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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 26761 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del 10/07/2024;
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
ED , con l'Avv. ANTONIO LECIS Pt_5 Parte_6
Attori
E
nella qualità di procuratrice di con l'Avv. MARCO VERDI CP_1 CP_2
Convenuta
E
con l'Avv. MARCO VERDI e MASSIMO RIZZA Controparte_3
Intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: nullità della fideiussione omnibus
1 CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 10.07.2024 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato , Parte_1 Parte_2
, , ED
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
convenivano, innanzi a questo Tribunale, per ottenere la nullità Controparte_4
della fideiussione omnibus sottoscritta dagli attori in data 25 luglio 2006 per contrasto della stessa alla disciplina antitrust fissata nell'articolo 2 L. 287/90 e la decadenza di Controparte_4
dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore, giusta la violazione dell'art.
[...]
1957 cc.
In particolare gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via principale : 2) dichiarare la nullità assoluta e/o parziale, per violazione delle norme imperative in materia di libera concorrenza indicate dalla Legge 287/1990, del contratto di fideiussione sottoscritto in data 25.7.2006 dagli odierni attori;
- in subordine e nell'ipotesi di dichiarazione di nullità parziale delle sole clausole n. 2,
n. 6, e n. 8 : 3) accertare e dichiarare la decadenza della dal diritto Controparte_4
di agire ai sensi dell'art. 1957 c.c. nei confronti di , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , ed;
in ogni caso: 4) in funzione Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
della declaratoria di nullità totale e/o parziale, dichiarare che nulla è dovuto da , Parte_1
, , , ed a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
favore della in forza del contratto di fideiussione sottoscritto in Controparte_4
data 25.7.2006; 5) per l'effetto ordinare al medesimo istituto di procedere alla rettifica della segnalazione dei nominativi dei fideiussori presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il
Sistema di Informazioni Creditizie;
6) con vittoria di spese e competenze maturate da distrarsi a favore del sottoscritto procurator e antistatario.”.
Si costituiva in giudizio rappresentata da , quale cessionaria della CP_2 CP_1
che resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il Controparte_5
rigetto.
2 In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza: - rigettare l'azione avversaria
e tutte le domande proposte da dai sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , in quanto inammissibili e comunque
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese diritti ed onorari.”.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva la quale Controparte_3
cessionaria di dichiarando di far proprie tutte le deduzioni e domande ed istanze già CP_2
formulate dal predetto Istituto, da intendersi richiamate e integralmente trascritte.
Senza attività istruttoria la causa, all'udienza del 10/07/2024, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Con la citazione proposta , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ED deducono:
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
1) la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust ex art 2 L. 287/90;
2) la decadenza di dal diritto di pretendere l'adempimento del Controparte_4
fideiussore, giusta la violazione dell'art. 1957 cc.
3. La domanda va accolta sulla base dell'assorbente motivo riguardante la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata dall'opponente.
In ordine all'eccepita nullità delle fideiussioni omnibus oggetto del procedimento per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della Banca di Italia n. 55 del
2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra
Istituti Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la
3 contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge
Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
In particolare, la Banca di Italia ha ritenuto che il modello di fideiussione omnibus in uso in materia bancaria, ed in particolare le c.d. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., normalmente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema, fosse in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90.
Si ha riguardo nel dettaglio, alle clausole di cui:
• all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
• all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”;
• all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed
4 altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall' il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in Pt_7
quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90.
Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire in concreto a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa Part potesse essere significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'
Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”, in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Nel provvedimento citato la Banca d'Italia, fatti precisi riferimenti all'utilità della standardizzazione contrattuale ed agli aspetti benefici sul mercato che può arrecare, agevolando la predisposizione di linee-guida sulle fideiussioni utili alla semplificazione degli schemi contrattuali, critica recisamente proprio l'art. 6 dello schema relativo alla rinuncia generalizzata ai
5 termini di cui all'articolo 1957 c.c.: “l'istruttoria ha confermato che attraverso tale schema e in particolare le clausole di sopravvivenza della fideiussione e di rinuncia dei termini di cui all'articolo
1957 c.c….l'ABI detta una disciplina non equilibrata degli interessi delle parti contraenti”, con particolare riferimento a quanto già previsto dalla legge 154/92.
