Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 5028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5028 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6644 del 2025, proposto da
EG RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Roberto Falla, Stefano Castellana Soldano, Christian d’Orazi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
1. del provvedimento del 10 aprile 2025 con il quale l’8^ sottocommissione per gli esami di avvocato per la sessione 2024, istituita presso la Corte d’appello di Milano, ha reso noto, tramite il portale del Ministero della giustizia la non ammissione della ricorrente a sostenere la prova orale del predetto esame di abilitazione, recepito dalla Corte d’appello di Roma;
2. del verbale della seduta del 10 febbraio 2025 di correzione della prova da parte dell’8^ sottocommissione per gli esami di avvocato per la sessione 2024, istituita presso la Corte d’appello di Milano nella parte in cui non ammette la ricorrente alla prova orale, reso noto all’odierna ricorrente a seguito di formale istanza di accesso presentata in data 11 aprile 2025;
3. della valutazione negativa consistente nella votazione di 15/30, contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all’elaborato redatto dalla candidata;
4. di ogni altro eventuale verbale e/o atto della commissione centrale e/o delle sottocommissioni istituite presso la Corte d’appello di Milano e la Corte d’appello di Roma che, in seguito all’esito negativo, hanno conseguentemente non ammesso alla prova orale la ricorrente, ancorché non conosciuti;
5. di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi ai sopra indicati atti ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. HI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugnava gli atti in epigrafe coi quali non veniva ammessa alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, esaminata alla camera di consiglio del 25 giugno 2025, veniva respinta con ordinanza riformata in appello (v. Cons. Stato, sez. III, 30 luglio 2025, n. 2752).
4. Successivamente, parte ricorrente notificava alle altre parti e depositava agli atti del fascicolo processuale dichiarazione di rinuncia al ricorso: su tali basi, all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
5. Alla luce dell’inequivocabile dichiarazione della parte ricorrente e della mancata opposizione da parte dell’amministrazione, non resta che dichiarare il processo estinto ai sensi dell’art. 84, comma 3 c.p.a.
6. Le spese, nondimeno, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del processo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN ZZ, Presidente FF
HI AN, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI AN | AN ZZ |
IL SEGRETARIO