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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4254/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.10.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ORIOLI GIANLUCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Stradella, Via Trento, n. 72;
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MORGANTI VALERIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Stradella, Via Trento, n. 63;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cigognola, in data 08/09/2012, (atto n.11, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori in via condivisa;
3) I genitori, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggiore interesse per la minore, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla vita sociale, all'attività sportiva ed alla salute e si terranno informati dei fatti rilevanti per un effettivo esercizio condiviso dell'affidamento nel rispetto, ove possibile, delle inclinazioni e delle aspettative di;
Per_1
4) I coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, ossia attinenti alla vita quotidiana della minore;
5) La figlia avrà collocazione prevalente e residenza presso la madre con diritto del padre di vederla e tenerla con sé ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici. In ogni caso, la figlia starà presso il padre la giornata del martedì (con pernotto e rientro il pomeriggio successivo) e, sempre, all'uscita da scuola ed in occasione dei rientri pomeridiani;
6) Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà fino a 20 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori, i quali concorderanno i rispettivi periodi di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno, in ragione delle esigenze lavorative di ciascuno, con indicazione all'altro della località di villeggiatura prescelta;
7) Nelle vacanze natalizie la figlia trascorrerà con un genitore il pranzo del giorno di Natale e con l'altro la cena del giorno di Natale e così anche il 26 dicembre, e così ad anni alterni, con impegno dei genitori di accordarsi per tempo in merito ad eventuali periodi di vacanza fuori casa. Nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà il pranzo di Pasqua con un genitore e la cena del giorno di Pasqua con l'altro genitore e così anche il giorno di Pasquetta e così ad anni alterni.
Per le restanti festività previste nel corso dell'anno -cioè a dire i giorni del 01 gennaio, 06 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre- la collocazione della minore sarà concordata tra i genitori nel corso dell'anno;
8) I genitori avranno libera facoltà di contattare la figlia quando si trova presso l'altro genitore
(pertanto ogni genitore dovrà agevolare detti contatti);
9) I genitori si impegnano ad attenersi al principio della gradualità in merito alla frequentazione di nuovi partner in presenza della figlia minore;
10) Il SI continuerà a vivere nella ex casa familiare sita in Stradella (PV) Parte_2 via Caduti di Nassiriya n.7, mentre la SIa , di comune accordo con il marito, Parte_1 si è già trasferita presso altro alloggio con la figlia minore asportando i propri effetti personali ed i beni ed arredi concordemente già individuati con il marito;
10) I coniugi concordano che l'assegno unico universale continui ad essere percepito dalla
SIa ; Parte_1
11) Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00) per dodici mensilità a titolo di contributo per il concorso nel
pag. 2 di 5 mantenimento ordinario della figlia;
detta somma verrà rivalutata annualmente in base all'indice
Istat;
12) Le spese cosiddette “extra-assegno” saranno a carico dei coniugi in misura del 50% in conformità al Protocollo stipulato tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pavia n. 2323/16 del 9 novembre 2016, che i ricorrenti dichiarano di conoscere, secondo le modalità ivi indicate e salvo migliori accordi;
13) Ciascuno dei coniugi attesta di essere economicamente autosufficiente disponendo di risorse patrimoniali e di redditi adeguati e i coniugi rinunciano a pretese di mantenimento reciproco;
14) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni di residenza entro il termine di trenta giorni;
15) Ciascun genitore ha in custodia uno (dei due) animali d'affezione e si occuperà integralmente ed in via esclusiva delle relative cure e del mantenimento;
16) I coniugi concordano che le sopra specificate condizioni sono operative a far tempo dalla sottoscrizione del ricorso, spese compensate fra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
pag. 3 di 5 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati in Cigognola il giorno 08/09/2012, con atto trascritto presso i Pt_2
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.11, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
• omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
• Spese di lite al definitivo;
• provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 13/1/2025
