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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1712/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1712/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DORIA GUIDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 1/D 25122 BRESCIA presso il difensore avv. DORIA GUIDO reclamante contro
(C.F. ), non costituito CP_1 P.IVA_2
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ¿BELLETTI E Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VADALA' MAURA e dell'avv. P.IVA_1
RICCIARDIELLO EDGARDO ( ) PIAZZA GALILEO GALILEI 6 C.F._1
40123 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. RICCIARDIELLO PIAZZA
GALILEO GALILEI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. VADALA' MAURA reclamato in punto a: reclamo avverso la sentenza n. 66 del 2024 del Tribunale di Rimini, pubblicata il 17.10.2024. motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 37 e ss. C.C.I.I. del 09 settembre 2024 titolare di un Controparte_1 credito per complessivi euro 37.246,63, portato da decreto ingiuntivo rilasciato nelle forme dell'art. 642 c.p.c. dal Tribunale di Forlì e non opposto in termini, adiva il Tribunale di Rimini per richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1 Co (d'ora innanzi, anche ).
[...]
2. Parte debitrice si costituiva in data 7.10.24, dando atto di aver depositato, in data 3.10.24, istanza di nomina dell'esperto indipendente per la Composizione Negoziata della Crisi tramite la piattaforma telematica di cui all'art. 13 CCII - con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18 CCII - e chiedendo un differimento dell'udienza per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
3. La ricorrente si opponeva a detto differimento, evidenziando la mancata pubblicazione in
Registro Imprese delle misure protettive e, quindi, l'insussistenza di ostacoli alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale. 4. All'udienza dell'08 ottobre 2024, il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio, disattendendo implicitamente la richiesta di differimento.
pagina 1 di 5 5. Nelle more della decisione, e precisamente il 9 ottobre 2024, la Commissione presso la CCIA nominava un esperto, il quale però rifiutava l'incarico in quanto revisore della Società e, dunque, in una situazione di conflitto di interessi.
6. Il 10 ottobre 2024 la debitrice depositava una memoria con la quale, dato atto di tale circostanza, rilevava che la Commissione - seppur incorsa in errore nella nomina dell'esperto - aveva in ogni caso “già verificato la sussistenza di ogni presupposto soggettivo, oggettivo, documentale e procedurale per l'accesso della società alla Parte_1 Composizione Negoziata della Crisi”.
7. Il 18 ottobre 2024 veniva, poi, nominato un nuovo esperto, che accettava l'incarico. Contestualmente, veniva effettuata la pubblicazione da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese dei dati relativi all'istanza di applicazione delle misure protettive, all'accettazione dell'esperto e alla dichiarazione di sospensione ai sensi di legge.
8. Tuttavia, con sentenza pubblicata in data 17 ottobre 2024 e notificata alla debitrice in pari data, il Tribunale, dopo aver rilevato che “solo la pubblicazione in Registro Imprese delle misure protettive di cui all'art. 18 CCII varrebbe a impedire, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale” e che “nel caso di specie, è pacifico che dette misure non siano ancora state oggetto di pubblicazione”, aveva già dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale.
9. Nel motivare la decisione, il Tribunale riteneva sussistente la legittimazione del creditore istante a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della parte debitrice, in quanto titolare di un credito per complessivi euro 37.246,63 portato da un ingiuntivo rilasciato nelle forme dell'art. 642 c.p.c. dal Tribunale di Forlì.
9.1. Rilevava che il debitore era soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e
121 CCI e, come tale, assoggettabile a liquidazione giudiziale, tenuto conto della natura dell'attività svolta, ricavabile dal certificato camerale in atti.
9.2. Rilevava altresì come il debitore, pur costituito, non aveva assolto all'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII.
9.3. Evidenziava che, nel costituirsi, la società resistente non aveva contestato la sussistenza del debito della ricorrente, né aveva dedotto alcunché in ordine alla propria capacità di far regolarmente fronte alle proprie obbligazioni.