In particolare, il punto n. 36 del Provvedimento citato chiarisce che una adozione cumulativa da parte di tutte le banche di regole uniformi come quelle contenute nello schema contrattuale sottoposto alla sua attenzione, determinerebbe un irrigidimento del mercato in quanto “la scelta della banca di cui avvalersi ben può essere influenzata dalla maggiore o minore severità delle condizioni di fideiussione” e quindi una violazione dell'art. 2 della legge 287/90 che vieta, sotto pena di nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
6 Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e
1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole.
La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero
7 contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6
e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
Ritiene il Collegio di conformarsi all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione da ultimo citato e, per l'effetto, accertata la conformità delle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti sottoscritti dagli attori con quelle contenute nello schema predisposto dall'A.B.I. oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, di dover dichiarare la nullità delle medesime.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021) -ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Come già statuito dalla Suprema Corte, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio 2005 costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, “a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione” con la conseguenza che un contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema A.B.I. oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, seppur stipulato a distanza di anni dal citato provvedimento della Banca d'Italia, è comunque un contratto a valle d'intesa anticoncorrenziale, affetto da nullità (relativa) al pari dell'intesa.
Ne consegue allora che il Giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche abbiano dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme
8 applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.
Dunque, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio
2005 è sufficiente a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito e la corrispondenza tra la fideiussione omnibus azionata nel caso in analisi e lo schema A.B.I. (oggetto dell'accertamento di cui al citato provvedimento della Banca d'Italia) è sufficiente a provare che quella fideiussione è un contratto “a valle” di un'intesa vietata, sanzionata – al pari dell'intesa – da nullità (secondo la prospettazione del Tribunale, relativa, cioè limitata alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6, e 8 dello schema A.B.I.).
Del resto, la giurisprudenza di questa stessa Sezione Specializzata in materia di Impresa, si è conformata alla citata pronunzia delle Sezioni Unite del dicembre 2021 (cfr. ex multiis, Tribunale di
Roma, Diciassettesima Sezione civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenze n.
2659/2022, n. 3855/2023, n. 7146/2023, n. 7242/2023, n. 8885/2023, n. 8898/2023, n.
10581/2023, n. 11668/2023).
Nel caso di specie è fuor di dubbio che la garanzia sottoscritta abbia natura di fideiussione omnibus in quanto nella fideiussione si legge: “Con la presente io sottoscritto/a / noi sottoscritti:
, , , , Parte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_4
, , vi comunico di Controparte_8 Parte_2 Parte_1
costituirmi/vi comunichiamo di costituirci fidejussori solidali della società
[...]
e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di Controparte_9
Euro 240.000,00 -- (Euro (DUECENTOQUARANTAMILA/00) per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi” (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione).
9 Le clausole 2, 6 e 9 della fideiussione prodotta ricalcano lo schema ABI ritenuto lesivo della normativa antitrust evidenziate dalla Cassazione, come può evincersi da un semplice confronto tra la fideiussione oggetto del procedimento e lo schema ABI.
Ebbene, alla luce dei principi sopra esposti ed effettuata la comparazione tra le fideiussioni oggetto del procedimento e lo schema ABI, osserva il Collegio che parte attrice ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante a seguito e per effetto della produzione:
• dello schema contrattuale predisposto dall (doc. 4 allegato all'atto di citazione); Pt_7
• del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005 (doc. 3 allegato all'atto di citazione);
• della fideiussione prestata in data 25/06/2006 (doc. 1 allegato all'atto di citazione), il cui esame concreto evidenzia la conformità alle clausole dello schema A.B.I. del 2003 citato.
Per i motivi esposti e in aderenza al dettato della Suprema Corte va dichiarata la nullità parziale, per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della Legge n. 287 del 1990 degli articoli 2, 6 e
9 del contratto di fideiussione omnibus per cui è causa, lasciando in vita tutte le altre clausole negoziali.
Ugualmente deve essere accolta la censura relativa alla decadenza ex art. 1957 c.c. del termine semestrale entro il quale richiedere il pagamento da parte della Banca.
L'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto dai Signori , Parte_5 [...]
, , , Controparte_6 Controparte_7 Parte_4 Controparte_8
, , contiene la deroga espressa
[...] Parte_2 Parte_1
all'applicazione dell'art. 1957 c.c.
Esso così recita: Art.
6 - Responsabilità del fideiussore.
1. I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il lebitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato […]”.
Ma poiché il contratto di fideiussione è stato travolto dalla nullità della predetta clausola, ciò
determina l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c. alla garanzia fideiussoria in esame.
10 Ciò posto, la Suprema Corte sul punto delle azioni necessarie a interrompere la decadenza afferma che “Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 c.c., secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il
creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza
continuate, per «istanza» deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le
forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato;
ne consegue che tutte le
volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere
riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del
pedissequo provvedimento” (cfr. Cass. 7502/04).
