimo convenuto.
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Non vi è invece prova in atti dell'esborso di € 200,00 per cui l'attrice ha chiesto l'ulteriore condanna alla restituzione.
§§§
Ne consegue in definitiva che va accolta la domanda di condanna all'esatto adempimento e respinta quella di restituzione somma.
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Quanto alle spese del presente giudizio, stante la sostanziale soccombenza di parte convenuta, le stesse vanno regolate sulla base del detto principio e si liquidano in dispositivo con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore della causa (scaglione da 5.201 a 26.000), al punto minimo, data la prossimità del valore al punto più basso dello scaglione e l'assenza di una vera e propria fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda di condanna all'esatto adempimento della prestazione pattuita e, per l'effetto, condanna la società convenuta a eseguire a proprie cure e spese le opere necessarie per eliminare i vizi accertati in corso di causa (come indicati in premessa), anche, ove necessario, mediante il rifacimento integrale della pavimentazione indicata in atti, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla notifica della sentenza;
- respinge la domanda di restituzione della somma di € 200,00 per difetto di prova dell'esborso;
- condanna la società convenuta alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite del presente
5 giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Così deciso lì 28/11/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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