9.4. Riteneva, quindi, che la società versasse in uno stato di irreversibile insolvenza, come ricavabile da una pluralità di elementi tra i quali: l'esistenza di plurimi pignoramenti presso terzi, la pendenza di una procedura esecutiva mobiliare e il mancato pagamento di obbligazioni pecuniarie di rilevante importo e da tempo scadute.
10. Avverso tale sentenza, proponeva reclamo la Parte_1 quale, svolta una breve premessa anche riguardo alle cause che hanno determinato l'insolvenza, ha articolato i seguenti motivi. 10.1.. Con motivo di cui al p.to 2. deduceva l “errata applicazione dell'art. 25 quater C.C.I.I. nel procedimento de quo e la non imputabilità all'odierna Reclamante dell'errore effettuato dalla
Commissione preposta presso la competente Camera di Commercio nella nomina del primo esperto della composizione negoziata della crisi”. 10.2.. In via subordinata, con il motivo di cui al p.to 3. lamentava la mancata attribuzione all'odierna Reclamante di un breve rinvio nell'ambito del procedimento di prime cure, teso a consentire alla competente Camera di Commercio finalizzazione della nomina dell'esperto (oltreché a salvaguardare un'azienda e la forza lavoro).
10.3.. Con il motivo di cui al p.to 4. deduceva l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nonché l'errata valutazione del Tribunale circa l'oggettiva preferibilità del progetto di piano di risanamento.
11. Si costituiva UI IA . Parte_2
pagina 2 di 5 12. rimaneva contumace. CP_4
13. In vista dell'udienza del 14.02.2025, la reclamante depositava note di trattazione scritta, unitamente ad altri documenti.
14. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.02.2025, il Collegio decide come di seguito.
15. Il reclamo è infondato.
16. Per ragioni di connessione e di comodità espositiva, i motivi di cui ai p.ti 2. e 3. verranno analizzati congiuntamente.
17. Posto che il principio sancito all'art. 7 CCII, che di fatto impone la trattazione prioritaria degli strumenti di regolazione della crisi, non può trovare applicazione, atteso che la Composizione
Negoziata della Crisi (breviter: CNC) pacificamente strumento non è, per meglio comprendere le questioni di cui trattasi, giova premettere una breve ricostruzione degli istituti coinvolti nel caso di specie.
18. L'inibizione della pronuncia di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale costituisce una delle misure protettive (d'ora in poi, anche MP), estesa peraltro alla totalità dei creditori dell'imprenditore richiedente l'accesso alla CNC. Cont
19. L'art. 18, commi 3 e 4, subordina l'operatività delle lla “pubblicazione della istanza di cui al comma 1”, ossia quella di nomina dell'Esperto ai sensi dell'art.17 comma 1 e di Cont applicazione v. artt. 18, comma 1, e 17, comma 1, CCII).
20. Tale pubblicazione, prevista sempre all'art. 18 comma 1, è quella nel Registro Imprese di cui all'ultimo periodo della norma in parola, la quale non è autonoma, ma “composita”, perché riguarda anche la accettazione dell'Esperto, che va dunque attesa.
21. L'accettazione dell'Esperto, fisiologicamente, potrebbe intervenire ben nove giorni dopo la istanza di nomina (e di applicazione delle misure di protezione): l'art. 13 comma 7 prevede, infatti, che “Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 17, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6”, la quale entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza nomina l'Esperto tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3, il quale a sua volta, ai sensi dell'art. 17 comma 4, “entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione”.
22. Pertanto, prima del decorso di tale periodo, la pubblicazione dell'istanza de qua ben potrebbe non avvenire e, dunque, le misure di protezione non operare, alla luce della lettera delle disposizioni in commento, laddove queste discorrono di “pubblicazione”, e non
“presentazione”. Né il dato letterale risulta superabile attraverso un'interpretazione estensiva, sebbene apparentemente più confacente ai principi sanciti nella Direttiva Insolvency.