Conseguentemente va preso atto dell'avvenuta decadenza da parte della Banca, in quanto,
secondo l'esegesi tradizionale in materia, era necessario da parte della Banca intraprendere un'azione giudiziale entro il termine di sei mesi.
E infatti è circostanza non contestata da parte della Banca che la posizione creditoria di trova titolo nel saldo debitore del conto corrente risultante alla data del Controparte_4
03/08/2008 e del finanziamento 741722719 con debito residuo risultante alla data del 7/08/2018 intestati alla citata società Controparte_9
Detto conto corrente è stato chiuso per “trasferimento rapporto a sofferenze” in data
03/08/2018 (cfr. all. 07 allegato alla memoria 183, comma 6 n. 2 cpc convenuta): da tale data l'istituto di credito era onerato di azionare il proprio credito.
Tuttavia, la Banca non ha dimostrato in alcun modo di aver interrotto il predetto termine di decadenza: difatti le uniche diffide in atti sono state inviate al debitore e al fideiussore in data
29/08/2018 (cfr. all.ti 07 allegati intestato alla citata società Controparte_9
e non è stata intrapresa alcuna azione giudiziale.
[...]
Deve in conclusione dichiararsi la nullità parziale della fideiussione e la decadenza della banca dal termine ex art. 1957 cc.
La domanda pertanto va accolta.
11 La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi di cui al d.m. n. 55/14 relativi allo scaglione di riferimento, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 [...]
, ED e per l'effetto: Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
- dichiara la nullità parziale ex art. 1419 c.c. limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 9 della fideiussione prestata in data 25/06/2006, da , , Parte_1 Parte_2 [...]
, ED a garanzia delle Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
obbligazioni assunte dalla verso CP_10 Controparte_9 [...]
(già nella qualità di procuratrice di cessionaria della CP_3 CP_1 CP_2
); Controparte_5
- dichiara la decadenza ex art. 1957 cc di (già nella qualità Controparte_3 CP_1
di procuratrice di cessionaria della ); CP_2 Controparte_5
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_3 Parte_1
, , , ED
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre € Parte_6
406,50 per spese e oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 26761 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del 10/07/2024;
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
ED , con l'Avv. ANTONIO LECIS Pt_5 Parte_6
Attori
E
nella qualità di procuratrice di con l'Avv. MARCO VERDI CP_1 CP_2
Convenuta
E
con l'Avv. MARCO VERDI e MASSIMO RIZZA Controparte_3
Intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: nullità della fideiussione omnibus
1 CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 10.07.2024 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato , Parte_1 Parte_2
, , ED
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
convenivano, innanzi a questo Tribunale, per ottenere la nullità Controparte_4
della fideiussione omnibus sottoscritta dagli attori in data 25 luglio 2006 per contrasto della stessa alla disciplina antitrust fissata nell'articolo 2 L. 287/90 e la decadenza di Controparte_4
dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore, giusta la violazione dell'art.
[...]
1957 cc.
In particolare gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via principale : 2) dichiarare la nullità assoluta e/o parziale, per violazione delle norme imperative in materia di libera concorrenza indicate dalla Legge 287/1990, del contratto di fideiussione sottoscritto in data 25.7.2006 dagli odierni attori;
- in subordine e nell'ipotesi di dichiarazione di nullità parziale delle sole clausole n. 2,
n. 6, e n. 8 : 3) accertare e dichiarare la decadenza della dal diritto Controparte_4
di agire ai sensi dell'art. 1957 c.c. nei confronti di , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , ed;
in ogni caso: 4) in funzione Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
della declaratoria di nullità totale e/o parziale, dichiarare che nulla è dovuto da , Parte_1
, , , ed a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
favore della in forza del contratto di fideiussione sottoscritto in Controparte_4
data 25.7.2006; 5) per l'effetto ordinare al medesimo istituto di procedere alla rettifica della segnalazione dei nominativi dei fideiussori presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il
Sistema di Informazioni Creditizie;
6) con vittoria di spese e competenze maturate da distrarsi a favore del sottoscritto procurator e antistatario.”.
Si costituiva in giudizio rappresentata da , quale cessionaria della CP_2 CP_1
che resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il Controparte_5
rigetto.
