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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/10/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5543/ 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv. AZZANO STEFANO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 dall' avv.to MANZO FRANCESCO con il quale elettivamente domicilia in VIA MAZZINI 83 POMPEI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso in esame, in base alla documentazione versata in atti, non deve essere dichiarata l'improponibilità per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa. Oggetto del presente giudizio si deve ritenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile, dato che anche l' ha inserito nel thema Pt_1 decidendum la sussistenza del requisito ammin ivo ed in particolare di quello reddituale ( ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). Sempre in via pregiudiziale si osserva che non deve essere dichiarata la decadenza della parte, ai sensi dell'art. 42, comma terzo, legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Inoltre deve trovare applicazione ratione temporis il D.M. 30/3/07 che all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L' subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nelle controversie Pt_1
1 instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.” ( norma che come è noto - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all' le funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità Pt_1 civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze). La conclusione raggiunta trova, del resto, conferma nella disposizione dell'articolo 20 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, secondo cui i ricorsi in materia di invalidità civile, handicap e cecità civile vanno notificati al solo Sotto questo profilo il presente giudice (che in passato aveva adottato Pt_1 un diverso orientamento), anche in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali (anche di questa sezione) formatisi al riguardo ritiene Parte attualmente che non sia legittimata passivamente la ma solo l' . Pt_1
L' quindi per quanto appena esposto risulta il solo legittimato. Ancora in Pt_1 via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). Passando all'esame del merito della domanda relativa alla pensione di inabilità civile questo giudicante ritiene di dover procedere ad un breve excursus con riferimento alla prestazione in parola. La Legge 118/1971, e successive modifiche ex L. n. 508/88 e D. L.vo n. 509/88 prevede in favore dei cittadini mutilati ed invalidi civili, che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 64 anni, i quali si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale, o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia non inferiore al 74% ( art. 9 D.L.vo n. 509/88 ). Tanto premesso due sono i requisiti costitutivi richiesti ex lege per le prestazioni in parola (pensione ed assegno di invalidità civile): uno di carattere medico-legale attinente alla invalidità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie, l'altro di carattere economico (essendo previsto un limite reddituale più elevato per la pensione, sulla necessaria presenza di entrambi i requisiti cfr. anche Cass. 5417/98). Con riferimento all'assegno di invalidità civile è necessario altresì lo stato di incollocabilità (cfr. anche la L. 247/07 per la previsione della autocertificazione di non svolgere attività lavorativa). Preliminarmente questo giudicante precisa che la consulenza medico legale agli atti, espletata nella fase di ATP (anche per ciò che concerne la decorrenza del requisito sanitario) trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale Alla luce della documentazione prodotta e delle allegazioni delle parti, risultano certamente determinate le condizioni per la concessione del diritto alla provvidenza richiesta della pensione di inabilità, trattandosi di soggetto incollocato e con reddito nei limiti previsti dalla vigente normativa, requisiti che non risultano, fra l'altro, specificamente contestati in modo idoneo, limitatamente al periodo indicato nel dispositivo.
2 Viceversa con riferimento alla sussistenza del requisito amministrativo, ed in particolare di quello reddituale, l'odierno opposto ha ampiamente dedotto che i redditi formalmente risultanti per un'annualità vanno computati secondo il criterio della competenza e non della cassa, conformemente ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce. Infatti è da sottolineare che le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 12796/05) hanno affermato che, in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza. Nessuna idonea argomentazione sembra essere stata sviluppata dall Pt_1 al riguardo nonostante i rinvii concessi. Deve quindi ritenersi sussistente anche il requisito amministrativo ed in particolare quello reddituale. Conseguentemente questo giudicante, recependo le conclusioni del consulente, dichiara che sussiste il diritto alla prestazione richiesta con la decorrenza indicata nel dispositivo. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando così provvede: a) dichiara invalido nella misura del 100% a partire dalla CP_1 domanda amministrativa del 19 ottobre 2022; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a la Pt_1 CP_1 pensione di inabilità civile a partire dal 01/11/2022, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 19 ottobre 2022, oltre accessori ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, sesto comma, L. n. 412/91; c) liquida le spese processuali in complessivi euro 1950,00, oltre spese generali al 15% e accessori di legge e ne pone il pagamento a carico dell' , con attribuzione per distrazione;
Pt_1
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 14/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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