23. Ed invero, la Direttiva non impone una efficacia illico et immediate della protezione, tale da rendere intollerabile anche lo spatium fisiologico di cui sopra. Anzi, una delle facoltà accordate dal Legislatore UE a quello interno è quella di subordinare la operatività delle MP alla concessione di esse “da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa oppure per legge”, il che implicitamente consente di dover immaginare un minimo spazio di “istruttoria” in assenza di protezione. (cfr. considerando 32 e 38)
24. Sotto tale aspetto va, poi, rilevato che l'emersione tempestiva della crisi impone proprio di organizzarsi per tempo, al fine di prevenire l'esito liquidatorio, ovviamente a beneficio del debitore e dei suoi creditori.
25. In quest'ottica, è quindi esigibile in capo al debitore l'onere di attivarsi per tempo, in un momento almeno così “precoce” da neutralizzare le lungaggini (fisiologiche) come quelle sopra illustrate.
pagina 3 di 5 26. D'altronde, nulla avrebbe vietato al debitore di “dominare i tempi” della vicenda, sol depositando una domanda ex artt. 44, con contestuale operatività pressoché immediata delle Cont ex artt. 40, comma 3 e 54, comma 2 CCII.
27. Del resto, la necessità della pubblicazione (in luogo della semplice presentazione) è giustificata dalla necessità di garantire ai creditori una forma di conoscenza formale circa la sussistenza dell'impedimento alla proposizione di azioni esecutive e cautelari e alla declaratoria di UI IA. Ciò per impedire che siano in buona fede proposte tali iniziative e sostenuti invano i relativi costi. Dunque, la scelta di subordinare l'operatività delle MP alla pubblicazione in luogo della presentazione della istanza rappresenta il contemperamento tra esigenza di protezione e conoscenza (conoscibilità) dell'impedimento da parte del creditore, che non può che essere garantita dalla pubblicazione nel registro.
28. È certamente vero che, in una fattispecie simile a quella che ci occupa, la concessione di un rinvio sarebbe stato decisamente opportuno: prassi virtuosa osservata dalla giurisprudenza più accorta e sensibile ai principi informatori della materia. Tuttavia, è altrettanto vero che, come osservato dalla stessa reclamante, la concessione del rinvio non costituisce un diritto del debitore;
né un siffatto diniego integra una ipotesi di nullità processuale.
29. In ragione delle superiori considerazioni, nel caso che ci occupa la sentenza impugnata non risulta affetta da alcun errore procedurale o sostanziale che questa Corte possa emendare.
30. Venendo all'ultimo motivo (p.to 4) la reclamante lamenta, da un lato, l'errata valutazione circa la ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sotto il profilo della sussistenza di insolvenza irreversibile. Dall'altro lato, deduce l'oggettiva preferibilità del progetto di piano di risanamento predisposto dalla Parte_1 rispetto all'ipotesi della liquidazione giudiziale.
[...]
31. Deve in primo luogo premettersi che, come chiarito dalla Suprema Corte “Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza prescinde dalle cause che lo hanno determinato, anche se non imputabili all'imprenditore” (cass. Ordinanza n. 441 del 14/01/2016); pertanto, le cause dell'insolvenza rappresentate dalla reclamante in ricorso devono ritenersi in questa sede irrilevanti.
32. In secondo luogo, deve evidenziarsi che la preferibilità del piano di risanamento rispetto alla procedura liquidatoria non rappresenta un elemento determinante nella fattispecie, posto che Parte l'apertura della l.g. non è subordinata al caso in cui essa sia preferibile alla bensì al ricorrere dei requisiti di legge.
33. Tanto premesso, si rileva che le prospettive di risanamento a cui si riferisce la reclamante si sostanziano nelle ipotesi operative contenute nel progetto di piano stesso. In altri termini, secondo la reclamante, in tanto la crisi sarebbe reversibile, in quanto la società venga ammessa alla procedura di CNC, il ché, come osservato sopra, è una condizione irrealizzabile in ragione dello stato del procedimento odierno.
34. In ogni caso, e ad abundantiam, deve osservarsi che l'esito della procedura di CNC, essendosi arrestata a prima della nomina dell'esperto, appare allo stato assolutamente incerto, tenuto conto che le trattative con i creditori non sono state nemmeno avviate.