2 In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza: - rigettare l'azione avversaria
e tutte le domande proposte da dai sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , in quanto inammissibili e comunque
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese diritti ed onorari.”.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva la quale Controparte_3
cessionaria di dichiarando di far proprie tutte le deduzioni e domande ed istanze già CP_2
formulate dal predetto Istituto, da intendersi richiamate e integralmente trascritte.
Senza attività istruttoria la causa, all'udienza del 10/07/2024, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Con la citazione proposta , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ED deducono:
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
1) la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust ex art 2 L. 287/90;
2) la decadenza di dal diritto di pretendere l'adempimento del Controparte_4
fideiussore, giusta la violazione dell'art. 1957 cc.
3. La domanda va accolta sulla base dell'assorbente motivo riguardante la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata dall'opponente.
In ordine all'eccepita nullità delle fideiussioni omnibus oggetto del procedimento per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della Banca di Italia n. 55 del
2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra
Istituti Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la
3 contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge
Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
In particolare, la Banca di Italia ha ritenuto che il modello di fideiussione omnibus in uso in materia bancaria, ed in particolare le c.d. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., normalmente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema, fosse in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90.
Si ha riguardo nel dettaglio, alle clausole di cui:
• all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
• all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”;
• all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed
4 altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall' il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in Pt_7
quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90.
Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire in concreto a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa Part potesse essere significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'
Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”, in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Nel provvedimento citato la Banca d'Italia, fatti precisi riferimenti all'utilità della standardizzazione contrattuale ed agli aspetti benefici sul mercato che può arrecare, agevolando la predisposizione di linee-guida sulle fideiussioni utili alla semplificazione degli schemi contrattuali, critica recisamente proprio l'art. 6 dello schema relativo alla rinuncia generalizzata ai
5 termini di cui all'articolo 1957 c.c.: “l'istruttoria ha confermato che attraverso tale schema e in particolare le clausole di sopravvivenza della fideiussione e di rinuncia dei termini di cui all'articolo
1957 c.c….l'ABI detta una disciplina non equilibrata degli interessi delle parti contraenti”, con particolare riferimento a quanto già previsto dalla legge 154/92.
In particolare, il punto n. 36 del Provvedimento citato chiarisce che una adozione cumulativa da parte di tutte le banche di regole uniformi come quelle contenute nello schema contrattuale sottoposto alla sua attenzione, determinerebbe un irrigidimento del mercato in quanto “la scelta della banca di cui avvalersi ben può essere influenzata dalla maggiore o minore severità delle condizioni di fideiussione” e quindi una violazione dell'art. 2 della legge 287/90 che vieta, sotto pena di nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
6 Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e
1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole.
La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero
7 contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6
e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
Ritiene il Collegio di conformarsi all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione da ultimo citato e, per l'effetto, accertata la conformità delle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti sottoscritti dagli attori con quelle contenute nello schema predisposto dall'A.B.I. oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, di dover dichiarare la nullità delle medesime.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021) -ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Come già statuito dalla Suprema Corte, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio 2005 costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, “a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione” con la conseguenza che un contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema A.B.I. oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, seppur stipulato a distanza di anni dal citato provvedimento della Banca d'Italia, è comunque un contratto a valle d'intesa anticoncorrenziale, affetto da nullità (relativa) al pari dell'intesa.
Ne consegue allora che il Giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche abbiano dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme
8 applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.
Dunque, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio
2005 è sufficiente a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito e la corrispondenza tra la fideiussione omnibus azionata nel caso in analisi e lo schema A.B.I. (oggetto dell'accertamento di cui al citato provvedimento della Banca d'Italia) è sufficiente a provare che quella fideiussione è un contratto “a valle” di un'intesa vietata, sanzionata – al pari dell'intesa – da nullità (secondo la prospettazione del Tribunale, relativa, cioè limitata alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6, e 8 dello schema A.B.I.).
Del resto, la giurisprudenza di questa stessa Sezione Specializzata in materia di Impresa, si è conformata alla citata pronunzia delle Sezioni Unite del dicembre 2021 (cfr. ex multiis, Tribunale di
Roma, Diciassettesima Sezione civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenze n.
2659/2022, n. 3855/2023, n. 7146/2023, n. 7242/2023, n. 8885/2023, n. 8898/2023, n.
10581/2023, n. 11668/2023).
Nel caso di specie è fuor di dubbio che la garanzia sottoscritta abbia natura di fideiussione omnibus in quanto nella fideiussione si legge: “Con la presente io sottoscritto/a / noi sottoscritti:
, , , , Parte_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_4
, , vi comunico di Controparte_8 Parte_2 Parte_1
costituirmi/vi comunichiamo di costituirci fidejussori solidali della società
[...]
e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di Controparte_9
Euro 240.000,00 -- (Euro (DUECENTOQUARANTAMILA/00) per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi” (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione).