pag. 4 di 5 Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4254/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.10.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ORIOLI GIANLUCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Stradella, Via Trento, n. 72;
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MORGANTI VALERIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Stradella, Via Trento, n. 63;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cigognola, in data 08/09/2012, (atto n.11, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori in via condivisa;
3) I genitori, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggiore interesse per la minore, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla vita sociale, all'attività sportiva ed alla salute e si terranno informati dei fatti rilevanti per un effettivo esercizio condiviso dell'affidamento nel rispetto, ove possibile, delle inclinazioni e delle aspettative di;
Per_1
4) I coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, ossia attinenti alla vita quotidiana della minore;
5) La figlia avrà collocazione prevalente e residenza presso la madre con diritto del padre di vederla e tenerla con sé ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici. In ogni caso, la figlia starà presso il padre la giornata del martedì (con pernotto e rientro il pomeriggio successivo) e, sempre, all'uscita da scuola ed in occasione dei rientri pomeridiani;
6) Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà fino a 20 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori, i quali concorderanno i rispettivi periodi di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno, in ragione delle esigenze lavorative di ciascuno, con indicazione all'altro della località di villeggiatura prescelta;
7) Nelle vacanze natalizie la figlia trascorrerà con un genitore il pranzo del giorno di Natale e con l'altro la cena del giorno di Natale e così anche il 26 dicembre, e così ad anni alterni, con impegno dei genitori di accordarsi per tempo in merito ad eventuali periodi di vacanza fuori casa. Nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà il pranzo di Pasqua con un genitore e la cena del giorno di Pasqua con l'altro genitore e così anche il giorno di Pasquetta e così ad anni alterni.
Per le restanti festività previste nel corso dell'anno -cioè a dire i giorni del 01 gennaio, 06 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre- la collocazione della minore sarà concordata tra i genitori nel corso dell'anno;
8) I genitori avranno libera facoltà di contattare la figlia quando si trova presso l'altro genitore
(pertanto ogni genitore dovrà agevolare detti contatti);
9) I genitori si impegnano ad attenersi al principio della gradualità in merito alla frequentazione di nuovi partner in presenza della figlia minore;
10) Il SI continuerà a vivere nella ex casa familiare sita in Stradella (PV) Parte_2 via Caduti di Nassiriya n.7, mentre la SIa , di comune accordo con il marito, Parte_1 si è già trasferita presso altro alloggio con la figlia minore asportando i propri effetti personali ed i beni ed arredi concordemente già individuati con il marito;
10) I coniugi concordano che l'assegno unico universale continui ad essere percepito dalla
SIa ; Parte_1
11) Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00) per dodici mensilità a titolo di contributo per il concorso nel
pag. 2 di 5 mantenimento ordinario della figlia;
detta somma verrà rivalutata annualmente in base all'indice
Istat;
12) Le spese cosiddette “extra-assegno” saranno a carico dei coniugi in misura del 50% in conformità al Protocollo stipulato tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pavia n. 2323/16 del 9 novembre 2016, che i ricorrenti dichiarano di conoscere, secondo le modalità ivi indicate e salvo migliori accordi;
13) Ciascuno dei coniugi attesta di essere economicamente autosufficiente disponendo di risorse patrimoniali e di redditi adeguati e i coniugi rinunciano a pretese di mantenimento reciproco;
14) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni di residenza entro il termine di trenta giorni;
15) Ciascun genitore ha in custodia uno (dei due) animali d'affezione e si occuperà integralmente ed in via esclusiva delle relative cure e del mantenimento;
16) I coniugi concordano che le sopra specificate condizioni sono operative a far tempo dalla sottoscrizione del ricorso, spese compensate fra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
pag. 3 di 5 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati in Cigognola il giorno 08/09/2012, con atto trascritto presso i Pt_2
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.11, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
• omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
• Spese di lite al definitivo;
• provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 13/1/2025
pag. 4 di 5 Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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