35. Deve inoltre considerarsi che la riuscita del piano dipenderebbe in larga parte dall'affitto, prima, e dalla cessione, poi, dell'azienda a OK. Sennonché, come evidenzia Contr correttamente la Curatela, “il contratto d'affitto d'azienda stipulato tra e OK (allegato n. al piano di risanamento) definisce, nelle premesse, il concetto di azienda oggetto di interesse, prevedendo che la società fosse “proprietaria Parte_1 dell'azienda ...composta da: certificazione (SOA, OG1, OG2), licenze, autorizzazioni, beni strumentali, arredi, impianti, macchinari e beni mobili…contratto d'appalto attualmente in corso con la committente Riminiduecento S.r.l…b) rapporti di lavoro subordinato di cui all'allegato elenco con indicazione nominativa oggetto del contratto d'Affitto sarà l'Azienda
pagina 4 di 5 come descritta in premessa”. Conseguentemente, in considerazione del fatto che le certificazioni SOA sono scadute ante liquidazione giudiziale (e comunque non sono autonomamente cedibili), ed in considerazione del fatto che il contratto con Riminiduecento
s.r.l. è stato risolto (cfr. doc. 7) e che i dipendenti si sono autonomamente dimessi, l'affittanza dell'azienda costituisce ipotesi non realistica”. 36. In definitiva, le prospettive di un risanamento non sono assolutamente predicabili.
37. Di contro, sussistono plurimi indici di una sicura e irreversibile insolvenza.
38. Ci si riferisce, non solo a quelli rilevati dal Tribunale, quali i numerosi pignoramenti presso terzi, la pendenza di una procedura esecutiva mobiliare, e l'inadempimento obbligazioni pecuniarie di notevole importo e da tempo scadute, ma anche ad ulteriori elementi che di seguito si espongono:
- la sistematica insufficienza della liquidità circolante sostenuta, come afferma la stessa reclamante, “con un probabile eccessivo ricorso ad anticipazioni degli acconti su cantieri, oggetto per ora di rilevazione contabile, come detto in buona parte canalizzato sugli istituti Parte bancari” (v. istanza;
- la notevole esposizione verso il ceto bancario, che la Centrale Rischi di Banca evidenzia essere pari a un utilizzato complessivo ad agosto 2024 di oltre euro 10.000.000,00, a fronte di un capitale sociale di euro 500.000,00 (doc. 13, Curatela)
- le segnalazioni dal maggio 2024 di sconfinamento e di utilizzi delle linee di credito maggiori dell'accordato e/o di ritardi nei pagamenti delle rate dei finanziamenti in scadenza;
Co
- la contrazione nei pagamenti sul finire del 2023 e poi nel 2024, confermata dalla stessa Co (cfr. p 10 note di );
- la totale mancanza, allo stato, di dipendenti;
- la risoluzione della gran parte dei contratti d'appalto da parte delle varie committenze (doc. 7 Curatela);
- l'impossibilità, dunque, di continuare l'attività di impresa (ammesso che di impresa possa ancora discorrersi), anche per mezzo dell'affitto della stessa a terzi, posto che OK Co sarebbe stata disposta a concludere il contratto di affitto solo laddove la fosse stata Co ammessa alla CNC (cfr. doc. 18 ), ipotesi che, come visto, non è più realizzabile.
39. Tali elementi vanno collocati all'interno di un contesto di grave squilibrio patrimoniale, che vede un passivo, indicato nel piano, pari a € 27.668.000,00 e che, in ragione della considerazione sopra illustrate, non ha alcuna ragionevole probabilità di essere ripianato. Co
40. In conclusione, deve ritenersi che sussistente in capo alla un irreversibile stato di insolvenza. Pertanto, il reclamo deve essere rigettato.