9 Le clausole 2, 6 e 9 della fideiussione prodotta ricalcano lo schema ABI ritenuto lesivo della normativa antitrust evidenziate dalla Cassazione, come può evincersi da un semplice confronto tra la fideiussione oggetto del procedimento e lo schema ABI.
Ebbene, alla luce dei principi sopra esposti ed effettuata la comparazione tra le fideiussioni oggetto del procedimento e lo schema ABI, osserva il Collegio che parte attrice ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante a seguito e per effetto della produzione:
• dello schema contrattuale predisposto dall (doc. 4 allegato all'atto di citazione); Pt_7
• del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005 (doc. 3 allegato all'atto di citazione);
• della fideiussione prestata in data 25/06/2006 (doc. 1 allegato all'atto di citazione), il cui esame concreto evidenzia la conformità alle clausole dello schema A.B.I. del 2003 citato.
Per i motivi esposti e in aderenza al dettato della Suprema Corte va dichiarata la nullità parziale, per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della Legge n. 287 del 1990 degli articoli 2, 6 e
9 del contratto di fideiussione omnibus per cui è causa, lasciando in vita tutte le altre clausole negoziali.
Ugualmente deve essere accolta la censura relativa alla decadenza ex art. 1957 c.c. del termine semestrale entro il quale richiedere il pagamento da parte della Banca.
L'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto dai Signori , Parte_5 [...]
, , , Controparte_6 Controparte_7 Parte_4 Controparte_8
, , contiene la deroga espressa
[...] Parte_2 Parte_1
all'applicazione dell'art. 1957 c.c.
Esso così recita: Art.
6 - Responsabilità del fideiussore.
1. I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il lebitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato […]”.
Ma poiché il contratto di fideiussione è stato travolto dalla nullità della predetta clausola, ciò
determina l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c. alla garanzia fideiussoria in esame.
10 Ciò posto, la Suprema Corte sul punto delle azioni necessarie a interrompere la decadenza afferma che “Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 c.c., secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il
creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza
continuate, per «istanza» deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le
forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato;
ne consegue che tutte le
volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere
riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del
pedissequo provvedimento” (cfr. Cass. 7502/04).
Conseguentemente va preso atto dell'avvenuta decadenza da parte della Banca, in quanto,
secondo l'esegesi tradizionale in materia, era necessario da parte della Banca intraprendere un'azione giudiziale entro il termine di sei mesi.
E infatti è circostanza non contestata da parte della Banca che la posizione creditoria di trova titolo nel saldo debitore del conto corrente risultante alla data del Controparte_4
03/08/2008 e del finanziamento 741722719 con debito residuo risultante alla data del 7/08/2018 intestati alla citata società Controparte_9
Detto conto corrente è stato chiuso per “trasferimento rapporto a sofferenze” in data
03/08/2018 (cfr. all. 07 allegato alla memoria 183, comma 6 n. 2 cpc convenuta): da tale data l'istituto di credito era onerato di azionare il proprio credito.
Tuttavia, la Banca non ha dimostrato in alcun modo di aver interrotto il predetto termine di decadenza: difatti le uniche diffide in atti sono state inviate al debitore e al fideiussore in data
29/08/2018 (cfr. all.ti 07 allegati intestato alla citata società Controparte_9
e non è stata intrapresa alcuna azione giudiziale.
[...]
Deve in conclusione dichiararsi la nullità parziale della fideiussione e la decadenza della banca dal termine ex art. 1957 cc.
La domanda pertanto va accolta.
11 La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi di cui al d.m. n. 55/14 relativi allo scaglione di riferimento, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 [...]
, ED e per l'effetto: Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
- dichiara la nullità parziale ex art. 1419 c.c. limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 9 della fideiussione prestata in data 25/06/2006, da , , Parte_1 Parte_2 [...]
, ED a garanzia delle Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
obbligazioni assunte dalla verso CP_10 Controparte_9 [...]
(già nella qualità di procuratrice di cessionaria della CP_3 CP_1 CP_2
); Controparte_5
- dichiara la decadenza ex art. 1957 cc di (già nella qualità Controparte_3 CP_1
di procuratrice di cessionaria della ); CP_2 Controparte_5
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_3 Parte_1
, , , ED
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre € Parte_6
406,50 per spese e oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
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