41. Le novità delle questioni trattate e il fine pubblicistico sotteso alla procedura giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
42. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. rigetta il reclamo;
II. compensa le spese;
II. dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 28/03/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1712/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DORIA GUIDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 1/D 25122 BRESCIA presso il difensore avv. DORIA GUIDO reclamante contro
(C.F. ), non costituito CP_1 P.IVA_2
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ¿BELLETTI E Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VADALA' MAURA e dell'avv. P.IVA_1
RICCIARDIELLO EDGARDO ( ) PIAZZA GALILEO GALILEI 6 C.F._1
40123 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. RICCIARDIELLO PIAZZA
GALILEO GALILEI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. VADALA' MAURA reclamato in punto a: reclamo avverso la sentenza n. 66 del 2024 del Tribunale di Rimini, pubblicata il 17.10.2024. motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 37 e ss. C.C.I.I. del 09 settembre 2024 titolare di un Controparte_1 credito per complessivi euro 37.246,63, portato da decreto ingiuntivo rilasciato nelle forme dell'art. 642 c.p.c. dal Tribunale di Forlì e non opposto in termini, adiva il Tribunale di Rimini per richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1 Co (d'ora innanzi, anche ).
[...]
2. Parte debitrice si costituiva in data 7.10.24, dando atto di aver depositato, in data 3.10.24, istanza di nomina dell'esperto indipendente per la Composizione Negoziata della Crisi tramite la piattaforma telematica di cui all'art. 13 CCII - con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18 CCII - e chiedendo un differimento dell'udienza per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
3. La ricorrente si opponeva a detto differimento, evidenziando la mancata pubblicazione in
Registro Imprese delle misure protettive e, quindi, l'insussistenza di ostacoli alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale. 4. All'udienza dell'08 ottobre 2024, il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio, disattendendo implicitamente la richiesta di differimento.
pagina 1 di 5 5. Nelle more della decisione, e precisamente il 9 ottobre 2024, la Commissione presso la CCIA nominava un esperto, il quale però rifiutava l'incarico in quanto revisore della Società e, dunque, in una situazione di conflitto di interessi.
6. Il 10 ottobre 2024 la debitrice depositava una memoria con la quale, dato atto di tale circostanza, rilevava che la Commissione - seppur incorsa in errore nella nomina dell'esperto - aveva in ogni caso “già verificato la sussistenza di ogni presupposto soggettivo, oggettivo, documentale e procedurale per l'accesso della società alla Parte_1 Composizione Negoziata della Crisi”.
7. Il 18 ottobre 2024 veniva, poi, nominato un nuovo esperto, che accettava l'incarico. Contestualmente, veniva effettuata la pubblicazione da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese dei dati relativi all'istanza di applicazione delle misure protettive, all'accettazione dell'esperto e alla dichiarazione di sospensione ai sensi di legge.
8. Tuttavia, con sentenza pubblicata in data 17 ottobre 2024 e notificata alla debitrice in pari data, il Tribunale, dopo aver rilevato che “solo la pubblicazione in Registro Imprese delle misure protettive di cui all'art. 18 CCII varrebbe a impedire, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale” e che “nel caso di specie, è pacifico che dette misure non siano ancora state oggetto di pubblicazione”, aveva già dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale.
9. Nel motivare la decisione, il Tribunale riteneva sussistente la legittimazione del creditore istante a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della parte debitrice, in quanto titolare di un credito per complessivi euro 37.246,63 portato da un ingiuntivo rilasciato nelle forme dell'art. 642 c.p.c. dal Tribunale di Forlì.
9.1. Rilevava che il debitore era soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e
121 CCI e, come tale, assoggettabile a liquidazione giudiziale, tenuto conto della natura dell'attività svolta, ricavabile dal certificato camerale in atti.
9.2. Rilevava altresì come il debitore, pur costituito, non aveva assolto all'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII.
9.3. Evidenziava che, nel costituirsi, la società resistente non aveva contestato la sussistenza del debito della ricorrente, né aveva dedotto alcunché in ordine alla propria capacità di far regolarmente fronte alle proprie obbligazioni.
9.4. Riteneva, quindi, che la società versasse in uno stato di irreversibile insolvenza, come ricavabile da una pluralità di elementi tra i quali: l'esistenza di plurimi pignoramenti presso terzi, la pendenza di una procedura esecutiva mobiliare e il mancato pagamento di obbligazioni pecuniarie di rilevante importo e da tempo scadute.
10. Avverso tale sentenza, proponeva reclamo la Parte_1 quale, svolta una breve premessa anche riguardo alle cause che hanno determinato l'insolvenza, ha articolato i seguenti motivi. 10.1.. Con motivo di cui al p.to 2. deduceva l “errata applicazione dell'art. 25 quater C.C.I.I. nel procedimento de quo e la non imputabilità all'odierna Reclamante dell'errore effettuato dalla
Commissione preposta presso la competente Camera di Commercio nella nomina del primo esperto della composizione negoziata della crisi”. 10.2.. In via subordinata, con il motivo di cui al p.to 3. lamentava la mancata attribuzione all'odierna Reclamante di un breve rinvio nell'ambito del procedimento di prime cure, teso a consentire alla competente Camera di Commercio finalizzazione della nomina dell'esperto (oltreché a salvaguardare un'azienda e la forza lavoro).
10.3.. Con il motivo di cui al p.to 4. deduceva l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nonché l'errata valutazione del Tribunale circa l'oggettiva preferibilità del progetto di piano di risanamento.
11. Si costituiva UI IA . Parte_2
pagina 2 di 5 12. rimaneva contumace. CP_4
13. In vista dell'udienza del 14.02.2025, la reclamante depositava note di trattazione scritta, unitamente ad altri documenti.
14. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.02.2025, il Collegio decide come di seguito.
15. Il reclamo è infondato.
16. Per ragioni di connessione e di comodità espositiva, i motivi di cui ai p.ti 2. e 3. verranno analizzati congiuntamente.
17. Posto che il principio sancito all'art. 7 CCII, che di fatto impone la trattazione prioritaria degli strumenti di regolazione della crisi, non può trovare applicazione, atteso che la Composizione
Negoziata della Crisi (breviter: CNC) pacificamente strumento non è, per meglio comprendere le questioni di cui trattasi, giova premettere una breve ricostruzione degli istituti coinvolti nel caso di specie.
18. L'inibizione della pronuncia di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale costituisce una delle misure protettive (d'ora in poi, anche MP), estesa peraltro alla totalità dei creditori dell'imprenditore richiedente l'accesso alla CNC. Cont
19. L'art. 18, commi 3 e 4, subordina l'operatività delle lla “pubblicazione della istanza di cui al comma 1”, ossia quella di nomina dell'Esperto ai sensi dell'art.17 comma 1 e di Cont applicazione v. artt. 18, comma 1, e 17, comma 1, CCII).
20. Tale pubblicazione, prevista sempre all'art. 18 comma 1, è quella nel Registro Imprese di cui all'ultimo periodo della norma in parola, la quale non è autonoma, ma “composita”, perché riguarda anche la accettazione dell'Esperto, che va dunque attesa.
21. L'accettazione dell'Esperto, fisiologicamente, potrebbe intervenire ben nove giorni dopo la istanza di nomina (e di applicazione delle misure di protezione): l'art. 13 comma 7 prevede, infatti, che “Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 17, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6”, la quale entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza nomina l'Esperto tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3, il quale a sua volta, ai sensi dell'art. 17 comma 4, “entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione”.
22. Pertanto, prima del decorso di tale periodo, la pubblicazione dell'istanza de qua ben potrebbe non avvenire e, dunque, le misure di protezione non operare, alla luce della lettera delle disposizioni in commento, laddove queste discorrono di “pubblicazione”, e non
“presentazione”. Né il dato letterale risulta superabile attraverso un'interpretazione estensiva, sebbene apparentemente più confacente ai principi sanciti nella Direttiva Insolvency.
23. Ed invero, la Direttiva non impone una efficacia illico et immediate della protezione, tale da rendere intollerabile anche lo spatium fisiologico di cui sopra. Anzi, una delle facoltà accordate dal Legislatore UE a quello interno è quella di subordinare la operatività delle MP alla concessione di esse “da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa oppure per legge”, il che implicitamente consente di dover immaginare un minimo spazio di “istruttoria” in assenza di protezione. (cfr. considerando 32 e 38)
24. Sotto tale aspetto va, poi, rilevato che l'emersione tempestiva della crisi impone proprio di organizzarsi per tempo, al fine di prevenire l'esito liquidatorio, ovviamente a beneficio del debitore e dei suoi creditori.
25. In quest'ottica, è quindi esigibile in capo al debitore l'onere di attivarsi per tempo, in un momento almeno così “precoce” da neutralizzare le lungaggini (fisiologiche) come quelle sopra illustrate.
pagina 3 di 5 26. D'altronde, nulla avrebbe vietato al debitore di “dominare i tempi” della vicenda, sol depositando una domanda ex artt. 44, con contestuale operatività pressoché immediata delle Cont ex artt. 40, comma 3 e 54, comma 2 CCII.
27. Del resto, la necessità della pubblicazione (in luogo della semplice presentazione) è giustificata dalla necessità di garantire ai creditori una forma di conoscenza formale circa la sussistenza dell'impedimento alla proposizione di azioni esecutive e cautelari e alla declaratoria di UI IA. Ciò per impedire che siano in buona fede proposte tali iniziative e sostenuti invano i relativi costi. Dunque, la scelta di subordinare l'operatività delle MP alla pubblicazione in luogo della presentazione della istanza rappresenta il contemperamento tra esigenza di protezione e conoscenza (conoscibilità) dell'impedimento da parte del creditore, che non può che essere garantita dalla pubblicazione nel registro.
28. È certamente vero che, in una fattispecie simile a quella che ci occupa, la concessione di un rinvio sarebbe stato decisamente opportuno: prassi virtuosa osservata dalla giurisprudenza più accorta e sensibile ai principi informatori della materia. Tuttavia, è altrettanto vero che, come osservato dalla stessa reclamante, la concessione del rinvio non costituisce un diritto del debitore;
né un siffatto diniego integra una ipotesi di nullità processuale.
29. In ragione delle superiori considerazioni, nel caso che ci occupa la sentenza impugnata non risulta affetta da alcun errore procedurale o sostanziale che questa Corte possa emendare.
30. Venendo all'ultimo motivo (p.to 4) la reclamante lamenta, da un lato, l'errata valutazione circa la ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sotto il profilo della sussistenza di insolvenza irreversibile. Dall'altro lato, deduce l'oggettiva preferibilità del progetto di piano di risanamento predisposto dalla Parte_1 rispetto all'ipotesi della liquidazione giudiziale.
[...]
31. Deve in primo luogo premettersi che, come chiarito dalla Suprema Corte “Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza prescinde dalle cause che lo hanno determinato, anche se non imputabili all'imprenditore” (cass. Ordinanza n. 441 del 14/01/2016); pertanto, le cause dell'insolvenza rappresentate dalla reclamante in ricorso devono ritenersi in questa sede irrilevanti.
32. In secondo luogo, deve evidenziarsi che la preferibilità del piano di risanamento rispetto alla procedura liquidatoria non rappresenta un elemento determinante nella fattispecie, posto che Parte l'apertura della l.g. non è subordinata al caso in cui essa sia preferibile alla bensì al ricorrere dei requisiti di legge.
33. Tanto premesso, si rileva che le prospettive di risanamento a cui si riferisce la reclamante si sostanziano nelle ipotesi operative contenute nel progetto di piano stesso. In altri termini, secondo la reclamante, in tanto la crisi sarebbe reversibile, in quanto la società venga ammessa alla procedura di CNC, il ché, come osservato sopra, è una condizione irrealizzabile in ragione dello stato del procedimento odierno.
34. In ogni caso, e ad abundantiam, deve osservarsi che l'esito della procedura di CNC, essendosi arrestata a prima della nomina dell'esperto, appare allo stato assolutamente incerto, tenuto conto che le trattative con i creditori non sono state nemmeno avviate.
35. Deve inoltre considerarsi che la riuscita del piano dipenderebbe in larga parte dall'affitto, prima, e dalla cessione, poi, dell'azienda a OK. Sennonché, come evidenzia Contr correttamente la Curatela, “il contratto d'affitto d'azienda stipulato tra e OK (allegato n. al piano di risanamento) definisce, nelle premesse, il concetto di azienda oggetto di interesse, prevedendo che la società fosse “proprietaria Parte_1 dell'azienda ...composta da: certificazione (SOA, OG1, OG2), licenze, autorizzazioni, beni strumentali, arredi, impianti, macchinari e beni mobili…contratto d'appalto attualmente in corso con la committente Riminiduecento S.r.l…b) rapporti di lavoro subordinato di cui all'allegato elenco con indicazione nominativa oggetto del contratto d'Affitto sarà l'Azienda
pagina 4 di 5 come descritta in premessa”. Conseguentemente, in considerazione del fatto che le certificazioni SOA sono scadute ante liquidazione giudiziale (e comunque non sono autonomamente cedibili), ed in considerazione del fatto che il contratto con Riminiduecento
s.r.l. è stato risolto (cfr. doc. 7) e che i dipendenti si sono autonomamente dimessi, l'affittanza dell'azienda costituisce ipotesi non realistica”. 36. In definitiva, le prospettive di un risanamento non sono assolutamente predicabili.
37. Di contro, sussistono plurimi indici di una sicura e irreversibile insolvenza.
38. Ci si riferisce, non solo a quelli rilevati dal Tribunale, quali i numerosi pignoramenti presso terzi, la pendenza di una procedura esecutiva mobiliare, e l'inadempimento obbligazioni pecuniarie di notevole importo e da tempo scadute, ma anche ad ulteriori elementi che di seguito si espongono:
- la sistematica insufficienza della liquidità circolante sostenuta, come afferma la stessa reclamante, “con un probabile eccessivo ricorso ad anticipazioni degli acconti su cantieri, oggetto per ora di rilevazione contabile, come detto in buona parte canalizzato sugli istituti Parte bancari” (v. istanza;
- la notevole esposizione verso il ceto bancario, che la Centrale Rischi di Banca evidenzia essere pari a un utilizzato complessivo ad agosto 2024 di oltre euro 10.000.000,00, a fronte di un capitale sociale di euro 500.000,00 (doc. 13, Curatela)
- le segnalazioni dal maggio 2024 di sconfinamento e di utilizzi delle linee di credito maggiori dell'accordato e/o di ritardi nei pagamenti delle rate dei finanziamenti in scadenza;
Co
- la contrazione nei pagamenti sul finire del 2023 e poi nel 2024, confermata dalla stessa Co (cfr. p 10 note di );
- la totale mancanza, allo stato, di dipendenti;
- la risoluzione della gran parte dei contratti d'appalto da parte delle varie committenze (doc. 7 Curatela);
- l'impossibilità, dunque, di continuare l'attività di impresa (ammesso che di impresa possa ancora discorrersi), anche per mezzo dell'affitto della stessa a terzi, posto che OK Co sarebbe stata disposta a concludere il contratto di affitto solo laddove la fosse stata Co ammessa alla CNC (cfr. doc. 18 ), ipotesi che, come visto, non è più realizzabile.
39. Tali elementi vanno collocati all'interno di un contesto di grave squilibrio patrimoniale, che vede un passivo, indicato nel piano, pari a € 27.668.000,00 e che, in ragione della considerazione sopra illustrate, non ha alcuna ragionevole probabilità di essere ripianato. Co
40. In conclusione, deve ritenersi che sussistente in capo alla un irreversibile stato di insolvenza. Pertanto, il reclamo deve essere rigettato.
41. Le novità delle questioni trattate e il fine pubblicistico sotteso alla procedura giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
42. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. rigetta il reclamo;
II. compensa le spese;
II. dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 28/03/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
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